Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2011, n. 47080
CASS
Sentenza 26 ottobre 2011

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Sono utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni accusatorie di cui il P.M. abbia trasmesso i soli verbali riassuntivi, con omissioni, e non quelli stenotipici, in quanto non sussiste l'obbligo di mettere a disposizione gli atti nella loro integralità, segnatamente ove ricorrano concrete esigenze di tutela del segreto di indagine, considerato che, "ex" art. 291 cod. proc. pen., il P.M. ha l'obbligo di presentare gli elementi su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura, e non gli atti che detti elementi contengano, con la conseguenza che essi possono essere trasmessi in forma non integrale, purché gli stralci trasmessi siano rappresentativi degli elementi posti a sostegno dell'applicazione della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2011, n. 47080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47080
    Data del deposito : 26 ottobre 2011

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