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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2748/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi della sig.ra rappre- Persona_1
sentati e difesi dall'avv. Carotenuto ed elettivamente domiciliati co- me in atti;
– ATTORI –
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Fernando Miriano ed elettivamente domiciliata come in atti;
– CONVENUTO –
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola de Luca e domiciliata come in atti;
–TERZO CHIAMATO IN CAUSA –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali telematicamente depositate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitiva- mente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben poten- dosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di di- ritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessa- riamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in proceden- do), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero supe- rate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ri- tenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
In data 30 agosto 2017, la sig.ra paziente oncolo- Persona_1
gica in trattamento chemioterapico, si recava presso il pronto soc- corso dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore lamentando do- lore addominale e diarrea. Veniva dimessa nelle ore notturne del giorno seguente con terapia sintomatica. Nella stessa giornata, alle ore 17:50, faceva nuovamente accesso al pronto soccorso per diffi- coltà respiratorie. Ricoverata e sottoposta a intervento per perfora-
2 zione intestinale, veniva trasferita in terapia intensiva, dove dece- deva il 7 settembre 2017.
I familiari convenivano in giudizio l' e la compagnia CP_1
assicurativa deducendo che il ritardo diagnostico avesse CP_2
compromesso la possibilità di sopravvivenza della paziente
Con riferimento alle eccezioni preliminari va osservato quanto segue.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta
è infondata. Con ordinanza del Controparte_2
4.11.2020, il Giudice ha accertato che l'atto risultava integralmente al- legato nel fascicolo telematico. In assenza di lesione del diritto di dife- sa, deve ritenersi sanata ogni eventuale irregolarità formale (cfr. Cass. civ., sez. III, 03/04/2017, n. 8590).
Per quanto concerne la carenza di legittimazione attiva alla chiamata diretta dell'assicuratore, l'eccezione è assorbita dall'intervenuta do- manda di garanzia proposta dalla nei confronti della CP_1
compagnia assicurativa. Per consolidato orientamento, “l'eccezione di difetto di legittimazione è superata ove il medesimo convenuto sia sta- to chiamato in causa anche dal coobbligato per manleva” (cfr. Cass. civ., sez. III, 09/01/2020, n. 208).
Anche l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda ex art. 8
L. n. 24/2017 è priva di pregio giuridico.
La procedura di mediazione è stata regolarmente attivata nei confronti della struttura sanitaria, unico soggetto obbligato alla sua esperibilità.
Nessuna norma, all'epoca della proposizione della domanda, imponeva un ulteriore adempimento nei confronti del soggetto assicuratore.
Esaminate, pertanto, le eccezioni in rito, sul merito occorre osservare quanto segue.
3 Parte attrice deduceva una responsabilità della struttura sanitaria presso la quale la Sig.ra fu ricoverata. Per_1
Dalla CTU medico-legale, svolta dal dott. con Persona_2
supporto specialistico del prof. emerge che l'operato Persona_3
dei sanitari in occasione del primo accesso della paziente al pronto soccorso (30.08.2017) non fu conforme ai protocolli diagnostico- terapeutici in presenza di quadro addominale dubbio in soggetto onco- logico in trattamento attivo.
Il ritardo diagnostico di circa 17 ore nella individuazione della perfora- zione colica, ha ridotto significativamente le probabilità di sopravvi- venza della paziente, quantificate dai CTU in 10%, a fronte di una pro- gnosi già compromessa (13-15% a cinque anni).
Secondo giurisprudenza consolidata: “La condotta colposa dei sanitari che comporti la perdita di una possibilità, anche modesta, di sopravvi- venza del paziente costituisce danno giuridicamente risarcibile”(Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28993; conf. Cass. civ., 10/02/2015, n.
2468).
Il nesso causale va accertato, in ambito civile, secondo il criterio del
“più probabile che non” (Cass. civ., sez. III, 20/10/2017, n. 24667), senza necessità di certezza assoluta, bensì mediante giudizio probabili- stico fondato su regole di esperienza e leggi scientifiche (Cass. civ., sez. III, 15/01/2014, n. 725).
Il comportamento dei sanitari integra una condotta omissiva colposa in violazione degli obblighi assistenziali gravanti sulla struttura convenu- ta, ed è dunque fonte di responsabilità civile sanitaria.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, i CTU hanno escluso la sussistenza di danni catastrofici (lucida agonia), così come postumi
4 psichici apprezzabili, in quanto la paziente risultava sedata nel periodo compreso tra l'intervento chirurgico e il decesso.
È invece risarcibile la perdita anticipata della vita intesa come perdita di chance, secondo quanto stabilito da Cass. civ., sez. III, 22/02/2018,
n. 4318 secondo cui“La perdita di chance costituisce un danno attuale
e autonomamente risarcibile, rappresentando la lesione della concreta possibilità di conseguire un bene della vita, quale la sopravvivenza”.
Il danno, trasmissibile iure hereditatis, va equitativamente liquidato in euro 40.000, in considerazione della probabilità perduta, dell'età della paziente (55 anni), del contesto clinico, e della natura residuale del be- ne leso.
Per quanto concerne la posizione di , la Controparte_2
compagnia ha eccepito limiti contrattuali alla propria obbligazione.
Dalla documentazione in atti risulta che la polizza stipulata con l'
[...]
(n. ITOMM1502028) prevede una franchigia fissa di euro CP_1
100.000,00 per sinistro. L'importo riconosciuto nel presente giudizio è inferiore a tale soglia, sicché non sussiste obbligo risarcitorio a carico della compagnia. Contr La domanda di garanzia proposta dalla deve pertanto essere riget- tata.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2748/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, ogni diversa do- manda ed eccezione disattesa o assorbita:
a) accerta e dichiara la responsabilità dell' per i fatti de- CP_1
scritti in parte motiva;
5 b) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore degli attori, in solido, della somma di euro
40.000, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT fino al saldo;
c) rigetta la domanda attorea nei confronti di Controparte_2
[...]
d) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei con- CP_1
fronti di Controparte_2
e) condanna l' al pagamento delle spese processuali del CP_1
presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano in euro
5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per leg- ge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
f) compensa integralmente le spese processuali tra e CP_1
Controparte_2
g) pone definitivamente a carico della le spese di CTU, CP_1
come da nota del consulente.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/6/ 2025
Il Giudice dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2748/2020 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto proprietà e vertente
TRA
e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e nella qualità di eredi della sig.ra rappre- Persona_1
sentati e difesi dall'avv. Carotenuto ed elettivamente domiciliati co- me in atti;
– ATTORI –
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Fernando Miriano ed elettivamente domiciliata come in atti;
– CONVENUTO –
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Nicola de Luca e domiciliata come in atti;
–TERZO CHIAMATO IN CAUSA –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali telematicamente depositate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitiva- mente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben poten- dosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di di- ritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessa- riamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in proceden- do), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero supe- rate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ri- tenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
In data 30 agosto 2017, la sig.ra paziente oncolo- Persona_1
gica in trattamento chemioterapico, si recava presso il pronto soc- corso dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore lamentando do- lore addominale e diarrea. Veniva dimessa nelle ore notturne del giorno seguente con terapia sintomatica. Nella stessa giornata, alle ore 17:50, faceva nuovamente accesso al pronto soccorso per diffi- coltà respiratorie. Ricoverata e sottoposta a intervento per perfora-
2 zione intestinale, veniva trasferita in terapia intensiva, dove dece- deva il 7 settembre 2017.
I familiari convenivano in giudizio l' e la compagnia CP_1
assicurativa deducendo che il ritardo diagnostico avesse CP_2
compromesso la possibilità di sopravvivenza della paziente
Con riferimento alle eccezioni preliminari va osservato quanto segue.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dalla convenuta
è infondata. Con ordinanza del Controparte_2
4.11.2020, il Giudice ha accertato che l'atto risultava integralmente al- legato nel fascicolo telematico. In assenza di lesione del diritto di dife- sa, deve ritenersi sanata ogni eventuale irregolarità formale (cfr. Cass. civ., sez. III, 03/04/2017, n. 8590).
Per quanto concerne la carenza di legittimazione attiva alla chiamata diretta dell'assicuratore, l'eccezione è assorbita dall'intervenuta do- manda di garanzia proposta dalla nei confronti della CP_1
compagnia assicurativa. Per consolidato orientamento, “l'eccezione di difetto di legittimazione è superata ove il medesimo convenuto sia sta- to chiamato in causa anche dal coobbligato per manleva” (cfr. Cass. civ., sez. III, 09/01/2020, n. 208).
Anche l'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda ex art. 8
L. n. 24/2017 è priva di pregio giuridico.
La procedura di mediazione è stata regolarmente attivata nei confronti della struttura sanitaria, unico soggetto obbligato alla sua esperibilità.
Nessuna norma, all'epoca della proposizione della domanda, imponeva un ulteriore adempimento nei confronti del soggetto assicuratore.
Esaminate, pertanto, le eccezioni in rito, sul merito occorre osservare quanto segue.
3 Parte attrice deduceva una responsabilità della struttura sanitaria presso la quale la Sig.ra fu ricoverata. Per_1
Dalla CTU medico-legale, svolta dal dott. con Persona_2
supporto specialistico del prof. emerge che l'operato Persona_3
dei sanitari in occasione del primo accesso della paziente al pronto soccorso (30.08.2017) non fu conforme ai protocolli diagnostico- terapeutici in presenza di quadro addominale dubbio in soggetto onco- logico in trattamento attivo.
Il ritardo diagnostico di circa 17 ore nella individuazione della perfora- zione colica, ha ridotto significativamente le probabilità di sopravvi- venza della paziente, quantificate dai CTU in 10%, a fronte di una pro- gnosi già compromessa (13-15% a cinque anni).
Secondo giurisprudenza consolidata: “La condotta colposa dei sanitari che comporti la perdita di una possibilità, anche modesta, di sopravvi- venza del paziente costituisce danno giuridicamente risarcibile”(Cass. civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28993; conf. Cass. civ., 10/02/2015, n.
2468).
Il nesso causale va accertato, in ambito civile, secondo il criterio del
“più probabile che non” (Cass. civ., sez. III, 20/10/2017, n. 24667), senza necessità di certezza assoluta, bensì mediante giudizio probabili- stico fondato su regole di esperienza e leggi scientifiche (Cass. civ., sez. III, 15/01/2014, n. 725).
Il comportamento dei sanitari integra una condotta omissiva colposa in violazione degli obblighi assistenziali gravanti sulla struttura convenu- ta, ed è dunque fonte di responsabilità civile sanitaria.
Per quanto concerne la quantificazione dei danni, i CTU hanno escluso la sussistenza di danni catastrofici (lucida agonia), così come postumi
4 psichici apprezzabili, in quanto la paziente risultava sedata nel periodo compreso tra l'intervento chirurgico e il decesso.
È invece risarcibile la perdita anticipata della vita intesa come perdita di chance, secondo quanto stabilito da Cass. civ., sez. III, 22/02/2018,
n. 4318 secondo cui“La perdita di chance costituisce un danno attuale
e autonomamente risarcibile, rappresentando la lesione della concreta possibilità di conseguire un bene della vita, quale la sopravvivenza”.
Il danno, trasmissibile iure hereditatis, va equitativamente liquidato in euro 40.000, in considerazione della probabilità perduta, dell'età della paziente (55 anni), del contesto clinico, e della natura residuale del be- ne leso.
Per quanto concerne la posizione di , la Controparte_2
compagnia ha eccepito limiti contrattuali alla propria obbligazione.
Dalla documentazione in atti risulta che la polizza stipulata con l'
[...]
(n. ITOMM1502028) prevede una franchigia fissa di euro CP_1
100.000,00 per sinistro. L'importo riconosciuto nel presente giudizio è inferiore a tale soglia, sicché non sussiste obbligo risarcitorio a carico della compagnia. Contr La domanda di garanzia proposta dalla deve pertanto essere riget- tata.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2748/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, ogni diversa do- manda ed eccezione disattesa o assorbita:
a) accerta e dichiara la responsabilità dell' per i fatti de- CP_1
scritti in parte motiva;
5 b) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore degli attori, in solido, della somma di euro
40.000, oltre interessi legali dalla domanda e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT fino al saldo;
c) rigetta la domanda attorea nei confronti di Controparte_2
[...]
d) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei con- CP_1
fronti di Controparte_2
e) condanna l' al pagamento delle spese processuali del CP_1
presente giudizio in favore degli attori, che si liquidano in euro
5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per leg- ge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
f) compensa integralmente le spese processuali tra e CP_1
Controparte_2
g) pone definitivamente a carico della le spese di CTU, CP_1
come da nota del consulente.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 4/6/ 2025
Il Giudice dott. Luigi Bobbio
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