Sentenza 4 aprile 2019
Massime • 1
In sede di ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Repubblica pronunciato, su conforme parere del Consiglio di Stato, in relazione ad impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2019, n. 09487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9487 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2019 |
Testo completo
N° 948 7-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - Ricorso straordinario al AURELIO BI - Presidente Sezione - Capo dello Stato Ud. 05/06/2018 - ROBERTA VIVALDI Presidente Sezione - PU -· Rel. Pres.te Sezione - R.G.N. 507/2017 BIAGIO VIRGILIO 404.9687 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - FNрегресираюсь LUCIA TRIA - Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 507-2017 proposto da: PA RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TOMASSINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO STERN;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente ·- 279 18 avverso il decreto del Presidente della Repubblica (reso su parere del Consiglio di Stato n. 736/2016) depositato il 19/8/16, nonché ogni atto provvedimento o parere ad esso prodromico e segnatamente il decreto del Presidente della Repubblica (reso su parere del Consiglio di Stato n. 4204/14) depositato il 10/4/15. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Presidente BIAGIO VIRGILIO. Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Paolo Tomassini per delega dell'avvocato Paolo Stern.
FATTI DI CAUSA
1. FR AR propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del febbraio 2002 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico del ricorrente contro il provvedimento dell'Ufficio della motorizzazione civile di Udine che aveva disposto, ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, la revisione della sua patente di guida. Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2015, il ricorso, su conforme parere del Consiglio di Stato, fu dichiarato irricevibile per tardività. Il AR propose, quindi, ulteriore ricorso straordinario per la revocazione di tale decreto. Il ricorso, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile con decreto presidenziale del 19 agosto 2016, in quanto estraneo alle fattispecie di cui all'art. 395 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971. 2. Avverso quest'ultimo provvedimento («nonché ogni atto provvedimento o parere ad esso prodromico e segnatamente il decreto del Presidente della Repubblica [...] depositato il 10/03/2015 Ric. 2017 n. 00507 sez. SU ud. 05-06-2018 -2- e notificato il 17/04/2015»), il AR propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., subordinato all'accoglimento da parte di questa Corte della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3. Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ricorrente deposita memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Il ricorrente, come detto in narrativa, premette, «con efficacia assorbente», che il ricorso «è subordinato all'auspicato accoglimento da parte di codesta Ecc.ma Corte di cassazione della domanda di ammissione al patrocinio spese dello Stato» in proprio favore (già presentata al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e da questo rigettata).
1.2. Il ricorso va esaminato nel merito, dovendosi ritenere tale condizione come non apposta e la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inammissibile. Va, infatti, ribadito il principio secondo il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo la disciplina di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la competenza sulla liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della legge 24 febbraio 2005 n. 25, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione;
nel caso di cassazione e decisione nel merito, la competenza spetta a quello che sarebbe stato il giudice di rinvio ove non vi fosse stata decisione nel merito (Cass. 13/5/2009, n. 11028; 12/11/2010, n. 23007).
2.1. Con l'unico motivo proposto, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., il «difetto di giurisdizione dell'autorità amministrativa (Presidente della Repubblica), sia pure in sede paragiurisdizionale, in materia demandata alla giurisdizione del Ric. 2017 n. 00507 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- giudice ordinario». Sostiene che il provvedimento di revisione della patente di guida, emesso ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, ha natura sanzionatoria e, pertanto, la domanda rivolta a denunciare l'illegittimità di tale provvedimento investe una posizione di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.2. Va premesso che l'oggetto del ricorso deve ritenersi circoscritto al decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 (notificato il 20 ottobre 2016), reso come detto in narrativa - - sul ricorso per revocazione proposto avverso il decreto presidenziale del 10 marzo 2015: rispetto a questo sono, infatti, scaduti i termini di impugnazione e non può certo valere ad evitare tale decadenza il fatto che il ricorrente tenda a coinvolgere in causa anch'esso, quale atto prodromico» a quello tempestivamente impugnato. Così precisato l'ambito del giudizio, il ricorso è inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, che, in sede di ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Repubblica pronunciato, su conforme parere del Consiglio di Stato (dal quale ripete la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale: Cass., Sez. U., 19/12/2012, n. 23464; 5/10/2015, n. 19786), in relazione ad impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (cfr., da ult., Cass., Sez. U., 27/2/2017, n. 4879, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, in quanto il giudice contabile non aveva affermato l'estraneità alla propria giurisdizione della domanda di revocazione ex art. 395, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., ma si era limitato ad osservare che non Ric. 2017 n. 00507 sez. SU - ud. 05-06-2018 -4- ricorreva detta ipotesi;
in precedenza, in relazione a sentenze del Consiglio di Stato, v. Cass., Sez. U., 23/7/2014, n. 16754, e 27/1/2016, n. 1520).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in €. 2500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 5 giugno 2018. Il consigliere estensore (Biagio Virgilio) Il Presidente (Giovanni Mammone) Vilam une A M E DEPOSITATO IN CANCELLERIA R P oggi, 04 APR. 2019. U S E T R O 11 Funzionario Giudiziario Il Funzionario Giudiziario C doa su Sabrion PACTIC Dott.ssa Sabrina Pacittic Q Трей Ric. 2017 n. 00507 sez. SU - ud. 05-06-2018 -5-