Ordinanza collegiale 17 settembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2025, proposto da
AT DO, AT OR, RM OR e TA CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paternò, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide AT Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
avverso
il silenzio delle Amministrazioni intimate sulle istanze in data 22 e 28 maggio 2024 con era stata sollecitata la riqualificazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, rimaste prive di disciplina a seguito dell’annullamento giurisdizionale della precedente destinazione impressa dal Piano Regolatore Generale.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. LE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data 21 maggio 2025 al Comune di Paternò e all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio-inadempimento delle Amministrazioni intimate sulle istanze in data 22 e 28 maggio 2024 con cui gli interessati hanno sollecitato la riqualificazione delle aree di loro proprietà, rimaste prive di disciplina a seguito dell’annullamento giurisdizionale della precedente destinazione impressa alle aree stesse dal Piano Regolatore Generale.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta quanto segue: a) i ricorrenti sono proprietari di terreni siti nell’agro di Paternò. derivanti dalla particella 223 del foglio di mappa 53, e con istanze in data 22 e 28 maggio 2024 hanno diffidato il Comune di Paternò e l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente a riqualificare urbanisticamente le aree, ormai prive di disciplina per effetto dell’annullamento giurisdizionale della precedente destinazione impressa dal Piano Regolatore Generale; b) nonostante il formale avvio in data 17 luglio 2024, il Comune non ha dato seguito al procedimento.
L’Amministrazione Regionale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Paternò si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.
Con memoria in data 9 febbraio 2026 i ricorrenti hanno precisato quanto segue: a) l’Ufficio Tecnico del Comune, come risulta dagli atti depositati, ha documentato il completamento dell’iter istruttorio (proposta di delibera n. 98 del 13 novembre 2025), ma l'Amministrazione non ha ancora provveduto alla formale adozione della variante urbanistica; b) si sollecita la nomina dello stesso commissario “ad acta” che già ha portato a compimento una variante urbanistica riguardante un’area confinante, posto che la vicenda relativa ai terreni confinanti è sovrapponibile alla questione di cui si tratta e che lo stesso Comune, con note n. 24977, 24984/2024, 24980 e 24976 del 17 luglio 2024, ha comunicato l’avvio del procedimento di normazione della "zona bianca" oggetto della presente causa, dichiarando l’intenzione di assegnare alle aree la medesima destinazione di cui al decreto del commissario “ad acta” n. 1 del 18 dicembre 2023; c) i ricorrenti hanno riscontrato la comunicazione osservando che risultava logica e razionale l’adozione di prescrizioni identiche, in ragione della contiguità e della comune natura e funzione delle aree; d) la stessa proposta di delibera in atti fa propria una identica ipotesi di zonizzazione; e) non può condividersi l'eccezione sollevata dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in quanto la normazione urbanistica costituisce un atto complesso che coinvolge entrambe le Amministrazioni intimate.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue: a) il ricorso è fondato, in quanto il Comune non ha ancora concluso il prescritto procedimento relativa alla riqualificazione urbanistica dell'area; b) appare infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale, avuto riguardo ai poteri sostitutivi contemplati dall'art. 48, primo comma, della legge regionale n. 19/2020 e tenuto conto che le istanze in data 22 e 29 maggio 2024 sono state inviate anche all'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; c) il ricorso, pertanto, va accolto e deve quindi ordinarsi alle Amministrazioni intimate di provvedere, secondo le rispettive competenze, entro il termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione; d) per l'ipotesi di ulteriore inadempienza si nomina quale commissario “ad acta” il dirigente tecnico del Comune di Siracusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà nel successivo termine di giorni sessanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto delle fasi processuali che si sono effettivamente svolte e della particolare semplicità della questione (sostanzialmente identica, tra l'altro, a numerose controversie già definite negli stessi termini dal Tribunale).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso e ordina alle Amministrazioni intimate di provvedere, secondo le rispettive competenze, entro il termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione; d) per l'ipotesi di ulteriore inadempienza nomina quale commissario “ad acta” il dirigente tecnico del Comune di Siracusa, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà nel successivo termine di giorni sessanta; 3) condanna le Amministrazione intimate, in solido fra loro, ma ciascuna per la metà, alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.810,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CH, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE CH |
IL SEGRETARIO