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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/07/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr. Massimo DE CESARE - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 21 novembre 2024, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 516/22 R.G.
TRA
Pt_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Corso Federico II, n. 68 rappr. e dif. dagli Avv.ti Emanuela Capannolo, Giovanna Rita Del Signore e Silvana Mariotti giusta procura generale alle liti APPELLANTE E
, n.q. di eredi di ; CP_1 CP_2 Persona_1 elett.te domicil.ti in Giulianova (Te), Via XXIV Maggio, n. 10 rappr. e dif. dall'Avv.to CP_1 giusta procura in atti APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del 28.06.2022 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione degli appellati.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 l proponeva appello avverso la Pt_1 sentenza emessa in data 28.06.2022, pubblicata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento delle domande avanzate da , titolare di pensione di anzianità con decorrenza Persona_1 dall'01.07.1997, aveva dichiarato che alla data del 30.06.1997 il ricorrente aveva maturato 2080 settimane di contribuzione ed aveva, di conseguenza, diritto di percepire un trattamento pensionistico pari ad € 2387,31 mensili, condannando l Pt_1 al pagamento delle differenze maturate a decorrere dall'01.07.1997, “oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991”.
L'Istituto censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine triennale di decadenza di cui al novellato art. 47 D.P.R. n. 639/1970, erroneamente considerando il presente giudizio come attuativo del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Teramo n. 859/06 e senza considerare che l'ultima domanda amministrativa era stata avanzata all in data 15.07.2002; censurava, altresì, la sentenza per avere il Pt_1
Tribunale ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa, benché dopo il 15.07.2002 il ricorrente non avesse avanzato alcuna domanda di ricostituzione della pensione;
censurava, ancora, la sentenza per avere il Tribunale accolto la domanda, sulla base della C.T.U. contabile espletata, benché il ricorrente non avesse depositato in giudizio la documentazione prevista dall'art. 37 L. n 413/1984 e senza considerare che il C.T.U. si era, di fatto, sostituito al ricorrente, supplendo alle carenze probatorie del ricorso;
censurava, inoltre, la sentenza per avere il Tribunale condiviso gli esiti della C.T.U. contabile espletata, senza considerare che il C.T.U. aveva calcolato erroneamente le settimane di navigazione all'estero riscattate dal ricorrente, aveva violato il principio in base al quale i prolungamenti previsti dagli artt. 24 e 25 L. n. 413/1984 devono essere collocati in successione temporale rispetto al termine del periodo di navigazione, aveva applicato la neutralizzazione in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 427/1997 senza considerare che il ricorrente non aveva mai avanzato la relativa domanda ed estendendo erroneamente i principi ivi esposti con riferimento all'art. 25 L. n. 413/1984 anche all'art. 24 della legge, aveva preso in considerazione i periodi di ingaggio e di trasbordo, senza considerare che mancava la relativa prova documentale e che l'ingaggio rileva nei soli rapporti tra le parti del contratto di lavoro, ma non ai fini previdenziali;
censurava, ancora, la sentenza per avere il Tribunale respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall , nonostante l'assenza di atti CP_3 interruttivi della prescrizione;
censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, in violazione del divieto previsto dall'art. 16 VI CO. L. n. 412/1991; contestava, infine, in quanto ritenuta punitiva, la liquidazione delle spese di lite operata dal Tribunale.
2 Si costituivano in giudizio e n.q di eredi di CP_1 CP_2 Per_1
deceduto in data 19.03.2023, i quali sostenevano la correttezza della sentenza
[...] impugnata, di cui chiedevano la conferma.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 27.10.2024 e 19.11.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente inammissibile ed, in ogni caso, infondato.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Teramo depositato Persona_1 in data 02.08.2017, esponendo che il ricorrente, lavoratore marittimo in servizio dal 1955, in data 03.02.1997 aveva presentato alla sede di Padova domanda di Pt_1 pensione;
che la relativa pratica, a seguito del trasferimento del ricorrente a Giulianova (Te), era stata smarrita;
che soltanto nella primavera del 1999 la sede di Teramo Pt_1 aveva provveduto a liquidare la pensione, con decorrenza dall'01.01.1998, riconoscendo n. 1820 contributi settimanali utili per la maturazione del diritto alla pensione e n. 2050 contributi settimanali utili per la misura del trattamento pensionistico, quantificato in € 2352,22 mensili;
che ritenendo erroneo il conteggio dei contributi effettuato dall' il ricorrente aveva agito in giudizio con ricorso al Pt_1
Tribunale di Teramo, il quale, con sentenza 06.12.2006, n. 859, aveva riconosciuto come utili ai fini della maturazione del diritto a pensione n. 1840 contributi settimanali e come utili ai fini della misura della pensione n. 2096 contributi, ragion per cui aveva retrodatato all'01.07.1997 la decorrenza del trattamento pensionistico;
che, in esecuzione della sentenza, l aveva effettivamente retrodatato all'01.07.1997 la Pt_1 decorrenza del trattamento pensionistico, ma nel calcolo della pensione non aveva considerato gli ulteriori contributi accertati dal Tribunale;
che a nulla erano valsi i successivi ricalcoli effettuati dall'Istituto su sollecitazione del ricorrente;
che, infatti, i conteggi eseguiti dall' erano erronei, in quanto non consideravano i contributi Pt_1 realmente versati in favore del ricorrente, escludendo dal calcolo i contributi relativi al periodo di ingaggio, errando nel calcolo dei prolungamenti, omettendo di considerare periodi in cui il ricorrente aveva prestato servizio, omettendo di eseguire, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, la neutralizzazione dei periodi di prolungamento collocati negli ultimi dieci anni di attività; sosteneva che alla data dell'01.01.1997 il ricorrente aveva già raggiunto il massimo dei contributi utili a fini pensionistici, avendo ampiamente superato sia il limite minimo di 1820 settimane di contribuzione necessario per la maturazione del diritto a pensione, sia il tetto massimo di 2080 settimane di contribuzione previsto per la misura del trattamento pensionistico;
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di “ordinare all in ottemperanza alla Pt_1 sentenza n. 859/06 (…) di voler computare e corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico accertato nel richiamato provvedimento”, di “dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto, a far data dal 1° luglio 1997, il corretto trattamento
3 pensionistico alla luce delle effettiva contribuzione versata” e di condannare l al Pt_1 pagamento delle “differenze sul trattamento pensionistico maturate e non percepite, a far data dal 1° luglio 1997”.
Nel costituirsi in giudizio, l preliminarmente ha eccepito la nullità del Pt_1 ricorso, la sua inammissibilità per assenza della relativa domanda amministrativa e per violazione del termine triennale di decadenza previsto dall'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, così come modificato dall'art. 38 D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e la prescrizione dei crediti azionati;
nel merito, ha sostenuto che la sentenza invocata dal ricorrente aveva soltanto accertato la corretta decorrenza del trattamento pensionistico, ma non conteneva alcun accertamento in ordine al numero di contributi versati;
che il ricorrente non aveva prodotto la documentazione (estratto della matricola mercantile, estratto della matricola militare, libretti di navigazione) richiesta dall'art. 37 L. n. 413/1984 ai fini del calcolo dei contributi versati;
che controparte non aveva affatto dimostrato il possesso di 2080 settimane di contribuzione, non potendo a tal fine essere considerati né i periodi non risultanti dal libretto di navigazione e dall'estratto matricola, né i periodi di servizio non coperti da contribuzione.
Il Tribunale, istruita la causa mediante espletamento di C.T.U. contabile;
ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in via preliminare dalla difesa dell , in quanto “il diritto alla riliquidazione della CP_3 pensione di anzianità ed il diritto al pagamento dei ratei arretrati trova[va] (…) fondamento nelle statuizioni contenute nella sentenza” del Tribunale di Teramo n. 859/2006, la quale aveva “riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità a far data dall'1.7.1997”, ragion per cui il giudizio promosso non atteneva
“ad una prestazione previdenziale riconosciuta solo in parte, ma riguarda[va] la corretta esecuzione di una sentenza passata in giudicato”; rilevato che “ad ogni modo, a fronte del silenzio-rigetto del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente in data 10-25/08/2016, trascorso un anno, [aveva depositato] ricorso giudiziale Per_1 presso il Tribunale di Teramo, nel rispetto del termine triennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970”; ritenuta infondata anche l'eccezione di prescrizione, in quanto il ricorrente non invocava “il diritto ad ottenere il riconoscimento di contributi non versati (…), ma contesta[va] le modalità di calcolo con le quali l [aveva] Pt_1 effettuato il conteggio per dare esecuzione alla sentenza n. 859/2006 (…) assumendo che l'ente previdenziale non [aveva] considerato contributi risultanti da estratti contributivi ed in particolare dal ; richiamato il contenuto della predetta CP_4 sentenza;
rilevato che “già nel predetto giudizio il Tribunale [aveva rilevato] la erroneità dell'estratto contributivo prodotto” dall “nella misura in cui non aveva Pt_1 tenuto debitamente conto dei benefici previsti dagli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984 a favore dei marittimi già iscritti alla soppressa cassa nazionale per la previdenza marinara, attinenti il prolungamento della maggiorazione convenzionale dei periodi di copertura assicurativa, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria”; rilevato che il C.T.U. nominato nel corso del giudizio aveva “provveduto a ricalcolare
4 analiticamente tutte le settimane di contribuzione, per tipo di contributo, dal 29.05.1955 al 30.06.1997”; rilevato che “dalla ricostruzione effettuata dal CTU risulta[va] che alla data del 30.06.1997, data di decorrenza della Persona_1 pensione, era in possesso del requisito del massimo dei servizi utili, ovvero delle n. 2080 settimane”, avendo accumulato 2127 settimane di contribuzione;
ritenuto, di conseguenza, che “l'importo della somma maturata dal ricorrente a titolo di trattamento pensionistico a decorrere dal 1° luglio 1997, separandola dalla quota corrisposta per il supplemento” di pensione, legato ad attività lavorativa svolta dopo il pensionamento, ammontava “ad euro 2387,313”, ragion per cui “l'importo maturato dal ricorrente quale differenza tra l'importo dovutogli a titolo di trattamento pensionistico”, pari ad € 2387,313 mensili, “e quello realmente percepito, a far data dal 1° luglio 1997, pari ad Euro 2146,32, ammonta[va] ad Euro 240,993”, per un credito, alla data del 31.12.2017, di € 18.613,27, oltre accessori;
tanto premesso, ha dichiarato che alla data del 30.06.1997 il ricorrente aveva maturato 2080 settimane di contribuzione ed aveva, di conseguenza, diritto di percepire un trattamento pensionistico pari ad € 2387,31 mensili ed ha condannato l al pagamento delle Pt_1 differenze maturate a decorrere dall'01.07.1997, “oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991”.
Con il primo motivo di gravame l censura la sentenza per avere il Tribunale Pt_1 ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine triennale di decadenza di cui al novellato art. 47 D.P.R. n. 639/1970, erroneamente considerando il presente giudizio come attuativo del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Teramo n. 859/06 e senza considerare che l'ultima domanda amministrativa era stata avanzata all in data 15.07.2002. Pt_1
Il motivo di gravame è inammissibile e, comunque, infondato.
E' inammissibile, in quanto dopo avere affermato che l'eccezione “non merita accoglimento (…) in quanto l'oggetto del presente giudizio non attiene ad una prestazione previdenziale riconosciuta solo in parte, ma riguarda la corretta esecuzione di una sentenza passata in giudicato”, il Tribunale aggiunge che “ad ogni modo, a fronte del silenzio-rigetto del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente in data 10-25/08/2016, trascorso un anno, depositava ricorso giudiziale Per_1 presso il Tribunale di Teramo, nel rispetto del termine triennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970”.
Ebbene, l'appellante contesta la fondatezza della prima affermazione, ma nulla dice in ordine alla seconda, benché idonea a giustificare già di per sé il rigetto dell'eccezione.
Deve, perciò, trovare applicazione quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ove la sentenza sia sorretta da
5 una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza” (Cass. Civ., Sez. 6-5, ord. 18.04.2017, n. 9752; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 11.02.2011, n. 3386; Cass. Civ., Sez. 6, ord. 03.11.2011, n. 22753).
In ogni caso, la censura è infondata.
Infatti, se è vero che, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, il vincolo che lega il presente giudizio a quello definito con sentenza del Tribunale di Teramo n. 859/2016 non preclude l'applicabilità della normativa introdotta dall'art. 38 D.L. n. 98/2001, convertito in L. n. 111/2011, così come non ne preclude l'applicabilità la circostanza che la pensione sia stata liquidata in data anteriore all'entrata in vigore del decreto (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez.
6-L, ord. 06.05.2021, n. 11909, secondo la quale “la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella”, è anche vero che nel caso di specie tale termine è stato ampiamente rispettato, atteso che il ricorso è stato depositato in data 02.08.2017, ben prima del decorso del triennio dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo presentato dal in data 10-25.08.2016 (cfr. documentazione Per_1 depositata dalla difesa del ricorrente in data 30.01.2018).
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale l censura la Pt_1 sentenza per avere il Tribunale ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa, benché dopo il 15.07.2002 il ricorrente non abbia avanzato alcuna domanda di ricostituzione della pensione.
Infatti, nel caso in cui l'assicurato intenda contestare la correttezza della liquidazione del trattamento pensionistico erogato dall non è necessaria la Pt_1 presentazione di una preventiva domanda amministrativa, trattandosi di contestazione attinente alla misura di una prestazione già in atto e non già della richiesta di una nuova prestazione (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Lav., 14.04.2005, n. 7710, secondo la quale “in tema di prestazioni previdenziali l'azione giudiziaria deve essere preceduta dalla domanda amministrativa – a pena di improponibilità – solo ove la stessa sia espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la domanda giudiziaria non deve essere preceduta da quella amministrativa all'ente erogatore della prestazione
6 previdenziale, quando non sia in contestazione la prestazione, ma si verta esclusivamente sulla interpretazione da dare ad una disposizione di legge al fine di accertare il diritto a non subire decurtazioni pensionistiche una volta che i lavoratori posti in pensione abbiano svolto un lavoro autonomo”).
Parzialmente inammissibile ed, in ogni caso, infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale l censura la sentenza per avere il Tribunale accolto la Pt_1 domanda, sulla base della C.T.U. contabile espletata, benché il ricorrente non abbia depositato in giudizio la documentazione prevista dall'art. 37 L. n 413/1984 e senza considerare che il C.T.U. si è, di fatto, sostituito al ricorrente, supplendo alle carenze probatorie del ricorso;
per avere il Tribunale condiviso gli esiti della C.T.U. contabile espletata, senza considerare che il C.T.U. ha calcolato erroneamente le settimane di navigazione all'estero riscattate dal ricorrente, ha violato il principio in base al quale i prolungamenti previsti dagli artt. 24 e 25 L. n. 413/1984 devono essere collocati in successione temporale rispetto al termine del periodo di navigazione, ha applicato la neutralizzazione in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 427/1997 senza considerare che il ricorrente non ha mai avanzato la relativa domanda ed estendendo erroneamente i principi ivi esposti con riferimento all'art. 25 L. n. 413/1984 anche all'art. 24 della legge, ha preso in considerazione i periodi di ingaggio e di trasbordo, senza considerare che manca la relativa prova documentale e che l'ingaggio rileva nei soli rapporti tra le parti del contratto di lavoro, ma non ai fini previdenziali.
Quanto alla prima questione, l'art. 37 L. 26.07.1984, n. 413 stabilisce che “le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla presente legge devono essere corredate dei seguenti documenti, oltre quelli previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria: a) estratto della matricola mercantile;
b) estratto della matricola militare;
c) libretti di navigazione”: la sfera di applicazione della norma deve, perciò, ritenersi limitata al solo procedimento amministrativo.
Il ricorrente, in realtà, ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico allegando al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'estratto contributivo cfr. doc. n. 23) fascicolo parte attrice di primo grado) rilasciato dall in Pt_2 Pt_1 data 01.03.2016.
Quanto all'attività di supplenza asseritamente compiuta dal C.T.U., il motivo di gravame è inammissibile, in quanto l'appellante non censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 01.02.2022, n, 3086, secondo i quali “in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
7 Inammissibili devono ritenersi anche le censure relative al calcolo dei contributi versati.
Infatti, il Tribunale, recependo i risultati della C.T.U. contabile espletata nel corso del giudizio, afferma che il totale dei contributi versati ammonta a 2127 settimane ed è, di conseguenza, di gran lunga superiore al limite massimo delle 2080 settimane considerate utili ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico. L contesta, sotto diversi profili, il conteggio, ma non indica quale sia il numero Pt_1 di settimane di contribuzione da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico;
pertanto, quand'anche, per ipotesi, fondate, le censure mosse al conteggio delle settimane di contribuzione elaborato dal C.T.U. sono inammissibili, in quanto non è dato sapere se ed in che misura influiscano sul calcolo del trattamento pensionistico. Quanto, poi, alla contribuzione relativa ai periodi di ingaggio, le censure sono inammissibili, in quanto l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza, laddove si afferma che “la questione dell'ingaggio (…) non ha inciso sulle determinazioni finali” del C.T.U., il quale, “per tale ragioni, al fine di evitare incomprensioni, nei chiarimenti finali ha ritenuto di espungere tutta la parte relativa all'ingaggio”; allo stesso modo, ininfluenti sono le censure relative al calcolo delle settimane di riscatto per lavoro all'estero, che l Pt_1 considera pari a 45 anziché a 47, non incidendo l'eventuale ricalcolo sul raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane di contribuzione.
Quanto, invece, alle doglianze relative ai prolungamenti, già nella sentenza n. 859/2006 si afferma che “deve ritenersi l'erroneità dell'estratto contributivo prodotto” dall “nella misura in cui non ha tenuto debitamente conto dei benefici previsti Pt_1 dagli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984 a favore dei marittimi già iscritti alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, attinenti al prolungamento della maggiorazione convenzionale dei periodi di copertura assicurativa, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria”. Infatti, nella C.T.U. contabile espletata nell'ambito del predetto giudizio si afferma che “l ha effettivamente errato in alcune circostanze a Pt_1 calcolare i prolungamenti maturati lasciando accumulare periodi di prolungamento perso, oppure omettendo di sfruttare periodi di vuoto contributivo (periodi non lavorati e quindi senza alcuna contribuzione) con i prolungamenti maturati”. Pertanto, l'infondatezza della tesi dell è già stata accertata nell'ambito del predetto Pt_1 giudizio, con sentenza passata in giudicato. Ed invero, il fatto che le maggiorazioni previste dagli artt. 24 e 25 L. n. 413/1984 comportano un prolungamento “in successione temporale” dei periodi di contribuzione non preclude affatto la possibilità di utilizzare i prolungamenti per coprire vuoti contributivi relativi a periodi diversi, tanto è vero che una volta cessata la causa di sospensione o di interruzione del beneficio (cioè lo svolgimento di attività lavorativa coperta da contribuzione, che, ai sensi dell'art. 24, determina l'interruzione del prolungamento e ai sensi dell'art. 25 ne determina la sospensione), il beneficio viene nuovamente attribuito.
8 Quanto alle doglianze relative alle neutralizzazioni, invero è lo stesso appellante ad affermare che “controparte in ricorso ha lamentato il fatto che l non ha Pt_1 neutralizzato i periodi di prolungamento collocati negli ultimi dieci anni di attività del ricorrente” (cfr. pag. 10) dell'atto di appello) ed analoga richiesta è contenuta nella nota inviata dal all in data 06.08.2007, laddove il ricorrente afferma che Per_1 Pt_1 poiché “il numero dei contributi per la misura (2096) supera di 16 unità quello prescritto (2080)” è possibile “scartare n. 16 contributi da prolungamento, e comunque peggiorativi, che ci fanno abbassare il livello della retribuzione pensionabile” (cfr. doc. n. 6) fascicolo parte attrice di primo grado), il che smentisce la tesi secondo la quale “il non ha mai chiesto le neutralizzazioni” (cfr. pag. Per_1
11) dell'atto di appello). Quanto alla censurata estensione ai prolungamenti ex art. 24 L. n. 413/1984 dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenza 16.12.1997, n. 427 con riferimento ai prolungamenti ex art. 25 della legge, in realtà l'estensione è pienamente legittima, essendo la sentenza espressione del principio generale – applicabile anche ai prolungamenti ex art. 24 cit. – in base al quale “nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere”.
Quanto, infine, ai trasbordi sociali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell la prova del trasbordo risulta dal libretto di navigazione (cfr. pag. 51) Pt_1 della relazione peritale in atti).
Infondato è anche il quarto motivo di gravame, con il quale l censura la Pt_1 sentenza per avere il Tribunale respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall , nonostante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione. CP_3
Infatti, il termine decennale di prescrizione applicabile alla fattispecie (in tal senso, cfr. Cass. Lav., ord. 23.08.2024, n. 23257, secondo la quale “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione”), è stato tempestivamente interrotto dapprima dalla proposizione, in data 10.03.2004, del ricorso introduttivo del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Teramo n. 859/2006, poi dalle richieste di ricalcolo avanzate dal ricorrente all' in data 06.08.2007 (cfr. doc. n. 6) fascicolo parte attrice di primo Pt_1 grado) e 27.06.2011 (cfr. doc. n. 9) stesso fascicolo), quindi dal deposito, in data 10-
9 25.08.2016, del ricorso amministrativo proposto avverso il rigetto della richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico, ed infine dal deposito, in data 02.08.2017, del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Infondato è anche il quinto motivo di gravame, con il quale l censura la Pt_1 sentenza per avere il Tribunale disposto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, in violazione del divieto previsto dall'art. 16 VI CO. L. n. 412/1991.
Invero, il Tribunale non ha affatto disposto il cumulo di interessi e rivalutazione, bensì ha condannato l al pagamento di “rivalutazione monetaria ed interessi nei Pt_1 limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dell'art. 16 L. n. 412/1991”.
E poiché l'art. 16 VI CO. L. n. 412/1991 prevede l'applicazione, sui crediti di natura previdenziale, del maggiore importo tra interessi e rivalutazione, sulla sorte capitale liquidata dovranno, per l'appunto, essere, di volta in volta, applicati o i soli interessi legali, oppure la sola rivalutazione monetaria a seconda di quale sia, volta per volta, il maggiore dei due importi.
Inammissibile, infine, in quanto generico, è l'ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole della “statuizione circa le spese e le competenze di lite” in quanto considerata “errata e punitiva nei confronti dell stante anche la Pt_1 particolarità degli argomenti di causa”, senza in alcun modo specificare quali errori il Tribunale avrebbe commesso nella liquidazione delle spese.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3473,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
10 dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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