Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 2
Sono utilizzabili per l'adozione di provvedimenti cautelari le dichiarazioni di persone informate sui fatti riferite dalla polizia giudiziaria, per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza "de relato", previsto dall'art. 195, comma quarto, stesso codice, dato l'alto grado di probabilità che divengano prove in sede dibattimentale mediante l'escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese.
Le dichiarazioni accusatorie rese da una persona previamente identificata, ma di cui si siano temporaneamente celate le generalità per obiettive e manifestate ragioni di sicurezza, possono essere valutate quali fonti di prova, agli effetti della applicazione di misure cautelari. (Nella fattispecie, si trattava delle dichiarazioni rese dal testimone oculare che si trovava con la vittima al momento dell'omicidio).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 5991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5991 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 377
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 36383/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
AI PE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 12 settembre 2008 dal Tribunale del riesame di Lecce;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
- udito il difensore di fiducia dell'indagato, avv. LILLO Gianvito, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce confermava il provvedimento con il quale, in data 25 maggio 2008, il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di PE AI per l'omicidio di CA RE commesso in Tuturano il 20 agosto 2008.
1.1. Spiegava il Tribunale che effettivamente i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato derivavano dalle dichiarazioni rese in data 19 agosto 2008 da un "informatore", testimone oculare del fatto, alla polizia giudiziaria (Squadra Mobile della Questura di Brindisi) e racchiuse in un verbale nel quale non erano indicate le sue generalità (lo si identificava come KAPPA).
La nullità del verbale (a regime intermedio) non poteva, tuttavia, essere fatta valere con la domanda di riesame, essendo divenuta indeducibile (perché non dedotta nei termini stabiliti dall'art. 182 c.p.p., comma 2, nella specie nell'interrogatorio reso, nel corso dell'udienza di convalida, al Giudice per le indagini preliminari). Aggiungeva il Tribunale che il compendio indiziario era, comunque, accresciuto da una relazione della polizia giudiziaria "ancorata proprio a quel verbale di deposizione", cioè alle dichiarazioni dell'informatore. Orbene, detta relazione era utilizzabile a fini probatori nella fase delle indagini preliminari (in particolare per l'adozione dell'ordinanza cautelare) atteso che l'informatore era stato "ascoltato".
1.2. Osservava, poi, il Tribunale, replicando ad eccezione sollevata dalla difesa dell'indagato, che non vi era prova che il Giudice per le indagini preliminari avesse omesso di trasmettere al Tribunale del riesame "altra documentazione" dalla quale sarebbe stato "desumibile il nome della fonte".
2, Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità.
Sostiene, in particolare, che il verbale delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dall'informatore è nullo, ai sensi dell'art. 142 c.p.p., per "incertezza assoluta sulle persone intervenute" alla redazione dell'atto.
La nullità ha cagionato un pregiudizio al diritto di difesa dell'indagato, impossibilitato a svolgere qualsivoglia attività di controllo dell'attendibilità del dichiarante.
In ogni caso, anche volendo ritenere che si tratti di nullità relativa, il Tribunale ne avrebbe erroneamente affermato l'indeducibilità ex art. 182 c.p.p., comma 2. La nullità non avrebbe potuto essere dedotta nell'udienza di convalida:
- perché quell'udienza aveva avuto ad oggetto soltanto questioni relative al fermo e non anche all'applicazione della misura cautelare, stante l'assenza del pubblico ministero;
- perché gli atti non erano, al momento dell'udienza, stati ancora posti a disposizione della difensore.
Il primo "momento utile" per eccepire "vizi relativi alla misura cautelare" era, dunque, rappresentato dalla richiesta di riesame (art. 309 c.p.p.) o dal ricorso per Cassazione (art. 311 c.p.p.).
2.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disatteso l'eccezione relativa all'omessa trasmissione, da parte del pubblico ministero, al Tribunale del riesame di tutti gli atti inviati al Giudice per le indagini preliminari unitamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare.
Sostiene il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe potuto effettuare una valutazione in termini di "attendibilità,
completezza e coerenza" delle dichiarazioni del "presunto testimone oculare" se non avesse conosciuto le generalità dello stesso. E ciò significava che il giudice per le indagini preliminari aveva avuto modo di esaminare la copia integrale (contenente cioè anche le generalità del dichiarante) del verbale delle informazioni rese alla polizia giudiziaria.
Non aveva, tuttavia, il pubblico ministero trasmesso detto verbale "integrale" al Tribunale e ciò integrava la dedotta violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, determinante la cessazione dell'efficacia della misura.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza degli artt. 125 e 292 c.p.p.. Afferma che, se davvero anche il Giudice per le indagini preliminari non era stato posto in condizioni di conoscere le generalità del dichiarante, il provvedimento cautelare era carente di motivazione, nel senso che il giudice non aveva svolto alcuna autonoma verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni, ma si era limitato a riprodurre acriticamente la valutazione effettuata dal pubblico ministero nella propria richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1, 5 marzo 1999, Starona, RV 213796), una dichiarazione accusatoria anonima in ordine alla identità della persona che l'ha resa può essere valutata quale fonte di prova, agli effetti della applicazione di una misura cautelare, nella ipotesi in cui le omissioni relative alla identità del dichiarante siano state giustificate, come è avvenuto nel caso di specie (in particolare, nell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi il 25 agosto 2008), da obiettive e manifestate "ragioni di sicurezza" (il dichiarante è il giovane testimone oculare che si trovava con la vittima nel momento in cui il AI gli aveva sparato). In ogni caso, il compendio indiziario è - come si legge nell'ordinanza impugnata - costituito anche dalla relazione con la quale gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno dato conto di quanto loro riferito dal testimone oculare.
Si tratta di atto contenente risultanze di indagine utilizzabili. I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p., comma 1, per l'applicazione di misure cautelari personali possono, invero,
essere tratti da qualsiasi elemento di indagine, con esclusione soltanto di quelli che non hanno, sin dall'origine, alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento.
Ne consegue che, a fini cautelari, possono essere utilizzate anche dichiarazioni di persone informate sui fatti (qual'è il testimone oculare nel caso di specie) riferite dalla polizia giudiziaria (per le quali opererebbe in dibattimento il divieto di testimonianza de relato previsto dall'art. 195 c.p.p., comma 4) dato l'alto grado di probabilità che quelle dichiarazioni divengano prove in sede dibattimentale mediante l'escussione, in qualità di testimone, della persona che le ha rese (cfr. in argomento Cass. 1, 28 gennaio 2003, Rizzitano, RV 223454, che, in motivazione, ha precisato che il giudice, ai fini della valutazione di gravità indiziaria, può utilizzare - "qualsiasi elemento di indagine con esclusione soltanto di quelli, indicati espressamente dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che non hanno, sin dall'origine, alcuna possibilità di divenire prove nel dibattimento per cui ogni limitazione della libertà personale disposta sulla loro base risulterebbe chiaramente illegittima").
Una volta stabilita l'utilizzabilità della citata relazione di polizia giudiziaria, l'eventuale esistenza di altri elementi di prova illegittimamente acquisiti (nulli o inutilizzabili) non avrebbe alcun peso reale sulla decisione del giudice di merito, perché anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, il convincimento non sarebbe mutato, essendo i contenuti probatori della relazione di per sè sufficienti a sorreggere il quadro indiziario nei termini pretesi dalla regola di cui all'art. 273 c.p.p., comma 1, (sulla c.d. prova di resistenza v., per tutte, Cass. 6 22 febbraio 2005, Ricco, RV 231832).
In modo ingiustificato, comunque, il ricorrente invoca l'art. 142 c.p.p., atteso che è nullo il verbale in caso di incertezza
"assoluta" sulle persone intervenute e non anche, stante il principio di tassatività che governa il sistema delle nullità, il verbale in cui è certo che la persona informata sui fatti sia intervenuta (ed abbia reso le proprie dichiarazioni), ma in relazione al quale si sia ritenuto, per ragioni di sicurezza, di tenere temporaneamente celate le generalità della stessa, peraltro previamente identificata dall'autorità procedente.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è palesemente inconsistente, atteso che rappresenta mera congettura l'affermazione secondo cui il pubblico ministero avrebbe trasmesso al Giudice per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta di applicazione della misura cautelare, un verbale "integrale" (e diverso, quindi, da quello poi inviato al Tribunale del riesame) delle dichiarazioni rese dall'informatore.
3.3. Il terzo motivo è inammissibile perché non contiene censure rivolte al provvedimento impugnato, ma lamenta asseriti vizi motivazionali dell'ordinanza cautelare, tra l'altro manifestamente infondati alla luce delle suesposte considerazioni.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Va disposto, infine, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009