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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 14708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14708/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IORFINO Parte_1
MICHELANGELO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANGIARDI Controparte_1
GIUSEPPE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 20/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 454 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/03/2016 e il 07/01/2011. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 14/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, disponendo che i minori Persona_1 Persona_2 mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre in Torino Corso Regina
Margherita n. 210 bis. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni relative al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio verranno presi e concordati in maniera congiunta nell'interesse dei minori.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando i minori staranno con ognuno di loro. Il sig. corrisponderà direttamente Parte_1 all'altro coniuge, per il mantenimento di entrambi i figli, l'assegno periodico di € 250,00 (€ 125,00 per ogni minore), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno in applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DISPONE che l' versi alla Sig.ra il 100% dell'assegno unico dovuto per i minori CP_2 CP_1 attualmente corrispondente ad € 230,00 per minore. Il Sig. accetta, dichiarando di rinunciare Pt_1 alla propria quota del 50%
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé stessi dichiarando di essere entrambi economicamente indipendenti
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino Corso Regina Margherita n. 210 bis, attualmente in locazione, alla Sig.ra Parte_2
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé i minori, secondo liberi accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
pagina 2 di 3 - a week end alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 17.00 sino al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola;
un ulteriore pomeriggio, dalle ore 17.00, con pernottamento presso la casa del padre, durante la stessa settimana nella quale i minori staranno con il padre (il giorno preciso verrà concordato ed indicato alla madre entro la settimana precedente a causa degli impegni di lavoro del padre e ai turni di lavoro dello stesso);
- due pomeriggi, con un pernottamento, dalle ore 17.00 nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre ( i giorni precisi verranno concordati ed indicati alla madre entro la settimana precedente a causa degli impegni di lavoro del padre e ai turni di lavoro dello stesso);
- durante le vacanze natalizie: la vigilia di natale con il padre negli anni pari e il giorno di natale con la madre negli anni pari, mentre negli anni dispari la vigilia di natale con la madre e il giorno di natale con il padre (nell'anno in cui spetterà al padre trascorrere il giorno di vigilia di natale, 24 dicembre, dal pomeriggio dalle ore 17.00 sempre a a causa degli impegni di lavoro del padre e ai turni di lavoro dello stesso); la vigilia di capodanno con il padre ed il giorno di capodanno con la madre per il 2024/2025, e per i successivi anni alternativamente (nell'anno in cui spetterà al padre trascorrere il giorno di vigilia di capodanno, 31 dicembre, dal pomeriggio dalle ore 17.00 sempre a a causa degli impegni di lavoro del padre e ai turni di lavoro dello stesso); Durante il periodo che intercorre dal 26 dicembre al 06 gennaio, periodo nel quale i minori non andranno a scuola, il padre li terrà con sé i giorni festivi (rossi di calendario) oltre ai giorni di sabato e domenica (al sabato dalle ore 17.00);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- durante le vacanze estive: per l'anno 2024 i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 22 luglio
2024 al 04 agosto 2024 e con la madre dal 17 agosto 2024 al 02 settembre 2024. Dall'anno 2025 il mese di agosto per 2 settimane con il padre e per altre 2 settimane con la madre (da concordarsi entro il mese di maggio dello stesso anno)
DÀ ATTO che l'autovettura Opel Astra targata DV 772CL, di proprietà del Sig. , sarà assegnata Pt_1 allo stesso.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14708/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IORFINO Parte_1
MICHELANGELO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MANGIARDI Controparte_1
GIUSEPPE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 20/09/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 454 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/03/2016 e il 07/01/2011. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 14/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori, disponendo che i minori Persona_1 Persona_2 mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre in Torino Corso Regina
Margherita n. 210 bis. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni relative al il rilascio dei documenti validi per l'espatrio verranno presi e concordati in maniera congiunta nell'interesse dei minori.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando i minori staranno con ognuno di loro. Il sig. corrisponderà direttamente Parte_1 all'altro coniuge, per il mantenimento di entrambi i figli, l'assegno periodico di € 250,00 (€ 125,00 per ogni minore), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno in applicazione del Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DISPONE che l' versi alla Sig.ra il 100% dell'assegno unico dovuto per i minori CP_2 CP_1 attualmente corrispondente ad € 230,00 per minore. Il Sig. accetta, dichiarando di rinunciare Pt_1 alla propria quota del 50%
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé stessi dichiarando di essere entrambi economicamente indipendenti
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino Corso Regina Margherita n. 210 bis, attualmente in locazione, alla Sig.ra Parte_2
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé i minori, secondo liberi accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
pagina 2 di 3 - a week end alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 17.00 sino al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola;
un ulteriore pomeriggio, dalle ore 17.00, con pernottamento presso la casa del padre, durante la stessa settimana nella quale i minori staranno con il padre (il giorno preciso verrà concordato ed indicato alla madre entro la settimana precedente a causa degli impegni di lavoro del padre e ai turni di lavoro dello stesso);
- due pomeriggi, con un pernottamento, dalle ore 17.00 nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre ( i giorni precisi verranno concordati ed indicati alla madre entro la settimana precedente a causa degli impegni di lavoro del padre e ai turni di lavoro dello stesso);
- durante le vacanze natalizie: la vigilia di natale con il padre negli anni pari e il giorno di natale con la madre negli anni pari, mentre negli anni dispari la vigilia di natale con la madre e il giorno di natale con il padre (nell'anno in cui spetterà al padre trascorrere il giorno di vigilia di natale, 24 dicembre, dal pomeriggio dalle ore 17.00 sempre a a causa degli impegni di lavoro del padre e ai turni di lavoro dello stesso); la vigilia di capodanno con il padre ed il giorno di capodanno con la madre per il 2024/2025, e per i successivi anni alternativamente (nell'anno in cui spetterà al padre trascorrere il giorno di vigilia di capodanno, 31 dicembre, dal pomeriggio dalle ore 17.00 sempre a a causa degli impegni di lavoro del padre e ai turni di lavoro dello stesso); Durante il periodo che intercorre dal 26 dicembre al 06 gennaio, periodo nel quale i minori non andranno a scuola, il padre li terrà con sé i giorni festivi (rossi di calendario) oltre ai giorni di sabato e domenica (al sabato dalle ore 17.00);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- durante le vacanze estive: per l'anno 2024 i minori trascorreranno con il padre il periodo dal 22 luglio
2024 al 04 agosto 2024 e con la madre dal 17 agosto 2024 al 02 settembre 2024. Dall'anno 2025 il mese di agosto per 2 settimane con il padre e per altre 2 settimane con la madre (da concordarsi entro il mese di maggio dello stesso anno)
DÀ ATTO che l'autovettura Opel Astra targata DV 772CL, di proprietà del Sig. , sarà assegnata Pt_1 allo stesso.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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