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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/10/2025, n. 14444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14444 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019,
promossa da
(c.f. Parte 1
) C.F. 1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Montana, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio digitale: Email 1
[...]
nei confronti di
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Primati Sportivi n. 21, presso lo studio dell'avv. Gianmarco Cenci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 2094/2018, resa dal Giudice di Pace di Roma in data 03.01.2018, depositata il 24.01.2018,
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Parte 1Con atto di citazione in appello del 10.04.2019,
[...] premetteva: che con atto di citazione la Pt 2 aveva convenuto innanzi il Giudice di Pace di Roma il sig. Parte 3 per ottenere il pagamento della somma di € 3.888,00, corrispondente a rimborsi per prestazioni sanitarie;
che la Pt 2 deduceva di aver documentalmente provato il proprio credito, producendo in giudizio lo statuto associativo, nonché il regolamento delle prestazioni sanitarie, dai quali si evinceva che i rimborsi per spese sanitarie erano dovuti soltanto nei confronti dei familiari fiscalmente a carico dell'associato, e che dall'estratto del modello 730 relativo all'odierno appellante, si evinceva che il coniuge familiare per il quale veniva chiesto il rimborso non risultava fiscalmente a carico del Sig. Parte 1 ; che il Giudice di Pace aveva ritenuto provati i fatti della causa sul presupposto che il sig. Parte 1 non aveva risposto all'interrogatorio formale a cui quest'ultimo era stato deferito;
- che veniva dichiarata la contumacia del sig. Parte 1 ; 66 a) Accertato il diritto della
- che la sentenza impugnata così stabiliva: attrice, condanna la parte convenuta al pagamento di € 3.888,00, oltre agli interessi come in motivazione.
b) condanna la parte convenuta alle competenze di causa che liquida complessivamente in € 600,00, oltre €140,00 per le spese ed accessori di legge."
Tanto premesso, il sig. Parte 1
, richiedeva la riforma della suindicata sentenza, per i seguenti motivi di appello:
- nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, in quanto mancavano del tutto gli elementi attinenti alla vocatio in ius, attesa la mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione e l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c.; non erano stati indicati nemmeno gli elementi attinenti all' edictio actionis, avendo l'attore illustrato i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ma non le relative conclusioni;
- nullità della sentenza de qua, attesa la palese violazione del principio del contradditorio.
Ciò premesso, parte appellante così concludeva: "VOGLIA IL TRIBUNALE preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c., in quanto nella specie sussistono i gravi motivi richiesti dalle prefate norme.
Infatti, dai motivi che sono stati addotti a sostegno dell'odierno appello emerge chiaramente la fondatezza dell'impugnazione della sentenza e la gravità del danno che deriverebbe al sig. Parte 1 dall'esecutività della pronuncia.
-Accogliere l'odierno appello proposto dal Sig. Parte 1
[...] avverso la sentenza nr.2094/2018 del 03.01.2018, depositata in cancelleria il successivo 24.01.2018, emessa dal Giudice di pace di Roma, dott. Dario
Bonamano, all'esito del giudizio distinto al nr. 37748/2017, promosso dalla Fisde- Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo Enel.
-Conseguentemente annullare il capo della sentenza impugnata laddove il Giudice di pagare la di pace ha condannato il Sig. Parte 1 CP 1 per i Dipendenti del somma di € 3.888,00 al CP 1 Integrativo
Gruppo Enel, con le pronunce consequenziali.
-Disporre la trasmissione del fascicolo di primo grado.
-Con il favore delle spese, competenze ed onorari di ambedue i gradi di giudizio." ******
Con comparsa del 04.01.2021, si costituiva nel giudizio di appello
[...]
Controparte 1 , deducendo:
,
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c., in quanto la notifica da parte del sig. Parte 1 era avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto da detto articolo, decorrente dalla notifica alla parte contumace della sentenza, anche in forma esecutiva, come nel caso di specie, atteso che era stato notificato al Fisde in data 10.04.2019, ovvero ben oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado al sig. Parte_1 perfezionatasi il 30.11.2018;
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., in quanto la notifica dell'atto di gravame era stata effettuata (in data 10.04.2019), oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta in data 24.01.2018), e non ricorrendo i requisiti previsti dalla norma in caso di parte contumace nel giudizio di prime cure;
- infondatezza dell'atto d'appello, in quanto il sig. Parte 1 non aveva contestato di aver percepito le somme indicate nell'atto di citazione quali rimborsi per le spese mediche inerenti la moglie, sig.ra Persona_1 ; ed altresì, non aveva contestato che il coniuge non fosse fiscalmente a proprio carico negli anni in cui aveva percepito i predetti rimborsi.
Premesso ciò, l'appellato chiedeva: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e previo rigetto dell'istanza di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c: Preliminarmente, accertare e dichiarare che l'impugnazione proposta dal Sig. Parte 1 è stata notificata oltre i termini perentori di cui agli artt. 325 e/o 327
c.p.c., ovvero oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e/o di sei mesi dal deposito della Sentenza di primo grado, e per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal medesimo Sig.
Parte 1
Nel merito, in via principale, respingere l'atto di gravame per cui è causa e, conseguentemente, rigettare le domande attoree, poiché infondate in fatto ed erronee in diritto per le ragioni sopra esplicate e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2094/18 emessa in data 24.01.2018 dal Giudice di Pace di Roma, Sez.
IV, nella persona del Dott. Bonamano.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali e condanna dell'odierno appellante per temerarietà della lite ex art. 96, comma terzo, c.p.c."
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 28/10/2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, e assorbente ogni altro motivo, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, perché proposto in violazione del disposto di cui all'art. 327 c.p.c., comma II. Giova osservarsi che l'art. 327, comma I, c.p.c., prevede che, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati dai numeri 4 e 5 dell'articolo 395, non possono proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: detta disposizione contiene un principio di ordine generale, la cui finalità è quella di garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, onde evitare che il passaggio in giudicato della sentenza possa essere protratto indefinitivamente ad arbitrio delle parti.
A mente del II comma, poi, tale termine c.d lungo>, non trova applicazione nei confronti delle parti contumaci nel giudizio di primo grado, qualora essi, a causa della nullità della citazione o della relativa notificazione e della notificazione di uno degli atti previsti dall'art. 292 c.p.c., non abbia avuto conoscenza del processo.
Perché il contumace possa impugnare la sentenza oltre il termine di decadenza, devono, dunque, ricorrere due condizioni: i) la nullità della citazione o della sua notificazione e ii) la prova della mancata conoscenza del processo. (ex multis, Cass.
n. 28425/2023).
La prova della sussistenza di entrambe le citate condizioni grava evidentemente sulla parte rimasta contumace che intenderà valersi del diritto di proporre tardivamente l'impugnazione.
Nel caso in esame, risulta per tabulas che la sentenza del Giudice di Pace di Roma impugnata sia stata pubblicata in data 24/01/2018, mentre la notificazione dell'atto di citazione in appello sia avvenuta in data 10/04/2019 (vedasi allegati fascicolo parte attrice).
Quindi, ben oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Parte 1 come risultaOccorrerà, quindi, analizzare se, essendo il Sig. dalla sentenza- rimasto contumace nel giudizio di prime cure, siano presenti le condizioni poste dalla norma sopra postillata, al fine di poter ritenere ammissibile l'appello, notificato tardivamente.
Si legge nell'atto di citazione in appello "Il 7.07.2017, il [...] Controparte_2 Gruppo Enel ha notificato all'odierno appellante l'atto di citazione in cui mancano del tutto gli elementi attinenti alla vocatio in ius, ovvero l'indicazione della data di udienza di comparizione e l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c., e quelli attinenti all'editio actionis avendo l'attore illustrato i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ma non le relative conclusioni. Stante le suddette omissioni, il Sig.
Parte 1 ha ritenuto che alla ricevuta notifica dell'atto di citazione non avrebbe fatto seguito l'iscrizione a ruolo della causa, o quanto meno di dover ricevere un nuovo atto di vocatio in ius questa volta completo” (vedasi pag. 3 atto di appello, in atti). E, quindi, lo stesso appellante che ammette di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione del Pt 2 .
Inoltre, gli veniva ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, da parte del difensore della Pt 2, il verbale dell'udienza del 14/06/2017 (vedasi allegati fascicolo parte attrice), per mezzo del quale il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale e disponeva la relativa notifica ex art. 292 c.p.c.
Con la conseguenza che nessuna delle due condizioni richieste dall'art. 327, comma II, erano presenti nella fattispecie: -era stata regolare la notifica dell'atto di citazione;
l'odierno appellante era certamente venuto a conoscenza della
-
pendenza del giudizio di prime cure, attraverso la notificazione del verbale dell'interrogatorio formale.
Pertanto, l'appello andrà dichiarato inammissibile.
Si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., avendo l'attore notificato l'atto di appello quasi un anno dopo il termine di decadenza ex art. 327
c.p.c, essendo però totalmente implausibile l'applicazione del secondo comma di detta norma. Ha, quindi, abusato dello strumento processuale. La somma, che andrà liquidata in via equitativa, potrà essere pari ad un terzo delle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2094/2018, emessa in data 24/01/2018;
al pagamento delle spese di giudizio in
-condanna il sig. Parte 1 per i dipendenti del Gruppo Enel, favore della Controparte 1 che liquida in euro 2.100, oltre oneri come per legge;
- condanna altresì il Sig. Parte 1 ex art. 96 c .p.c., al risarcimento da
Controparte_1 per i dipendentilite temeraria in favore della del Gruppo Enel, quantificato in euro 700,00.
Così deciso in Roma, in data 18.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 27058 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019,
promossa da
(c.f. Parte 1
) C.F. 1
Rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Montana, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio digitale: Email 1
[...]
nei confronti di
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Primati Sportivi n. 21, presso lo studio dell'avv. Gianmarco Cenci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 2094/2018, resa dal Giudice di Pace di Roma in data 03.01.2018, depositata il 24.01.2018,
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Parte 1Con atto di citazione in appello del 10.04.2019,
[...] premetteva: che con atto di citazione la Pt 2 aveva convenuto innanzi il Giudice di Pace di Roma il sig. Parte 3 per ottenere il pagamento della somma di € 3.888,00, corrispondente a rimborsi per prestazioni sanitarie;
che la Pt 2 deduceva di aver documentalmente provato il proprio credito, producendo in giudizio lo statuto associativo, nonché il regolamento delle prestazioni sanitarie, dai quali si evinceva che i rimborsi per spese sanitarie erano dovuti soltanto nei confronti dei familiari fiscalmente a carico dell'associato, e che dall'estratto del modello 730 relativo all'odierno appellante, si evinceva che il coniuge familiare per il quale veniva chiesto il rimborso non risultava fiscalmente a carico del Sig. Parte 1 ; che il Giudice di Pace aveva ritenuto provati i fatti della causa sul presupposto che il sig. Parte 1 non aveva risposto all'interrogatorio formale a cui quest'ultimo era stato deferito;
- che veniva dichiarata la contumacia del sig. Parte 1 ; 66 a) Accertato il diritto della
- che la sentenza impugnata così stabiliva: attrice, condanna la parte convenuta al pagamento di € 3.888,00, oltre agli interessi come in motivazione.
b) condanna la parte convenuta alle competenze di causa che liquida complessivamente in € 600,00, oltre €140,00 per le spese ed accessori di legge."
Tanto premesso, il sig. Parte 1
, richiedeva la riforma della suindicata sentenza, per i seguenti motivi di appello:
- nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, in quanto mancavano del tutto gli elementi attinenti alla vocatio in ius, attesa la mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione e l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c.; non erano stati indicati nemmeno gli elementi attinenti all' edictio actionis, avendo l'attore illustrato i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ma non le relative conclusioni;
- nullità della sentenza de qua, attesa la palese violazione del principio del contradditorio.
Ciò premesso, parte appellante così concludeva: "VOGLIA IL TRIBUNALE preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 e 351 c.p.c., in quanto nella specie sussistono i gravi motivi richiesti dalle prefate norme.
Infatti, dai motivi che sono stati addotti a sostegno dell'odierno appello emerge chiaramente la fondatezza dell'impugnazione della sentenza e la gravità del danno che deriverebbe al sig. Parte 1 dall'esecutività della pronuncia.
-Accogliere l'odierno appello proposto dal Sig. Parte 1
[...] avverso la sentenza nr.2094/2018 del 03.01.2018, depositata in cancelleria il successivo 24.01.2018, emessa dal Giudice di pace di Roma, dott. Dario
Bonamano, all'esito del giudizio distinto al nr. 37748/2017, promosso dalla Fisde- Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo Enel.
-Conseguentemente annullare il capo della sentenza impugnata laddove il Giudice di pagare la di pace ha condannato il Sig. Parte 1 CP 1 per i Dipendenti del somma di € 3.888,00 al CP 1 Integrativo
Gruppo Enel, con le pronunce consequenziali.
-Disporre la trasmissione del fascicolo di primo grado.
-Con il favore delle spese, competenze ed onorari di ambedue i gradi di giudizio." ******
Con comparsa del 04.01.2021, si costituiva nel giudizio di appello
[...]
Controparte 1 , deducendo:
,
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 325 c.p.c., in quanto la notifica da parte del sig. Parte 1 era avvenuta oltre il termine di trenta giorni previsto da detto articolo, decorrente dalla notifica alla parte contumace della sentenza, anche in forma esecutiva, come nel caso di specie, atteso che era stato notificato al Fisde in data 10.04.2019, ovvero ben oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado al sig. Parte_1 perfezionatasi il 30.11.2018;
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c., in quanto la notifica dell'atto di gravame era stata effettuata (in data 10.04.2019), oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta in data 24.01.2018), e non ricorrendo i requisiti previsti dalla norma in caso di parte contumace nel giudizio di prime cure;
- infondatezza dell'atto d'appello, in quanto il sig. Parte 1 non aveva contestato di aver percepito le somme indicate nell'atto di citazione quali rimborsi per le spese mediche inerenti la moglie, sig.ra Persona_1 ; ed altresì, non aveva contestato che il coniuge non fosse fiscalmente a proprio carico negli anni in cui aveva percepito i predetti rimborsi.
Premesso ciò, l'appellato chiedeva: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e previo rigetto dell'istanza di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c: Preliminarmente, accertare e dichiarare che l'impugnazione proposta dal Sig. Parte 1 è stata notificata oltre i termini perentori di cui agli artt. 325 e/o 327
c.p.c., ovvero oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e/o di sei mesi dal deposito della Sentenza di primo grado, e per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal medesimo Sig.
Parte 1
Nel merito, in via principale, respingere l'atto di gravame per cui è causa e, conseguentemente, rigettare le domande attoree, poiché infondate in fatto ed erronee in diritto per le ragioni sopra esplicate e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 2094/18 emessa in data 24.01.2018 dal Giudice di Pace di Roma, Sez.
IV, nella persona del Dott. Bonamano.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali e condanna dell'odierno appellante per temerarietà della lite ex art. 96, comma terzo, c.p.c."
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 28/10/2024 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, e assorbente ogni altro motivo, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, perché proposto in violazione del disposto di cui all'art. 327 c.p.c., comma II. Giova osservarsi che l'art. 327, comma I, c.p.c., prevede che, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati dai numeri 4 e 5 dell'articolo 395, non possono proporsi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: detta disposizione contiene un principio di ordine generale, la cui finalità è quella di garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici, onde evitare che il passaggio in giudicato della sentenza possa essere protratto indefinitivamente ad arbitrio delle parti.
A mente del II comma, poi, tale termine c.d lungo>, non trova applicazione nei confronti delle parti contumaci nel giudizio di primo grado, qualora essi, a causa della nullità della citazione o della relativa notificazione e della notificazione di uno degli atti previsti dall'art. 292 c.p.c., non abbia avuto conoscenza del processo.
Perché il contumace possa impugnare la sentenza oltre il termine di decadenza, devono, dunque, ricorrere due condizioni: i) la nullità della citazione o della sua notificazione e ii) la prova della mancata conoscenza del processo. (ex multis, Cass.
n. 28425/2023).
La prova della sussistenza di entrambe le citate condizioni grava evidentemente sulla parte rimasta contumace che intenderà valersi del diritto di proporre tardivamente l'impugnazione.
Nel caso in esame, risulta per tabulas che la sentenza del Giudice di Pace di Roma impugnata sia stata pubblicata in data 24/01/2018, mentre la notificazione dell'atto di citazione in appello sia avvenuta in data 10/04/2019 (vedasi allegati fascicolo parte attrice).
Quindi, ben oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Parte 1 come risultaOccorrerà, quindi, analizzare se, essendo il Sig. dalla sentenza- rimasto contumace nel giudizio di prime cure, siano presenti le condizioni poste dalla norma sopra postillata, al fine di poter ritenere ammissibile l'appello, notificato tardivamente.
Si legge nell'atto di citazione in appello "Il 7.07.2017, il [...] Controparte_2 Gruppo Enel ha notificato all'odierno appellante l'atto di citazione in cui mancano del tutto gli elementi attinenti alla vocatio in ius, ovvero l'indicazione della data di udienza di comparizione e l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163 c.p.c., e quelli attinenti all'editio actionis avendo l'attore illustrato i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ma non le relative conclusioni. Stante le suddette omissioni, il Sig.
Parte 1 ha ritenuto che alla ricevuta notifica dell'atto di citazione non avrebbe fatto seguito l'iscrizione a ruolo della causa, o quanto meno di dover ricevere un nuovo atto di vocatio in ius questa volta completo” (vedasi pag. 3 atto di appello, in atti). E, quindi, lo stesso appellante che ammette di aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione del Pt 2 .
Inoltre, gli veniva ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, da parte del difensore della Pt 2, il verbale dell'udienza del 14/06/2017 (vedasi allegati fascicolo parte attrice), per mezzo del quale il Giudice di Pace ammetteva l'interrogatorio formale e disponeva la relativa notifica ex art. 292 c.p.c.
Con la conseguenza che nessuna delle due condizioni richieste dall'art. 327, comma II, erano presenti nella fattispecie: -era stata regolare la notifica dell'atto di citazione;
l'odierno appellante era certamente venuto a conoscenza della
-
pendenza del giudizio di prime cure, attraverso la notificazione del verbale dell'interrogatorio formale.
Pertanto, l'appello andrà dichiarato inammissibile.
Si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., avendo l'attore notificato l'atto di appello quasi un anno dopo il termine di decadenza ex art. 327
c.p.c, essendo però totalmente implausibile l'applicazione del secondo comma di detta norma. Ha, quindi, abusato dello strumento processuale. La somma, che andrà liquidata in via equitativa, potrà essere pari ad un terzo delle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara inammissibile l'appello proposto dal sig. Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 2094/2018, emessa in data 24/01/2018;
al pagamento delle spese di giudizio in
-condanna il sig. Parte 1 per i dipendenti del Gruppo Enel, favore della Controparte 1 che liquida in euro 2.100, oltre oneri come per legge;
- condanna altresì il Sig. Parte 1 ex art. 96 c .p.c., al risarcimento da
Controparte_1 per i dipendentilite temeraria in favore della del Gruppo Enel, quantificato in euro 700,00.
Così deciso in Roma, in data 18.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)