Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 5991
CASS
Sentenza 21 gennaio 2009

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Massime2

Sono utilizzabili per l'adozione di provvedimenti cautelari le dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza "de relato", previsto dall'art. 195, comma quarto, stesso codice, dato l'alto grado di probabilità che divengano prove in sede dibattimentale mediante l'escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese.

Le dichiarazioni accusatorie rese da una persona previamente identificata, ma di cui si siano temporaneamente celate le generalità per obiettive e manifestate ragioni di sicurezza, possono essere valutate quali fonti di prova, agli effetti della applicazione di misure cautelari. (Nella fattispecie, si trattava delle dichiarazioni rese dal testimone oculare che si trovava con la vittima al momento dell'omicidio).

Commentario1

  • 1Migranti abbandonati in mare, giurisdizione italiana per scafisti (Cass. 20503/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 5991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5991
Data del deposito : 21 gennaio 2009

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