Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 10815
CASS
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione al diritto alla prova, al diritto di difesa ed al diniego di rinnovazione del dibattimento in appello

    Il motivo è inammissibile in quanto la doglianza sulla conduzione del dibattimento non è stata eccepita tempestivamente. L'omessa acquisizione del certificato penale è stata giustificata dalla Corte. Il diniego di rinnovazione è stato ritenuto non necessario e non fondato su assoluta necessità.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione e violazione del principio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento all'attendibilità della persona offesa

    La Corte d'appello ha valutato l'attendibilità della persona offesa considerando il contesto relazionale e affettivo, senza trascurare criticità emerse e elementi di riscontro. La ritrattazione di accuse non inficia automaticamente l'attendibilità per altri fatti riscontrati. La Corte ha escluso la violenza di genere, valutando le parti su un piano di sostanziale parità.

  • Rigettato
    Violazione di legge in riferimento all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione, anche per travisamento delle prove, in ordine all'imputazione di lesioni sub 2)

    Il ricorrente non ha provato la consistenza dei riscontri al netto dell'espunzione della deposizione de relato. Le doglianze sono reiterative di contestazioni già confutate dalla Corte. Il travisamento della prova non è configurabile in quanto il ricorrente invoca una rilettura del referto e delle dichiarazioni, non una palese distorsione.

  • Rigettato
    Dinanego dell'attenuante della provocazione

    La reciprocità delle condotte provocatorie elide il necessario rapporto causa-effetto per l'attenuante della provocazione, lasciando impregiudicate le responsabilità personali per le azioni illecite reciprocamente portate.

  • Rigettato
    Contestazione dell'affermazione di responsabilità per i fatti del novembre e dicembre 2023 e del 4 gennaio 2024 (capo 1)

    Le doglianze sono generiche e non minano la ratio decidendi della sentenza che ha valorizzato il fatto dell'intervento della madre della persona offesa. Le contestazioni sui fatti del 4 gennaio 2024 sono generiche e non dimostrano il travisamento delle dichiarazioni dell'operante.

  • Rigettato
    Diniego dell'attenuante della provocazione

    Il contesto di irrisolta tensione della relazione sentimentale, che non ha visto delinearsi una figura dominante ed abusante, ma ha ricondotto i fatti nell'ambito delle reciproche intemperanze, rende non pertinenti le censure rivolte al diniego dell'attenuante della provocazione. La reciprocità delle condotte provocatorie elide il necessario rapporto tra causa ad effetto.

  • Rigettato
    Richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche

    La Corte d'appello ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, ma non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la loro prevalenza.

  • Inammissibile
    Determinazione della pena

    Il motivo è inammissibile per genericità, non indicando quali elementi, puntualmente introdotti e ingiustificatamente ignorati, renderebbero il trattamento sanzionatorio irragionevole o sproporzionato.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione allo scomputo di pena

    Il motivo è inammissibile per genericità, non esplicitando in alcun modo quale sarebbe il trattamento deteriore applicato in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 10815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10815
    Data del deposito : 23 marzo 2026

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