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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 873/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002833113000 TASSA AUTOMOBIL 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002833113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002833113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002833113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, Rgr n,. 873/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava intimazione di pagamento n. 29620259002833113000 emessa da A. D.E.R, in data 07/02/2025 e notificata via pec in data 19/02/2025 dell'importo di € 11.722,53 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: 1) cartella di pagamento n. 26920210083134849000 ricevuta in notifica il 15/07/2022 in relazione a tassa automobilistica anno 2018 per l'importo complessivo di
€ 4.079,31; 2) cartella di pagamento n. 26920220035091436000 ricevuta in notifica il 15/07/2022 in relazione a tassa automobilistica anno 2019 per l'importo complessivo di € 3.848,74; 3) cartella di pagamento n. 29620230029370808000 ricevuta in notifica il 12/05/2023 in relazione a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di € 2.509,04; 4) cartella di pagamento n.
29620230029370808000 ricevuta in notifica il 30/06/2023 in relazione a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di € 1.285,44, ritenendola illegittima.
Assume parte ricorrente che le suddette cartelle esattoriali, sopra indicate, erano state oggetto di ricorso innanzi a Codesta Corte, iscritto al n. RG 165/2023, giudizio definito con sentenza n. 979/2024 del
13/03/2024 e che in forza della suddetta sentenza le due cartelle esattoriali sono state parzialmente annullate in relazione al veicolo targato Targa_1 sicchè gli importi andavano modificati riducendo per quanto di ragione gli importi richiesti con l'intimazione oggi impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato e chiedendo chiamarsi in causa l'Ente Creditore.
All'udienza del 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Parte ricorrente sembra impugnare l'intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle nn.
29620210083134849000 e 29620220035091436000 notificate il 15/7/2022, con cui veniva chiesto rispettivamente il pagamento della somma di €. 4.305,92 e 4.180,67, per tasse auto 2018 e 2019, relativamente a due autoveicoli targati Targa_2 e Targa_3.
Nessun rilievo viene mosso alle cartelle di pagamento n. 29620230029370808000 ricevuta in notifica il
12/05/2023 in relazione a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di € 2.509,04 e n..
29620230029370808000 ricevuta in notifica il 30/06/2023 in relazione a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di € 1.285,44.
Tutte le cartelle risultano regolarmente notificate come da documentazione prodotta e non contestata dal ricorrente.
Orbene l'eccezione che muove parte ricorrente riguarda la non contestata esistenza di una precedente sentenza di questa Corte che ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla sola cartella relativa all'autoveicolo targato Targa_1 in quanto già demolito, mentre rigettava il ricorso relativo all'autoveicolo targato tg. Targa_2, atteso che dal PRA risulta che negli anni 2018 e 2019 era ancora intestato al ricorrente.
Pertanto, l'intimazione oggi impugnata va ridotta dell'importo relativo all'autoveicolo targato Targa_1 come da sentenza di questa Corte n. 979/2024 del 13.3.2024 restando, quindi, confermato il rimanente credito.
Stante la parziale soccombenza di compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Riduce l'importo intimato in relazione al credito di cui all'autoveicolo targato Targa_1 Rigetta per il resto il ricorso.
Così deciso in Palermo 08.01.2026
Il Presidente-Relatore
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 873/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002833113000 TASSA AUTOMOBIL 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002833113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002833113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259002833113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, Rgr n,. 873/25, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava intimazione di pagamento n. 29620259002833113000 emessa da A. D.E.R, in data 07/02/2025 e notificata via pec in data 19/02/2025 dell'importo di € 11.722,53 in relazione alle seguenti cartelle di pagamento: 1) cartella di pagamento n. 26920210083134849000 ricevuta in notifica il 15/07/2022 in relazione a tassa automobilistica anno 2018 per l'importo complessivo di
€ 4.079,31; 2) cartella di pagamento n. 26920220035091436000 ricevuta in notifica il 15/07/2022 in relazione a tassa automobilistica anno 2019 per l'importo complessivo di € 3.848,74; 3) cartella di pagamento n. 29620230029370808000 ricevuta in notifica il 12/05/2023 in relazione a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di € 2.509,04; 4) cartella di pagamento n.
29620230029370808000 ricevuta in notifica il 30/06/2023 in relazione a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di € 1.285,44, ritenendola illegittima.
Assume parte ricorrente che le suddette cartelle esattoriali, sopra indicate, erano state oggetto di ricorso innanzi a Codesta Corte, iscritto al n. RG 165/2023, giudizio definito con sentenza n. 979/2024 del
13/03/2024 e che in forza della suddetta sentenza le due cartelle esattoriali sono state parzialmente annullate in relazione al veicolo targato Targa_1 sicchè gli importi andavano modificati riducendo per quanto di ragione gli importi richiesti con l'intimazione oggi impugnata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato e chiedendo chiamarsi in causa l'Ente Creditore.
All'udienza del 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Parte ricorrente sembra impugnare l'intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle nn.
29620210083134849000 e 29620220035091436000 notificate il 15/7/2022, con cui veniva chiesto rispettivamente il pagamento della somma di €. 4.305,92 e 4.180,67, per tasse auto 2018 e 2019, relativamente a due autoveicoli targati Targa_2 e Targa_3.
Nessun rilievo viene mosso alle cartelle di pagamento n. 29620230029370808000 ricevuta in notifica il
12/05/2023 in relazione a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di € 2.509,04 e n..
29620230029370808000 ricevuta in notifica il 30/06/2023 in relazione a tassa automobilistica anno 2020 per l'importo complessivo di € 1.285,44.
Tutte le cartelle risultano regolarmente notificate come da documentazione prodotta e non contestata dal ricorrente.
Orbene l'eccezione che muove parte ricorrente riguarda la non contestata esistenza di una precedente sentenza di questa Corte che ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla sola cartella relativa all'autoveicolo targato Targa_1 in quanto già demolito, mentre rigettava il ricorso relativo all'autoveicolo targato tg. Targa_2, atteso che dal PRA risulta che negli anni 2018 e 2019 era ancora intestato al ricorrente.
Pertanto, l'intimazione oggi impugnata va ridotta dell'importo relativo all'autoveicolo targato Targa_1 come da sentenza di questa Corte n. 979/2024 del 13.3.2024 restando, quindi, confermato il rimanente credito.
Stante la parziale soccombenza di compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso. Riduce l'importo intimato in relazione al credito di cui all'autoveicolo targato Targa_1 Rigetta per il resto il ricorso.
Così deciso in Palermo 08.01.2026
Il Presidente-Relatore