CASS
Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
Massime • 1
Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche. (Fattispecie relativa ad omicidio in relazione al quale la Corte ha escluso l'attenuante della provocazione - sia "per accumulo" che "istantanea"- in virtù dei reiterati pregressi litigi con offese ed accuse reciproche tra l'agente e la vittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/02/2024, n. 21899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21899 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
21899 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MONICA BONI Presidente - Sent. n. sez. 235/2024 UP 27/02/2024- IG IZ UG SO R.G.N. 42595/2023 AE DI GI FF AG RE ND NT ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EZ nato il [...] RM avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FF AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo lя ассоделие то del місячно udito il difensore procedimento a trattazione scritta. پھر RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 dicembre 2022 la Corte di Assise di Vicenza ha affermato la penale responsabilità di LL GE in relazione al delitto di omicidio volontario commesso in danno della moglie - LL DO -, ed esclusa l'aggravante di aver agito con crudeltà, ha determinato la pena in quella dell'ergastolo. I fatti risultano avvenuti in Pove del Grappa in data 18 aprile 2021. 1.1 La ricostruzione del fatto è avvenuta nel giudizio di primo grado in base a molteplici fonti dimostrative: a) la prima richiesta di intervento proveniente dallo stesso imputato, nel pomeriggio del 18 aprile 2021, ove costui affermava 'ho colpito mia GL;
b) le risultanze del sopralluogo, con rinvenimento del cadavere di LL DO e le posteriori valutazioni medico-legali, ampiamente rievocate nel testo della sentenza;
c) le dichiarazioni rese dai figli della coppia, SA e DI (entrambi presenti nella abitazione al momento del fatto), e dagli altri familiari;
d) le stesse dichiarazioni rese dall'imputato, ammissive della brutale aggressione (a suo dire intervenuta durante un litigio verbale e dopo che la donna lo aveva RM pesantemente offeso); e) i risultati della perizia in tema di capacità di intendere e di volere al momento del fatto, con esclusione di alterazioni patologiche.
1.2 In estrema sintesi, la Corte di Assise afferma che pur in un contesto relazionale ormai da tempo deteriorato, la condotta dell'imputato è frutto di lucidità e di una malcelata e non più controllabile emozione di rabbia» tale da determinare dolo d'impeto. Viene esclusa, come si è detto, la circostanza aggravante di aver agito con crudeltà. Vengono negate le circostanze attenuanti generiche. Circa tale profilo, in particolare, la Corte di primo grado evidenzia che sin dall'inizio il contegno espressivo dell'imputato è stato diretto a 'colpevolizzare' la vittima (per le sue assenze, per il suo rifugiarsi nella consultazione dei social, per la dichiarata volontà di rientrare in Albania con i figli..), aspetto che influisce negativamente sulla valutazione della personalità, né emergono a fronte della estrema gravità -del fatto elementi positivi tali da consentire una attenuazione del carico sanzionatorio. Il mostrato pentimento (dichiarazioni rese in udienza e memoriale scritto) non sarebbe sincero. 2 2. La Corte di Assise d'Appello di Venezia con sentenza emessa in data 13 giugno 2023 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti del coniuge - determinando la pena in anni ventiquattro di reclusione.- 2.1 La Corte di secondo grado premette che i motivi di appello sono relativi esclusivamente a: a) diniego delle circostanze attenuanti generiche;
b) omessa motivazione in tema di 'provocazione per accumulo'. Nel valutare gli aspetti del fatto correlati alla avvenuta devoluzione, la Corte di merito afferma che la condotta tenuta dalla vittima si è caratterizzata - quel tragico giorno - non solo per l'ormai frequente scambio di insulti ma anche per uno 'sputo' verso il marito, in segno di disprezzo. Si tratta di un segmento di condotta che va ritenuto dimostrato, pur se introdotto (con dichiarazioni rese già nella immediatezza del fatto) dallo stesso imputato.
2.1.1 Quanto al tema della provocazione, si ritiene infondata la doglianza. Secondo la Corte di Assise d'Appello ci si trova davanti ad una «conflittualità strutturata>> dovuta alle opposte volontà dei due coniugi (la donna voleva rientrare in Albania RM portando con sé i figli, l'uomo non accettava simile prospettiva). Da ciò una serie di reciproche offese, accuse e litigi (aspetto introdotto da numerosi testi), condizione che non consente di riconoscere il fondamento della circostanza attenuante dello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui', sia pure per accumulo. Né la circostanza specifica dello 'sputo' può farsi rientrare in una ipotesi di provocazione 'immediata', stante la obiettiva sproporzione della reazione.
2.1.2 Quanto al tema delle attenuanti generiche, la doglianza viene ritenuta fondata. Si ritiene, in particolare, che la disfunzionalità della coppia sia dipesa da condotte di entrambi i coniugi, il che impedisce di ritenere l'imputato come portatore esclusivamente di sentimenti di gelosia o possesso. Si afferma inoltre che i figli hanno riferito di buoni rapporti e di accudimento non solo da parte della madre ma anche da parte del padre, il che porta a ritenere come il fatto - pur del tutto ingiustificabile - possa trovare matrice in una condizione di profondo disagio tale da meritare una attenuazione della sanzione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione -nelle forme di legge LL GE. Il ricorso è affidato a due motivi. 3 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza aggravante della provocazione. Secondo la difesa la 'reciprocità' pregressa delle offese verbali (e dei litigi) non era di ostacolo al riconoscimento della provocazione per accumulo. E' la stessa Corte di secondo grado, si afferma, a dare estremo rilievo all'episodio 'finale' dello sputo. Non è esatto, ancora, che la reciprocità porti a neutralizzare la rilevanza giuridica dello stato d'ira', posto che ad essere rilevante è la 'causalità psicologica' tra l'offesa e la posteriore reazione. Si indicano segmenti della istruttoria da cui è emerso che la condotta tenuta - nelle mura domestiche - dalla vittima era effettivamente di scarsa presenza e scarsa attenzione verso gli altri componenti del nucleo familiare.
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla commisurazione della pena. Ferma restando l'equivalenza tra circostante attenuanti generiche ed aggravante del rapporto di coniugio, la Corte di secondo grado non spiega perché la pena è determinata in anni 24 (massimo edittale). RM CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
1.1 Quanto al primo motivo va rilevato che la Corte di Assise di Appello ha realizzato una corretta applicazione di principi di diritto più volte ribaditi nella presente sede di legittimità. In particolare, la circostanza attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui ricorre esclusivamente quando sia 'identificabile in concreto' una direzione univoca della azione contra ius, da un soggetto «verso» un altro, e non quando vi sia - come nel caso oggetto dei giudizi di merito una reciprocità di rivendicazioni e offese: v. per tutte Sez. - I n. 26298 del 11.12.2003, dep.2004, rv 228122, secondo cui la circostanza attenuante della provocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità; ne consegue che essa non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente 4 stesso agente 。 sia frutto comportamento ingiusto dello di reciproche provocazioni.
1.2 Ciò esclude sia la tesi della 'provocazione per accumulo' che quella della 'provocazione istantanea' correlata all'azione di 'sputo', atteso che in tale secondo caso, la manifesta sproporzione della reazione elide del tutto l'ipotizzato nesso causale tra offesa e reazione, così come si è puntualmente argomentato in sede di merito.
2. Quanto al secondo motivo, lo stesso è da dichiararsi inammissibile per genericità, posto che la intera motivazione della decisione di secondo grado chiarisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata realizzata in chiave di 'riequilibrio sanzionatorio' rispetto alla pena dell'ergastolo ma non elide in alcun modo l'estrema gravità del fatto commesso. Vi è pertanto un ampio supporto argomentativo con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FF GI MO Boni шай preg CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi 31 MAG. 2024... Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 5 MA Creagnt
udita la relazione svolta dal Consigliere FF AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo lя ассоделие то del місячно udito il difensore procedimento a trattazione scritta. پھر RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 dicembre 2022 la Corte di Assise di Vicenza ha affermato la penale responsabilità di LL GE in relazione al delitto di omicidio volontario commesso in danno della moglie - LL DO -, ed esclusa l'aggravante di aver agito con crudeltà, ha determinato la pena in quella dell'ergastolo. I fatti risultano avvenuti in Pove del Grappa in data 18 aprile 2021. 1.1 La ricostruzione del fatto è avvenuta nel giudizio di primo grado in base a molteplici fonti dimostrative: a) la prima richiesta di intervento proveniente dallo stesso imputato, nel pomeriggio del 18 aprile 2021, ove costui affermava 'ho colpito mia GL;
b) le risultanze del sopralluogo, con rinvenimento del cadavere di LL DO e le posteriori valutazioni medico-legali, ampiamente rievocate nel testo della sentenza;
c) le dichiarazioni rese dai figli della coppia, SA e DI (entrambi presenti nella abitazione al momento del fatto), e dagli altri familiari;
d) le stesse dichiarazioni rese dall'imputato, ammissive della brutale aggressione (a suo dire intervenuta durante un litigio verbale e dopo che la donna lo aveva RM pesantemente offeso); e) i risultati della perizia in tema di capacità di intendere e di volere al momento del fatto, con esclusione di alterazioni patologiche.
1.2 In estrema sintesi, la Corte di Assise afferma che pur in un contesto relazionale ormai da tempo deteriorato, la condotta dell'imputato è frutto di lucidità e di una malcelata e non più controllabile emozione di rabbia» tale da determinare dolo d'impeto. Viene esclusa, come si è detto, la circostanza aggravante di aver agito con crudeltà. Vengono negate le circostanze attenuanti generiche. Circa tale profilo, in particolare, la Corte di primo grado evidenzia che sin dall'inizio il contegno espressivo dell'imputato è stato diretto a 'colpevolizzare' la vittima (per le sue assenze, per il suo rifugiarsi nella consultazione dei social, per la dichiarata volontà di rientrare in Albania con i figli..), aspetto che influisce negativamente sulla valutazione della personalità, né emergono a fronte della estrema gravità -del fatto elementi positivi tali da consentire una attenuazione del carico sanzionatorio. Il mostrato pentimento (dichiarazioni rese in udienza e memoriale scritto) non sarebbe sincero. 2 2. La Corte di Assise d'Appello di Venezia con sentenza emessa in data 13 giugno 2023 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti del coniuge - determinando la pena in anni ventiquattro di reclusione.- 2.1 La Corte di secondo grado premette che i motivi di appello sono relativi esclusivamente a: a) diniego delle circostanze attenuanti generiche;
b) omessa motivazione in tema di 'provocazione per accumulo'. Nel valutare gli aspetti del fatto correlati alla avvenuta devoluzione, la Corte di merito afferma che la condotta tenuta dalla vittima si è caratterizzata - quel tragico giorno - non solo per l'ormai frequente scambio di insulti ma anche per uno 'sputo' verso il marito, in segno di disprezzo. Si tratta di un segmento di condotta che va ritenuto dimostrato, pur se introdotto (con dichiarazioni rese già nella immediatezza del fatto) dallo stesso imputato.
2.1.1 Quanto al tema della provocazione, si ritiene infondata la doglianza. Secondo la Corte di Assise d'Appello ci si trova davanti ad una «conflittualità strutturata>> dovuta alle opposte volontà dei due coniugi (la donna voleva rientrare in Albania RM portando con sé i figli, l'uomo non accettava simile prospettiva). Da ciò una serie di reciproche offese, accuse e litigi (aspetto introdotto da numerosi testi), condizione che non consente di riconoscere il fondamento della circostanza attenuante dello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui', sia pure per accumulo. Né la circostanza specifica dello 'sputo' può farsi rientrare in una ipotesi di provocazione 'immediata', stante la obiettiva sproporzione della reazione.
2.1.2 Quanto al tema delle attenuanti generiche, la doglianza viene ritenuta fondata. Si ritiene, in particolare, che la disfunzionalità della coppia sia dipesa da condotte di entrambi i coniugi, il che impedisce di ritenere l'imputato come portatore esclusivamente di sentimenti di gelosia o possesso. Si afferma inoltre che i figli hanno riferito di buoni rapporti e di accudimento non solo da parte della madre ma anche da parte del padre, il che porta a ritenere come il fatto - pur del tutto ingiustificabile - possa trovare matrice in una condizione di profondo disagio tale da meritare una attenuazione della sanzione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione -nelle forme di legge LL GE. Il ricorso è affidato a due motivi. 3 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza aggravante della provocazione. Secondo la difesa la 'reciprocità' pregressa delle offese verbali (e dei litigi) non era di ostacolo al riconoscimento della provocazione per accumulo. E' la stessa Corte di secondo grado, si afferma, a dare estremo rilievo all'episodio 'finale' dello sputo. Non è esatto, ancora, che la reciprocità porti a neutralizzare la rilevanza giuridica dello stato d'ira', posto che ad essere rilevante è la 'causalità psicologica' tra l'offesa e la posteriore reazione. Si indicano segmenti della istruttoria da cui è emerso che la condotta tenuta - nelle mura domestiche - dalla vittima era effettivamente di scarsa presenza e scarsa attenzione verso gli altri componenti del nucleo familiare.
3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla commisurazione della pena. Ferma restando l'equivalenza tra circostante attenuanti generiche ed aggravante del rapporto di coniugio, la Corte di secondo grado non spiega perché la pena è determinata in anni 24 (massimo edittale). RM CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
1.1 Quanto al primo motivo va rilevato che la Corte di Assise di Appello ha realizzato una corretta applicazione di principi di diritto più volte ribaditi nella presente sede di legittimità. In particolare, la circostanza attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui ricorre esclusivamente quando sia 'identificabile in concreto' una direzione univoca della azione contra ius, da un soggetto «verso» un altro, e non quando vi sia - come nel caso oggetto dei giudizi di merito una reciprocità di rivendicazioni e offese: v. per tutte Sez. - I n. 26298 del 11.12.2003, dep.2004, rv 228122, secondo cui la circostanza attenuante della provocazione è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceità dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità; ne consegue che essa non è applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente 4 stesso agente 。 sia frutto comportamento ingiusto dello di reciproche provocazioni.
1.2 Ciò esclude sia la tesi della 'provocazione per accumulo' che quella della 'provocazione istantanea' correlata all'azione di 'sputo', atteso che in tale secondo caso, la manifesta sproporzione della reazione elide del tutto l'ipotizzato nesso causale tra offesa e reazione, così come si è puntualmente argomentato in sede di merito.
2. Quanto al secondo motivo, lo stesso è da dichiararsi inammissibile per genericità, posto che la intera motivazione della decisione di secondo grado chiarisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata realizzata in chiave di 'riequilibrio sanzionatorio' rispetto alla pena dell'ergastolo ma non elide in alcun modo l'estrema gravità del fatto commesso. Vi è pertanto un ampio supporto argomentativo con cui il ricorrente omette di confrontarsi. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente FF GI MO Boni шай preg CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi 31 MAG. 2024... Roma, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 5 MA Creagnt