Sentenza 17 giugno 1998
Massime • 1
È legittima la reiezione dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale fondata sulla valutazione dell'atteggiamento non collaborativo del richiedente libero in favore del soggetto danneggiato dal reato, dal momento che tra i requisiti normativi previsti dall'art. 47, comma settimo, della legge n. 354 del 1975 figura anche la condotta del condannato favorevole, per quanto possibile, alla vittima del reato. (Nella specie la pena in relazione alla quale era stata chiesta la misura alternativa era stata oggetto di sospensione condizionale subordinata alla restituzione della somma provento del reato, mai avvenuta senza che il condannato giustificasse l'inadempimento, sì da far apparire che egli concepiva la misura alternativa come una forma di sostanziale elusione della sanzione penale).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/1998, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giulio CARLUCCI Presidente del 17.6.1998
1 Dott. Torquato GEMELLI Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.3572
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 45363/97 45364/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CA IC, nato a [...] l'[...];
avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Torino, in data 8.7.1997 e 7.8.1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto de primo ricorso e la inammissibilità del secondo;
OSSERVA
Con l'ordinanza 8.7.1997, il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal LA ai sensi dell'art.47 ord.pentt.
Osservava il Tribunale che la condanna a costui inflitta era stata sospesa dal giudice della cognizione, subordinatamente alla restituzione della somma provento del reato;
ma a tutt'oggi il LA era inadempiente, senza addurre valide giustificazioni. Ne risultava all'evidenza che egli concepiva la misura alternativa richiesta, come scappatoia di fronte al giudicato penale;
e quindi la sua condotta non presentava quei requisiti di lealtà e correttezza che apparivano indispensabili nella specie.
Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il LA, che denunciava:
- con il primo motivo di ricorso, nullità dell'ordinanza per violazione del termine a comparire;
- con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Il Tribunale non aveva tenuto conto delle ragioni normative che ispirano la misura alternativa dell'affidamento; aveva deciso senza essere in possesso di validi documenti informativi e valorizzando solo il comportamento omissivo del ricorrente, la cui personalità avrebbe meritato ben altro apprezzamento. Con l'ordinanza 7.8.1997, il medesimo Tribunale rigettava la richiesta di sospensione della esecuzione del provvedimento di cui sopra, nel frattempo avanzata dal LA. Il quale ricorreva di nuovo per cassazione, denunciando la nullità del provvedimento per vizio della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale.
I ricorsi, stanti la connessione e la consequenzialità del loro contenuto, sono stati oggi unificati da questa Corte. Per quanto concerne l'ordinanza 8.7.1997, deve rilevarsi la infondatezza della eccezione di nullità sollevata con il primo motivo. Come infatti osserva, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte "non resulta dal verbale di udienza. . . che l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di avviso dell'udienza camerale e quella della notifica di detto atto all'interessato, costituendo nullità di ordine generale (Sez.I, 12.3.1996,n. 774) sia stata dedotta ne' dall'interessato ne' dal suo difensore, entrambi presenti all'udienza; . . . non essendo stata dedotta la nullità nei termini di cui all'art. 182c.p.p, si è verificata la sanatoria di cui all'art.184. . .".Si tratta di considerazioni pienamente condivisibili, cui la Corte si adegua.
Per quanto riguarda il secondo motivo, poiché la richiesta dell'affidamento proveniva da persona in stato di libertà, è ovvio che il Tribunale - non avendo a disposizione i risultati dell'osservazione intramuraria - abbia valutato la condotta tenuta dal LA nelle more fra la condanna e la presentazione dell'istanza, ai fini che qui rilevano. Ora, un atteggiamento collaborativo del richiedente a favore del soggetto danneggiato dal delitto (che qui consisterebbe nella restituzione del maltolto) è indubbiamente ricorrente fra i requisiti normativi dell'art. 47 ord. penit., che, al c. 7, prevede il suo possibile inserimento fra le prescrizioni concernenti l'esecuzione della misura.A maggior ragione, una condotta Palesemente contraria può essere negativamente valutata, come sintomo di omessa resispiscenza, di omesso ripudio della devianza, di personalità negativa - in una parola - sotto il profilo del reinserimento sociale e della prevenzione dalla ricaduta nel delitto. Di ciò il Tribunale ha dato sintetica ma non scorretta o illogica motivazione, per cui le doglianze del ricorrente appaiono prive di fondamento.
Ne consegue che nessuna rilevanza presentano gli eventuali vizi dell'ordinanza che negava la sospensione dell'esecuzione di quella sopra ritenuta esente da vizi.
I ricorsi vanno pertanto rigettati, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998