Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 10815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10815 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
10815-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
SA AZ NA IC
- Presidente -
IZ MA DR TU AB IA NI
Relatore -
Sent. n. sez. 256/2026 PU - 10/02/2026 R.G.N.37684/2025
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
AR AT, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI MILANO del 15/05/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR TU;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, CINZIA PARASPORO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato:
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RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato del 15 maggio 2025, la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede in data 14 novembre 2024, assolto YA AT dal reato di cui all'art. 660 cod. pen., al medesimo ascritto in relazione ai fatti del 18 gennaio 2024 e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 1 cod. pen. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, rideterminato la pena in ordine ai delitti di cui agli artt. 612, 581 (capi 1 e 3) e 582, 585, 577, comma 1, n. 4 cod. pen., (capi 2 e 4). All'imputato erano stati originariamente contestati i reati di atti persecutori (capo 1) e lesioni (capi 2, 3 e 4), aggravati ai sensi degli artt. 576, comma1 5.1, 577, comma 1. n.1 cod. pen., dal Tribunale di Milano riqualificati - limitatamente ai capi 1 e 3 - nei reati di percosse (fatti del novembre e dicembre 2023, del 4 gennaio 2024 e del 18 novembre 2023), minaccia grave (fatti del 18 novembre 2023) e molestie (fatti del 18 novembre 2023).
2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, avvocato Roberto Brambilla, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 499, comma 6, 236 e 194 cod. proc. pen. in relazione al diritto alla prova, al diritto di difesa ed al diniego di rinnovazione del dibattimento in appello. Evidenzia, al riguardo, il ricorrente come la conduzione dell'istruttoria in primo grado abbia impedito un corretto svolgimento del contraddittorio, sia in relazione al diniego di acquisizione del certificato penale della persona offesa, che alla limitazione del controesame dei testimoni, e che siffatte circostanze, poste a fondamento della richiesta di rinnovazione della prova orale in appello, siano state apoditticamente svalutate, sebbene decisive sul punto dell'attendibilità della persona offesa.
2.2. Con il secondo, articolato, motivo, deduce vizio della motivazione e violazione del principio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento all'attendibilità della persona offesa, ritenuta positivamente riscontrata pur a fronte della ritrattazione delle dichiarazioni rese il 6 agosto 2024 ed in presenza di una complessiva inaffidabilità della stessa.
2.1. Con un primo punto, stigmatizza la valutazione resa dalla Corte d'appello che, lungi dal trarre dal comportamento della persona offesa - che aveva raggiunto l'imputato in casa mentre era vigente a carico di questi il divieto di avvicinamento,
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rendendo al riguardo una ricostruzione mendace e calunniosa ricadute sulla valutazione d'attendibilità, ha finito, invece, per ricondurre siffatta condotta e la ritrattazione delle dichiarazioni rese il 6 agosto 2024 alla volontà di sottrarre l'imputato all'aggravamento delle misura cautelare, in tal modo formulando una motivazione illogica ed apodittica ed una valutazione dell'attendibilità della persona offesa resa in violazione di legge. La condotta falsamente attribuita all'imputato, per altro verso, è del tutto omogenea alla ricostruzione dei fatti da cui originano le contestazioni, con conseguente intrinseca connessione ed inscindibilità della valutazione di credibilità della stessa dichiarante, che avrebbe richiesto un rigoroso vaglio.
2.2. Con un secondo argomento, deduce violazione di legge in riferimento all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione, anche per travisamento delle prove, in ordine all'imputazione di lesioni sub 2). Si evidenzia, al riguardo, come le dichiarazioni della persona offesa siano state ritenute riscontrate dal referto in atti e dalla testimonianza della madre di questa, sebbene la stessa abbia riferito le lesioni alla puntura di un roseto, dichiarando - solo all'esito delle contestazioni del pubblico ministero che la figlia le aveva riferito di esser stata colpita dall'imputato, mentre ella era in vacanza, nell'agosto 2023. La sentenza impugnata, per contro, riporta le predette dichiarazioni in termini di diretta percezione della teste delle lesioni, in tal guisa evidenziando il travisamento della prova orale, anche tenuto conto che la diagnosi contenuta del referto è del tutto in linea con gli esiti di punture di spine.
2.3. Il terzo punto sviluppa analoghe censure quanto al diniego dell'attenuante della provocazione. Richiamato l'antefatto, costituito dall'irruzione della persona offesa nell'abitazione dell'imputato e dallo sfrondamento della porta, si censura la valutazione solo parziale delle dichiarazioni dell'imputato e la irragionevole esclusione della predetta attenuante.
2.4. Con un quarto argomento, le stesse doglianze sono rivolte al capo 1), contestandosi l'affermazione di responsabilità per i fatti: del novembre 2003, rimasti affidati alle inattendibili dichiarazioni della persona offesa;
del dicembre 2023, ricostruiti attraverso il travisamento della prova per essere rimasta contraddetta la versione della persona offesa;
del 4 gennaio 2024, riepilogati mediante una parziale selezione delle dichiarazioni dell'operante Novena, che aveva anche riferito di aver appreso dal titolare del bar che tra le parti era intercorso un semplice litigio.
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Conclusivamente, il ricorrente deduce la violazione delle regole di giudizio nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
2.3. Con il terzo motivo, contesta il diniego dell'attenuante della provocazione e della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche.
2.4. Il quarto motivo contesta la determinazione della pena e prospetta la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione allo scomputo di pena operato dalla Corte d'appello all'esito della parziale riforma della sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato per i reati di cui all'art. 581 cod. pen., in considerazione del rilievo d'ufficio dell'illegalità della pena.
1.Il primo motivo è inammissibilmente formulato.
1.1. Va, in via generale, premesso come la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del giudice non sia deducibile in sede di impugnazione, potendo assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell'irrituale compressione dello svolgimento dell'esame e del controesame di una prova testimoniale, a condizione che tale questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell'atto (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 -01); ne consegue che il primo motivo, nella parte in cui contesta una conduzione dell'istruttoria non imparziale è proposto fuori dei casi previsti, non avendo il ricorrente dedotto di aver proposto, nell'immediatezza, specifici rilievi.
1.2. Nel resto delle censure, il ricorrente si duole dell'omessa acquisizione del certificato penale della persona offesa, senza contrastare il punto dell'avversata decisione che, nel rilevare come i precedenti penali della medesima non riguardassero fatti relativi ai rapporti con l'imputato, ha reso una giustificazione che non si espone a censure nella presente sede di legittimità, soprattutto alla luce della complessiva valutazione d'attendibilità della stessa querelante, che la Corte ha svolto senza sottrarsi al confronto con i profili di criticità rilevati, come sarà meglio specificato
infra.
1.3. Quanto al punto di censura che investe il diniego di rinnovazione del dibattimento, mediante esame dei familiari della persona offesa e del teste Di Bella,
è la stessa prospettazione difensiva ad evidenziare come, attraverso il nuovo esame delle predette fonti, si intendesse porre rimedio alle criticate modalità di conduzione dell'istruttoria; motivazione che rende come rilevato la questione da un lato tardiva e, dall'altro, eccentrica rispetto ai limiti di assoluta necessità che governano la rinnovazione del dibattimento in appello, che è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti;
accertamento, come noto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01). In altri termini, l'ordinamento processuale non prevede il diritto alla ripetizione della prova in appello, quale rimedio ad un generico vulnus alle prerogative difensive asseritamente derivanti dalle modalità di conduzione dell'esame. Nei termini indicati, le questioni processuali dedotte nel primo motivo sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge.
2. Il secondo motivo è, complessivamente, infondato, pur evidenziando profili di inammissibilità.
2.1. Già la formulazione della censura non enuclea, con sufficiente specificità, quale dei vizi declinati dall'art. 606 cod. proc. pen. il ricorrente abbia inteso denunciare, evocando un omnicomprensivo difetto della motivazione che avvince plurimi profili di doglianza. Il filo conduttore del motivo si indirizza, sostanzialmente, alla critica della valutazione d'attendibilità della persona offesa, della quale vengono dettagliatamente rimarcate incongruenze narrative, false accuse seguite da ritrattazioni e, in fatto, atteggiamenti provocatori e vessatori, sino a delineare un quadro di sistematica violenza che avrebbe caratterizzato la relazione con l'imputato, asseritamente indotto a reagire a continue sollecitazioni. Siffatto approccio suggerisce, all'evidenza, non solo una rilettura dei fatti, preclusa a questa Corte di legittimità, ma tradisce una visione che distorce i postulati della responsabilità penale e le regole probatorie, sull'assunto che il circuito della violenza nelle relazioni strette finisca per sterilizzare le contrapposte azioni antigiuridiche, quando si pongano su un piano di reciprocità, o per differenziare le responsabilità secondo una malintesa valenza della provocazione. Tanto rende opportuno delineare, in premessa, le coordinate ermeneutiche che orientano la valutazione d'attendibilità della persona offesa, con specifico riferimento al contesto della violenza nelle relazioni affettive.
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2.2. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri" (Sez. Un., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Al contrario, al pari di qualsiasi altra testimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., principio secondo il quale il giudice è tenuto a valutarne il contenuto verificando l'affidabilità intrinseca della narrazione e la credibilità soggettiva del testimone.
2.2.1. La giurisprudenza ha enucleato, al riguardo, un complesso di regole di esperienza, ritenute astrattamente valide, quali il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un comprovato interesse), il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello;
Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152); regole esperienziali che fondano una presunzione iuris tantum, in quanto sottoposta, in primis, al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica della stessa e, comunque, suscettibile di prova contraria. Il percorso valutativo volto all'accertamento dell'attendibilità della persona offesa non può, per contro, assumere come base di partenza l'ipotesi contraria, ovvero che la stessa riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi, atti a fondato detto assunto presidiato dalle corrispondenti fattispecie penali (artt. 368 e 372 cod. pen.) e dalle regole probatorie volte al loro accertamento, altrimenti finendo per invertire i termini della presunzione e, in tal modo, delineandola quale "presunzione di inaffidabilità". Il sistema processuale postula, in altri termini, che il giudice debba presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca attendibilmente quanto a sua effettiva conoscenza, verificando se sussista o meno incompatibilità tra quello che riporta come vero, per propria diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di eguale valenza probatoria (Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., Rv. 287426; Sez. 6, n. 32042 dell'8/07/2024, F., Rv. 286854; Sez. 3, n. 19633 del 01/02/2024, X.; Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, P., Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777
del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830). Sezioni Unite Bell'Arte, nell'attribuire al giudice il potere di valutazione della credibilità della persona offesa, ritenendola una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, se non a fronte di manifeste contraddizioni, e di per sé sufficiente all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, richiede che l'iter argomentativo dia conto non dei riscontri sui fatti, ma di «elementi di convergenza» utili ad asseverarne la credibilità soggettiva (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., cit.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Novello). In sostanza, il discorso giustificativo in cui si esplica la valutazione del giudice, allorchè l'unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa deve dare conto della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza, ove necessarie, e operare, infine, la valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto, concludendo il ragionamento probatorio con un alto grado di credibilità razionale», formula espressiva del conseguimento della "certezza processuale" (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138). Affinché si pervenga a siffatto alto grado di credibilità razionale» in ordine al fatto compendiato nell'imputazione, in forza di quanto risultante dalla testimonianza della persona offesa, vagliata criticamente dal giudice e di per sé fonte di prova sufficiente all'affermazione della responsabilità penale dell'indagato/imputato, il ragionamento probatorio può servirsi di ulteriori elementi, dotati di valenza euristica e atti a confermare o smentire la prova testimoniale, anche alla luce di un metodo di verifica di tipo logico, che privilegi, tra le varie ipotesi, quella dotata di maggiore potere esplicativo o di maggiore plausibilità, partendo da fatti noti, rilevanti, esposti in modo completo, anche attraverso l'impiego di massime di esperienza, desumibili da fonti normative o giurisprudenziali, nazionali o sovranazionali, purchè avulse da convincimenti soggettivi.
2.2. Il metodo di validazione così declinato non può trascurare il contesto in cui si colloca il tema della prova. E' la stessa enucleazione di massime d'esperienza che si nutre della specificità dell'ambito in cui matura la vicenda oggetto di prova nel processo: le massime d'esperienza si risolvono, invero, in generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome, e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione (Sez.
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5, n. 25616 del 24/05/2019, Pmt. in proc. Devona, Rv. 277312 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258117-01). Nella delineata prospettiva, i giudizi ipotetici in cui si sostanziano le massime d'esperienza possono essere ulteriormente arricchiti dai risultati di indagini storico- sociologiche, dei quali il giudice deve tener conto, con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti quali strumenti euristici, senza che tanto, tuttavia, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio (V. in tema e in altro ambito Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403-01).
2.2.1. Siffatte direttrici sono quantomai indispensabili nella valutazione d'attendibilità della persona offesa dei reati che si consumano in ambiti domestici e affettivi. In particolare, nel contesto dei reati espressivi di violenza domestica nei confronti delle donne, il giudice, in applicazione dei menzionati principi di diritto, è tenuto a dare specifico conto: a) di tutte le circostanze concrete della relazione nel suo intero sviluppo;
b) della verifica puntuale di forme discriminatorie e/o di una condizione di supremazia (economica, affettiva, psicologica, sessuale, ecc.) dell'autore rispetto alla persona offesa, desumibile dall'accertamento della quotidiana gestione del rapporto nell'assunzione delle decisioni familiari e all'effettiva autonomia del partner;
c) dello sviluppo che connota questo tipo di delitti. L'evoluzione ermeneutica di questa Corte sul tema della violenza domestica e sul doveroso superamento degli stereotipi di genere non implica, invero, alcun ribaltamento della presunzione d'attendibilità, ma richiama il giudice ad una scrupolosa valutazione del caso concreto ed a dissipare qualsivoglia approccio aprioristico o condizionato da modelli che fondano su una visione preconcetta delle relazioni di coppia. In tal senso, particolare attenzione riveste la distinzione tra violenza domestica e liti familiari, fondata sull'indagine circa l'asimmetria di potere e di genere che connota la relazione, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273; Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S.). Entro tale prospettiva si è affermato, in particolare (Sez. 6, n. 32042 dell'8/07/2024, F., Rv. 286854) come, in un contesto di coppia o familiare, ricondurre intimidazioni, minacce, lesioni, danneggiamenti;
forme di isolamento, costrizione, sudditanza o controllo ad espressioni di "mera animosità" non solo può deformare dati oggettivi, bensì violare i principi fondamentali dell'ordinamento, a partire dall'art.
3 Cost. che impone di ritenere le donne in una condizione paritaria, giuridica e di fatto. Alla luce di siffatta direttrice, la linea di confine tra violenza domestica e litigiosità familiare è netta e non consente confusioni: la prima si consuma quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, persino di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza fisica, psicologica o economica, della coartazione e dell'offesa e quando la sensazione di paura per l'incolumità (o di rischio o di controllo) riguarda sempre e solo uno dei due;
ricorrono, invece, le liti familiari quando le parti sono in posizione paritaria e si confrontano, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e, soprattutto, senza temere l'altro (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M.), perché ciò che costituisce il fondamento della relazione sono la riconosciuta e reciproca parità -economica, psicologica, fisica, eccetera - e la piena libertà.
2.2.2. Ai fini della valutazione della prova dichiarativa resa dalla persona offesa, rilevano gli obblighi imposti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (fatta a Istanbul, 11 maggio 2011), la quale, all'art. 3, lett. b), definisce la "violenza domestica" quale insieme di atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra partner attuali o precedenti. Gli artt. 18 e seguenti impongono agli Stati di proteggere le vittime, prevenire la vittimizzazione secondaria e garantire che l'intervento giudiziario avvenga nel rispetto della loro integrità e dignità; l'art. 49 richiede inoltre che le autorità procedano "in modo tempestivo e appropriato" nella trattazione dei casi, evitando ritardi o meccanismi che possano pregiudicare la persona offesa. In tale cornice, la valutazione della testimonianza deve essere svolta tenendo conto del contesto relazionale complessivo e delle possibili dinamiche psicologiche che si sviluppano nelle relazioni caratterizzate da violenza, tra cui forme di ambivalenza affettiva, oscillazioni comportamentali o apparenti incoerenze che, pur non essendo richiamate testualmente dalla Convenzione, sono pienamente compatibili con la sua finalità di prevenire la rivittimizzazione e di assicurare un esame della prova rispettoso della complessità delle situazioni di violenza domestica. In tale prospettiva si pongono anche le indicazioni del VI (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence), organo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul, il quale ha più volte evidenziato come la valutazione dell'attendibilità della vittima non possa fondarsi su aspettative stereotipate circa il suo comportamento. In particolare, VI ha sottolineato che
fenomeni quali l'ambivalenza dichiarativa, le ritrattazioni, il mantenimento o la ripresa dei rapporti con l'autore della violenza costituiscono evenienze ricorrenti e prevedibili nelle dinamiche di violenza di genere e domestica, riconducibili a meccanismi di soggezione, dipendenza emotiva e timore delle conseguenze. Tali condotte, pertanto, non possono essere assunte quali indici automatici di inattendibilità della persona offesa, ma devono essere lette in chiave contestuale, secondo un approccio libero da stereotipi e coerente con gli obblighi derivanti dalla Convenzione. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, a sua volta, non ha mancato di richiamare ad una analisi scevra da pregiudizi e ad una valutazione globale del contesto affettivo in cui si situa la condotta illecita (Corte EDU Scuderoni
contro
Italia, 23 settembre 2025; Corte EDU, J.I.
contro
Croazia, 8 settembre 2022, § 99), senza esaminare «fatti isolati gli uni dagli altri», ma tenendo conto di tutte le modalità in cui si esplica la violenza. Tanto non implica l'attribuzione alla vittima di violenza, consumata in ambito relazionale-affettivo, una patente d'attendibilità privilegiata, fondata sul genere, ma impone un metodo di verifica ampio e circostanziato, calato nel caso concreto, letto al lume delle massime esperienziali consolidate.
2.2.3. Non sembra superfluo, infine, rimarcare come oggetto dello scrutinio di legittimità non possa mai essere la prova testimoniale in sé, ostandovi il tenore letterale dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma il modo con cui il giudice di merito ha valutato gli indicatori della sua inattendibilità, dando conto della loro effettiva esistenza e, in caso positivo, della loro incapacità di vincere la presunzione di credibilità del testimone, atteso che il giudizio sulla credibilità del dichiarante (persona offesa e qualsiasi altro testimone) deve essere illustrato e spiegato nella sentenza di merito ai sensi dell'art. 546, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.
2.3. La sentenza impugnata si è mossa nel quadro del principi richiamati.
2.3.1. In primis, le sentenze di merito hanno, conformemente, escluso che si verta, nel caso in esame, in un caso di violenza di genere, collocando entrambe le parti su di un piano di sostanziale parità, come emerge dalla stessa derubricazione delle originarie contestazioni. Nondimeno, la Corte d'appello non ha trascurato di considerare il contesto relazionale ed affettivo nel quale le condotte all'odierno vaglio si situano, tenendo in debito conto il contrasto di sentimenti che, secondo consolidate massime d'esperienza, possono connotare il corso e l'epilogo di un rapporto sentimentale conflittuale, che può alternare alla decisione di concluderne la prosecuzione fasi di
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ripensamento e di altalenante attrazione, in una ciclica reiterazione che finisce per alimentare le stesse matrici dell'incompatibilità personale. Al lume di siffatte generalizzazioni empiriche, indipendenti dal caso concreto, la Corte di merito ha proceduto alla verifica di credibilità della persona offesa, evidenziando concreti elementi di criticità emersi dall'istruttoria, che hanno imposto di sottoporre ad una specifica prova di resistenza il contenuto accusatorio, concludendo per la sussistenza di gravi incongruenze nelle dichiarazioni che, tuttavia, non ne inficiano la credibilità per quei fatti che abbiano trovato il presidio di ulteriori elementi di riscontro. Ciò è avvenuto con una motivazione che: a) richiama lo specifico contenuto della testimonianza, rispetto a quanto denunciato e contestato nell'imputazione, esaminata in modo analitico e contestualizzato, anche alla luce delle parziali ammissioni dell'imputato; b) valuta i comportamenti tenuti dalla persona offesa alla luce della giurisprudenza, interna e della Corte EDU, concernente il delitto di violenza nelle relazioni strette, capace di creare ambivalenza nei sentimenti della persona offesa (Sez. 6, n. 31309 del 13/05/2015, Sisti, Rv. 264334; Sez. 3, n. 32379 dell'11/05/2021, S.); c) esamina compiutamente il materiale probatorio, testimoniale e documentale, valutato dal giudice di primo grado, e selezionato in funzione di corroborazione;
d) si mostra consapevole delle modalità tipiche in cui si sviluppa la violenza in relazioni di coppia, senza alcuna indulgenza verso la persona offesa;
e) ha cura di utilizzare un linguaggio che non esprime giudizi di valore, in quanto tali estranei al contesto dell'accertamento giudiziario, presentati come dati oggettivi, ma esprime una chiara visione dei fatti e dei relativi nessi probatori. Le conformi sentenze di merito hanno, in buona sostanza, tenuto ben presente le specifiche caratteristiche della relazione sentimentale nel cui ambito sono state consumate le condotte contestate, escludendo che si vertesse in un caso di asimmetria dominante, di sopraffazione di genere, di condotte ispirate da supremazia di genere o espressive di violenza portata "alla donna in quanto donna", confrontandosi con la valutazione d'attendibilità della persona offesa secondo il rigoroso protocollo valutativo enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, senza concedere alla persona offesa una rafforzata presunzione di attendibilità solo perché donna.
2.3.2. Già il giudice di primo grado, nella consapevolezza del rigoroso vaglio di attendibilità che la complessa personalità di AR OI ha reso necessario, ha avvertito l'esigenza di riscontrare ciascuno dei fatti contestati, procedendo, all'esito, ad un significativo ridimensionamento delle imputazioni, nei limiti dei fatti ritenuti provati anche attraverso fonti di corroborazione esterna;
ed analogo scrupolo
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ha mostrato la Corte d'appello, che ha affrontato le plurime censure svolte con il gravame rinnovando la prova di resistenza degli elementi a carico attraverso il metodo della corroborazione.
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All'esito di siffatta verifica, i giudici di merito hanno reputato che le lesioni refertate alla Maiuolo fossero riconducibili alla condotta violenta dell'imputato, enunciando per ciascun episodio -i dati di riscontro e confrontandosi con i comportamenti ambivalenti della stessa, letti alla luce dei contrastanti sentimenti emersi nel corso dell'istruttoria; in tal guisa, più che una valutazione frazionata dell'attendibilità della persona offesa, i giudici di merito hanno fatto ricorso al canone di validazione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.. Siffatta opzione, evidente nella trama argomentativa dell'impugnata sentenza, viene del tutto pretermessa dal ricorrente, che insiste nel rimarcare il vulnus all'attendibilità della persona offesa che i giudici di merito hanno, invece, tenuto ben presente. Il ricorrente evidenzia (punto primo del secondo motivo) l'irriducibile contrasto tra le dichiarazioni dalla medesima rese il 6 ed il 10 agosto in merito all'accesso della persona offesa presso l'abitazione dell'imputato, ristretto agli arresti domiciliari in seguito alla denuncia che ha dato origine al presente giudizio, inferendone una radicale compromissione della valutazione d'attendibilità e l'irragionevole lettura che ne avrebbe reso la Corte di merito, nel ricondurre siffatto andamento contraddittorio ad un atteggiamento di dipendenza affettiva. In realtà, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, siffatta valutazione non si espone a censure, nella misura in cui rivela la consapevolezza delle modalità tipiche in cui si sviluppa la violenza in relazioni di coppia, che non rende irragionevoli, secondo validate massime esperienziali, le conclusioni cui è approdato il giudice del merito. Né l'evidente falsità delle prime dichiarazioni, resa palese dalla successiva ritrattazione del 10 agosto, determina una radicale inaffidabilità della persona offesa in merito ai singoli episodi esplicati La ritrattazione di precedenti accuse, dichiaratamente false, non costituisce ex se indicatore di inattendibilità ed, anzi, può rappresentare una manifestazione di resipiscenza, nella prospettiva del ripristino di un contributo leale all'accertamento processuale, onerando il giudice di un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione attendibile si traduca, proprio in quanto tale, in un ulteriore elemento di conferma della genuinità (argomentando a contrario da Sez. 6, n. 33508 del 24/09/2025, L., Rv. 288789-01).
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Ne consegue che l'argomento difensivo, che pretende di assegnare alla persona offesa una patente di inattendibilità radicale alla luce della ritrattazione di precedenti dichiarazioni calunniose verso l'imputato, non è conducente in quanto non inficia né si confronta con il metodo di valutazione della testimonianza della persona offesa prescelto, in riferimento a ciascun segmento dell'imputazione, dalle conformi sentenze di merito.
2.3.4. In riferimento alle censure rivolte al capo 2) (punto secondo del secondo motivo), l'argomento si caratterizza per la stessa infondatezza. Il ricorrente contesta la valenza di riscontro assegnato alle dichiarazioni de relato della teste Frustagli, sia perché acquisite all'esito di contestazioni nell'esame testimoniale, in violazione dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., sia in quanto travisate in ordine all'esatta datazione dei fatti;
così come travisato sarebbe stato anche il contenuto del referto in atti, rispetto alle descritte modalità aggressive. Intanto il ricorrente non opera alcuna prova di resistenza riguardo la consistenza dei riscontri, al netto dell'espunzione della deposizione de relato della teste indicata, incorrendo in tal guisa nell'aspecificità della censura (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416-01). Per altro verso, le doglianze si rivelano reiterative di contestazioni alle quali la Corte di merito ha opposto una ragionevole confutazione. Quanto alla valenza delle contestazioni rivolte alla teste Frustagli, la Corte di merito ha fatto buon uso del principio per cui, in tema di esame testimoniale, l'obbligo del giudice di motivare, in maniera congrua ed esaustiva, in ordine all'attendibilità del teste, nel caso in cui siano recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente in sede dibattimentale quelle utilizzate per le contestazioni e confermate, deriva direttamente dal disposto dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., che presuppone la difformità tra quanto riferito in sede di esame e quanto precedentemente dichiarato nel corso delle indagini preliminari e che, laddove il teste affermi la veridicità di queste ultime mediante richiami per colmare il "deficit" mnemonico, richiede un reale confronto con le ragioni che possono giustificare un mancato o incompleto ricordo dei fatti, tanto più stringente quanto più rilevante sia la predetta difformità (Sez. 2, n. 18392 del 18/03/2025, Cascella, Rv. 288092-02). Il ricorrente deduce, inoltre, il travisamento delle predette dichiarazioni in termini non consentiti, poiché, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del
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significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01). Quanto al dedotto travisamento del referto, va qui ribadito il consolidato principio per cui il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione dell'elemento di prova (Sez. 5,
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merito
n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370-01), mentre il ricorrente invoca una rilettura del referto, dissentendo dalla plausibile e ragionevole inferenza trattavi dal giudice di merito in termini di compatibilità delle riscontrate lesioni con le descritte modalità lesive. Infine, l'argomento difensivo confligge con un incontrovertibile dato fattuale (il certificato del Pronto soccorso) e non si preoccupa neanche di offrire un'ipotesi alternativa capace di spiegare come la persona offesa si fosse procurata quelle lesioni in base ad altre prove.
2.3.5. Le doglianze formulate in relazione al capo 3) incorrono nella medesima declaratoria di complessiva infondatezza. Anche in tal caso, il ricorrente sterilizza la portata confermativa del referto e si limita ad evocare l'applicabilità dell'attenuante della provocazione, in ragione della rottura di una porta che la persona offesa avrebbe effettuato, la sera antecedente ai fatti, in casa dell'imputato, senza evidenziare quale decisivo indicatore, in tesi ignorato, avrebbe irragionevolmente indotto la Corte di merito al relativo diniego.
2.3.6. Il punto di censura rivolto ai fatti del dicembre 2023 (capo 1) è versato in fatto e diretto a proporre un'alternativa ricostruzione degli esiti della prova e, comunque, senza contestare i fatti, finisce per invocarne l'irrilevanza sol perché consumati a fronte delle intemperanze della persona offesa, resasi protagonista del lancio di sedie in un pubblico esercizio. Nel resto, il motivo insiste nel denunciare asserite imprecisioni nella ricostruzione dei fatti, che non minano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha assegnato valenza di riscontro al fatto stesso dell'intervento della madre di Maiolo, su richiesta di questa, piuttosto che sulla ricostruzione dei fatti ai quali avrebbe assistito. Analogamente, le contestazioni riferite ai fatti del 4 gennaio 2024 si rivelano generiche, contestando da un lato l'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'operante
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Novena poiché de relato e stigmatizzando, nel contempo, la loro utilizzazione parziale. Il secondo motivo è, pertanto, complessivamente infondato.
3. Il terzo motivo è infondato.
Il contesto di irrisolta tensione della relazione sentimentale, che non ha visto delinearsi una figura dominante ed abusante, ma ha ricondotto i fatti nell'ambito delle reciproche intemperanze, rende non pertinenti le censure rivolte al diniego dell'attenuante della provocazione. Questa Corte ha già affermato che non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche. (Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, Alla Gezim, Rv. 286420-01 in fattispecie in cui questa Corte ha escluso l'attenuante della provocazione sia "per accumulo" che "istantanea"- in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l'agente e la vittima;
Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549 - 01; Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894-02). Nel caso in esame, la reciprocità delle condotte provocatorie elide, invero, il necessario rapporto tra causa ad effetto, che lascia impregiudicate le responsabilità personali per le azioni illecite reciprocamente portate e non consente di ascrivere ad una parte sola l'ingiustizia di un comportamento.
4. Il quarto motivo, con il quale si contesta l'entità della pena e degli aumenti disposti a titolo di continuazione, è inammissibile per genericità. Il ricorrente non indica quali elementi, puntualmente introdotti e, in tesi, ingiustificatamente ignorati, renderebbero il trattamento sanzionatorio irragionevole o sproporzionato;
si limita, inoltre, ad evocare la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. sul punto della continuazione, senza esplicitare in alcun modo quale sarebbe il trattamento deteriore applicato in appello.
5. Nondimeno, la Corte deve rilevare ex officio l'illegalità della pena irrogata all'imputato, a titolo di continuazione, in relazione ai delitti di cui all'art. 581 cod. pen., di competenza del Giudice di pace.
5.1. Spetta, invero, alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile finanche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ab origine"
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contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 01 in fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01). Tanto premesso, va qui richiamato il principio per cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria al sensi dell'art. 135 cod.pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 01), salvo restando che, per effetto della conversione, non potrà in alcun caso applicarsi a titolo di aumento per la continuazione una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave (Sez. 6, Iannello, n. 9251 del 29/01/2025, Iannello, Rv. 287713-01; Sez. 6, n. 8667 del 12/02/2019, Ancona, Rv. 275881-01).
1.2. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La pena per il più grave delitto di lesioni ex artt. 582, 585 in relazione all'art. 576, comma primo, 5.1., 577, comma primo, n. 1 cod. pen. sub 4), di competenza del Tribunale, è stata determinata in un anno e sette mesi di reclusione;
aumentata di mesi due per il delitto, contestato negli stessi termini, di cui al capo 2); aumentata di dieci giorni per il reato di cui all'art.581 cod. pen. sub 1) e di ulteriori dieci giorni per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. in data 18 novembre 2023; pena ulteriormente aumentata di un mese per tre episodi, qualificati ex art. 581 cod. pen., di cui al capo 1). Come reso evidente dal computo esplicato nella sentenza impugnata, per ciascuno del delitti di percosse la pena è stata illegalmente determinata, in aumento, di giorni dieci di reclusione. Per i reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace non si applicano, invero, le pene previste dal codice penale, ma esclusivamente quelle stabilite dal d.lgs. 274/2000, artt. 52-55, e, segnatamente, la pena della multa (da € 258 a € 2.582) o le sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità (da 10 giorni a 6 mesi), della prestazione non retribuita in favore della collettività (da 6 a 45 giorni.), dell'obbligo di permanere presso il domicilio o altro luogo indicato dal giudice,
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dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (da 1 giorno a 1 mese), dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia secondo le modalità stabilite dal giudice. In altri termini, l'aumento da applicare per il reato del Giudice di pace sarà: determinato sulla pena detentiva base, in virtù del criterio del moltiplicatore indicato dalle Sezioni Unite, prescelto in virtù del tenore dell'art. 81 cod. pen., che prevede come l'aumento vada calcolato sulla pena prevista per la violazione più grave;
l'aumento così ottenuto sarà, poi, da convertire, secondo i criteri di cui all'art. 58, a seconda del tipo di pena del Giudice di pace prescelta. Nel caso in esame, per i reati di percosse sono stati applicati come già rilevato - giorni trenta di reclusione che, sottoposti a ragguaglio con la corrispondente pena della multa ex art. 135 cod. pen., risultano pari ad euro 2.500,00; importo corrispondente (quasi) al massimo della pena pecuniaria irrogabile. Ne consegue che la pena irrogata per i predetti reati, a titolo di continuazione, è stata illegalmente determinata, con conseguente annullamento della relativa statuizione. Risolvendosi l'individuazione della pena del reato del Giudice di pace nell'ambito del catalogo di cui all'art. 52 in un'operazione altamente valutativa - stante la triade permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria - da compiere peraltro, alla luce dei criteri commisurativi di cui all'art. 133 cod, pen. e tenendo conto anche del particolare statuto che regola le pene del Giudice di pace, essa non può che essere demandata al giudice di merito.
6. Da quanto sin qui rassegnato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto della pena irrogata, a titolo di continuazione, per il reato di cui all'art. 581 cod. pen. con rinvio, per nuovo esame sul punto e secondo i principi enunciati, ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.
Nel resto, il ricorso è infondato.
7. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, deve essere disposto che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
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P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati di cui all'art. 581 cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Alessandrina Tudino
Il Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
23 MAR 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise