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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/11/2024, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
n. 2007/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 2007/2023 trattenuta in decisione all'udienza di rimessione della causa in decisione del 24/10/2024, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. senza concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. promossa da
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Paparo (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati in Todi, Piazza del Popolo n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luisa Mammoli;
ATTORI contro
(C.F. ; CP_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Spoleto, per le causali ed i titoli di cui in narrativa dell'atto di citazione e della memoria istruttoria del 4 aprile 2024, condannare il Dott. nato a [...], il [...] (codice fiscale: CP_1
) a pagare: C.F._4
pagina 1 di 7 ● all'Avv. l'importo di € 111.372,85 (oltre CAP ed IVA nelle misure di legge) o il diverso importo che Parte_1
dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
● all'Avv. l'importo di € 112.992,35 (oltre CAP ed IVA nelle misure di legge) o il diverso importo che Parte_2
dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
● oltre a compensi e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, Avv. Sergio Paparo, che se ne dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 111.372,85 nei confronti CP_1
di e di euro 112.992,35 nei confronti di . Parte_1 Parte_2
Nello specifico, parte attrice ha esposto che:
- in data 02/12/2020 gli avvocati e ricevevano incarico dal Dott. al fine di assisterlo, Parte_1 Pt_2 CP_1
congiuntamente e disgiuntamente, nell'attività stragiudiziale volta alla transazione di un contenzioso sorto tra il convenuto e la propria sorella, entrambi nominati beneficiari in un trust istituito dalla di loro madre
Parte_3
- l'incarico professionale sottoscritto fra le parti prevedeva, alle clausole n. 5 e 6, che il compenso dovuto ai due professionisti sarebbe stato così determinato:
• un onorario a tempo, nella misura di euro 300,00 (trecento) oltre accessori di legge, per ogni ora di lavoro svolto da ciascuno dei professionisti;
• nel caso in cui si giungesse ad una transazione, anche parziale delle controversie, un compenso pari al
3% (tre per cento) del valore della transazione, oltre accessori di legge;
- gli stessi, in conformità con l'incarico sottoscritto, avevano svolto attività di esame, studio e gestione della pratica, avevano intrattenuto rapporti con tutte le controparti interessate, avevano formulato una proposta transattiva e, da ultimo, avevano assistito il nella stipula della negoziazione dinanzi al Notaio CP_1
Per_1
pagina 2 di 7 - a fronte dell'attività svolta, avevano provveduto ad inviare al le relative fatture di pagamento le CP_1
quali, tuttavia, erano rimaste impagate, anche a seguito del procedimento di conciliazione svoltosi dinanzi al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
Hanno dunque concluso chiedendo al Tribunale di condannare al pagamento degli importi CP_1
di cui alle fatture emesse.
Regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, ne è stata quindi dichiarata la CP_1
contumacia.
Istrutta la causa documentalmente ed escussi i testimoni richiesti da parte attrice, la stessa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione del 24/10/2024 tenutasi nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., senza concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente prodotta, la domanda di parte attrice meriti accoglimento per le ragioni e nei limiti che ci si accinge ad illustrare.
In relazione al titolo della pretesa pecuniaria fatta valere in giudizio, cioè la prestazione di opera intellettuale, si ricorda che, quando il professionista deduce l'esecuzione di un contratto d'opera intellettuale come titolo del diritto al compenso, l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera professionale postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico. Tale conferimento può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente, convenuto per il pagamento del relativo compenso, di avvalersi dell'opera del professionista (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 1244 del 04.02.2000). L'incarico professionale può essere, inoltre, conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore (cfr. Cass. n. 3016 del 2006).
pagina 3 di 7 Quanto al riparto dell'onere della prova, le celebri Sezioni Unite della Cassazione (Sent. del 30.10.2001, n.
13533) hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso di specie, per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, Sent. n. 9351 del 19.04.2007; Cass. n.
1743 del 2007; Cass. n. 20073 del 2004; Cass. S. U., n. 577 dell'11.01.2008).
Tanto premesso in diritto si evidenzia come nel caso di specie parte attrice abbia adempiuto ai propri oneri probatori ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., avendo dato prova dell'incarico professionale conferito dalla parte convenuta (cfr. doc. 4 e 5 all. atto di citazione) nonché dell'attività svolta in adempimento del mandato (cfr. doc. da 1 a 17 all. atto di citazione e doc. da 22 a 441 all. memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.).
Tali circostanze, oltre che documentalmente sono state altresì confermate dai testi escussi Sigg.ri Tes_1
, e (cfr. dichiarazioni testimoniali
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
rilasciate all'udienza del 26/09/2024).
Parte attrice ha poi specificamente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte, rappresentando il rifiuto della convenuta di pagare le parcelle presentatale, anche in seguito al procedimento di conciliazione svoltosi davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (cfr. doc.
21 all. atto di citazione). D'altronde, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio – pur ricordando che la contumacia non equivale a mancata contestazione dei fatti costitutivi dell'altrui diritto fatto valere, quanto piuttosto a mera indifferenza ai fatti di causa, di per sé insufficiente all'accoglimento della domanda
– a fronte dell'impianto documentale fornito dall'attrice per comprovare quanto dedotto, non ha fornito al
Giudicante alcun elemento utile ad accertare che fosse intervenuto alcun fatto estintivo del diritto di credito vantato.
Tanto premesso, si evidenzia poi come parte attrice abbia dimostrato che la misura del compenso spettante per l'attività professionale prestata in favore della parte convenuta, era stata pattuita per iscritto. Sul punto,
pagina 4 di 7 l'incarico sottoscritto prevede alla clausola n.5 denominata “Onorari” che “
4.1. Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente il valore dell'incarico è, allo stato, indeterminabile. Per lo svolgimento delle attività indicate nell'art.
4.1 il
Cliente corrisponderà ai Professionisti: (a) Un onorario a tempo, nella misura di euro 300,00 (trecento) oltre accessori di legge, per ogni ora di lavoro svolto da ciascuno dei Professionisti;
ed inoltre, (b) nel caso in cui si giunga ad una transazione, anche parziale, delle controversie, un compenso pari al 3,0% (tre per cento) del valore della transazione, oltre accessori di legge. 4.2.
Ai fini della verifica dell'attività dei professionisti, questa sarà documentata tramite apposito time-sheet aggiornato con cadenza almeno settimanale, che offrirà un rendiconto delle ore lavorate e delle prestazioni svolte e che sarà sempre accessibile al
Cliente tramite Google Drive.
5.2. Sono “accessori di legge” il rimborso spese generali 15% previsto dall'art. 13, comma 10,
Legge 247/2012 e dall'art. 2, comma 2, DM 55/2014, il contributo previdenziale a carico del cliente (CP4%) e l'IVA.”, mentre la clausola n. 6 denominata “Spese” prevede che “Oltre agli onorari i Professionisti avranno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'esecuzione di questo incarico (es. documenti, visure, viaggi e trasferte, corrieri, corrispondenza, traduzioni, etc.). Il rimborso sarà eseguito senza ritardo alla presentazione dei documenti giustificativi.” (cfr. doc. 4 all. atto di citazione).
In applicazione di quanto pattuito, gli avvocati e hanno inviato al Dott. le rispettive Parte_1 Pt_2 CP_1
notule (cfr. doc. 18 e 19 all. atto di citazione) con l'indicazione analitica delle relative voci e degli importi dovuti per l'attività espletata.
In merito al contenuto delle notule depositate dagli attori si evidenzia:
- quanto all'onorario a tempo che gli attori hanno allegato e provato lo svolgimento di attività in favore del
Dott. per ore 79,77 quanto all'avvocato e per ore 82 quanto all'avvocato Tale monte CP_1 Parte_1 Pt_2
orario complessivo è stato analiticamente descritto e provato dagli attori attraverso l'allegazione della documentazione comprovante tutte le attività svolte e delle quali si richiede il pagamento (cfr. doc. da 1 a
17 all. atto di citazione e doc. da 22 a 441 all. memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.). Non solo, la partecipazione a tali attività è stata confermata anche dai testi escussi i quali hanno rilasciato dichiarazioni attenibili ed univoche (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 26/09/2024). Infine, si rileva che il monte orario risulta congruo sia con le risultanze documentali, sia con le dichiarazioni testimoniali che hanno pagina 5 di 7 confermato la presenza di numerose call e incontri avvenuti tra le parti al fine di raggiungere un accordo transattivo. Con riferimento al calcolo dell'onorario a tempo, si rileva che nell'incarico sottoscritto tra le parti lo stesso ammonta ad euro 300 all'ora (cfr. clausola 5 all. 4 atto di citazione) con la conseguenza che spetteranno euro 23.930,00 (79,77x300) all'avvocato ed euro 24.600,00 (82x300) all'avvocato Parte_1
Pt_2
- quanto all'onorario a percentuale, lo stesso è stato calcolato sulla quota assegnata in seguito alla transazione al c.d. Trust pari ad euro 4.845.411,00 (cfr. doc. 6 all. atto di citazione). Posto che CP_1
l'incarico sottoscritto prevedeva in merito il pagamento di un compenso pari al 3% dell'accordo (cfr. clausola 5 all. 4 atto di citazione), la quota spettante ai legali ammonta ad euro 145.362,33. La stessa è stata poi correttamente suddivisa e imputata per il 50% nella fattura dell'avvocato e per il restante 50% Parte_1
nella fattura dell'avvocato per un totale di euro 72.681,17 ciascuno;
Pt_2
- è stato poi inserito nelle notule degli avvocati, l'esborso per spese vive di euro 270,00 da parte dell'avvocato e di euro 1.119,20 da parte dell'avvocato L'effettivo esborso di tali spese, Parte_1 Pt_2
tuttavia, non risulta in alcun modo documentato, pertanto, le stesse andranno decurtate dall'importo risultante in fattura.
Alla luce di tali osservazioni, dovrà essere condannato al pagamento della somma di euro CP_1
96.611,17 oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, per un totale di euro
141.039,87 nei confronti dell'avvocato e della somma di euro 97.281,17 oltre 15% Parte_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, per un totale di euro 142.245,49 nei confronti dell'avvocato oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Parte_2
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta in ciascuna fase, elementi questi che giustificano una liquidazione pari ai valori medi per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva, ed una liquidazione al di sotto dei parametri medi per la fase istruttoria. Stante la sostanziale pagina 6 di 7 assenza di attività per la fase decisoria, anche in virtù della contumacia del convenuto, si ritiene di non liquidare la fase decisionale.
Il compenso spettante all'avvocato andrà poi aumentato del 5% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 55/24 tenuto conto che il medesimo ha assistito due parti, le cui difese tuttavia coincidono in larga parte.
Andrà poi liquidata in favore dell'avvocato la somma di euro 786,00 per spese di lite e di euro 133,43 per spese vive (euro 57,43 per spese di notifica ed euro 76,00 per trasferta udienza 26/09/2024), essendo state le stesse allegate e provate dall'avvocato istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2007/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di parte attrice per i motivi e i limiti di cui in narrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 141.039,87 in favore di dell'avvocato e CP_1 Parte_1
della somma di euro 142.245,49 in favore dell'avvocato oltre interessi legali dalla domanda al Parte_2
saldo;
- Condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 786,00 per spese di lite, in euro 133,43 per spese vive e in euro 7.365,75 per compensi professionali
(euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase istruttorie ed
350,75 per aumento del compenso), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge oltre euro – per spese vive, da distrarsi in favore dell'avvocato Paparo che si è dichiarato antistatario.
Spoleto, 13/11/2024
Il Giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 2007/2023 trattenuta in decisione all'udienza di rimessione della causa in decisione del 24/10/2024, tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. senza concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. promossa da
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Paparo (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati in Todi, Piazza del Popolo n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luisa Mammoli;
ATTORI contro
(C.F. ; CP_1 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Spoleto, per le causali ed i titoli di cui in narrativa dell'atto di citazione e della memoria istruttoria del 4 aprile 2024, condannare il Dott. nato a [...], il [...] (codice fiscale: CP_1
) a pagare: C.F._4
pagina 1 di 7 ● all'Avv. l'importo di € 111.372,85 (oltre CAP ed IVA nelle misure di legge) o il diverso importo che Parte_1
dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
● all'Avv. l'importo di € 112.992,35 (oltre CAP ed IVA nelle misure di legge) o il diverso importo che Parte_2
dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
● oltre a compensi e spese del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, Avv. Sergio Paparo, che se ne dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 111.372,85 nei confronti CP_1
di e di euro 112.992,35 nei confronti di . Parte_1 Parte_2
Nello specifico, parte attrice ha esposto che:
- in data 02/12/2020 gli avvocati e ricevevano incarico dal Dott. al fine di assisterlo, Parte_1 Pt_2 CP_1
congiuntamente e disgiuntamente, nell'attività stragiudiziale volta alla transazione di un contenzioso sorto tra il convenuto e la propria sorella, entrambi nominati beneficiari in un trust istituito dalla di loro madre
Parte_3
- l'incarico professionale sottoscritto fra le parti prevedeva, alle clausole n. 5 e 6, che il compenso dovuto ai due professionisti sarebbe stato così determinato:
• un onorario a tempo, nella misura di euro 300,00 (trecento) oltre accessori di legge, per ogni ora di lavoro svolto da ciascuno dei professionisti;
• nel caso in cui si giungesse ad una transazione, anche parziale delle controversie, un compenso pari al
3% (tre per cento) del valore della transazione, oltre accessori di legge;
- gli stessi, in conformità con l'incarico sottoscritto, avevano svolto attività di esame, studio e gestione della pratica, avevano intrattenuto rapporti con tutte le controparti interessate, avevano formulato una proposta transattiva e, da ultimo, avevano assistito il nella stipula della negoziazione dinanzi al Notaio CP_1
Per_1
pagina 2 di 7 - a fronte dell'attività svolta, avevano provveduto ad inviare al le relative fatture di pagamento le CP_1
quali, tuttavia, erano rimaste impagate, anche a seguito del procedimento di conciliazione svoltosi dinanzi al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
Hanno dunque concluso chiedendo al Tribunale di condannare al pagamento degli importi CP_1
di cui alle fatture emesse.
Regolarmente citato in giudizio, non si è costituito, ne è stata quindi dichiarata la CP_1
contumacia.
Istrutta la causa documentalmente ed escussi i testimoni richiesti da parte attrice, la stessa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione del 24/10/2024 tenutasi nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., senza concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della documentazione complessivamente prodotta, la domanda di parte attrice meriti accoglimento per le ragioni e nei limiti che ci si accinge ad illustrare.
In relazione al titolo della pretesa pecuniaria fatta valere in giudizio, cioè la prestazione di opera intellettuale, si ricorda che, quando il professionista deduce l'esecuzione di un contratto d'opera intellettuale come titolo del diritto al compenso, l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera professionale postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico. Tale conferimento può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente, convenuto per il pagamento del relativo compenso, di avvalersi dell'opera del professionista (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 1244 del 04.02.2000). L'incarico professionale può essere, inoltre, conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore (cfr. Cass. n. 3016 del 2006).
pagina 3 di 7 Quanto al riparto dell'onere della prova, le celebri Sezioni Unite della Cassazione (Sent. del 30.10.2001, n.
13533) hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso di specie, per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, Sent. n. 9351 del 19.04.2007; Cass. n.
1743 del 2007; Cass. n. 20073 del 2004; Cass. S. U., n. 577 dell'11.01.2008).
Tanto premesso in diritto si evidenzia come nel caso di specie parte attrice abbia adempiuto ai propri oneri probatori ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., avendo dato prova dell'incarico professionale conferito dalla parte convenuta (cfr. doc. 4 e 5 all. atto di citazione) nonché dell'attività svolta in adempimento del mandato (cfr. doc. da 1 a 17 all. atto di citazione e doc. da 22 a 441 all. memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.).
Tali circostanze, oltre che documentalmente sono state altresì confermate dai testi escussi Sigg.ri Tes_1
, e (cfr. dichiarazioni testimoniali
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
rilasciate all'udienza del 26/09/2024).
Parte attrice ha poi specificamente allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte, rappresentando il rifiuto della convenuta di pagare le parcelle presentatale, anche in seguito al procedimento di conciliazione svoltosi davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (cfr. doc.
21 all. atto di citazione). D'altronde, la parte convenuta, non costituendosi in giudizio – pur ricordando che la contumacia non equivale a mancata contestazione dei fatti costitutivi dell'altrui diritto fatto valere, quanto piuttosto a mera indifferenza ai fatti di causa, di per sé insufficiente all'accoglimento della domanda
– a fronte dell'impianto documentale fornito dall'attrice per comprovare quanto dedotto, non ha fornito al
Giudicante alcun elemento utile ad accertare che fosse intervenuto alcun fatto estintivo del diritto di credito vantato.
Tanto premesso, si evidenzia poi come parte attrice abbia dimostrato che la misura del compenso spettante per l'attività professionale prestata in favore della parte convenuta, era stata pattuita per iscritto. Sul punto,
pagina 4 di 7 l'incarico sottoscritto prevede alla clausola n.5 denominata “Onorari” che “
4.1. Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente il valore dell'incarico è, allo stato, indeterminabile. Per lo svolgimento delle attività indicate nell'art.
4.1 il
Cliente corrisponderà ai Professionisti: (a) Un onorario a tempo, nella misura di euro 300,00 (trecento) oltre accessori di legge, per ogni ora di lavoro svolto da ciascuno dei Professionisti;
ed inoltre, (b) nel caso in cui si giunga ad una transazione, anche parziale, delle controversie, un compenso pari al 3,0% (tre per cento) del valore della transazione, oltre accessori di legge. 4.2.
Ai fini della verifica dell'attività dei professionisti, questa sarà documentata tramite apposito time-sheet aggiornato con cadenza almeno settimanale, che offrirà un rendiconto delle ore lavorate e delle prestazioni svolte e che sarà sempre accessibile al
Cliente tramite Google Drive.
5.2. Sono “accessori di legge” il rimborso spese generali 15% previsto dall'art. 13, comma 10,
Legge 247/2012 e dall'art. 2, comma 2, DM 55/2014, il contributo previdenziale a carico del cliente (CP4%) e l'IVA.”, mentre la clausola n. 6 denominata “Spese” prevede che “Oltre agli onorari i Professionisti avranno diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'esecuzione di questo incarico (es. documenti, visure, viaggi e trasferte, corrieri, corrispondenza, traduzioni, etc.). Il rimborso sarà eseguito senza ritardo alla presentazione dei documenti giustificativi.” (cfr. doc. 4 all. atto di citazione).
In applicazione di quanto pattuito, gli avvocati e hanno inviato al Dott. le rispettive Parte_1 Pt_2 CP_1
notule (cfr. doc. 18 e 19 all. atto di citazione) con l'indicazione analitica delle relative voci e degli importi dovuti per l'attività espletata.
In merito al contenuto delle notule depositate dagli attori si evidenzia:
- quanto all'onorario a tempo che gli attori hanno allegato e provato lo svolgimento di attività in favore del
Dott. per ore 79,77 quanto all'avvocato e per ore 82 quanto all'avvocato Tale monte CP_1 Parte_1 Pt_2
orario complessivo è stato analiticamente descritto e provato dagli attori attraverso l'allegazione della documentazione comprovante tutte le attività svolte e delle quali si richiede il pagamento (cfr. doc. da 1 a
17 all. atto di citazione e doc. da 22 a 441 all. memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.). Non solo, la partecipazione a tali attività è stata confermata anche dai testi escussi i quali hanno rilasciato dichiarazioni attenibili ed univoche (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 26/09/2024). Infine, si rileva che il monte orario risulta congruo sia con le risultanze documentali, sia con le dichiarazioni testimoniali che hanno pagina 5 di 7 confermato la presenza di numerose call e incontri avvenuti tra le parti al fine di raggiungere un accordo transattivo. Con riferimento al calcolo dell'onorario a tempo, si rileva che nell'incarico sottoscritto tra le parti lo stesso ammonta ad euro 300 all'ora (cfr. clausola 5 all. 4 atto di citazione) con la conseguenza che spetteranno euro 23.930,00 (79,77x300) all'avvocato ed euro 24.600,00 (82x300) all'avvocato Parte_1
Pt_2
- quanto all'onorario a percentuale, lo stesso è stato calcolato sulla quota assegnata in seguito alla transazione al c.d. Trust pari ad euro 4.845.411,00 (cfr. doc. 6 all. atto di citazione). Posto che CP_1
l'incarico sottoscritto prevedeva in merito il pagamento di un compenso pari al 3% dell'accordo (cfr. clausola 5 all. 4 atto di citazione), la quota spettante ai legali ammonta ad euro 145.362,33. La stessa è stata poi correttamente suddivisa e imputata per il 50% nella fattura dell'avvocato e per il restante 50% Parte_1
nella fattura dell'avvocato per un totale di euro 72.681,17 ciascuno;
Pt_2
- è stato poi inserito nelle notule degli avvocati, l'esborso per spese vive di euro 270,00 da parte dell'avvocato e di euro 1.119,20 da parte dell'avvocato L'effettivo esborso di tali spese, Parte_1 Pt_2
tuttavia, non risulta in alcun modo documentato, pertanto, le stesse andranno decurtate dall'importo risultante in fattura.
Alla luce di tali osservazioni, dovrà essere condannato al pagamento della somma di euro CP_1
96.611,17 oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, per un totale di euro
141.039,87 nei confronti dell'avvocato e della somma di euro 97.281,17 oltre 15% Parte_1
rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, per un totale di euro 142.245,49 nei confronti dell'avvocato oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Parte_2
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta in ciascuna fase, elementi questi che giustificano una liquidazione pari ai valori medi per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva, ed una liquidazione al di sotto dei parametri medi per la fase istruttoria. Stante la sostanziale pagina 6 di 7 assenza di attività per la fase decisoria, anche in virtù della contumacia del convenuto, si ritiene di non liquidare la fase decisionale.
Il compenso spettante all'avvocato andrà poi aumentato del 5% ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM 55/24 tenuto conto che il medesimo ha assistito due parti, le cui difese tuttavia coincidono in larga parte.
Andrà poi liquidata in favore dell'avvocato la somma di euro 786,00 per spese di lite e di euro 133,43 per spese vive (euro 57,43 per spese di notifica ed euro 76,00 per trasferta udienza 26/09/2024), essendo state le stesse allegate e provate dall'avvocato istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2007/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di parte attrice per i motivi e i limiti di cui in narrativa e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di euro 141.039,87 in favore di dell'avvocato e CP_1 Parte_1
della somma di euro 142.245,49 in favore dell'avvocato oltre interessi legali dalla domanda al Parte_2
saldo;
- Condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 786,00 per spese di lite, in euro 133,43 per spese vive e in euro 7.365,75 per compensi professionali
(euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 2.835,00 per fase istruttorie ed
350,75 per aumento del compenso), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge oltre euro – per spese vive, da distrarsi in favore dell'avvocato Paparo che si è dichiarato antistatario.
Spoleto, 13/11/2024
Il Giudice
Federico Falfari
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