Articolo 1 della Legge 4 agosto 1977, n. 503
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14 agosto 1977
Art. 1. Articolo unico

Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 313 , recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche domiciliate in alcuni comuni del Friuli-Venezia Giulia e' convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, dopo la parola "prorogato", il periodo e' sostituito con il seguente: "al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976".

Entrata in vigore il 14 agosto 1977