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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/05/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 388/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo che la rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace
oggetto: pensione di invalidità civile, esenzione totale ticket, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione di invalidità civile anche ai fini dell'esenzione sanitaria nonché dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n.
62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 7207/2022 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva un'invalidità del 70%. La ricorrente CP_2
contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 22 gennaio 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del 15 maggio CP_1 CP_2
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. CP_1
102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità CP_3
civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n.
31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase ha infine accertato che la ricorrente
è affetta da “diabete mellito in terapia mista in labile compenso, cardiopatia ipertensiva prima classe nyha, spondilodiscoartrosi” precisando che “… La patologia diabetica contribuisce allo stato invalidante della sig.ra : la valutazione ai fini della invalidità, a seguito degli indici rilevati attraverso gli esami di Pt_1
laboratorio e la terapia assunta dalla ricorrente per il controllo glicemico, viene effettuata applicando il codice tabellare 9309 in misura massima (50%)
La cardiopatia ipertensiva, vista la obiettività clinica e la valutazione anatomo funzionale emersa dagli esami ecg - grafici agli atti sotto il profilo valutativo ai fini della invalidità è inquadrabile nella prima classe funzionale NYHA e applicato il codice tabellare 6441 in misura minima (21%).
Considerando la spondilodiscoartrosi ai fini valutativi e quantificativi della invalidità, la sintomatologia cronica determinata dalla limitazione funzionale del rachide lombare, soggettiva ed obiettiva che consiste in dolore alla mobilizzazione attiva e passiva del rachide ed una riduzione della capacità di flessione del 50%. In merito alla quantificazione della entità ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, attingendo come da normativa al DM 05/02/92 tale condizione, vista l'obiettivitb clinica (riduzione di ½ della flessione del rachide) e la documentazione sanitaria, è inquadrabile con il codice 7010 rapportandone la percentuale al grado di limitazione funzionale rilevato (20%).
Complessivamente, quindi, le infermità in diagnosi, tutte a carattere permanente, applicato il calcolo riduzionistico, determinano una condizione di invalidità in misura del 70%.” e conclude sostenendo che “…•
NON SUSSISTONO le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della permanente condizione di inabilità,
• NON SUSSISTONO le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di handicap con connotati di gravità.”.
In merito ai motivi di opposizione ha precisato che “… L'incidenza dell'attività lavorativa sullo stato invalidante va riconosciuta invece con criterio di tipo previdenziale riconducibile ad una valutazione attitudinale concreta (generica vs specifica) e dunque oggetto di altra tipologia di pretesa. Ciò detto, riconfermo la percentuale attribuita alla patologia rachidea la cui invalidità ammonta al 20% stante una obiettività clinica caratterizzata da una flesso – estensione consentita fino a metà della massima possibile e il relativo tono – trofismo muscolare, sicuramente contratto per il dolore evocato dalla digito pressione dei processi spinosi, ma al tempo stesso tonico e trofico espressione di una discreta funzionalità.
Preciso inoltre che né dal riferito anamnestico né dalla documentazione sanitaria prodotta, risultano interventi chirurgici subiti dalla ricorrente.
… la percentuale invalidante relativa alla patologia diabetica risulta la massima tabellare e la valutazione attribuita alla condizione cardiologica (quantificata al minimo tabellare previsto) risulta congrua poiché supportata da ben due relazioni redatte da specialisti diversi (vedi visita eseguita dal prof. del 24/01/2023 e dal dott. del 07/09/2023) i quali convergono nel giudizio Persona_1 Persona_2
diagnostico finale rilevando nella sig.ra un buon compenso emodinamico ottenuto dalla terapia Pt_1
specifica e quindi una obiettività clinica prossima alla normalità; non sarebbe stato quindi possibile attribuire una maggiore percentuale invalidante.
In conclusione, tenuto conto delle motivazioni addotte riconfermo in toto le conclusioni alle quali ero pervenuto nella relazione redatta in corso di A. T. P.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua Per_3
e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m.
5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione. 3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le CP_1
spese della c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) rigetta la domanda;
3) compensa le spese del giudizio.
Messina, 16.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro