Ordinanza cautelare 28 novembre 2022
Ordinanza collegiale 28 giugno 2023
Ordinanza collegiale 20 maggio 2024
Ordinanza collegiale 22 luglio 2024
Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 21 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2022, proposto da
NA ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Cassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassino, rappresentato e difeso dall'avvocato Lio Sambucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della “Ingiunzione al ripristino” emessa in data 5 settembre 2022, in pari data notificata a mezzo pec, avente ad oggetto “Lavori su terreno individuato catastalmente al foglio 32 mappali 16 e 1316”,
e per la condanna
del Comune di Cassino al risarcimento del danno sofferto per il periodo di illegittima - ed integrale – sospensione dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa CA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2022 e depositato il 5 novembre 2022, la sig.ra NA ON ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento, emesso dal Comune di Cassino il 5 settembre 2022, di ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi, ante operam , del lotto di terreno contraddistinto in catasto al Foglio 32, mappali nn. 16 e 1316, e delle polle sorgive ivi presenti.
2. La ricorrente comproprietaria del terreno sopra indicato, espone in fatto che, al fine di adempiere all’ordinanza n. 36 del 10 maggio 2022, con cui il Sindaco del Comune di Cassino ordinava a tutti i proprietari di provvedere entro dieci giorni all’esecuzione di interventi di cura dei terreni nella loro disponibilità, intraprendeva lavori di pulizia e sistemazione del proprio terreno, ma siccome v’erano alberi abbattuti dalle intemperie, sterpaglie, rovi di spine, e il terreno si presentava paludoso a causa del ristagno/mancato deflusso delle acque sorgive, incaricava della sistemazione una ditta specializzata.
Con comunicazione di inizio dei lavori del 20 luglio 2022, la sig.ra ON comunicava che, in data 22 luglio 2022, avrebbero avuto inizio “lavori di bonifica del terreno”, mediante, tra l’altro, “piccola movimentazione di terreno e collocazione di tubazione drenante interrato che non andrà ad intaccare le polle di acqua sorgiva”.
In seguito alla suddetta comunicazione, il Comune di Cassino, vista la collocazione del terreno a ridosso di un corso d’acqua oggetto di protezione, eseguiva, in data 22 luglio 2022, un accertamento sui luoghi, dando atto, a verbale, della circostanza che “sono in corso movimenti di terreno con posa in opera di breccione per drenaggio”.
Ciò rilevato, il dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, con provvedimento emesso in data 22 luglio 2022, ai sensi dell’art. 27, comma terzo, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ordinava alla ricorrente “di procedere all’immediata sospensione dei lavori sull'area distinta catastalmente al foglio 32 mappale 1316”, dando avviso, ai sensi dell’art. 10, l. n. 241/90, di poter prendere visione degli atti del procedimento e di depositare eventuali memorie scritte e documenti entro il termine di venti giorni.
3. Nel provvedimento impugnato, dunque, dopo essere stata richiamata la suddetta ordinanza di sospensione dei lavori si rappresenta che:
- nel verbale di sopralluogo del giorno 29 luglio 2022 alle ore 10.30 alla presenza del Responsabile territoriale dell'area Vigilanza e Bacini Idrografici della Regione Lazio) e dei Carabinieri Forestali di Cassino “ è emersa la necessità di effettuare un rilievo dell'area, allo stato attuale, per stabilire l'entità della movimentazione del terreno rispetto alle polle sorgive e di reperire le cartografie storiche relative all'area in oggetto ”;
- “ Viste le cartografie storiche reperite ed il rilievo effettuato dal personale dipendente del Comune di Cassino il giorno 04.08.2022 al fine di stabilire se i lavori effettuati siano stati eseguiti in difformità al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 ”;
- “ Visto, inoltre, che in data 01.09.2022 con prot. n. 51048, la ditta TEDESCO D. & M. SRL ha inviato a questo Ente una "Dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21, DPR 120/17", dalla quale si evince un'attività di movimento terra con data presunta di inizio attività il 07.09.2022 ”;
- “ Richiamata la Diffida prot. n. 61540 del 02.09.2022, emessa in riscontro alla nota prot. 51048 del 01.09.2022, nella quale si diffidano gli intestatari, ciascuno per la propria competenza, ad iniziare i lavori di movimento terra;
Dato atto che l'ordinanza di sospensione lavori prot. 44197 del 22.07.2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. Lazio n. 15/2008, costituisce avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Preso atto che l'art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 recita espressamente: “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: lett. f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; lett. g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori; lett. h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti";
Accertato che dal raffronto tra le cartografie storiche reperite e lo stato dei luoghi rilevato è emerso che:
i lavori di movimento terra sono stati eseguiti a ridosso delle sorgenti/affluenti del Fiume Gari (iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775);
una delle polle sorgive, al confine nord del lotto, è stata parzialmente coperta da materiali inerti e terreno;
in difformità a quanto previsto l'art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
Accertato che i lavori suddetti sono stati eseguiti in assenza del prescritto titolo edilizio così come previsto dal D.P.R. n. 380/2001, s.m.i. ”.
Tutto ciò rappresentato e accertato, con il gravato provvedimento, il Comune di Cassino ha quindi ingiunto alla ricorrente, unitamente all’altro comproprietario, sig. NI ON, il ripristino dello stato dei luoghi ante operam , del lotto di terreno contraddistinto in catasto al Foglio 32, mappali nn. 16 e 1316, e delle polle sorgive ivi presenti.
4. Avverso tale provvedimento, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Carenza e illogicità e/o insufficiente motivazione; violazione dell’art. 3, l. n. 241/90.
Secondo parte ricorrente, nel provvedimento impugnato, il Comune di Cassino: “- non indica la tipologia dei lavori eseguiti, - non indica quale sarebbe la distanza dal fiume violata, - non indica quale sarebbe “una delle polle sorgive” “parzialmente coperta da materiali inerti e terreno”, - non chiarisce quali lavori necessitavano del prescritto titolo edilizio così come previsto dal D.P.R. n. 380/2011, s.m.i.”.
II. Nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per indeterminatezza e genericità; violazione art. 21 septies legge 241/90., in quanto il Comune non avrebbe precisato quali siano le opere da eseguire per il ripristino.
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di contraddittorio, sviamento, contraddittorietà, incongruità, travisamento ed erronea indicazione e valutazione dei fatti, illogicità ed irragionevolezza, in quanto il sopralluogo del 29 luglio 2022 sarebbe stato effettuato senza darne avviso alla ricorrente.
IV. Violazione dell’art. 21 octies, l. 241/90; dell’art 96 e dell’art. 58, comma 2, r.d. n. 523 del 25 luglio 1904, perché nel caso in esame, i lavori eseguiti (ovvero pulizia da immondizia, sterpaglie e rovi) sarebbero oggettivamente migliorativi delle polle sorgive che insistono sul terreno di proprietà della ricorrente e in ogni caso, oltre al rispetto della distanza di metri 10 dal fiume, non avrebbero alterato in alcun modo il regime del corso d'acqua.
V. Eccesso di potere per disparità di trattamento in quanto gli stessi lavori sarebbero stati eseguiti anche nei terreni confinanti.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Cassino eccependo, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso non essendo stata dedotta l’illegittimità dell’accertamento della rilevata violazione delle disposizioni del d.p.r. n. 380/2001, in quanto gli interventi contestati sono stati eseguiti senza il prescritto titolo edilizio. Nel merito ha poi contestato la fondatezza del gravame.
6. All’esito della camera di consiglio del 23 novembre 2022, con ordinanza cautelare n. 367/2022 è stata concessa la misura cautelare richiesta, “ sotto il profilo della gravosità del ripristino oggetto del provvedimento impugnato ”, invitando contestualmente le parti, ai fini della trattazione di merito, “ a depositare in giudizio relazioni tecniche ben precise sullo stato dei luoghi, storico e attuale, dopo un sopralluogo, auspicabilmente in forma congiunta, con tecnici di propria fiducia, idoneo a individuare con esattezza gli argini del fiume, le polle sorgive e i lavori posti in essere ”.
7. Rilevato il mancato adempimento dell’ordine istruttorio sopra detto, all’esito della pubblica udienza del 7 giugno 2023, con ordinanza collegiale n. 467/2023 è stata disposta una verificazione volta ad accertare:
“- lo stato dei luoghi storico e attuale, attraverso il confronto tra le cartografie storiche e l’attuale stato dei luoghi;
- l’esatta individuazione degli argini del fiume;
- l’esistenza e l’esatta ubicazione delle polle sorgive e se, più in particolare, “una delle polle sorgive, al confine nord del lotto, è stata parzialmente coperta da materiali inerti e terreno”;
- l’esatta consistenza dei lavori posti in essere dalla ricorrente, proprietaria del terreno oggetto della gravata ordinanza ”, incaricando per la stessa la Provincia di Latina.
8. Alla pubblica udienza del 22 novembre 2023 il collegio ha preso atto della lettera d’incarico del 4 ottobre 2023, con cui, tardivamente, la Provincia di Latina ha conferito l’espletamento della suddetta verificazione all’Ing. MA AC, rinviando, pertanto, la causa alla pubblica udienza del 15 maggio 2024.
9. Con ordinanza n. 356/2024, resa all’esito della pubblica udienza del 15 maggio 2024, rilevato che alcuna comunicazione fosse pervenuta da parte del verificatore nominato dalla Provincia di Latina, nonostante fosse stato assegnato un termine di 90 giorni per l’espletamento dell’incarico e fosse decorso, invece, un termine di circa 10 mesi dalla comunicazione dell’ordinanza n. 467/2023, è stato richiesto alla Provincia di Latina e al funzionario incaricato il sollecito adempimento della suddetta verificazione.
10. All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2024, persistendo l’inadempimento dell’organo verificatore già incaricato, con ordinanza collegiale n. 535/2024, è stata incaricata della nuova verificazione la Provincia di Frosinone.
11. All’esito della pubblica udienza del 5 marzo 2025, con ordinanza collegiale n. 180/2025:
“ considerato che il Commissario ad acta, incaricato con ordinanza collegiale n. 535/2024, nella persona dell’Ing. Loreta Iacobone, dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Frosinone, assunto l’incarico in data 8 gennaio 2025, in data 24 febbraio 2025 ha effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto della verificazione;
Rilevato che con nota del 28 febbraio 2025, il commissario ad acta ha chiesto una proroga dei termini di 60 giorni rispetto al termine fissato dall’ordinanza n. 535 del 22.07.2024 per la conclusione delle attività di verificazione;
Ritenuto, pertanto, di concedere la proroga del termine per l’espletamento dell’incarico, sino al 5 maggio 2025 ”,
la causa è stata rinviata all’udienza del 9 luglio 2025.
12. In data 9 maggio 2025 il verificatore ha provveduto a depositare la propria relazione di espletamento dell’incarico.
13. Dopo lo scambio di memorie delle parti, alla pubblica udienza del 9 luglio 2025, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il collegio ritiene di poter superare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente amministrazione, essendo il ricorso, ad ogni modo, infondato nel merito.
2. Risulta, innanzitutto, infondato il terzo motivo di gravame, in quanto il verbale di sopralluogo del 29 luglio 2022, depositato in atti dal Comune di Cassino, non contiene alcuna attività valutativa o accertativa da parte dei suoi redattori (tecnici del Comune, della Regione Lazio e maresciallo dei Carabinieri forestali), ma meramente ricognitiva dei luoghi e dell’attività istruttoria necessaria per stabilire se vi siano state o meno violazioni di legge nell’attività svolta sul terreno, attestandosi la necessità di reperire le cartografie di riferimento e di effettuare rilievi tecnici.
3. Del pari infondato è il quinto motivo, in cui si contesta la disparità di trattamento rispetto ai proprietari dei terreni confinanti, risultando generico avuto riguardo anche agli elementi di prova forniti che non consento in alcun modo di porre a confronto la fattispecie in esame con quelle esistenti sui terreni limitrofi.
4. I restanti motivi (il primo, il secondo e il quarto), con i quali si contesta la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria del gravato provvedimento, per ragioni logico – giuridiche possono essere congiuntamente trattati.
Ai fini della valutazione dei suddetti motivi, e della reale comprensione dello stato dei luoghi di cui si discute, il collegio ha incaricato la Provincia di Frosinone, nella persona dell’ing. Loreta Iacobone, di svolgere una verificazione volta ad accertare appunto:
- lo stato dei luoghi storico e attuale, attraverso il confronto tra le cartografie storiche e l’attuale stato dei luoghi;
- l’esatta individuazione degli argini del fiume;
- l’esistenza e l’esatta ubicazione delle polle sorgive e se, più in particolare, “una delle polle sorgive, al confine nord del lotto, è stata parzialmente coperta da materiali inerti e terreno”;
- l’esatta consistenza dei lavori posti in essere dalla ricorrente, proprietaria del terreno oggetto della gravata ordinanza.
La relazione finale, depositata in atti dall’organo verificatore in data 5 maggio 2025, è stata svolta con l’ausilio di un gruppo di tecnici esperti della Provincia di Frosinone, elaborando i dati raccolti all’esito del sopralluogo congiunto, svolto in data 24.02.2025, “ nel corso del quale, come risulta da apposito verbale redatto alla presenza delle parti interessate (cfr. Allegato 2), è stata operata una ricognizione visiva e fotografica dei luoghi (cfr. Allegato 3) e sono stati effettuati i rilievi necessari mediante l’utilizzo della strumentazione in possesso della Provincia di Frosinone; in particolare sono stati utilizzati un Aeromobile a Pilotaggio Remoto (drone) con correzione RTK e strumento GPS CHC I80 con correzione RTK ”.
In risposta ai quesiti posti, l’organo verificatore ha quindi accertato:
a) quanto allo stato dei luoghi storico e attuale, che:
nell’ortofoto scattata col drone nel 2021, allegata in atti, “ si constata come l’attività di ripulitura del terreno abbia riguardato l’intera porzione di terreno subito a ridosso di via Vagni, area in gran parte coincidente con l’area nella quale è stato possibile il rilievo puntale con il GPS, mentre, nella parte in cui il terreno si avvicina agli argini del fiume Gari, la vegetazione rimane molto fitta, il che comporta una notevole difficoltà di accesso in tale zona. Analizzando ancora meglio la ortofoto 2021, si possono scorgere, in maniera più puntuale, le polle sorgive le quali presentano una conformazione diversa rispetto alla cartografia dell’anno 1959, evidenziando ulteriori canali rispetto a quelli lì indicati. Inoltre, nell’ortofoto del 2021 si riscontra un notevole ristagno di acqua, oggi non più visibile in quanto ricoperta da terreno. Infine, dalla ortofoto ottenuta col drone in data 24.02.2025, data dell’effettuazione dei rilievi da parte della scrivente, si può notare (cfr. Allegato 5) che, mentre le barre fluviali sono sempre presenti (vedi figura sopra), una parte dei canali non è più visibile a causa della copertura con il terreno di riporto.
Nel corso del sopralluogo, comunque, è stato riscontrato il deflusso dell’acqua nei tratti di canali posti al di sopra della fascia prospiciente il fiume.
Purtroppo, a causa della vegetazione rigogliosa cresciuta intorno ai canali di deflusso delle polle sorgive, non erano più visibili, sulle loro sponde, i lavori effettuati e documentati dalle fotografie scattate dai tecnici del Comune di Cassino nel corso dei loro rilievi.
Dall’esame dell’ortofoto del 2021, si notano chiaramente diversi canali di deflusso paralleli, a partire dal confine sud del terreno che si possono assimilare ai canali di scolo delle due polle sorgive visibili nella cartografia del 1959, la prima in corrispondenza del confine sud e le altre, ad essa parallele, spostate poco a nord. Anche nell’ortofoto del 2025 sono ben visibili tali canali.
Sempre considerando l’ortofoto del 2021, di seguito, proseguendo verso nord, nella zona centrale del terreno, poco sotto la scarpata a ridosso della via Vagni, è evidente una vasta zona di ristagno d’acqua che invece non risulta nell’ortofoto del 2025. Più o meno alla stessa altezza, proseguendo verso nord, all’altro confine si riscontra una lunga trincea che parte dal piede della scarpata della via Vagni, costeggia il fabbricato diruto e si collega al canale di deflusso della polla sorgiva presente al confine nord del sito nella cartografia del 1959.
Dall’esame di una foto scattata dai tecnici del comune di Cassino si vede chiaramente tale canale ricoperto da materiale di riporto (che arriva fino alla scarpata sotto via Vagni). Il tratto di canale visibile risulta asciutto (forse a causa della stagione estiva) ma si riscontra che in esso vi era comunque stato un deflusso di acqua.
Quanto descritto precedentemente non si riscontra nell’ortofoto del 2025 in quanto, esclusa l’area prospicente il fiume occupata da una fitta vegetazione, tutto il restante terreno si riscontra privo di vegetazione alta, con una rada vegetazione spontanea, con punti senza vegetazione, il che indica un rimaneggiamento abbastanza recente del terreno ”.
b) Su “l’esatta individuazione degli argini del fiume”, l’organo verificatore ha affermato che “ la fascia di terreno prospiciente il fiume è paludosa (barre fluviali vegetate), ricoperta da una folta vegetazione e, di fatto, costituisce un impedimento all’accesso diretto agli argini del fiume. Per questo motivo, l’esatta identificazione degli argini del fiume risulta abbastanza complessa ” e non può essere fatta in maniera certa.
c) Quanto al quesito in merito a “ l’esistenza e l’esatta ubicazione delle polle sorgive e se, più in particolare, “una delle polle sorgive, al confine nord del lotto, è stata parzialmente coperta da materiali inerti e terreno ”, il verificatore ha chiarito che:
“ le polle sorgive sono fenomeni idrogeologici sensibili e mutevoli, la cui presenza e portata può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni ambientali e delle modificazioni introdotte dall’uomo ”.
“ Dall’analisi delle suddette immagini si può apprezzare come, le variazioni delle suddette polle, siano avvenute per effetto di diversi fattori. Infatti a partire dall’anno 1959 e fino all’anno 2021 si evidenzia un aumento del numero di polle all’interno del terreno di proprietà dei Sig.ri ON, da n. 3 polle a n. 5 polle. Si presume, in assenza di interventi umani documentati, che tali variazioni siano intervenute in maniera naturale per cui, le polle esistenti hanno mantenuto la loro presenza, seppur con modestissime variazioni, altre polle invece sono sorte spontaneamente all’interno del lotto.
Dall’anno 2021 ai giorni d’oggi, si può apprezzare un altro significativo cambiamento riguardo le suddette polle. Infatti, come facilmente verificabile, le polle individuabili nel 2021, momento in cui l’attività di ripulitura del terreno le rende ben visibili, non si rilevano più nell’ortofoto generata a febbraio 2025 o, meglio ancora, non hanno più lo stesso andamento in quanto, per effetto dei lavori eseguiti dai Sig.ri ON, i canali di deflusso delle acque, nascenti appunto dalle polle presenti e degradanti fino agli argini del fiume, risultano notevolmente ridotti in lunghezza poiché ricoperti, parzialmente, dal terreno di riporto.
In particolare tale fenomeno è apprezzabile maggiormente proprio in corrispondenza della polla posta al confine Nord del lotto in questione come meglio individuata, all’interno del cerchio rosso, nella foto sottostante.
Si segnala tuttavia per dovere di informazione, nonché per onestà professionale, che i suddetti canali di scorrimento risultano comunque funzionanti in quanto, al loro interno, è stato riscontrato lo scorrimento delle acque verso il fiume Gari, anche se non si è nelle condizioni di poter stabilire, in maniera certa, se la quantità di acqua sia rimasta invariata oppure abbia subito delle variazioni in seguito alle lavorazioni effettuate. Quanto sopra esposto vale anche per le polle individuate dal Comune di Cassino come polla n. 1 e n. 2 nei propri rilievi e documenti, interessate dai lavori, come si evince dalla documentazione in atti e come risultante anche dai rilievi della scrivente in data 24.02.2025 (cfr. Allegato 12 ed Allegato 5) ”.
d) infine, quanto a “ l’esatta consistenza dei lavori posti in essere dalla ricorrente, proprietaria del terreno oggetto della gravata ordinanza .”
L’organo verificatore ha osservato che “ una delle difficoltà principali è stata quella di individuare in loco la natura e l’estensione dei lavori posti in essere dalla ricorrente. Infatti il notevole lasso di tempo trascorso dall’epoca di realizzazione dei lavori (quasi 3 anni) ha fatto in modo che l’area in questione si presentasse in maniera difforme rispetto al momento in cui sono stati effettuati i precedenti rilievi da parte del Comune di Cassino (estate 2022). Le differenze riscontrate sono dovute principalmente alla rinascita della vegetazione spontanea, la quale ha parzialmente ricoperto alcune aree che, invece, dal confronto con la documentazione in atti, risultavano libere. Tuttavia, sulla base della consultazione della documentazione scaricata e depositata presso il TAR, nonché della ricognizione visiva dello stato dei luoghi è stato possibile, ancora, individuare l’estensione dell’area di riporto nonché rilevarne i limiti ed estrarne le informazioni plano-altimetriche necessarie a quantificare la consistenza dei lavori di che trattasi ”.
“ Per tutto quanto sopra si può affermare che la consistenza dei lavori effettuati dai Sig.ri ON in termini di volume di riporto risulta essere pari a mc 485,99. Al riguardo, si ritiene che, a fronte di un’impronta planimetrica molto simile rispetto al rilievo del Comune di Cassino, le differenze in termini di volume siano esclusivamente da attribuire al diverso metodo utilizzato per il calcolo. Infatti, mentre il Comune di Cassino ha ritenuto di considerare un’altezza media di materiale per l’intera superficie di riporto, nel caso specifico invece, la scrivente ha provveduto ad elaborare n. 31 sezioni posizionate su tutti i punti di deviazione planimetrica del contorno del rilevato in modo da ridurre al minimo gli errori di approssimazione. Riguardo invece alla consistenza dei lavori in termini di superficie, si evidenzia che l’area interessata dai lavori di riporto risulta essere pari a mq 624, approssimando la stessa all’unità più vicina. Tale superficie comprende l’area indicata come riporto nell’elaborato denominato “Planimetria di rilievo” di cui al citato Allegato 6.
Infine si ritiene utile citare, ai fini di dare l’esatta cognizione della consistenza dei lavori effettuati che, come già rilevato dal Comune di Cassino e come anche documentato in atti, è stata riscontrata la presenza dei tubi di drenaggio, posti in essere in occasione dei lavori effettuati, i cui tratti terminali sono stati rilevati mediante GPS e rappresentati all’interno dell’elaborato “Planimetria di rilievo” di cui all’Allegato 6. ”
4.1. Il collegio ritiene, stante la strumentazione e la metodologia accurata usata, nonché l’apporto di un intero gruppo di lavoro di tecnici da parte del verificatore, di accogliere le conclusioni dallo stesso, come sopra, rappresentate, che consentono di confermare la legittimità del gravato provvedimento, sia sotto il profilo motivazionale che istruttorio, in quanto è stata confermata, nonostante la difficoltà dell’accertamento essendo ormai trascorsi tre anni dai sopralluoghi svolti dall’ente comunale, quanto nello stesso provvedimento contestato alla ricorrente, ovvero:
- l’effettuazione di lavori di terra a ridosso delle acque/sorgenti del fiume Gari, tale da determinare un volume di riporto pari a mc 485,99, su di un’area di circa 624 mq;
- una delle polle sorgive, al confine nord della proprietà, risulta essere stata parzialmente coperta, e comunque “ le polle individuabili nel 2021, momento in cui l’attività di ripulitura del terreno le rende ben visibili, non si rilevano più nell’ortofoto generata a febbraio 2025 o, meglio ancora, non hanno più lo stesso andamento in quanto, per effetto dei lavori eseguiti dai Sig.ri ON, i canali di deflusso delle acque, nascenti appunto dalle polle presenti e degradanti fino agli argini del fiume, risultano notevolmente ridotti in lunghezza poiché ricoperti, parzialmente, dal terreno di riporto” ;
- risultano essere state installate tubazioni di drenaggio.
5. In conclusione, per tutto quanto rappresentato, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite, ivi incluso il compenso dovuto al verificatore, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 3.500 (euro tremilacinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Le spese della verificazione, poste a carico della parte ricorrente, saranno liquidate a seguito dell’istanza di liquidazione del compenso che sarà cura del verificatore depositare in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AL, Presidente
CA MA, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA MA | DO AL |
IL SEGRETARIO