Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2025, n. 33508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33508 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
33508-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
-Presidente -
Sent. n. 1045/2025 P.U. - 24/09/2025 R.G.N. 17455/2025
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Giuseppina A. R. Pacilli - Relatrice -
TI OS PA Di CO IN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA AT CL, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte di appello di Lecce
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 novembre 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi il 6 aprile 2023, con cui AT CL LA è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 572 cod. pen. ai danni di ON LM.
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2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 572 cod. pen., per non avere la Corte di appello valutato le deduzioni difensive in ordine all'attendibilità della persona offesa, che aveva ritrattato le accuse l'11 luglio 2022 e con atto scritto il 26 luglio 2022, e aveva ammesso di essere stata ripetutamente aggredita da OR AL, ex convivente del suo attuale compagno AS CO, con cui la persona offesa aveva instaurato una convivenza da giugno 2022, dopo avere interrotto la relazione con l'odierno imputato.
2.2. Violazione di legge nell'avere la Corte di appello qualificato ai sensi dell'art. 572 cod. pen. le condotte successive alla cessazione della convivenza, dovendosi ricondurre le stesse ad offese rivolte dall'imputato alla donna per il tradimento subito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.
2. Con riguardo al primo motivo, va precisato, innanzitutto, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha dato adeguata risposta alle censure sollevate con l'atto di appello in ordine alla ritrattazione effettata dalla persona offesa. Nella sentenza impugnata si afferma, infatti, che era inverosimile la ritrattazione della persona offesa, tenuto conto della linearità e della concordanza delle accuse, contenute nelle denunce, e del riscontro offerto dalla documentazione acquisita (foto estrapolate dal cellulare che ritraggono la donna con i lividi e certificati medici), a conferma di fatti verificatisi a partire quantomeno dal 2019 e proseguiti fino al 2022. La Corte di appello ha aggiunto che non poteva considerarsi veritiero quanto indicato dalla persona offesa nella lettera scritta, ossia che l'aggressione ai suoi danni e la rottura del timpano erano da attribuire ai familiari del nuovo compagno. Ciò in quanto unico dato certo, che emergeva dagli atti, era che tale esito lesivo si era verificato nel 2019, data dei due unici referti di pronto soccorso, presenti in atti, che lo attestavano, mentre non erano stati acquisiti elementi per poter collocare analoga lesione anche dal 2021 in pol: data in cui era iniziata la relazione della donna con AS CO.
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La Corte territoriale ha aggiunto, poi, che, anche a voler ritenere vero che la persona offesa avesse subito aggressioni da parte dei familiari di CO, come confermato dalla donna nelle sommarie informazioni rese l'11 luglio 2022, si trattava di un elemento che non inficiava le accuse relative ai maltrattamenti subiti in precedenza ad opera dell'imputato. Siffatta valutazione, compiuta dalla Corte di appello in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, resiste a ogni rilievo censorio. Al riguardo va ricordato che, come già affermato da questa Corte, nell'ipotesi di dichiarazioni accusatorie e di successiva ritrattazione, non inequivocabilmente idonea a svalutarle, il giudice può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perchè tale, in un ulteriore elemento da valutare per la possibile conferma delle accuse originarie (Sez. 6, n. 35680 del 30/05/2019, Caggiano, Rv. 276693-01; Sez. 2, n. 4100 del 12/01/2016, Cadoni, Rv. 266424-01). Nel caso in esame, il Collegio del merito ha preso in esame la ritrattazione operata dalla persona offesa, non confortata dai documenti acquisiti, e attraverso un ragionamento esente da vizi è pervenuto alla conclusione che la ritrattazione era inattendibile.
2.1. La motivazione dell'impugnata sentenza fa buon governo anche dei principi sovranazionali in tema di reati di violenza domestica e contro le donne. L'art. 3 della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata con L. n. 77/2013, precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione. La medesima Convenzione stabilisce che lo Stato deve garantire che il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza sia preservato, specialmente nella fase delle indagini, innanzitutto attraverso una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti (art. 51) e, poi, predisponendo un apparato che dia priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo (art. 52). Siffatte prescrizioni impongono, quindi, all'autorità giudiziaria di tutelare la vittima di violenza anche contro la sua volontà, là dove il giudice accerti che le sue dichiarazioni non siano autentiche e spontanee. Si è sottolineato, infatti, che, in tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente la sola manifestata volontà della persona offesa, in quanto occorre sempre effettuare una corretta
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valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo (cfr.: Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542 01; Sez. 6, n. 6084 del 19/12/2024, C., n.m.). Può accadere, infatti, che la mancata denuncia, la ritrattazione dell'accusa, i supposti riappacificamenti non siano espressione di volubilità e inattendibilità intrinseca delle persone offese, ma siano dovuti alle modalità insidiose e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica, così che, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, possono essere addirittura sintomatici del contrario, ovvero dell'esposizione della vittima alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante attraverso minacce, ricatti e condizionamenti. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, nella quale non vi sono errori di diritto o vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità, le censure del ricorrente, relative all'attendibilità della persona offesa e alla verificazione dei fatti, si appalesano, quindi, prive di specificità.
3. Il secondo motivo è fondato.
Secondo il ricorrente, i singoli episodi di aggressione verbale e fisica sarebbero stati commessi dopo la cessazione della convivenza e non potrebbero configurare il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. Al riguardo, premesso, per un verso, che, come già evidenziato nel precedente paragrafo, risulta accertato, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che le sue condotte violente nei confronti della persona offesa sono state commesse già durante la convivenza, a partire quantomeno dal 2019, e sono proseguite anche dopo che la donna è andata via da casa, va rilevato, per altro verso, che coglie nel segno la deduzione difensiva in ordine alla qualificazione dei fatti avvenuti dopo la cessazione della convivenza del ricorrente con ON LM. La Corte di appello, dopo avere sottolineato che l'imputato, senza controllare i suoi eccessi, anche determinati da alcool e droga, aveva continuato le sue condotte pure nei giorni immediatamente susseguenti la cessazione della convivenza, ha affermato che l'imputato e la persona offesa avevano mantenuto un rapporto quotidiano anche per via del figlio piccolo e, dunque, per quanto non conviventi, non poteva dirsi interrotto il vincolo di solidarietà connaturato al concetto di famiglia esteso alla convivenza;
vincolo in qualche modo rimasto ed ulteriormente riscontrato dal comportamento processuale della LM non costituitasi parte civile e remittente delle querele oltre che autrice del sopra richiamato scritto in cui cerca di scagionare il compagno».
A fronte di tali argomentazioni va ricordato che in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. dopo la cessazione della convivenza vi è un contrasto. Secondo una prima linea esegetica cui aderiscono, tra le altre, Sez. 6, 17/01/2025, n. 5026, P.; Sez. 5, n. 11209 del 27/11/2024, dep. 2025, F.; Sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, N., Rv. 286767 01; Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, P., Rv. 283120 01; Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022, D., Rv. 283436 01-ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non è sufficiente la sussistenza di mere forme di genitorialità condivisa al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza e in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, in quanto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante è necessaria una radicale e stabile relazione affettiva interpersonale, nonché una duratura comunanza di affetti, implicanti reciproche aspettative di mutua solidarietà. Vi è un secondo orientamento seguito, tra le altre, da Sez. 2, n. 43846 del 29/09/2023, V., Rv. 285330 01; Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020 01; Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, Spazzoli, Rv. 267915 - 01; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078 01 secondo cui, invece, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente, quando l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti da coniugio o da filiazione, in quanto la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie. Ne deriva che, anche in caso di separazione legale, le condotte vessatorie vanno a incidere sui vincoli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione, che permangono anche a seguito della cessazione della convivenza. Al primo dei menzionati orientamenti aderisce questo Collegio. Deve, infatti, darsi continuità al principio di diritto secondo cui sussiste il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen. quando ci si trovi di fronte sia a nuclei familiari fondati sul matrimonio, sia a relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, C., Rv. 261472-01). Rilevante risulta, pertanto, la valorizzazione della convivenza e della comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento tra le parti (Sez. 6, n. 39532 del 06/09/2021, B., Rv. 282254-01). Tali decisioni, che, per l'integrazione del delitto in esame, esigono un rapporto formale (matrimonio) o di fatto (comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti quale collante necessario tra agente e vittima), condividono il monito contenuto
nella sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2021 che, seppure in sede di valutazione della costituzionalità di una norma processuale e segnatamente della possibile riqualificazione giuridica del fatto contestato ex art. 521 cod. proc. pen., ha rilevato l'impossibilità di poter esorbitare dal dato letterale, pena la violazione del principio di tassatività sancito dall'art. 25 Cost., proprio laddove si vorrebbe assegnare al significato delle parole delle disposizioni penali un ambito di applicazione più ampio. La Corte delle leggi ha, infatti, osservato come il termine "convivenza" non possa essere dilatato a tal punto da farvi rientrare quei casi in cui un rapporto affettivo si sia protratto per qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un partner nell'abitazione dell'altro, di fatto escludendo l'esistenza di una relazione idonea a far ritenere che la parte offesa sia persona appartenente alla medesima famiglia. Facendo proprie le considerazioni espresse dal Giudice delle leggi, si è statuito che il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, presuppone una radicata e stabile relazione affettiva, caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez. 6, n. 38336 del 28/09/2022, D., Rv. 283939 01). E' stato rilevato che i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponendo una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che, non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua (Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, P., Rv. 283120-01). Ne discende, come già puntualizzato da questa Corte, che, se nell'ipotesi in cui viene meno la convivenza, che ha comunque dato origine ad un iniziale reciproco rapporto implicante un affidamento nella coppia, non sussiste spazio per intravedere la fattispecie che è espressamente caratterizzata dalla necessaria esistenza di rapporti definiti dalla legge come familiari o connotati da comune convivenza, a maggior ragione non può assegnarsi penale rilevanza alla mera genitorialità condivisa che, in assenza di contatti significativi tra autore delle condotte e vittima, oltre a porre problemi in ordine all'eventuale prova del carattere reiterato ed abituale delle condotte vessatorie o violente, implica rapporti unidirezionali da parte di entrambi i genitori nell'interesse del comune figlio e non crea alcun autonomo o ulteriore rapporto che possa definirsi di tipo familiare tra il padre e la madre di costui (Sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, N., Rv. 286767-01). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tall coordinate ermeneutiche, avendo ritenuto integrato il reato di
maltrattamenti in famiglia anche dopo la cessazione della convivenza della persona offesa con l'imputato, ossia quando la donna era andata a vivere con il suo nuovo compagno. Si impone, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, che procederà a rivaluare i fatti alla luce del principio di diritto innanzi enunciato.
4. Non è superfluo precisare che tale rivalutazione potrà incidere sulla configurabilità di un concorso di reati, in linea con quanto già ritenuto da questa Corte, secondo cui, in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l'ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità (Sez. 5, n. 11209 del 27/11/2024, dep. 2025, F., Rv 287767-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso il 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Giuseppina Anna Rosaria Pacilli
Il Presidente
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In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs 196/03, in quanto disposto di ufficio e/o imposto dalla legge.
Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 09 OTT 2025 LFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa pina Cirimele