Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 38784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38784 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da
Ercole PR
NG CO
IC MO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
EP NN AR CI
IA IO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38784/2025 Roma, li, 01/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1212/2025 UP 28/10/2025
- Relatore -
R.G.N. 18581/2025
SENTENZA
MA IT nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Messina
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IC MO;
avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte di appello di Messina letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 26 marzo 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con la quale MA IT è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia ascritto al capo B) in danno dei minori UT ES LA e UT BE, in concorso con AN AI, padre dei due minori, e con AN AL, compagna del padre.
63815cb487736d1 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca 10386
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174
L'accusa nei confronti del ricorrente afferisce al reato di maltrattamenti nei confronti dei due minori durante la sua convivenza con la coppia AN AI e AN AL, separatamente giudicati. La Corte di appello ha confermato la sussistenza del presupposto della convivenza, valorizzando la stabilità della presenza del predetto imputato nell'abitazione ove era ospitato dal padre dei due minori e dalla di lui compagna per un lungo periodo, con il conseguente pieno inserimento nella comunità familiare: " ciò è dimostrato dalla partecipazione dell'imputato ai momenti più intimi della famiglia, come comprovato dalla sua abitudine di osservare i minori quando andavano in bagno nonché dalla circostanza riferita dal piccolo BE circa l'abitudine del MA di coricarsi nel letto assieme al padre e a Catilina. In ogni caso, a prescindere dalla qualifica di convivente in capo al MA, la Corte di appello ha precisato che le condotte ascritte sono state contestate in concorso con i due correi, e, quindi, per avere causalmente contribuito ai maltrattamenti posti in essere dai familiari conviventi.
2. MA IT, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo per violazione di legge e mancanza di motivazione risultando carente il presupposto della stabile convivenza dell'imputato con i due minori. La Corte di appello ha valorizzato la sola coabitazione come elemento sufficiente a ingenerare aspettative di tutela e protezione, nonché a cementare un rapporto di solidarietà di tipo familiare, senza considerare la diversità che esiste tra coabitazione e convivenza che presuppone una comunanza spirituale e materiale di vita e una duratura comunanza di affetti.
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386 Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Prescindendo dalla dubbia e discutibile equiparazione della convivenza con la semplice coabitazione, la responsabilità del ricorrente è stata argomentata con riferimento anche alla riconosciuta sussistenza del concorso di persona ex art.110 cod. pen. rispetto alle condotte di maltrattamenti poste in essere dai due familiari conviventi dei minori, ovvero il padre e la di lui compagna, separatamente giudicati e già condannati per questi medesimi fatti. Il ricorso si limita a censurare l'assenza del presupposto della convivenza con riferimento alle condotte di maltrattamento ascritte al MA IT per l'indebita assimilazione delle nozioni di coabitazione e di convivenza, essendo il IT MA piuttosto un ospite amico del padre dei due bambini.
Nessuna censura è stata dedotta con riferimento al profilo del concorso di persona nel reato, ascritto all'imputato quale concorrente estraneo alla famiglia. In tal modo anche ove si dovesse escludere il presupposto della convivenza, resterebbe impregiudicata la responsabilità affermata nei confronti del ricorrente anche a titolo di concorso nelle condotte di maltrattamento poste in essere dagli altri due soggetti, sicuramente legati da rapporto di convivenza oltre che dal legame familiare alle vittime del reato, quindi in base alle regole generali che regolano la compartecipazione criminosa e che non richiedono che tutti i concorrenti abbiano la qualifica soggettiva richiesta per l'integrazione del reato. Pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile per genericità perché investe solo il profilo dell'assenza di convivenza riferita al rapporto instauratosi tra l'ospite e i due minori, ma non censura il profilo della responsabilità a titolo di concorso del MA rispetto alle condotte maltrattanti ascritte al padre e alla di lui convivente (già condannati con sentenza irrevocabile in separato giudizio), posto a fondamento del giudizio di condanna. Quindi, la condivisione di un menage familiare improntato alla violenza ed all'incuria da parte del padre nei confronti dei due bambini - successivamente ad esso sottratti dal Tribunale per i minorenni per essere affidati a genitori adottivi - è stato posto a fondamento della responsabilità del MA nella forma concorsuale, senza che assuma rilevanza decisiva la verifica del presupposto della convivenza rispetto al rapporto instauratosi tra lui e le vittime del reato.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio delle parti civili costituite, UT ES LA e UT BE EN, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 da parte della Corte di appello di Messina.
63815cb487736d1 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca 10386
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di
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appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 28/10/2025
Il Consigliere estensore
IC MO
Il Presidente
Ercole PR
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati
in sentenza.
Il Presidente
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca 10386 Firmato Da: RICCARDO AMOROSO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3c85a1d1b1b91174