TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/06/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 213/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 213/2021 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 12/03/2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in MUGNANO DI NAPOLI al Viale Dei Mille n. 5, presso lo studio dell'Avv. GIANCASPRO MARIA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...], regione di Kyiv (UCRAINA) il 06/10/1971, CP_1
elettivamente domiciliata in ROCCASECCA alla via Campo Minonno n. 8, presso lo studio dell'Avv. SANTAMARIA LOREDANA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2021, Parte_1
chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
20/07/1996 con , deducendo che i coniugi si erano separati CP_1
consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del
09/10/2015, che era nata la figlia (il 28/04/1997); che la convivenza non era Per_1 stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre un contributo a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia per € 300,00 mensili, con versamento diretto alla figlia;
3) disporre che alla resistente non spetti l'assegno divorzile.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore della resistente per € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al
50% della tredicesima mensilità; 3) porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento in favore della figlia per € Per_1
400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 25.6.2021 il giudice delegato alle funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori (confermando provvisoriamente le condizioni di separazione) e rimetteva le parti avanti al G.I..
2 Con la prima memoria integrativa, parte resistente chiedeva altresì di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare una somma a titolo di quota di TFR, pari al
40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 12/03/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 09/10/2015;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che l'accordo di separazione prevedeva, tra le altre cose, la corresponsione, da parte del sig. alla moglie, di Parte_1 un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 400,00 mensili, nonché € 200,00 quale contributo di mantenimento per la figlia, per un totale di €. 600,00 mensili da versarsi il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% straordinarie documentate e concordate.
Si stabiliva altresì che “A far data dal mese di gennaio 2018, a seguito dell'estinzione di due delle tre trattenute mensili gravanti sulla busta paga del ricorrente, quest'ultimo inizierà a versare la somma totale di € 800,00, di cui €. 500,00 quale contributo di
3 mantenimento del coniuge, ed €. 300,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia ”, oltre al 50% della tredicesima mensilità; fermi tutti gli altri patti. Per_1
Con provvedimento del 11/09/2019 reso in un separato giudizio il Tribunale di Cassino ordinava il pagamento diretto a carico della Guardia di Finanza dell'importo mensile di
€ 600,00, oltre al 50% della tredicesima mensilità in favore della resistente.
Orbene, in materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n.
898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
4 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle
5 esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano
6 all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (59 anni) risulta assunto a tempo indeterminato presso la Guardia di Finanza e, oltre al mantenimento, versa € 400,00 per il pagamento del mutuo, residuando un netto mensile di circa € 1.100,00; dall'altro lato, la resistente
(54 anni) ha riferito di essere inoccupata, di versare € 300,00 a titolo di canone di locazione per la casa dove vive con la figlia e di provvedere alle spese universitarie per la stessa.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale e della condizione economica delle parti, nonché della durata del matrimonio, reputa il
Tribunale che vada posto a carico del ricorrente un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente economicamente, si osserva quanto segue.
Ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità,
7 inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
Nel caso di specie, la figlia (28 anni) risulta essere una studentessa Per_1 presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Ricostruita in tali termini la situazione patrimoniale delle parti, tenuto conto dell'età della figlia e del percorso di studi intrapreso, reputa il Tribunale che ricorrano i presupposti per porre a carico del padre il versamento della somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT sin qui maturata e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non vi è luogo a provvedere sull'ordine di pagamento diretto, non essendo necessario l'ordine del giudice, atteso che, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4, della L.
898/1970, pro tempore vigente, la convenuta ha titolo per agire direttamente nei confronti dei terzi.
Infine, quanto alla domanda della ricorrente relativa volta ad ottenere la corresponsione della quota pari al 40% del t.f.r. maturato dall'ex coniuge, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che “L'art. 12 bis della legge 1 dicembre
1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.” (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013).
Nel caso di specie, tale domanda risulta inammissibile, in quanto non risulta provato in atti né che il resistente abbia percepito il TFR dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, né il relativo importo.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in GAETA (LT) in data
20/07/1996, fra nato in [...] il Parte_1
30/08/1966, e , nata in [...] il [...], iscritto CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GAETA dell'anno 1996, al n. 13, parte I;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie;
4) dichiara inammissibile la domanda di versamento della quota del 40% del TFR;
5) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAETA
(LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 11/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 213/2021 R.G., avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 12/03/2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in MUGNANO DI NAPOLI al Viale Dei Mille n. 5, presso lo studio dell'Avv. GIANCASPRO MARIA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...], regione di Kyiv (UCRAINA) il 06/10/1971, CP_1
elettivamente domiciliata in ROCCASECCA alla via Campo Minonno n. 8, presso lo studio dell'Avv. SANTAMARIA LOREDANA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2021, Parte_1
chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto in data
20/07/1996 con , deducendo che i coniugi si erano separati CP_1
consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino del
09/10/2015, che era nata la figlia (il 28/04/1997); che la convivenza non era Per_1 stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) disporre un contributo a titolo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia per € 300,00 mensili, con versamento diretto alla figlia;
3) disporre che alla resistente non spetti l'assegno divorzile.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
2) porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore della resistente per € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al
50% della tredicesima mensilità; 3) porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento in favore della figlia per € Per_1
400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 25.6.2021 il giudice delegato alle funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori (confermando provvisoriamente le condizioni di separazione) e rimetteva le parti avanti al G.I..
2 Con la prima memoria integrativa, parte resistente chiedeva altresì di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare una somma a titolo di quota di TFR, pari al
40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza cartolare del 12/03/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento del 09/10/2015;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di dodici mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che l'accordo di separazione prevedeva, tra le altre cose, la corresponsione, da parte del sig. alla moglie, di Parte_1 un assegno di mantenimento per la moglie pari ad € 400,00 mensili, nonché € 200,00 quale contributo di mantenimento per la figlia, per un totale di €. 600,00 mensili da versarsi il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% straordinarie documentate e concordate.
Si stabiliva altresì che “A far data dal mese di gennaio 2018, a seguito dell'estinzione di due delle tre trattenute mensili gravanti sulla busta paga del ricorrente, quest'ultimo inizierà a versare la somma totale di € 800,00, di cui €. 500,00 quale contributo di
3 mantenimento del coniuge, ed €. 300,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia ”, oltre al 50% della tredicesima mensilità; fermi tutti gli altri patti. Per_1
Con provvedimento del 11/09/2019 reso in un separato giudizio il Tribunale di Cassino ordinava il pagamento diretto a carico della Guardia di Finanza dell'importo mensile di
€ 600,00, oltre al 50% della tredicesima mensilità in favore della resistente.
Orbene, in materia trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n.
898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
4 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle
5 esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano
6 all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (59 anni) risulta assunto a tempo indeterminato presso la Guardia di Finanza e, oltre al mantenimento, versa € 400,00 per il pagamento del mutuo, residuando un netto mensile di circa € 1.100,00; dall'altro lato, la resistente
(54 anni) ha riferito di essere inoccupata, di versare € 300,00 a titolo di canone di locazione per la casa dove vive con la figlia e di provvedere alle spese universitarie per la stessa.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto della disparità reddituale e della condizione economica delle parti, nonché della durata del matrimonio, reputa il
Tribunale che vada posto a carico del ricorrente un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Quanto al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente economicamente, si osserva quanto segue.
Ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità,
7 inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01).
Nel caso di specie, la figlia (28 anni) risulta essere una studentessa Per_1 presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone. Ricostruita in tali termini la situazione patrimoniale delle parti, tenuto conto dell'età della figlia e del percorso di studi intrapreso, reputa il Tribunale che ricorrano i presupposti per porre a carico del padre il versamento della somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT sin qui maturata e per il futuro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non vi è luogo a provvedere sull'ordine di pagamento diretto, non essendo necessario l'ordine del giudice, atteso che, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4, della L.
898/1970, pro tempore vigente, la convenuta ha titolo per agire direttamente nei confronti dei terzi.
Infine, quanto alla domanda della ricorrente relativa volta ad ottenere la corresponsione della quota pari al 40% del t.f.r. maturato dall'ex coniuge, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che “L'art. 12 bis della legge 1 dicembre
1970, n. 898, laddove attribuisce al coniuge titolare dell'assegno di cui al precedente art. 5, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'altro coniuge, va interpretato nel senso che per la liquidazione di tale quota occorre avere riguardo a quanto percepito da quest'ultimo, per detta causale, dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, escludendosi, quindi, eventuali anticipazioni riscosse durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale, essendo le stesse definitivamente entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.” (Cass.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24421 del 29/10/2013).
Nel caso di specie, tale domanda risulta inammissibile, in quanto non risulta provato in atti né che il resistente abbia percepito il TFR dopo l'instaurazione del giudizio divorzile, né il relativo importo.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in GAETA (LT) in data
20/07/1996, fra nato in [...] il Parte_1
30/08/1966, e , nata in [...] il [...], iscritto CP_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GAETA dell'anno 1996, al n. 13, parte I;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
3) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie;
4) dichiara inammissibile la domanda di versamento della quota del 40% del TFR;
5) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAETA
(LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 11/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
9 10