Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 7610
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Sentenza 9 febbraio 2006

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In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995 n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309 quinto comma stesso codice, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del G.i.p. e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità. Il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere". Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 7610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7610
    Data del deposito : 9 febbraio 2006

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