Sentenza 23 febbraio 2018
Massime • 1
E' ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività - non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia «non altrimenti impugnabile» - e di quello della decisorietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/02/2018, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2018 |
Testo completo
4451 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DIDONE ANTONIO Presidente Sovrainde- Bitamento - ricorribilità ex 111 GENOVESE FRANCESCO A. Consigliere Ud. 25/10/2017 PU Cron. 451 FERRO MASSIMO Consigliere R.G.N. 14270/2015 TERRUSI FRANCESCO Consigliere DOLMETTA ALDO ANGELO Consigliere Rel. SENTENZA sul ricorso 14270/2015 proposto da: c. Joc.l GL NT, GL Gianfranco, in proprio e quali contitolari e legali rappresentanti della Societa' Agricola GL s.s., domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Manassero Franco, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti - contro 1 0 k 3 7 7 1 0 2 BA Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Penè Savino, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
contro
IT s.p.a. (per incorporazione della IT BA s.p.a. e di altri istituti), e per essa la procuratrice speciale IT Credit Management Bank s.p.a. (già UGC BA s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'avvocato Gobbi Goffredo, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasinetti Angela, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
contro
BA Popolare di Bergamo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avvocato Paolini Vittoria, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
contro
BA Regionale Europea società per azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio AN dell'avvocato Paolini Vittoria, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
contro
BA di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, BA di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura SOC. coop., Securitisation Service s.p.a., Taverna Salvatore, TO BA societa' cooperativa per azioni;
- intimati -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ASTI, depositato il 12/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per la dichiarazione di ammissibilità del ricorso e rigetto nel merito;
udito, per i ricorrenti, l'avvocato Cesarina Manassero, con delega, che ha chiesto l'accoglimento; udito, per le controricorrenti BA Pop. Bergamo e BA Reg. Europea, l'avvocato Vittoria Paolini che ha chiesto il rigetto;
udito, per la controricorrente IT, l'avvocato Goffredo Gobbi, con delega, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. NT GL e SC GL, anche in veste di legali rappresentati della società semplice Agricola GL, ricorrono per cassazione nei confronti di Cassa di Risparmio di Savigliano, di IT, di BA Popolare di Bergamo, di BA Regionale Europea, di BA di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, di BA di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, di Securitisation Service s.p.a., di Salvatore Taverna e di TO BA, sviluppando tre motivi avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Asti, sezione fallimentare, in data 12 febbraio 2015. 2.- Con tale pronuncia il Tribunale piemontese ha rigettato il reclamo presentato dagli attuali ricorrenti contro il provvedimento (datato 21 ottobre 2014) con cui lo stesso Tribunale in composizione monocratica ha respinto l'istanza di omologazione del piano proposto nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come integrata dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. Con riferimento ai motivi di reclamo in concreto formulati, l'impugnato provvedimento ha in particolare rilevato che ai sensi - delle prescrizioni di cui alla vigente normativa sul per valutare l'ammissibilità della proposta il sovraindebitamento - Tribunale deve verificare la legittimità anche sostanziale della medesima, come anche la sua fattibilità giuridica e pure la convenienza di questa a fronte dell'alternativa della liquidazione dei beni (nel caso, verificatosi nella specie, di contestazioni da parte dei creditori). E ha concluso nel senso che la proposta specificamente formulata dagli attuali ricorrenti non era atta a superare il vaglio della prima verifica, non essendo rispettoso della legge il trattamento proposto per i creditori privilegiati;
non quello della seconda verifica, in ragione della «eccessiva aleatorietà del piano spalmato in un arco temporale troppo vasto»>; non quello della terza, l'alternativa liquidatoria apparendo decisamente più solida e sicura rispetto all'eventualità di un pagamento dei creditori «sulla base di un autofinanziamento del tutto incerto in quanto derivante dalla пы gestione dell'impresa in un periodo di quindici anni ovvero dalla liquidità proveniente dal finanziamento di un terzo, da erogarsi entro il 2028». 3.- Nei confronti del ricorso resistono la Cassa di Risparmio di Savigliano, l'IT, la BA Popolare di Bergamo, la BA Regionale Europea che hanno presentato separati controricorsi. Non hanno invece svolto attività difensive la BA di Credito Cooperativo di Bene Vagienna, la BA di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, la s.p.a. Securitisation Service, il signore Salvatore Taverna e TO BA. 4.- I ricorrenti fratelli GL e IT hanno anche depositato memorie. Nell'ambito della memoria di IT è stata tra le altre cose formulata eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti richiesti dalla norma dell'art. 111 Cost. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati. Il primo motivo assume, in specie, «violazione dell'art. 7, comma 1, dell'art. 8, comma 4, legge n. 3/2012, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.». Il secondo motivo lamenta, poi, «violazione degli artt. 7, 8, 9, 12 bis, 15 legge n. 3/2012 - art. 2909 cod. civ., in relazione al disposto dell'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.». Il terzo motivo rileva, inoltre, «violazione dell'art. 8 n. 4 e n. 7, comma 1, legge n. 3/2012, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.».
6. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, manifestata nella memoria depositata da IT, si riporta ai contenuti dell'ordinanza emessa da questa Corte in data 14 marzo 2017, n. 6516, per assumere che l'impugnato provvedimento del Tribunale si manifesta in sé stesso «privo dei caratteri della decisorietà e definitività» che sono necessari per la ricorribilità dei provvedimenti in cassazione. 7.- Va presa in considerazione, prima di tutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso di cui appena sopra si è fatto cenno. A tale proposito, va subito rilevato che l'ordinanza di Cass. n. 6516/2017, richiamata a conforto da IT, non s'attaglia in realtà alla fattispecie tipo che è qui concretamente in esame. In effetti, tale pronuncia riguarda il caso del provvedimento di rigetto del reclamo avverso quello relativo all'ammissibilità del piano di risanamento ai sensi dell'art. 10 legge citata, che per l'appunto viene dichiarato non impugnabile ex art. 111 Cost. Nella presente sede propriamente rileva invece come si è già esplicitato la diversa - - ipotesi del provvedimento di rigetto del reclamo avverso quello inerente all'omologa del piano di cui agli artt. 12 e 12 bis della medesima legge. Per la stessa ragione risultano non conferenti alla presente sede la sentenza di Cass., 1 febbraio 2016 n. 1869 e le ordinanze di Cass., 8 agosto 2017 n. 19470 e di Cass., 3 novembre 2017 n. 26201, che pure si sono espresse nel senso della non ricorribilità per cassazione avverso provvedimenti attinenti alla procedura di sovraindebitamento. Tutte queste pronunce concernono infatti non già la fase finale della procedura di sovraindebitamento, come M rappresentata dall'omologa, bensì la fase iniziale ovvero momenti intermedi di tale procedura.
8. Riguardo al tema specificamente presentato dalla fattispecie qui in giudizio constano, dunque, due soli precedenti di questa Corte. Il primo è fornito dalla sentenza di Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328, che ritiene ammissibile la ricorribilità ex art. 111 contro il provvedimento di reclamo di quello relativo all'omologa, pur senza svolgere una specifica motivazione in proposito. L'altro è dato dall'ordinanza 1 agosto 2017, n. 19117, che per contro ha valutato di per sé stesso inammissibile il ricorso avverso il decreto di annullamento di quello di omologa del presentato piano. A sostegno della soluzione così adottata quest'ultima pronuncia ha posto, essenzialmente, il rilievo che «ai sensi dell'art. 12 comma 2, della legge citata il procedimento di omologazione... è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 ss. cod. pro. civ.)»; e, ancor più in particolare, che «in base all'art. 742 cod. proc. civ., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca».
9. Il Collegio non ritiene di condividere la prospettiva assunta dalla pronuncia per ultimo richiamata, né la soluzione che la stessa è venuta ad accogliere. In proposito, va rilevato come la disposizione letterale della norma dell'art. 12 non diversamente, del resto, da quanto proponga quella - dell'art. 10 della medesima legge (così, in termini coincidenti: si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il -giudice che ha pronunciato il provvedimento») contenga, a ben vedere, due indicazioni di segno contrario alla prospettiva adottata dall'ordinanza. Essa, anzitutto, viene a fare affiorare il dubbio se l'applicazione della disciplina camerale sia riferibile (anche) al provvedimento che decide sul reclamo dell'omologa o se a quest'ultimo non sia invece riservato un destino a sé stante. La stessa, soprattutto, sottolinea in maniera forte che, comunque, l'applicazione della disciplina camerale non è automatica, ma frutto (per sé, eventuale) di riscontri specifici e ragionati, in quanto espressamente subordinata al rispetto del limite dell'effettiva sua compatibilità con le caratteristiche della procedura del sovraindebitamento. A prescindere da ciò, va in via segnata rilevato come, peraltro, la recente giurisprudenza di questa Corte non escluda a priori la ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti camerali, riconoscendola per contro laddove si tratti di provvedimenti non già gestori, bensì decisori e puntualizzando, al riguardo, che ci si trova di fronte a ipotesi di produzione di «giudicato rebus sic stantibus»> (cfr., tra le ultime pronunce, Cass., 28 settembre 2017, n. 22693; Cass., 22 giugno 2017, n. 15548; Cass., 21 novembre 2016, n. 23633; Cass., 16 settembre 2015, n. 18194; Cass., 10 maggio 2013, n. 11218). 10.- E' orientamento tradizionale di questa Corte ritenere ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti dei provvedimenti che siano dotati dei requisiti della definitività e della decisorietà. Ad avviso del Collegio, il provvedimento che ha oggetto l'omologa del piano di risanamento risulta dotato non solo del requisito della definitività non essendo certo revocabile in dubbio che lo stesso - AN ma pure di quello rappresentato sia non altrimenti impugnabile>> dalla decisorietà. Secondo quanto indicato dalla pronuncia di Cass. SS. UU. 28 dicembre 2016 n. 27073, questo requisivo risulta a sua volta scomponibile in due profili, peraltro intimamente collegati tra loro, quando non interdipendenti: il carattere contenzioso del procedimento» che in concreto venga considerato;
l'idoneità del provvedimento, che lo conclude, a «decidere su diritti soggettivi»>, secondo quanto è «effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella cioè che si esprime su una controversia». Ora, con riferimento al provvedimento sull'omologa del piano di risanamento il profilo del carattere contenzioso risulta soddisfatto dalla prescrizione di cui all'art. 12 bis della legge del sovraindebitamento, in specie là dove la norma viene a prescrivere che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto>>. Quello della destinazione del provvedimento a statuire su diritti soggettivi, poi, risulta soddisfatto da ciò che l'art. 12 ter della legge in questione dispone il blocco delle azioni esecutive individuali e I'obbligatorietà» del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura. 11.- Il primo motivo di ricorso assume che il provvedimento impugnato ha errato nel ritenere che il termine dilatorio fissato dalla norma dell'art. 8 comma 4 della legge per cui il piano può - prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione» per il pagamento dei creditori privilegiati - sia «tassativo e non possa essere derogato». XN Il motivo è infondato. Come correttamente ha rilevato la decisione del Tribunale di Asti, il termine fissato dalla norma ha natura non processuale, ma sostanziale. La possibilità di moratoria, che risulta concessa dalla legge, viene d'altro canto a incidere sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione. Mancano, pertanto, gli stessi presupposti di base per potere predicare l'eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto di espresso consenso del singolo creditore interessato. Del resto, l'indisponibilità del termine di cui all'art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale si manifesta propriamente coerente con il regime vigente per il concordato preventivo, per il quale «la regola generale del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti» (cfr. Cass., 9 maggio 2014, n. 10112). 12. Il secondo motivo si sostanzia nel rilevare che il Tribunale ha errato nell'esercitare un «controllo nel merito del piano». La verifica relativa alla fattibilità e attendibilità del piano - così si assume in particolare è compito dell'Organismo di composizione della crisi, che «svolge una funzione pubblicistica»: e se tale verifica th -- la stessa «non può demandata all'Organismo - così si rileva essere demandata al giudice». Il motivo è infondato. Secondo quanto emerge direttamente dalla lettura del provvedimento impugnato, il rigetto dell'istanza di omologazione è dipeso prima di ogni altra cosa (ovvero indipendentemente da ogni altro profilo) dall'«illegittimità» del piano perché proposto in violazione della norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge» relativa al sovraindebitamento. D'altro canto, è lo stesso art. 12 bis ad consegnare in via istituzionale al giudice dell'omologa il compito di verificare in ogni caso la «fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso». Non va trascurato per di più che, nella specie concreta, alcuni creditori (quali, ad esempio, IT e BA Regionale Europea) avevano formulato ampie contestazione sui contenuti del piano che era stato presentato. 13. Il terzo motivo di ricorso assume che ha errato il provvedimento nel ritenere viziato da illegittimità il piano perché carente della previsione del computo degli interessi relativi ai crediti muniti di pegno, ipoteca, privilegio. Il motivo è infondato. La prescrizione del provvedimento del Tribunale di Asti corrisponde in modo puntuale, infatti, al disposto della norma dell'art. 9 comma 3 quater della legge sul sovraindebitamento. 14. In conclusione, il ricorso va rigettato in quanto infondato. Il Collegio ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimità in ragione della novità delle questioni presentate.
P.Q.M.
か La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 25 ottobre 2017. ioloue Il Consigliere Estensore IV Presidente مسلم louis, SAZIONE 11 Funzionario Giudiziario Dott.ssa Fabrizia BARONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11.... 23 FEB 2018 Funzionario diziario Dott.ssa Fabri| Fabrikja)Baro