Sentenza 17 giugno 2005
Massime • 1
I verbali degli atti d'indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche nell'eventuale sede di riesame, non avendo il P.M. il dovere di trasmettere i verbali delle indagini nella loro integralità e potendo così inviare semplici stralci dei verbali o oscurare una parte del contenuto con "omissis", a tutela del segreto investigativo che non impedisce lo sviluppo del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2005, n. 25589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25589 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 17/06/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2485
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 006537/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KU EMILJAN, N. IL 18/08/1986;
avverso ORDINANZA del 20/01/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO: rigetto del ricorso. Udito il difensore Avv. CICORELLA Cesare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Con ordinanza del 20-1-2005 il Tribunale di Milano, in sede di riesame, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio il 10-1-2005 nei confronti di PL LI per i reati di rissa e di omicidio, consumato e tentato, in danno rispettivamente di TI NO e TI TA, zio e padre del minore TI CA. Il tribunale ricordava, innanzi tutto, la ricostruzione dei fatti operata dal G.I.P., secondo la quale TI CA si era legato sentimentalmente a SQ RA, ex fidanzata del PL, il quale lo aveva aggredito e minacciato e poi gli aveva dato appuntamento per chiarire la questione. All'appuntamento il PL si era presentato con vari amici, tutti armati di bastoni, mazze, spranghe, catene di ferro e coltelli;
TI CA si era presentato con il TE AV, lo zio NO e il padre TA, che per il timore di una rissa aveva avvertito i carabinieri e pregato un suo amico, SA AT, di raggiungerlo in piazza e di tenere d'occhio la situazione per essere pronto a chiamare il 112 in caso di bisogno. Passando ad esaminare le censure difensive - secondo le quali le dichiarazioni accusatorie erano inutilizzabili, perché rese da persone che avrebbero dovuto essere coindagate e senza assistenza del difensore, salvo per TI TA - il tribunale sosteneva che non tutti i presenti sulla piazza potevano essere considerati corrissanti e che pertanto correttamente erano stati sentiti come persone informate sui fatti TO OL, SA AT, Di SQ RA, Di SQ EF, CA ER e NC LI;
erano altresì pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese spontaneamente da TI CA - il quale peraltro le aveva rinnovate in un regolare interrogatorio - nonché da TI AV, PO IO, ER MB, ER CO, RG KO e OR AB.
Dal complesso delle predette dichiarazioni era emerso che il PL e i suoi amici avevano concordato un'aggressione armata al gruppo rivale, per vendicare l'onore del PL;
che erano andati all'incontro con spranghe, catene e uno o più coltelli;
che l'azione omicidiaria era stata posta in essere materialmente da NO IT EA, ma che la vittima era stata aggredita e isolata da più soggetti che l'avevano immobilizzata;
che la diretta partecipazione fisica del PL all'aggressione risultava dalle dichiarazioni di NC LI e Di SQ RA;
che era configurabile la responsabilità dell'indagato a titolo concorsuale, quanto meno sotto il profilo del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore materiale dell'accoltellamento. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale riteneva sussistenti il pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, considerate l'indole violenta dell'indagato, le minacce e violenze già attuate nei confronti di TI CA e Di SQ RA e le modalità del fatto.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il PL, tramite il suo difensore, censurando innanzi tutto la metodica d'indagine del P.M. - il quale aveva aprioristicamente individuato un gruppo come aggressore e uno come aggredito, mentre si trattava di corrissanti - e deducendo sei diversi motivi.
Con il primo motivo sostiene l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai predetti TO, SA, Di SQ RA, Di SQ EF, CA e NC, sull'assunto che, in base al contenuto delle loro dichiarazioni, risultava che essi avevano partecipato alla rissa e quindi avrebbero dovuto essere sentiti come indiziati di reato. Lamenta, inoltre, che i verbali di CA e NC presentano vistose cancellature.
Con il secondo motivo sostiene che la posizione di PO, TI CA, TI AV, ER MB, ER CO, RI e OR non consentiva alcuna dichiarazione spontanea, perché avrebbero dovuto essere sentiti come indagati.
Con il terzo motivo sostiene l'inutilizzabilità, anche a fini cautelari, delle dichiarazioni spontanee, evidenziando sia la non verificabilità della spontaneità, sia la impossibilità di una regolamentazione diversa per le dichiarazioni rese e le dichiarazioni rese spontaneamente, come insegnato dalla Corte Costituzionale con sentenza 259 del 1991. Con il quarto motivo eccepisce, per il caso sia ritenuta l'utilizzabilità a fini cautelari delle dichiarazioni spontanee, la illegittimità costituzionale dell'art. 350 comma 7 c.p.p., sia con riferimento agli artt. 24. 76 e 77 Cost., per contrasto con la disposizione n. 31 della legge delega n. 81/1987, sia con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. Sotto il primo profilo sostiene che la formula, di cui alla direttiva 31, "divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio" è di tale ampiezza da interessare tutte le fasi del procedimento e che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 259/1991 ha negato la possibilità di distinguere tra dichiarazioni "rese" e "rese spontaneamente"; sotto l'altro profilo sostiene che non si può attribuire alle dichiarazioni spontanee - rese senza avvertimenti e senza presenza del difensore - valore identico, ai fini cautelari, a quello delle dichiarazioni rese in un contesto di garanzie normative rigorose e in cui l'indagato potrebbe fare interrogare il suo accusatore, avendo assunto l'ufficio di testimone, mentre chi ha reso dichiarazioni spontanee può poi rifiutarsi di rispondere.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sul rilievo che il provvedimento impugnato ha errato nel ritenere che il gruppo del PL fosse più numeroso di quello dei TI, che l'incontro fosse stato voluto dal PL, che il gruppo TI fosse stato aggredito, mentre si era trattato di due gruppi corrissanti. Con l'ultimo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Sostiene, in proposito, che si è tenuto conto delle modalità della condotta descritte dalla CA e dalla Di SQ RA, sentite come testi mentre avrebbero dovuto essere indagate e non sono disinteressate, e che non vi è pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, considerati, la personalità dell'indagato e in particolare la sua giovane età, l'incensuratezza e la spontanea costituzione ai carabinieri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutti i motivi dedotti sono infondati.
Quanto al primo motivo - relativo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti come persone informate sui fatti, anziché come indagati - si osserva che le censure dedotte appaiono irrilevanti.
Invero il provvedimento impugnato non si è limitato a dare atto della mancata iscrizione dei predetti soggetti nel registro delle notizie di reato - circostanza che secondo vari arresti di questa Corte già sarebbe sufficiente per escludere la possibilità di considerare una persona come indagata (Sez. 6^, n. 1332 del 25-3- 1994, Palumbo, rv. 198532; Sez. 1^, n. 21802 del 2-5-2002, Azzera, rv. 221499; Sez. 5^, n. 9079 del 28-1-2003, Bernya, rv. 224151) - ma ha anche aggiunto che nei confronti dei predetti "non si sono verificate le condizioni di cui all'art. 63 c.p.p. (a differenza che per Di IO KO, che ha riferito di avere preso parte alla rissa e per cui vale un regime di inutilizzabilità relativa)". Così facendo il tribunale ha dimostrato di avere compiuto un accertamento di fatto palesemente meditato e comunque insindacabile in questa sede, perché sufficientemente motivato a fronte di una censura che era stata formulata dall'interessato in termini del tutto generici, senza alcuna specificazione degli elementi indiziali in base ai quali i soggetti informati sui fatti avrebbero dovuto essere sentiti come indagati.
Le lamentate cancellature sui verbali non comportano l'inutilizzabilità dei contenuti palesi, perché il pubblico ministero non ha il dovere di trasmettere al G.I.P. prima e al tribunale per il riesame poi i verbali delle indagini nella loro integralità, ben potendo invece oscurarne una parte con "omissis". Invero per un lato gli "elementi" che il pubblico ministero deve trasmettere ai sensi dell'art. 291 c.p.p. possono essere costituiti anche da semplici stralci dei verbali;
per l'altro l'oscuramento di una parte di questi con "omissis" risponde all'esigenze di garanzia del segreto che caratterizza la fase delle indagini preliminari e non impedisce lo sviluppo del contraddittorio (Cass., 6^, n. 2900 del 7- 10-1998, Bruno, rv. 212900). Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo. Premesso che le dichiarazioni definite "spontanee" non possono essere considerate diversamente, tanto più in mancanza di specifiche censure sul punto, si osserva che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dagli indagati sussiste, a norma dell'art. 350 comma 7 c.p.p., soltanto per il dibattimento e che questa Corte ha ripetutamente affermato l'utilizzabilità delle predette dichiarazioni ai fini cautelari (ex plurimis, Sez. 2^, n. 3539 del 5- 5-2000, Papa, rv. 216298; Sez. 1^, n. 3388 del 5-5-2000, P.M. in proc. Zoppe, rv 216179; Sez. 6^, n. 1770 del 30-4-1997, Ventaloro, rv. 208842; Sez. 3^, n. 2230 del 15-5-1996, Bombara, rv. 205367). La questione di legittimità costituzionale dedotta con il quarto motivo è manifestamente infondata. Invero la direttiva 31 della legge delega n. 81/1987 prevede la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato senza l'assistenza della difesa "agli effetti del giudizio", di talché nessun aspetto di incostituzionalità può profilarsi per l'art. 350 comma 7 c.p.p., che in piena sintonia con la predetta direttiva stabilisce il divieto di utilizzazione "nel dibattimento" delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato.
L'utilizzazione delle stesse dichiarazioni a fini cautelari non è quindi vietata ne' dall'art. 350 comma 7 c.p.p. ne' dalla direttiva n. 31 della legge delega, la quale nella sua parte finale prevede anche un più ampio "divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale", ma con riferimento alle dichiarazioni che la polizia giudiziaria ha il potere-dovere di "assumere" sul luogo o nell'immediatezza del fatto, quindi non alle dichiarazioni "rese spontaneamente". Invero i due tipi di dichiarazioni sono concettualmente diversi e non può invocarsi in proposito, come vorrebbe il ricorrente, l'assimilazione tra le due categorie operata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 259/1991, facendo essa riferimento soltanto alle dichiarazioni per le quali è vietata l'utilizzazione "agli effetti del giudizio" e non avendo quindi valenza per le dichiarazioni spontanee utilizzate a fini cautelari. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 350 comma 7, dedotta dal ricorrente per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., appare manifestamente infondata sotto il primo profilo e sotto l'altro irrilevante. Invero la situazione in cui si trova chi rende dichiarazioni su richiesta della polizia è diversa da quella in cui si trova chi rende dichiarazioni spontanee - essendo quest'ultimo libero da ogni soggezione e timore ed essendo le sue parole presumibilmente più genuine - ed è quindi tale da giustificare una diversa regolamentazione da parte del legislatore ordinario. Il contrasto con l'art. 111 Cost. è denunciato dal ricorrente sul rilievo che chi ha reso dichiarazioni spontanee può poi sottrarsi all'interrogatorio da parte della difesa dell'accusato, potendo rifiutarsi di rispondere;
ma tale evenienza non risulta verificatasi lo stesso ricorrente non ne deduce l'accadimento.
Le censure dedotte con il quinto motivo sono in fatto e quindi inammissibili in questa sede, tenendo solo ad una rilettura meramente alternativa delle risultanze probatorie quanto all'entità dei due gruppi contendenti a ai ruoli svolti dagli stessi. Comunque la consistenza del quadro indiziario risulta ampiamente dimostrata, perché basata su varie fonti probatorie e precisamente sulle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, sulle dichiarazioni spontanee degli indagati, su quelle di TI CA, confermate in regolare interrogatorio, e su quelle di TI TA, sentito con l'assistenza del difensore.
L'ultimo motivo è anch'esso infondato, perché una volta affermata l'utilizzabilità delle dichiarazioni della Di SQ e della NC appare insindacabile il giudizio sull'esistenza del pericolo di recidiva, fondato, come prescritto per legge, sulla personalità dell'indagato e sulle modalità del fatto, descritte dalle due predette persone.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2005