TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.6137/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “impugnazione di delibera assembleare”, discussa e decisa all'udienza del 30.05.2025, proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Matteo Fasano, Parte_1 mandato in atti;
-ricorrente-
contro
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Fiocco;
-resistente- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.1137 cpc del 24.09.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Lecce chiedendo di: - accertare e dichiarare la nullità del
Punto 4) della delibera assembleare del 12 aprile 2024 del
, per la violazione dei diritti del Controparte_1 ricorrente, per come esposto in narrativa;
- disporre declaratoria di revoca del Punto 4) della delibera assembleare del 12 aprile 2024 del
, nei limiti di quanto oggetto di Controparte_1 doglianza;
- disporre l'adozione di un regolamento condominiale per la regolamentazione dell'utilizzo degli spazi comuni del Condominio
; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze Controparte_1 di lite.
Esponeva il ricorrente di aver richiesto la convocazione di un'assemblea avente all'ordine del giorno la redazione di un regolamento condominiale al fine di regolamentare l'utilizzo degli spazi comuni, con particolare riferimento all'atrio, utilizzato impropriamente dai condomini come area di parcheggio delle proprie autovetture;
l'assemblea si era tenuta il 12 aprile 2024 e, quanto all'argomento posto al punto 4) dell'ordine del giorno, era risultato che: “In conclusione le proprietà , Parte_2 Pt_3
e non sono interessate a una delibera in
[...] Parte_4 merito al punto in questione”.
Il procedimento di mediazione si era concluso per “mancato accordo al primo incontro”.
Con comparsa del 17.01.2025 si costituiva in giudizio il
[...]
, in persona dell'Amministratore p.t., il quale Controparte_1 contestava gli assunti del ricorrente e precisava che: il
[...]
è costituito da un palazzo di antica costruzione, Controparte_1 sito nel centro storico di Lecce;
le unità immobiliari sono otto e i condomini sono sei;
con atto del 27 dicembre 2022 il dott. ha Pt_1 acquistato l'appartamento sito al primo e secondo piano del fabbricato, avente accesso da due vie;
al punto 6 dell'atto di compravendita le parti precisano che “l'appartamento non ha posto auto nell'atrio comune e che esistono le tabelle millesimali, ma non è ancora stato approvato alcun regolamento di condominio”; nella fattispecie l'assemblea non ha deciso alcunché, e quindi non esiste un deliberato da annullare;
l'art. 1138 c.c. prevede l'obbligatorietà di un regolamento di condominio quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci;
nella fattispecie il numero dei condomini è pari a sei e quindi l'adozione di un regolamento non è obbligatoria.
All'udienza del 31.01.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art.281 sexies cpc, con termine per note conclusive.
All'udienza del 30.05.2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale, ex art.281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede con il ricorso al Tribunale di Lecce di Parte_1 accertare e dichiarare la nullità del punto 4) della delibera assembleare del , per violazione dei Controparte_1 suoi diritti, e disporne la declaratoria di revoca.
In particolare il ricorrente eccepisce la nullità della delibera assembleare per violazione del diritto di proprietà, precisando che l'utilizzo indiscriminato dello spazio comune come posteggio per più di un veicolo di proprietà degli altri condòmini comporta un grave nocumento allo stesso;
l'art. 1102 c.c. sancisce che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Il resistente afferma preliminarmente che in realtà sul CP_1 punto 4) l'assemblea non ha deciso alcunché e quindi non esiste un deliberato da annullare.
Detta eccezione del è fondata. CP_1
Nel Verbale de quo si legge infatti che “le proprietà Pt_2
, e non sono interessate
[...] Parte_3 Parte_4
a una delibera in merito al punto in questione”.
Una deliberazione condominiale può dirsi inesistente quando manca un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale e quindi non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. I condomini non hanno alcun interesse ad agire per l'impugnazione di un'inesistente deliberazione dell'assemblea, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione (cfr. Cass. 18 gennaio 2023
n. 1367).
In ogni caso la richiesta del ricorrente al Tribunale, di disporre l'adozione di un regolamento condominiale per la regolamentazione dell'utilizzo degli spazi comuni del Condominio, non può essere accolta.
L'art. 1138 c.c. (Regolamento di condominio) prevede l'obbligatorietà di un regolamento quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, pur non escludendo la possibilità della formazione facoltativa del regolamento nei condominii in cui il numero dei partecipanti sia inferiore a undici.
Nella fattispecie il numero dei condomini è pari a sei, e quindi l'adozione di un regolamento non è obbligatoria e non può essere ottenuta in via giudiziale.
Sulla base di quanto esposto le domande del ricorrente devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore p.t., con ricorso ex art.1137
[...]
c.c. del 24.09.2024:
- rigetta le domande del ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Parte_1 resistente in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente in € 800,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce, 30.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.6137/2024 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “impugnazione di delibera assembleare”, discussa e decisa all'udienza del 30.05.2025, proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Matteo Fasano, Parte_1 mandato in atti;
-ricorrente-
contro
, in persona dell'Amministratore p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Fiocco;
-resistente- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.1137 cpc del 24.09.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Lecce chiedendo di: - accertare e dichiarare la nullità del
Punto 4) della delibera assembleare del 12 aprile 2024 del
, per la violazione dei diritti del Controparte_1 ricorrente, per come esposto in narrativa;
- disporre declaratoria di revoca del Punto 4) della delibera assembleare del 12 aprile 2024 del
, nei limiti di quanto oggetto di Controparte_1 doglianza;
- disporre l'adozione di un regolamento condominiale per la regolamentazione dell'utilizzo degli spazi comuni del Condominio
; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze Controparte_1 di lite.
Esponeva il ricorrente di aver richiesto la convocazione di un'assemblea avente all'ordine del giorno la redazione di un regolamento condominiale al fine di regolamentare l'utilizzo degli spazi comuni, con particolare riferimento all'atrio, utilizzato impropriamente dai condomini come area di parcheggio delle proprie autovetture;
l'assemblea si era tenuta il 12 aprile 2024 e, quanto all'argomento posto al punto 4) dell'ordine del giorno, era risultato che: “In conclusione le proprietà , Parte_2 Pt_3
e non sono interessate a una delibera in
[...] Parte_4 merito al punto in questione”.
Il procedimento di mediazione si era concluso per “mancato accordo al primo incontro”.
Con comparsa del 17.01.2025 si costituiva in giudizio il
[...]
, in persona dell'Amministratore p.t., il quale Controparte_1 contestava gli assunti del ricorrente e precisava che: il
[...]
è costituito da un palazzo di antica costruzione, Controparte_1 sito nel centro storico di Lecce;
le unità immobiliari sono otto e i condomini sono sei;
con atto del 27 dicembre 2022 il dott. ha Pt_1 acquistato l'appartamento sito al primo e secondo piano del fabbricato, avente accesso da due vie;
al punto 6 dell'atto di compravendita le parti precisano che “l'appartamento non ha posto auto nell'atrio comune e che esistono le tabelle millesimali, ma non è ancora stato approvato alcun regolamento di condominio”; nella fattispecie l'assemblea non ha deciso alcunché, e quindi non esiste un deliberato da annullare;
l'art. 1138 c.c. prevede l'obbligatorietà di un regolamento di condominio quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci;
nella fattispecie il numero dei condomini è pari a sei e quindi l'adozione di un regolamento non è obbligatoria.
All'udienza del 31.01.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art.281 sexies cpc, con termine per note conclusive.
All'udienza del 30.05.2025 la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale, ex art.281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede con il ricorso al Tribunale di Lecce di Parte_1 accertare e dichiarare la nullità del punto 4) della delibera assembleare del , per violazione dei Controparte_1 suoi diritti, e disporne la declaratoria di revoca.
In particolare il ricorrente eccepisce la nullità della delibera assembleare per violazione del diritto di proprietà, precisando che l'utilizzo indiscriminato dello spazio comune come posteggio per più di un veicolo di proprietà degli altri condòmini comporta un grave nocumento allo stesso;
l'art. 1102 c.c. sancisce che «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Il resistente afferma preliminarmente che in realtà sul CP_1 punto 4) l'assemblea non ha deciso alcunché e quindi non esiste un deliberato da annullare.
Detta eccezione del è fondata. CP_1
Nel Verbale de quo si legge infatti che “le proprietà Pt_2
, e non sono interessate
[...] Parte_3 Parte_4
a una delibera in merito al punto in questione”.
Una deliberazione condominiale può dirsi inesistente quando manca un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale e quindi non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. I condomini non hanno alcun interesse ad agire per l'impugnazione di un'inesistente deliberazione dell'assemblea, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti, tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione (cfr. Cass. 18 gennaio 2023
n. 1367).
In ogni caso la richiesta del ricorrente al Tribunale, di disporre l'adozione di un regolamento condominiale per la regolamentazione dell'utilizzo degli spazi comuni del Condominio, non può essere accolta.
L'art. 1138 c.c. (Regolamento di condominio) prevede l'obbligatorietà di un regolamento quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, pur non escludendo la possibilità della formazione facoltativa del regolamento nei condominii in cui il numero dei partecipanti sia inferiore a undici.
Nella fattispecie il numero dei condomini è pari a sei, e quindi l'adozione di un regolamento non è obbligatoria e non può essere ottenuta in via giudiziale.
Sulla base di quanto esposto le domande del ricorrente devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona dell'Amministratore p.t., con ricorso ex art.1137
[...]
c.c. del 24.09.2024:
- rigetta le domande del ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Parte_1 resistente in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t., delle spese di lite, che vengono liquidate complessivamente in € 800,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce, 30.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)