Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995 n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309 quinto comma stesso codice, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del G.i.p. e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità. Il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere". Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2006, n. 7610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7610 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 09/02/2006
Dott. SIRENA RO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 240
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 034920/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
nei confronti di:
1) OT RO, N. IL 25/02/1973;
avverso ORDINANZA del 09/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V., che ha chiesto di rigettare il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 7 giugno 2005, il Tribunale di Catania, 5^ sezione penale in sede di riesame, dichiarava cessata la misura cautelare disposta con provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa nei confronti di TO RO, del quale ordinava l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. Il Tribunale rilevava che la mancata trasmissione dei verbali di interrogatorio di LE NI, nei quali si autoaccausava di numerosi episodi delittuosi e chiamava in correità anche Giudice Francesco, comportava la violazione dell'obbligo imposto dall'art. 309 c.p.p., comma 5, sanzionato dal successivo comma 10 con perdita di efficacia della misura.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, che ne chiedeva l'annullamento al rilievo che, non avendo il G.I.P. accolto le richieste del Pubblico Ministero in relazione a tutti gli indagati per i quali era stata chiesta la misura cautelare, si era reso necessario procedere ad una selezione degli atti da trasmettere, al fine di non pregiudicare la prosecuzione delle indagini nei confronti degli indagati per i quali la richiesta non era stata accolta. L'integralità della trasmissione andava cioè interpretata non in senso formalistico, ma in rapporto al singolo ricorrente e agli elementi posti a suo carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione proposta con il ricorso attiene alla mancata trasmissione integrale del verbale di interrogatorio del chiamante in correità, verbale trasmesso al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di emissione di plurime misure cautelari nei confronti di tutti gli indagati e dal giudice accolta solo parzialmente, con conseguente stralcio delle posizioni per le quali la richiesta, non era stata accolta.
La trasmissione al tribunale del riesame da parte del pubblico ministero degli stralci del verbale del dichiarante attinenti la posizione specifica dell'indagato, per il quale la misura cautelare era stata adottata, è stata ritenuta dal provvedimento impugnato tale da non soddisfare l'esigenza individuata dall'art. 305 c.p.p., comma 5, imponendo tale norma che gli atti da trasmettere siano quelli "presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1". Il Tribunale richiama specificamente giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che mostra di condividere, sui limiti del potere di selezione del Pubblico Ministero, potere ritenuto insussistente in relazione agli "atti posti a fondamento della misura cautelare" (Cass. SS.UU., 26/09/2000 - 11/01/2001 n. 25), con temperamento tuttavia in ragione della concezione cd. sostanzialista (in contrapposizione a quella definita formalistica) che si fonda sul rilievo attribuito dalla legge (per effetto della riforma introdotta, con L. 8 agosto 95, n. 332) alla facoltà della difesa di conoscere gli atti . per effetto della discovery disciplinata dall'art. 293 c.p.p., comma 3. Così delimitati i termini della questione, deve darsi atto che il Pubblico Ministero, pur non avendo trasmesso il verbale nella sua integrante, non ha omesso di trasmetterlo per le parti relative all'odierno indagato.
Il Collegio condivide l'interpretazione; secondo la quale "in tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la L. 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 cod. proc. pen.,
richiamato dall'art. 309 c.p.p., comma 5, esclude che il P.M. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del G.I.P. e poi del Tribunale del riesame, tutti gli atti d'indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, nella loro integralità: il termine "elementi" comprende non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere". Questo sistema, che caratterizza la fase delle indagini preliminari, non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziar posti a base dell'ordinanza impugnata. (Cass. Sez. 6, sent. N. 00 551 18/2002 - 01/04/1998). Poiché nel caso in esame l'accoglimento della richiesta del P.M. da parte del Giudice delle indagini preliminari non è stata integrale, è stato lo stesso Giudice ad effettuare lo stralcio delle posizioni non accolte, al fine di non pregiudicare lo sviluppo delle eventuali ulteriori indagini.
L'atto è stato quindi trasmesso al Tribunale solo per la parte contenente gli "elementi", sui quali la richiesta si fondava per l'indagato in relazione al quale la richiesta era stata accolta.
2. L'ordinanza impugnata deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catania che, nella piena libertà di vantazione propria del giudizio di merito, si attenga al principio di diritto enunciato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006