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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 30/06/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Michela Papa Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona, via Roma, 32, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
EMETTERE sentenza parziale sullo status così pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.05.2006 dai Sigg.ri e nel Comune Parte_1 Controparte_1 di Arona (NO), iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Arona (NO), all'anno 2006, n. 7,
pagina 1 di 4 parte 2, serie A, Ufficio 1, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni ed incombenze di legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva;
e SUCCESSIVAMENTE
NEL MERITO
PORRE a carico del signor un assegno mensile pari ad € 500,00 a favore del figlio Controparte_1
, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese alla Sig.ra , da Persona_1 Parte_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
PORRE a carico del signor anche il 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo Controparte_1 del Tribunale di Torino che qui si richiama integralmente.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora . Parte_1
DICHIARARE i coniugi economicamente autonomi e indipendenti
Con ogni più ampia riserva di proporre tutte le difese, prendere posizione sui fatti posti da controparte
a fondamento delle proprie domande, ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, formulare domande, anche riconvenzionali, eccezioni e conclusioni nei termini di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La domanda di divorzio e il 27.5.2006 in Arona, hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario e dalla loro unione, il 27.8.2006, è nato il figlio (doc. 2). Persona_2
Si sono, poi, separati con decreto del Tribunale di Novara del 18.5.2017 che ha omologato la separazione consensuale tra gli stessi intervenuta, non essendosi più riconciliati dal 9.5.2017, data della comparizione personale innanzi al presidente del tribunale (docc. 4, 5, 6).
E' esclusa la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, non essendosi neanche costituito il resistente, cui il ricorso è stato notificato ex art. 143 c.p.c..
Risulta, dunque, utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b L.
898/70, come modificato dalla legge 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2. Il mantenimento del figlio maggiorenne, è affetto dalla sindrome di asperger e da disturbo dello spettro Persona_2 autistico, giudicato portatore di handicap in situazione di gravità (doc. 16: verbale della commissione pagina 2 di 4 medica del 9.11.2016, con revisione ad agosto 2024) e frequenta il liceo linguistico G. Galilei di
Borgomanero (doc. 18).
Il Tribunale per i Minori di Torino, con decreto del 9.7.2022, a definizione del relativo procedimento a tutela del minore, ha dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale (doc. 8) e confermato la collocazione presso i nonni materni.
Attualmente, il ragazzo, studente maggiorenne, non ecomicamente autosufficiente, vive presso l'abitazione della madre (doc. 17).
Premesso che ha da poco raggiunto la maggiore età e frequenta la scuola secondaria di Persona_1 secondo grado, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non convivente.
Ciò posto in punto an, in ordine al quantum va considerato che:
- vive con la ricorrente, in una casa condotta in locazione verso la corresponsione Persona_1 del canone mensile di € 400,00 (doc. 11);
- la madre, dipendente, percepisce uno stipendio mensile di € 1.400,00 circa (doc. 12 -a, b, c-);
- il figlio, a cui favore i coniugi, nel 2017, allorchè aveva 11 anni, avevano concordato la somma di € 200,00 mensili, oggi ne ha 19 ed è a integrale carico della madre.
Alla luce di tali dati, il tribunale, tenuto conto dell'età del figlio, delle condizioni di vita e sociali, della circostanza che è a integrale carico della madre, reputa equo porre a carico del resistente il contributo perequativo al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arona il 27.5.2006 da e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Parte_1 Controparte_1 comune al n. 7, parte II, serie A;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi pagina 3 di 4 secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 25.6.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1012/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Michela Papa Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona, via Roma, 32, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:
EMETTERE sentenza parziale sullo status così pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.05.2006 dai Sigg.ri e nel Comune Parte_1 Controparte_1 di Arona (NO), iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Arona (NO), all'anno 2006, n. 7,
pagina 1 di 4 parte 2, serie A, Ufficio 1, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni ed incombenze di legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva;
e SUCCESSIVAMENTE
NEL MERITO
PORRE a carico del signor un assegno mensile pari ad € 500,00 a favore del figlio Controparte_1
, da versarsi entro e non oltre il 15 di ogni mese alla Sig.ra , da Persona_1 Parte_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
PORRE a carico del signor anche il 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo Controparte_1 del Tribunale di Torino che qui si richiama integralmente.
L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora . Parte_1
DICHIARARE i coniugi economicamente autonomi e indipendenti
Con ogni più ampia riserva di proporre tutte le difese, prendere posizione sui fatti posti da controparte
a fondamento delle proprie domande, ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, formulare domande, anche riconvenzionali, eccezioni e conclusioni nei termini di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La domanda di divorzio e il 27.5.2006 in Arona, hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario e dalla loro unione, il 27.8.2006, è nato il figlio (doc. 2). Persona_2
Si sono, poi, separati con decreto del Tribunale di Novara del 18.5.2017 che ha omologato la separazione consensuale tra gli stessi intervenuta, non essendosi più riconciliati dal 9.5.2017, data della comparizione personale innanzi al presidente del tribunale (docc. 4, 5, 6).
E' esclusa la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, non essendosi neanche costituito il resistente, cui il ricorso è stato notificato ex art. 143 c.p.c..
Risulta, dunque, utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione di cui all'art. 3 n. 2 lett. b L.
898/70, come modificato dalla legge 55/2015, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
2. Il mantenimento del figlio maggiorenne, è affetto dalla sindrome di asperger e da disturbo dello spettro Persona_2 autistico, giudicato portatore di handicap in situazione di gravità (doc. 16: verbale della commissione pagina 2 di 4 medica del 9.11.2016, con revisione ad agosto 2024) e frequenta il liceo linguistico G. Galilei di
Borgomanero (doc. 18).
Il Tribunale per i Minori di Torino, con decreto del 9.7.2022, a definizione del relativo procedimento a tutela del minore, ha dichiarato il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale (doc. 8) e confermato la collocazione presso i nonni materni.
Attualmente, il ragazzo, studente maggiorenne, non ecomicamente autosufficiente, vive presso l'abitazione della madre (doc. 17).
Premesso che ha da poco raggiunto la maggiore età e frequenta la scuola secondaria di Persona_1 secondo grado, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non convivente.
Ciò posto in punto an, in ordine al quantum va considerato che:
- vive con la ricorrente, in una casa condotta in locazione verso la corresponsione Persona_1 del canone mensile di € 400,00 (doc. 11);
- la madre, dipendente, percepisce uno stipendio mensile di € 1.400,00 circa (doc. 12 -a, b, c-);
- il figlio, a cui favore i coniugi, nel 2017, allorchè aveva 11 anni, avevano concordato la somma di € 200,00 mensili, oggi ne ha 19 ed è a integrale carico della madre.
Alla luce di tali dati, il tribunale, tenuto conto dell'età del figlio, delle condizioni di vita e sociali, della circostanza che è a integrale carico della madre, reputa equo porre a carico del resistente il contributo perequativo al mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arona il 27.5.2006 da e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Parte_1 Controparte_1 comune al n. 7, parte II, serie A;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi pagina 3 di 4 secondo il protocollo in uso al Tribunale di Verbania;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 25.6.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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