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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito dell'udienza di discussione del 7 aprile 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4440/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 1919/23 R.G. e vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Sebastiano Schiavone;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala de CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.06.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. Per_1 nel giudizio RG 1919/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita di revisione, con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità dello stesso e comunque l'infondatezza. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il Tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Tenuto conto delle doglianze dell' va ribadito, in prima battuta, che il dissenso ed il CP_1 ricorso risultano depositati nei termini di legge. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Invero, in ricorso si lamentano essenzialmente:
- Omessa comparazione “tra quanto accertato in sede giudiziaria con quanto venuto alla sua attenzione, al fine di indicare la sussistenza di eventuali mutamenti in senso migliorativo tali da giustificare la fondatezza del giudizio espresso in sede amministrativa o viceversa”;
- Omessa valutazione del pericolo incombente di caduta;
- Aggravamento dello stato patologico dell'istante. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Invero, nessuna delle censure sollevate, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, è idonea a determinare la nullità della perizia. Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da sufficiente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Invero, nell'elaborato peritale, il CTU aveva evidenziato come il ricorrente fosse affetto da
“Esiti di gastrectomia totale per adenoK del cardias. Esiti di resezione segmentaria polmonare per K ilare sinistro. Protesi di gamba a destra in esito ad amputazione al III medio di coscia per sfacelo accidentale di gamba. BC enfisematosa. Cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico”. Il perito nominato dal Tribunale, dopo essersi diffusamente soffermato sulle caratteristiche cliniche delle singole patologie riscontrate, ha rilevato come “L'affezione che attualmente domina il quadro morboso è quella della amputazione di coscia a destra. Il soggetto è portatore di protesi che appare ben tollerata e quindi in grado di permettere al soggetto la deambulazione autonoma, anche se eventualmente con l'aiuto di un bastone. La malattia tumorale, sia gastrica che polmonare, in assenza di attuali lesioni ripetitive, appare essere stata, attualmente, debellata chirurgicamente e farmacologicamente. Tanto da non incidere sulla capacità deambulatoria del soggetto, nè sulla capacità di poter compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. L'affezione cardiorespiratoria, data la sua entità, non assume particolare rilevanza medico legale ai fini della domanda”. Ha, quindi, concluso affermando la correttezza del giudizio della Commissione CP_1 effettuato in sede di revisione. Sono, allora infondate le affermazioni attoree, a parer del Tribunale. Quanto all'omesso raffronto tra le patologie che avevano comportato la concessione del beneficio (peraltro, in sede giudiziaria e non amministrativa) e quelle che hanno comportato la revoca, rileva il tribunale come la mera lettura dell'elaborato peritale redatto dal CTU nominato nel primo giudizio (RG 8305/19) consenta di evidenziare una serie di indiscutibili miglioramenti nella condizione complessiva del ricorrente. In particolare, all'epoca della celebrazione del primo giudizio, l'istante era recentemente stato dimesso dalla clinica Pineta Grande, dove era stato sottoposto ad intervento di resezione subsegmentale polmone destro in VATS triportale, ed era prossimo ad affrontare una serie di terapie antineoplastiche per debellare la malattia. Nell'ambito del giudizio di ATP avverso il quale il Privato ha proposto opposizione, al contrario, il CTU ha rilevato come “La malattia tumorale, sia gastrica che polmonare, in assenza di attuali lesioni ripetitive, appare essere stata, attualmente, debellata chirurgicamente e farmacologicamente. Tanto da non incidere sulla capacità deambulatoria del soggetto, nè sulla capacità di poter compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”. Tali considerazioni appaiono più che sufficienti a ritenere infondata la prima doglianza attorea. Medesime considerazioni valgono con riguardo alla mancata valutazione del pericolo di cadute. Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n. 4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n. 20819/2018). In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit.. Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile. In particolare, il CTU ha evidenziato come il ricorrente sia portatore di protesi Per_1
“che appare ben tollerata e quindi in grado di permettere al soggetto la deambulazione autonoma, anche se eventualmente con l'aiuto di un bastone”. La conclusione non è scalfita dai rilievi operati dall'istante in sede di opposizione, tenuto conto che ivi si lamenta solo l'omessa valutazione della possibilità di caduta. Tale considerazione, tuttavia, è priva di pregio, poiché il CTU nel ritenere la protesi ben tollerata e la deambulazione possibile con l'ausilio di un solo bastone ha, di fatto, valutato (escludendola) la possibilità di cadute. A ciò si aggiunga che nell'elaborato peritale si legge che il ricorrente si è presentato a visita in carrozzella, a suo dire fornita dall'ASL, ma che non ha esibito documentazione a supporto di tale affermazione. Rileva il Tribunale come, la prescrizione della carrozzella non sia stata esibita nemmeno in sede di opposizione, con conseguente infondatezza anche dell'ultima doglianza, inerente l'intervenuto aggravamento. Ebbene, a supporto di tale aggravamento l'istante ha prodotto solo una relazione medico legale che afferma la necessità di doppio appoggio nella deambulazione. Nondimeno, per come innanzi rilevato, la necessità di doppio appoggio non comporta la concessione dell'indennità di accompagnamento e ritiene il tribunale che l'assenza di prescrizione della carrozzella (pur a distanza di due anni dalla revoca), nonché il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la visita effettuata dal CTU e la compilazione della relazione medico legale in atti, giustifichino il rigetto del ricorso. Invero, l'amputazione dell'arto inferiore deve ritenersi patologia stabilizzata, in relazione alla quale la relazione medico legale allegata al ricorso in opposizione non è tale da superare l'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU all'atto della visita da egli effettuata. Ritiene, allora, il Tribunale che la valutazione effettuata dall'ausiliario nominato dal Tribunale e basata sull'evidenza clinica riscontrata all'atto della visita diretta della ricorrente, prima ancora che dalle certificazioni mediche allegate, sia corretta e condivisibile. L'elaborato peritale è completo ed approfondito e nello stesso vengono esaurientemente analizzate tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Si tratta di motivazione corretta, immune da vizi e coerente con i dati anamnestici e clinici presenti in atti, alla quale il tribunale ritiene di dover aderire con convinzione. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.04.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
Sebastiano Schiavone;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala de CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.06.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. Per_1 nel giudizio RG 1919/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla visita di revisione, con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità dello stesso e comunque l'infondatezza. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il Tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Tenuto conto delle doglianze dell' va ribadito, in prima battuta, che il dissenso ed il CP_1 ricorso risultano depositati nei termini di legge. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). Invero, in ricorso si lamentano essenzialmente:
- Omessa comparazione “tra quanto accertato in sede giudiziaria con quanto venuto alla sua attenzione, al fine di indicare la sussistenza di eventuali mutamenti in senso migliorativo tali da giustificare la fondatezza del giudizio espresso in sede amministrativa o viceversa”;
- Omessa valutazione del pericolo incombente di caduta;
- Aggravamento dello stato patologico dell'istante. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Invero, nessuna delle censure sollevate, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, è idonea a determinare la nullità della perizia. Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da sufficiente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Invero, nell'elaborato peritale, il CTU aveva evidenziato come il ricorrente fosse affetto da
“Esiti di gastrectomia totale per adenoK del cardias. Esiti di resezione segmentaria polmonare per K ilare sinistro. Protesi di gamba a destra in esito ad amputazione al III medio di coscia per sfacelo accidentale di gamba. BC enfisematosa. Cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico”. Il perito nominato dal Tribunale, dopo essersi diffusamente soffermato sulle caratteristiche cliniche delle singole patologie riscontrate, ha rilevato come “L'affezione che attualmente domina il quadro morboso è quella della amputazione di coscia a destra. Il soggetto è portatore di protesi che appare ben tollerata e quindi in grado di permettere al soggetto la deambulazione autonoma, anche se eventualmente con l'aiuto di un bastone. La malattia tumorale, sia gastrica che polmonare, in assenza di attuali lesioni ripetitive, appare essere stata, attualmente, debellata chirurgicamente e farmacologicamente. Tanto da non incidere sulla capacità deambulatoria del soggetto, nè sulla capacità di poter compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. L'affezione cardiorespiratoria, data la sua entità, non assume particolare rilevanza medico legale ai fini della domanda”. Ha, quindi, concluso affermando la correttezza del giudizio della Commissione CP_1 effettuato in sede di revisione. Sono, allora infondate le affermazioni attoree, a parer del Tribunale. Quanto all'omesso raffronto tra le patologie che avevano comportato la concessione del beneficio (peraltro, in sede giudiziaria e non amministrativa) e quelle che hanno comportato la revoca, rileva il tribunale come la mera lettura dell'elaborato peritale redatto dal CTU nominato nel primo giudizio (RG 8305/19) consenta di evidenziare una serie di indiscutibili miglioramenti nella condizione complessiva del ricorrente. In particolare, all'epoca della celebrazione del primo giudizio, l'istante era recentemente stato dimesso dalla clinica Pineta Grande, dove era stato sottoposto ad intervento di resezione subsegmentale polmone destro in VATS triportale, ed era prossimo ad affrontare una serie di terapie antineoplastiche per debellare la malattia. Nell'ambito del giudizio di ATP avverso il quale il Privato ha proposto opposizione, al contrario, il CTU ha rilevato come “La malattia tumorale, sia gastrica che polmonare, in assenza di attuali lesioni ripetitive, appare essere stata, attualmente, debellata chirurgicamente e farmacologicamente. Tanto da non incidere sulla capacità deambulatoria del soggetto, nè sulla capacità di poter compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita”. Tali considerazioni appaiono più che sufficienti a ritenere infondata la prima doglianza attorea. Medesime considerazioni valgono con riguardo alla mancata valutazione del pericolo di cadute. Il Tribunale richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. n. 4994/21), secondo cui la sussistenza di una situazione di difficoltà nella deambulazione, con necessità di appoggio bilaterale, non sia, ex se, idonea a integrare il presupposto sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento. Sovente la Corte di Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, “l'incombente e concreta possibilità di cadute” in quanto tale condizione si traduca, in fatto, “in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (tale) da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cass. n. 20819/2018). In altre parole, come per le patologie oncologiche, in relazione alle quali, per esempio, la medesima Corte ha affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1 (Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008), nello stesso modo, quando viene in rilievo, ed anzi è accertata, la possibilità di cadute, la stessa non è situazione giudicabile in astratto, con l'affermazione che comporti sempre e di per sè, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento (recte l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento) ma costituisce una circostanza di fatto da valutare unitamente alle altre del caso concreto ai fini del giudizio di sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 1 cit.. Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile. In particolare, il CTU ha evidenziato come il ricorrente sia portatore di protesi Per_1
“che appare ben tollerata e quindi in grado di permettere al soggetto la deambulazione autonoma, anche se eventualmente con l'aiuto di un bastone”. La conclusione non è scalfita dai rilievi operati dall'istante in sede di opposizione, tenuto conto che ivi si lamenta solo l'omessa valutazione della possibilità di caduta. Tale considerazione, tuttavia, è priva di pregio, poiché il CTU nel ritenere la protesi ben tollerata e la deambulazione possibile con l'ausilio di un solo bastone ha, di fatto, valutato (escludendola) la possibilità di cadute. A ciò si aggiunga che nell'elaborato peritale si legge che il ricorrente si è presentato a visita in carrozzella, a suo dire fornita dall'ASL, ma che non ha esibito documentazione a supporto di tale affermazione. Rileva il Tribunale come, la prescrizione della carrozzella non sia stata esibita nemmeno in sede di opposizione, con conseguente infondatezza anche dell'ultima doglianza, inerente l'intervenuto aggravamento. Ebbene, a supporto di tale aggravamento l'istante ha prodotto solo una relazione medico legale che afferma la necessità di doppio appoggio nella deambulazione. Nondimeno, per come innanzi rilevato, la necessità di doppio appoggio non comporta la concessione dell'indennità di accompagnamento e ritiene il tribunale che l'assenza di prescrizione della carrozzella (pur a distanza di due anni dalla revoca), nonché il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la visita effettuata dal CTU e la compilazione della relazione medico legale in atti, giustifichino il rigetto del ricorso. Invero, l'amputazione dell'arto inferiore deve ritenersi patologia stabilizzata, in relazione alla quale la relazione medico legale allegata al ricorso in opposizione non è tale da superare l'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU all'atto della visita da egli effettuata. Ritiene, allora, il Tribunale che la valutazione effettuata dall'ausiliario nominato dal Tribunale e basata sull'evidenza clinica riscontrata all'atto della visita diretta della ricorrente, prima ancora che dalle certificazioni mediche allegate, sia corretta e condivisibile. L'elaborato peritale è completo ed approfondito e nello stesso vengono esaurientemente analizzate tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Si tratta di motivazione corretta, immune da vizi e coerente con i dati anamnestici e clinici presenti in atti, alla quale il tribunale ritiene di dover aderire con convinzione. Sulla scorta di tali argomentazioni, pertanto, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 7.04.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli