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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 26 per l'anno 2024, promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello dall'Avv. Andrea
Borsani ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla Via
Ugo Cavalcanti n.9/13.
-APPELLANTE-
E
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. P_ C.F._1
Fabio Davoli, giusta procura resa nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito alla via Reno n. 10 di Lamezia Terme.
-APPELLATO-
E
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1863/2023 - opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.- emessa dal Giudice di pace di Vibo Valentia, depositata il
09.06.2023 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/11/2022, P_ ha proposto nei confronti di , opposizione ex Controparte_2 art. 615 c.p.c avverso l'estratto di ruolo n. 2014/1500, formato dal
[...]
e trasfuso nella cartella di pagamento n. 13920140008775742000, CP_3 asseritamente mai notificata, onde far accertare l'estinzione del diritto di credito
(canone idrico per l'anno 2004) dallo stesso risultante per intervenuta prescrizione.
A fondamento della sua domanda ha dedotto preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonché la prescrizione del credito portato dal ruolo. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva che preliminarmente deduceva Controparte_4
l'inammissibilità della domanda proposta per difetto di rappresentanza, stante l'inesistenza della procura alle liti allegata all'atto di citazione. Sempre preliminarmente deduceva la decadenza della proposizione dell'opposizione, essendo scaduto il termine generale di impugnazione di cui all'art. 21 del D.lgs n.
546/92. Deduceva inoltre l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse posto che la cartella esattoriale n. 13920140008775742 veniva regolarmente notificata al in data 23/3/2015 e che pertanto in tali ipotesi è CP_5 inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo. Nel merito deduceva in ogni caso l'infondatezza della dedotta prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 1863/2023, annullava la cartella esattoriale impugnata per intervenuta prescrizione, con condanna delle spese a carico dell' . Controparte_2
Ha proposto appello l' , deducendo quale primo Parte_2 motivo di appello l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto ha specificato che la decisione del Giudice di Pace di Vivo Valentia è erronea in quanto la domanda giudiziale del avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di P_ interesse ex art. 100 cpc stante la rituale notifica della cartella n.
13920140008775742000 per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla Cassazione, a Sezioni
pagina 2 di 7 Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare “l'elaborato informatico” rilasciato dal viene riconosciuta solo nel caso in cui la CP_5 cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata. Per converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis
Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013).
Nel merito ha dedotto l'erroneità della decisione del Giudice di Prime cure che ha dichiarato la pretesa prescritta, in ragione del fatto che l' Controparte_6 non avrebbe dato prova della notifica di atti interruttivi. Ha invero specificato che oltre ad aver dimostrato la notifica della summenzionata cartella, ha altresì provato di aver notificato: il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 139 80 2015
00004703 000, in data 10/3/2016; l'Intimazione di pagamento n. 139 2019
9000499956 000, in data 4/10/2019; l'Intimazione di pagamento n. 139 2022
9000818428 000, in data 8/6/2022 e che nessuno dei richiamati atti è stato mai impugnato dall'odierno appellato sicché trova applicazione il principio di diritto per cui, in presenza di un atto esattivo regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito in quanto quest'ultimo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta.
Per tutti questi motivi ha chiesto di accogliere l'appello con condanna delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello perché P_ infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante, che all'udienza del 28.01.2025, maturati i termini ex art. 352 c.p.c.
l'ha trattenuta in decisione.
Venendo al merito risulta assorbente e dirimente su ogni altra questione l'inammissibilità dell'opposizione così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio.
pagina 3 di 7 Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".
Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno della amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore , la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta.
L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo pagina 4 di 7 proprio dell'ente impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del 2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli art.t. 17 e 18 del d.lgs n.46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
pagina 5 di 7 Pertanto, innanzi tutto non è condivisibile l'affermazione del Giudice di prime cure per cui la legislazione che ha limitato l'impugnazione tramite ruolo possa essere riferita solo ed esclusivamente alle entrate tributarie, applicandosi, al contrario, anche a quelle extratributarie.
Poi, applicando i principi richiamati al caso di specie, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo
Inoltre, oltre a non venire in rilievo alcuna delle fattispecie enucleate dalla novella legislativa, si deve rilevare che l' ha ampiamente provato di Controparte_2 aver proceduto a notificare la cartella relativa ai canoni idrici anno 2004 per l'importo di € 526,89 per cui è causa (doc.3 produzione di parte primo grado), avendo depositato documentazione comprovante l'avviso di notifica, avvenuto in data 23.03.2015, che veniva ricevuto personalmente dal destinatario, come risulta dalla firma apposta sull'avviso di ricevimento della suddetta notifica.
Per tutti questi motivi, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni. Si impone dunque l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto la riforma della sentenza di primo grado.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 0 e € 1.100, tabelle giudice di pace, nei valori medi.
Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 0 e € 1.100 nei valori medi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) condanna a rifondere in favore di P_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t, le spese del Controparte_2 primo grado di giudizio che liquida in € 346,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere in favore di P_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_4 del presente grado di giudizio che liquida in € 662,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
Vibo Valentia, 16 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
Latina, 16 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 26 per l'anno 2024, promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello dall'Avv. Andrea
Borsani ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla Via
Ugo Cavalcanti n.9/13.
-APPELLANTE-
E
, ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. P_ C.F._1
Fabio Davoli, giusta procura resa nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito alla via Reno n. 10 di Lamezia Terme.
-APPELLATO-
E
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1863/2023 - opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.- emessa dal Giudice di pace di Vibo Valentia, depositata il
09.06.2023 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/11/2022, P_ ha proposto nei confronti di , opposizione ex Controparte_2 art. 615 c.p.c avverso l'estratto di ruolo n. 2014/1500, formato dal
[...]
e trasfuso nella cartella di pagamento n. 13920140008775742000, CP_3 asseritamente mai notificata, onde far accertare l'estinzione del diritto di credito
(canone idrico per l'anno 2004) dallo stesso risultante per intervenuta prescrizione.
A fondamento della sua domanda ha dedotto preliminarmente l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, nonché la prescrizione del credito portato dal ruolo. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva che preliminarmente deduceva Controparte_4
l'inammissibilità della domanda proposta per difetto di rappresentanza, stante l'inesistenza della procura alle liti allegata all'atto di citazione. Sempre preliminarmente deduceva la decadenza della proposizione dell'opposizione, essendo scaduto il termine generale di impugnazione di cui all'art. 21 del D.lgs n.
546/92. Deduceva inoltre l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse posto che la cartella esattoriale n. 13920140008775742 veniva regolarmente notificata al in data 23/3/2015 e che pertanto in tali ipotesi è CP_5 inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo. Nel merito deduceva in ogni caso l'infondatezza della dedotta prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 1863/2023, annullava la cartella esattoriale impugnata per intervenuta prescrizione, con condanna delle spese a carico dell' . Controparte_2
Ha proposto appello l' , deducendo quale primo Parte_2 motivo di appello l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento. Sul punto ha specificato che la decisione del Giudice di Pace di Vivo Valentia è erronea in quanto la domanda giudiziale del avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di P_ interesse ex art. 100 cpc stante la rituale notifica della cartella n.
13920140008775742000 per cui il relativo estratto di ruolo non avrebbe potuto essere impugnato poiché, secondo l'indirizzo dettato dalla Cassazione, a Sezioni
pagina 2 di 7 Unite (Sentenza n. 19704/2015), la possibilità di impugnare “l'elaborato informatico” rilasciato dal viene riconosciuta solo nel caso in cui la CP_5 cartella di pagamento non è stata regolarmente notificata. Per converso, ove la cartella è stata ritualmente notificata, deve escludersi la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo essendo quest'ultimo un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale (cfr. ex multis
Cass. n. 22946/2016; Cass. n. 6906/2013).
Nel merito ha dedotto l'erroneità della decisione del Giudice di Prime cure che ha dichiarato la pretesa prescritta, in ragione del fatto che l' Controparte_6 non avrebbe dato prova della notifica di atti interruttivi. Ha invero specificato che oltre ad aver dimostrato la notifica della summenzionata cartella, ha altresì provato di aver notificato: il Preavviso di Fermo Amministrativo n. 139 80 2015
00004703 000, in data 10/3/2016; l'Intimazione di pagamento n. 139 2019
9000499956 000, in data 4/10/2019; l'Intimazione di pagamento n. 139 2022
9000818428 000, in data 8/6/2022 e che nessuno dei richiamati atti è stato mai impugnato dall'odierno appellato sicché trova applicazione il principio di diritto per cui, in presenza di un atto esattivo regolarmente notificato e non opposto nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito in quanto quest'ultimo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta.
Per tutti questi motivi ha chiesto di accogliere l'appello con condanna delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello perché P_ infondato in fatto ed in diritto, con condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante, che all'udienza del 28.01.2025, maturati i termini ex art. 352 c.p.c.
l'ha trattenuta in decisione.
Venendo al merito risulta assorbente e dirimente su ogni altra questione l'inammissibilità dell'opposizione così come spiegata in primo grado, che risulta idonea a definire l'odierno giudizio.
pagina 3 di 7 Sulla autonoma impugnabilità del ruolo si sono pronunciate le Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza 19704/15, affermando il principio che "è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione".
Ciò precisato quanto all'impugnabilità del ruolo, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'estratto di ruolo è un mero atto interno della amministrazione finanziaria, formato dal concessionario su richiesta del debitore, redatto in forma cartacea ovvero su supporto informatico nel quale sono inseriti il nominativo del debitore , la cartella o le cartelle di pagamento con i relativi importi dovuti dal debitore e la data di notifica delle stesse, pertanto si tratta di un elaborato informativo che non contiene alcuna pretesa impositiva diretta o indiretta.
L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato.
Ed infatti le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi non sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, bensì del ruolo, quale atto impositivo pagina 4 di 7 proprio dell'ente impositore. In definitiva secondo questo orientamento: se la pretesa del concessionario è esternata precedentemente da una valida notifica della cartella e, quindi, del ruolo, il destinatario di essa non può impugnarla sulla base del mero estratto del ruolo rilasciatogli dall'agente della riscossione. Se, viceversa, la notifica della cartella non vi è mai stata o è viziata, presa cognizione della esistenza del ruolo e della cartella in base all'estratto di ruolo, il destinatario della pretesa è ben legittimato a impugnare tale pretesa, chiedendo l'annullamento della cartella stessa, del ruolo e l'accertamento dell'inesistenza del diritto del concessionario di procedere coattivamente.
Quanto appena detto deve però essere coordinato con la previsione dell'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r.
20.9.19873, n. 602: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. La nuova previsione normativa si pone, dunque, in parziale discontinuità con l'interpretazione giurisprudenziale precedente, ammettendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate.
Sulla specifica questione sono intervenute le SS.UU. che con sentenza n. 26283 del 2022 hanno inoltre chiarito che la norma richiamata riguarda anche la riscossione delle entrate pubbliche extratributarie in base alla combinazione degli art.t. 17 e 18 del d.lgs n.46/99 in quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.gs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
pagina 5 di 7 Pertanto, innanzi tutto non è condivisibile l'affermazione del Giudice di prime cure per cui la legislazione che ha limitato l'impugnazione tramite ruolo possa essere riferita solo ed esclusivamente alle entrate tributarie, applicandosi, al contrario, anche a quelle extratributarie.
Poi, applicando i principi richiamati al caso di specie, l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno degli interessi qualificati indicati dall'attuale normativa dettata dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 ed ascrivibili alle fattispecie tassativamente ivi previste per l'opposizione diretta avverso estratto di ruolo, con la conseguenza della palese inammissibilità dell'opposizione spiegata anche sotto questo profilo
Inoltre, oltre a non venire in rilievo alcuna delle fattispecie enucleate dalla novella legislativa, si deve rilevare che l' ha ampiamente provato di Controparte_2 aver proceduto a notificare la cartella relativa ai canoni idrici anno 2004 per l'importo di € 526,89 per cui è causa (doc.3 produzione di parte primo grado), avendo depositato documentazione comprovante l'avviso di notifica, avvenuto in data 23.03.2015, che veniva ricevuto personalmente dal destinatario, come risulta dalla firma apposta sull'avviso di ricevimento della suddetta notifica.
Per tutti questi motivi, la preliminare eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte appellante deve essere accolta, risultando assorbite tutte le altre questioni. Si impone dunque l'accoglimento dell'appello, e per l'effetto la riforma della sentenza di primo grado.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 0 e € 1.100, tabelle giudice di pace, nei valori medi.
Le spese per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 0 e € 1.100 nei valori medi.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2) condanna a rifondere in favore di P_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t, le spese del Controparte_2 primo grado di giudizio che liquida in € 346,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere in favore di P_ [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_4 del presente grado di giudizio che liquida in € 662,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
Vibo Valentia, 16 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
Latina, 16 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ida Cuffaro
pagina 7 di 7