Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
Sono utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni accusatorie di cui il P.M. abbia trasmesso i soli verbali riassuntivi, con omissioni, e non quelli stenotipici, in quanto non sussiste l'obbligo di mettere a disposizione gli atti nella loro integralità, segnatamente ove ricorrano concrete esigenze di tutela del segreto di indagine, considerato che, "ex" art. 291 cod. proc. pen., il P.M. ha l'obbligo di presentare gli elementi su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura, e non gli atti che detti elementi contengano, con la conseguenza che essi possono essere trasmessi in forma non integrale, purché gli stralci trasmessi siano rappresentativi degli elementi posti a sostegno dell'applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2011, n. 47080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47080 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/10/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1511
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 29175/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
DA VI AT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Sezione del riesame del Tribunale di Catania in data 10.1.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania in data 16.12.2010, con la quale veniva applicata nei confronti di DA VI AT la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p., commessi partecipando all'associazione mafiosa MO-DA, operante in Paternò ed affiliata alla più ampia associazione Laudani-Mussi di Ficurinia, e ponendo in essere condotte estorsive, in concorso con NA ET, NA AR e RD AN, in danno della ditta TE e di ZÌ AN, dichiarandosi peraltro l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania limitatamente ai reati estorsivi per essere il DA minorenne all'epoca dei fatti.
La sussistenza dei gravi indizi era ritenuta dal Tribunale in base alle dichiarazioni dei collaboratori RI ME e LM RE ed ai contenuti delle intercettazioni ambientali.
2. L'indagato ricorrente deduce:
2.1. violazione di legge nel rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, osservando in particolare che:
2.1.1. le attività di intercettazione, dapprima autorizzate con decreto d'urgenza del pubblico ministero in data 20.7.2004 su un'autovettura Fiat Punto targata BY412WS in uso ad NA ET, venivano trasferite il 13.12.2004 con mero provvedimento del pubblico ministero su altra autovettura Lancia targata CN491TR in uso all'NA in esecuzione dell'autorizzazione già in essere, laddove detta operazione necessitava invece di un provvedimento autorizzativo autonomo essendo l'intercettazione ambientale per sua natura legata ad un luogo specifico e non alle persone intercettate;
2.1.2. il provvedimento autorizzativo del 20.7.2004 motivava l'uso di impianti diversi da quelli istallati presso la Procura della Repubblica con il mero riferimento alla mancanza presso detti impianti del risponditore, apparecchio del quale non veniva specificata la funzione;
2.1.3. premesso che il decreto di proroga delle intercettazioni emesso il 30.10.2004 scadeva al 25.11.2004 e la successiva proroga interveniva solo il 15.12.2004, la tesi del Tribunale per la quale quest'ultimo provvedimento costituiva nuovo provvedimento autorizzativo è infondata, non contenendo tale provvedimento un'autonoma motivazione sui presupposti legittimanti l'intercettazione, in ordine ai quali rinviava ai provvedimenti precedenti;
2.2. violazione di legge nel rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori RI e NS, osservando in particolare che:
2.2.1. dette dichiarazioni venivano rese oltre il decorso del termine delle indagini preliminari nel procedimento a carico del DA e non potevano essere acquisite in quanto provenienti da altro procedimento ai sensi dell'art. 238 c.p.p., norma riferita alla fase dibattimentale e non a quella delle indagini preliminari, rigorosamente cadenzata da termini di legge;
2.2.2. di dette dichiarazioni venivano trasmessi i soli verbali riassuntivi, peraltro con omissioni, e non anche quelli stenotipici;
2.3. omessa motivazione sulla richiesta della difesa al pubblico ministero di avere a disposizione la registrazione su nastro magnetico delle conversazioni intercettate;
2.4. illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto sulla rilevata sussistenza dei gravi indizi, evidenziando incongruenze delle dichiarazioni del RI e dell'NS sull'identificazione dell'indagato ed emergenze delle intercettazioni ambientali contrastanti con l'affiliazione del DA all'associazione, e lamentando che il Tribunale, ai fini della prova del reato associativo, sia entrato nel merito dei fatti estorsivi pur rilevando l'incompetenza rispetto agli stessi per la minore età dell'indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1, I motivi di ricorso relativi al rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali sono infondati.
1.1. Prendendo le mosse sul punto dal motivo riguardante l'estensione dell'attività autorizzata alla nuova autovettura in uso ad NA ET, questa Corte ha avuto modo di affermare che la validità dell'autorizzazione all'intercettazione ambientale, ai fini delle esigenze di tutela della riservatezza e di valutazione in questa prospettiva della necessità del ricorso al mezzo di indagine in esame, non risente di mutamenti che non incidano sulla natura dell'ambiente oggetto di intrusione (Sez. 6^, n. 15396 dell'11.12.2007, imp. Sitzia, Rv.239634); e ciò in quanto l'intercettazione in esame, a differenza di quella telefonica, non è indirizzata su un'utenza determinata da propri dati identificativi, l'individuazione dei quali è essenziale per l'esecuzione delle operazioni (v. Sez. 1^, n. 4561 del 30.6.1999, imp. Lonoce, Rv. 214036, con specifico riferimento al caso della modifica dell'autoveicolo controllato).
La motivazione espressa in questi termini nell'ordinanza impugnata è dunque conforme ai principi in materia.
1.2. Quanto al motivo riguardante l'uso di impianti diversi da quelli istallati presso la Procura della Repubblica, posto che la giustificazione del provvedimento autorizzativo sul punto può essere espressa in forma sintetica purché non si risolva in una mera trascrizione del dettato normativo ma dia viceversa conto del dato storico che abbia dato luogo all'inidoneità degli impianti di cui sopra (Sez. U, n. 919 del 26.11.2003, imp. Gatto, Rv.226487; Sez. 4^, n. 46551 del 4.10.2004, imp. Antonietti, Rv.230348), non può che essere condivisa anche in questa sede la conclusione dell'ordinanza impugnata per la quale il riferimento alla mancanza presso i predetti impianti dell'apparato risponditore soddisfaceva adeguatamente a tali esigenze motivazionali, rappresentando un fatto storico preciso per la verificabilità del quale non è necessaria la specificazione della funzione tecnica dell'apparecchio non disponibile.
1.3. Per ciò che concerne infine il motivo riguardante la scadenza della proroga delle intercettazioni, il riferimento del provvedimento impugnato alla configurabilità del decreto di proroga in data 15.12.2004 quale nuovo ed autonomo atto autorizzativo è assolutamente corretto (Sez. 5^, n. 10090 del 21.1.2002, imp. Allegra, Rv. 221832); ed a questo punto, posta la legittimità della motivazione per relationem anche nei provvedimenti autorizzativi di attività di intercettazione (Sez. 6^, n. 46056 del 14.11.2008, imp. Montella, Rv. 242233), altrettanto legittimo è nella specie, come concluso dal Tribunale, il richiamo del decreto in esame al provvedimento autorizzativo originario.
Il carattere meramente adesivo e non autonomo della motivazione del decreto in discussione non può essere desunto, come sostenuto dal ricorrente, in base alla formale natura di atto di proroga, assunto che si porrebbe in evidente contraddizione con l'appena affermata ravvisabilità nel provvedimento di un nuovo atto autorizzativo;
e neppure in base all'espressa mancanza di una verifica sulla persistenza dei presupposti dell'intercettazioni, all'evidenza ritenuta implicitamente come attuale.
2. Infondati sono altresì i motivi di ricorso relativi al rigetto delle eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori RI e NS.
2.1. Il motivo riguardante l'acquisizione delle dichiarazioni oltre il decorso del termine delle indagini preliminari trovava adeguata e corretta risposta, nell'ordinanza impugnata, con il richiamo all'acquisizione delle dichiarazioni in un procedimento diverso, ed alla conseguente utilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 238 c.p.p. (Sez. 5^, n. 37862 del 24.10.2006, imp. Masucci, Rv. 235210).
Nè rileva in contrario l'essere l'utilizzazione riferita in concreto alla fase delle indagini preliminari piuttosto che a quella dibattimentale, vertendosi sull'applicazione di una categoria, quella per l'appunto dell'utilizzabilità, che trova nella prospettiva di acquisibilità in sede dibattimentale un criterio valutativo necessariamente valido anche per le fasi precedenti, funzionali alla ricerca della prova per il giudizio;
il che attribuisce portata generale al principio espresso dal citato art. 238.
2.2. Anche la questione posta con il motivo riguardante la trasmissione solo parziale dei verbali delle dichiarazioni veniva coerentemente risolta nell'ordinanza impugnata in base all'esclusione di un obbligo di messa a disposizione degli atti nella loro integralità, segnatamente ove ricorrano concrete esigenze di tutela del segreto di indagine.
L'art. 291 c.p.p. prevede invero l'obbligo per il pubblico ministero di presentare gli elementi su cui si fonda la richiesta di applicazione della misura cautelare, e non gli atti che detti elementi contengano;
dal che deriva che questi ultimi possano essere trasmessi in forma non integrale, nel caso in cui il loro contenuto costituisca oggetto di ulteriori indagini in corso, purché, come avvenuto nel caso di specie, gli stralci trasmessi siano rappresentativi degli elementi posti a sostegno dell'applicazione della misura (Sez. 2^, n. 7610 del 9.2.2006, imp. Noto, Rv. 233160).
3. Infondato è ancora il motivo di ricorso relativo alla richiesta della difesa di disporre della trascrizione delle intercettazioni. Il tema non era infatti oggetto dei motivi di riesame, specificati in apertura dell'udienza dinanzi al Tribunale;
e neppure risulta che di detta udienza sia stato richiesto il rinvio al fine di consentire alla difesa di disporre delle registrazioni.
L'esercizio del relativo diritto non veniva, di conseguenza, concretamente attivato;
e comunque la circostanza non era devoluta all'esame del giudice di merito, il che esclude obblighi motivazionali di quest'ultimo sul punto e preclude l'esame di quest'ultimo in sede di legittimità.
4. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi.
L'ordinanza impugnata era congruamente motivata con il riferimento alle dichiarazioni del RI e dell'NS, che individuavano l'indagato come figlio di DA AT, organizzatore dell'associazione, ed appartenente alla stessa, e la specifica esposizione dei risultati delle intercettazioni a riscontro di dette dichiarazioni.
L'interpretazione di questi ultimi costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 6^, n. 17619 dell'8.1.2008, imp. Gionta, Rv.239724), e veniva comunque svolta dal Tribunale senza vizi logici anche sui profili oggetto delle censure del ricorrente, osservando in particolare come la fase di sbandamento dell'associazione a seguito degli arresti di MO VI e DA AT le preoccupazioni espresse da quest'ultimo sull'eccessiva esposizione del figlio non contrastassero ne' con la permanenza del vincolo associativo, ne' con l'estensione dello stesso all'indagato.
Le incongruenze segnalate dal ricorrente nelle dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo e i legami familiari di DA AT venivano altrettanto logicamente ritenute ininfluenti sulla precisa indicazione di DA VI quale associato. E, quanto alle condotte estorsive, la diretta partecipazione alle stesse dell'indagato era supportata con pertinente richiami alle conversazioni intercettate, ne' l'utilizzazione di tali elementi in sede cautelare è evidentemente contraddittoria con la ritenuta incompetenza per detti reati.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011