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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n.4816 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2017 posta in deliberazione all'udienza del 17.12.2024, con concessione alle parti dei termini di giorni
60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra
,( c.f. rappresentato e difeso - giusta procura in Parte_1 P.IVA_1
atti – dagli avv.ti Saverio Molica, Anna Maria De Siena e Maria Consuelo Citriniti ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del medesimo Comune Via Giovanni Jannoni n. 68 Palazzo De
Nobile, ; Parte_1
-OPPONENTE-
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta Controparte_1
procura in atti - dall'avv. Gisella Gigliotti ,
- OPPOSTA-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 17.12.2024 ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la al fine di spiegare opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 986/2017 emesso in data 19.07.2017 , con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 15.493,71, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale sommatoria delle franchigie convenzionalmente pattuite e anticipate dalla compagnia assicuratrice, in sede di liquidazione di sinistri, in forza della assicurazione stipulata con il
[...]
con polizza n. 80692161 in data 19.07.2001. Parte_1
1 Avverso l'ingiunzione spiegava opposizione il eccependo Parte_1
l'inammissibilità della domanda per l'assenza di prova dell'asserita pretesa, la prescrizione biennale della pretesa creditoria, l'erroneità ed infondatezza dell'importo ingiunto risultando le somme ingiunte eccedenti la franchigia e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare inammissibile e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.986/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro, per tutti
i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse argomentazioni e chiedendo CP_1 il rigetto dell'opposizione. La pretesa fatta valere in monitorio riguardava l'ammontare delle franchigie sborsate dalla in favore di tre sinistri e precisamente nei confronti di , CP_1 CP_2
e da questi subiti , in conseguenza della cattiva gestione Parte_2 CP_3
riguardante la proprietà e la manutenzione della rete stradale di cui il si era reso responsabile Pt_1
.
Che ai sensi dell'art 1.13 delle Condizioni di Assicurazione allegate alla polizza era prevista l'applicazione di una franchigia assoluta di € 5.164,57 (pari a lire 10.000.000) su tutti i sinistri derivanti dalla proprietà, gestione e/o manutenzione della rete stradale e che in virtù della polizza assicurativa e delle CGA allegate alla stessa, aveva diritto di ottenere dal , il Parte_1
pagamento a titolo di franchigia per la somma complessiva di euro 15.493,71,
Deduceva, in particolare, che l'eccezione di prescrizione, era infondata in quanto il
“rimborso” della quota-parte franchigia delle somme indennizzate ai terzi non costituiva un diritto derivante dal contratto di assicurazione ma l'estrinsecazione di una ripetizione d'indebito di somme
“anticipate” dalla compagnia assicurativa in luogo del proprio assicurato, sicchè la stessa era soggetta al termine di prescrizione decennale;
che, nella fattispecie in esame, non era maturata la prescrizione, in quanto i sinistri dai quali erano scaturite le franchigie erano stati risarciti in un arco temporale compreso tra il 23.01.2012 ed il 12.10.2012 e la compagnia aveva provveduto ad intimare il pagamento del dovuto con n. 2 diffide a mezzo R.R. del 15/01/2014 e del 30.06.2015 , allegando le presunte ricevute .
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 17.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note scritte, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'opposizione proposta dal è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
2 Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, il credito di € 15.493,71 costituisce la sommatoria delle franchigie convenzionalmente pattuite e anticipate dalla compagnia assicuratrice, in sede di liquidazione dei sinistri, in forza della polizza n. 80692161 stipulata dal con la Parte_1 CP_1 per come documentato in sede monitoria da parte dell'Agenzia assicurativa.
Appare destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione sollevata dal opponente. Pt_1
Va rilevato, infatti, che contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, nel caso di specie si verte, in ipotesi di polizze fideiussorie, che si differenziano da quello del contratto di assicurazione poiché la copertura di un rischio mantiene, per così dire, un aspetto marginale, mentre si tratta di garantire al beneficiario l'adempimento di obblighi assunti dal contraente, come previsto, altresì, dalla polizza n. 80692161 stipulata in data 19.07.2001
La polizza fideiussoria, denominata anche cauzionale, spesso utilizzata in sostituzione di una cauzione in denaro che una parte è obbligata a prestare all'altra a garanzia dell'esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto e che per taluni contratti pubblici è obbligatoria, è una figura a sé, in quanto mancante di alcuni elementi essenziali del contratto di assicurazione, primo tra tutti il rischio assicurativo tipico.
In questi casi viene garantito, nei confronti dell'amministrazione beneficiaria, l'adempimento degli obblighi assunti dal contraente, spesso ricollegati all'esecuzione di un appalto pubblico, ancorché lo stesso sia solvibile e ancorché l'inadempimento sia dovuto a volontà del contraente medesimo, tant'è che, in ipotesi simili, si ritiene che non si dovrebbe a rigore neppure parlare di pagamento di un premio.
Ciò posto è pacifico, in giurisprudenza, che tali tipi di polizze esulano dallo schema
3 assicurativo. Secondo alcune pronunce di merito, il contratto, caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, integra una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, avente, comunque, la stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione.
Ciò implica che a tale fattispecie possano trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente.
(Cass. 16283/2015). Nel caso in esame, nessun richiamo espresso alle norme in materia di assicurazione è contenuto nelle polizze, per cui tali disposizioni, risultano incompatibili ed inapplicabili. (Cass. 1724/2016; v. anche Cass. 2688/2019).
“Le polizze fideiussorie, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, presentano una funzione di garanzia che è prevalente su quella assicurativa e pertanto non possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui in particolare quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. comma 1); esse sono soggette pertanto all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella annuale del diritto al pagamento delle rate di premio, né ad altra prescrizione breve”. (Tribunale Lecce, 12/03/2018, n. 942)
Ed ancora: “In relazione alla c.d. “polizze fideiussorie” emesse da compagnie assicuratrici, può porsi il dubbio se prevalga la natura di garanzia, ovvero quella assicurativa. La soluzione corretta
è quella che prescinde dal dato soggettivo dell'emittente (emittente una compagnia assicurativa, che influenza anche il nome del documento, appunto “polizza”), dovendosi invece riguardare la sostanza del contratto. La qualità del contraente non è infatti in grado di mutare la natura e la sostanza del contratto. Tale sostanza è pacificamente di tipo fideiussorio. La prescrizione è dunque decennale, cioè la prescrizione ordinaria”. (Tribunale Bologna sez. II, 04/07/2019, n.1575).
Da ciò consegue l'applicabilità al contratto in esame della prescrizione decennale, in luogo di quella annuale ex art. 2952 c.c. invocata a torto dall'opponente.
Nella fattispecie in esame, non è maturata la prescrizione di alcuna delle somme richieste, atteso che la liquidazione più risalente risulta effettuata in data 23.01.2012 (cfr. all. n. 2,3 e 4 del fascicolo della parte opposta) e che il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto dalla distinte delle raccomandate spedite il 17.01.2014 con riferimento al punto 1 per il Parte_1
(allegate al fascicolo della parte opposta).
[...]
Quanto, poi, al merito della pretesa economica vantata dalla si osserva che non è in CP_1
4 contestazione che la polizza n. 80692161 stipulata con la , agli artt.
1.13 e 1.15 delle CP_1
Condizioni di Assicurazione, prevedessero, per ogni sinistro risarcito, le garanzie sono prestate con
l'applicazione di una franchigia assoluta di £. 10.000.000( oggi euro 5.164,57) gravanti su tutti i sinistri derivanti dalla proprietà, gestione e/o manjutenzione della rete stradale una quota di danno
(c.d. franchigia) da detrarre dai risarcimenti effettuati dalla compagnia assicuratrice.
Art.
1.15 si prende atto tra le parti che la Società gestirà la totalità dei sinistri , inclusi quelli in franchigia, provvedendo alla liquidazione, e con frequenza trimestrale fornirà il tabulato riepilogativo dei sinistri trattati con l'evidenza dell'importo delle franchigie da richiedere a rimborso.
Consegue che, al momento della intera liquidazione del sinistro in favore dei terzi danneggiati, la parte del danno corrispondente alla franchigia doveva essere restituita alla Compagnia Assicurativa anticipataria.
In riferimento alle contestazioni sollevate dall'opponente circa la mancanza di idonea prova del credito ingiunto, va osservato che la Società assicuratrice ha allegato tutti i prospetti riepilogativi delle liquidazioni effettuate, con specifica indicazione del numero di polizza, del numero di sinistro e della data di verificazione, del nominativo del danneggiato, della somma pagata al terzo, della franchigia dovuta e della data di chiusura del sinistro, nonché le attestazioni di quietanza comprovanti gli effettivi pagamenti dei risarcimenti in favore dei terzi danneggiati.
In merito, peraltro, la società opponente non ha contestato l'effettiva liquidazione dei sinistri da parte della compagnia assicuratrice, né quest'ultima era gravata da alcun obbligo di interpello della prima di procedere al pagamento degli indennizzi, essendovi obbligata in forza della polizza sottoscritte dalla parte.
Ciò posto, la ha fornito piena prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito CP_1
azionato in sede monitoria, mentre il non ha dimostrato il fatto estintivo Parte_1
costituito dalla restituzione delle somme relative alle franchigie pagate dalla compagnia assicuratrice ai terzi danneggiati per suo conto.
In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giuridici richiamati, deve ritenersi fondata la richiesta di pagamento della somma di € 15.493,71, quale sommatoria delle franchigie convenzionalmente pattuite e anticipate dalla compagnia assicuratrice, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 986/2017 emesso il 19.07.2017 dal Tribunale di Catanzaro che va dichiarato esecutivo
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua del
5 D.M. n. 55 del 2014, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00,
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 986/2017 emesso il 19.07.2017 dal Tribunale di Catanzaro e lo dichiara esecutivo;
- condanna il in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione Parte_1 in favore di delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.450,00, oltre CP_1
rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa, come per legge.
Catanzaro lì 06 giugno 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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