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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 13.3.2025, letti gli atti del procedimento n. 1285/2024 r.g., trattenuto in decisione all'udienza del 22.1.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente ad Ortona Parte_1 C.F._1
in c.da Feudo n. 38, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Di Pillo del Foro di Chieti
(C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in c.da Schiavi n. Parte_2 C.F._2
23, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zulli del Foro di Lanciano
ricorrenti e
presso questo Tribunale Controparte_1 interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: definizione del procedimento alle condizioni tra essi concordate in data 15.10.2024
Conclusioni del p.m.: parere favorevole alla definizione del procedimento alle condizioni concordate tra le parti
FATTO E DIRITTO
I signori e , interrotta la loro relazione di convivenza more uxorio, da cui sono Parte_1 Parte_2
nate le figlie (il 27.4.2011) e (il 22.11.2012), hanno depositato il 17.7.2024 un ricorso Per_1 Per_2
congiunto, con cui hanno pattuito la disciplina dell'esercizio della loro responsabilità genitoriale, che hanno chiesto al Tribunale di fare propria.
In data 2.9.2024, tuttavia, prima dell'udienza di comparizione, il sig. ha rinunziato alla domanda, e Pt_1
si è nuovamente costituito mediante un nuovo difensore, chiedendo che la procedura venisse mutata da consensuale a contenziosa, che venissero adottati i provvedimenti ritenuti più opportuni per le figlie Per_1
e , che l'assegno da egli dovuto per il mantenimento delle figlie fosse contenuto in € 500,00 mensili, Per_2
e che il suo diritto di visita nei confronti delle figlie venisse disciplinato nelle modalità indicate ai punti 4 e 6
del ricorso.
Anche la sig.ra si è costituita a mezzo di un nuovo procuratore, chiedendo che la procedura fosse Pt_2
mutata in contenziosa, e che le fossero concessi i termini per articolare le richieste in tema di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie minori.
All'udienza del 1.10.2024 le parti, cui il relatore ha rappresentato l'inammissibilità della loro richiesta di mutamento del rito, hanno chiesto che fosse concesso loro un termine per concordare le condizioni per una nuova e diversa definizione consensuale della procedura, ed alla successiva udienza del 16.10.2024 hanno chiesto al Tribunale di fare proprio l'accordo tra essi concluso il 15.10.2024, di seguito testualmente riportato:
“
1. La IG.ra e il IG. continueranno a vivere separati, in residenze diverse, con comunicazione Pt_2 Pt_1
reciproca di eventuali variazioni di indirizzo, e obbligandosi al reciproco rispetto;
2. In riferimento all'immobile in Ortona alla C.da Schiavi n°23, di proprietà del padre della IG.ra e dove la Pt_2
famiglia ha vissuto, il IG. rinuncia ad ogni diritto sul mobilio e sugli arredi ivi presenti;
Parte_1
3. Le minori e sono affidate in regime condiviso ai genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2
l'attuale residenza della mamma;
4. Per quanto attiene all'esercizio del diritto-dovere di vista e di frequentazione, il IG. potrà tenere con sé le Pt_1
figlie nei fine settimana alterni, dalle 18,30 del venerdì sera alle 21,30 alla domenica sera. Nelle settimane in cui nei week-
end le minori sono con il padre, questi le potrà tenere con sé nel pomeriggio del mercoledì (dalle ore 17,00 alle ore 22.30);
nelle settimane in cui esse saranno con la mamma nel week-end, il papà le tiene con sé nei pomeriggi di martedì e venerdì
(dalle ore 17,00 alle ore 22.30), compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e delle esigenze scolastiche e
sportive delle minori;
i ritardi negli orari e/o l'impossibilità di tenere le minori nei giorni stabiliti devono essere
tempestivamente e reciprocamente comunicate tra i genitori stessi;
5. Resta inteso che, qualora non vi siano contrasti tra genitori e tra genitori e figlie, il padre può tenere le minori con
sé quando lo desidera, sempre previo accordo con la madre e in tendenziale pari misura con questa, compatibilmente ai
rispettivi impegni lavorativi e a quelli scolastici, sportivi e ludici di e;
Per_1 Per_2
6. Nel periodo natalizio, a partire da questo anno e con il criterio dell'alternanza, le figlie saranno un anno dal 24 al mese di luglio e uno nel mese di agosto e così alternativamente ogni anno, con impegno a comunicare il periodo entro il
mese di maggio.
9. Le figlie trascorreranno il compleanno della mamma con la mamma e il compleanno del papà con il papà; allo stesso
modo per la giornata della festa della mamma e della festa del papà;
10.I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto,
sia per gli stessi che per le minori, senza necessità di ulteriore consenso;
11.Il IG. si impegna a versare a titolo di contribuzione al mantenimento delle spese mensili delle Parte_1
figlie e , la somma di € 550,00 (€ 275,00 per ogni figlia), complessivamente € 6.600,00 all'anno, entro e Per_1 Per_2
non oltre il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate [...], su conto
corrente intestato alla IG.ra tale importo sarà sottoposto ogni anno a rivalutazione monetaria secondo gli indici Pt_2
ISTAT costo vita;
12.L'assegno unico continua ad essere percepito dalla IG.ra nella misura del 100%; Pt_2
13.Le spese straordinarie - che gravano sui genitori al 50% - sono individuate e regolate sulla scorta di quanto previsto
dal protocollo del CNF;
tali spese (mediche, scolastiche, extra-scolastiche, sportive e culturali) a meno che non rivestano
carattere dell'urgenza, devono essere decise in accordo tra i coniugi. Le somme (nella misura del 50%) verranno
rimborsate al genitore che le ha sostenute dietro presentazione di documentazione giustificativa ed entro il mese
successivo.
14.In virtù dell'affidamento condiviso, i genitori devono essere presenti - insieme o alternativamente - ai colloqui con
gli insegnanti, alle visite mediche delle figlie e/o assisterle in eventuale ricovero ospedaliero e/o in altre ipotesi di malattia,
con onere del genitore di informare l'altro tempestivamente di tali eventualità;
15. le parti si impegnano a mantenere buoni i rapporti fra loro e a preservare gli affetti tra le figlie e le rispettive
famiglie di origine;
a comunicarsi a vicenda il rispettivo recapito telefonico o di altro tipo e a far conoscere eventuali
spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori, con la necessaria precisazione che per gli spostamenti delle
minori in altre località per viaggi, gite etc., è necessario che i genitori - reciprocamente - comunichino gli spostamenti con
almeno 24 ore di anticipo. Per i viaggi fuori nazione invece il preavviso deve essere almeno di sette giorni;
Le spese legali sono integralmente compensate”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2024, quindi le parti sono state invitate ad interloquire sulla compatibilità tra il loro accordo e il contenuto della querela sporta dalla sig.ra nei Pt_2
confronti del sig. dinanzi alla Stazione CC di Ortona, per varie condotte di possibile rilevanza penale Pt_1
(minacce, costrizione, non meglio precisata, alla consumazione di rapporti sessuali, diffamazione), nella quale
è stato dedotto l'uso da parte del sig. di bevande alcoliche e di cannabis. Pt_1
Sono quindi state richieste informazioni sia alla Procura della Repubblica di Chieti che, ha rappresentato che a seguito di rimessione della querela sporta dalla sig.ra accettata dal sig. , le indagini Pt_2 Pt_1
stavano proseguendo per i reati perseguibili d'ufficio, sia alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, che ha trasmesso gli atti in suo possesso, peraltro gli stessi già inviati dalla Procura della Repubblica
di Chieti.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2025.
1. L'accordo concluso dalle parti può essere fatto proprio dal Tribunale, non prevedendo alcuna disposizione contraria alla legge, all'ordine pubblico, ed agli interessi delle figlie minori.
2. Tenuto conto del fatto che l'assegno unico per le figlie minori ammonta ad € 350,00 mensili e viene integralmente percepito dalla madre collocataria, l'accordo, nelle parti relative al contributo dovuto dal sig. per le figlie, ed al suo diritto di visita nei confronti di queste ultime, è compatibile con le Pt_1
condizioni lavorative ed economiche delle parti.
3. Quanto alla compatibilità dell'accordo con le condotte di possibile rilevanza penale denunziate dalla sig.ra va osservato che nessuna di esse è stata tenuta ai danni delle figlie minori, che sono state testimoni Pt_2 di intemperanze verbali ed ingiurie del sig. ai danni della ex convivente, ed alle quali il padre “assai Pt_1
poco ha assicurato nell'ultimo anno la sua presenza”, ed ha rivolto telefonicamente continue richieste di informazioni in merito ad una nuova relazione sentimentale intrapresa dalla madre.
Peraltro la rilevanza di tali condotte, denunziate dalla sig.ra in maniera molto generica, è Pt_2 fortemente ridimensionata dalle dichiarazioni della stessa denunziante, la quale, oltre ad avere rimesso la querela sporta, nel corso dell'udienza del 5.11.2024 ha dichiarato che il rapporto tra lei ed il sig. , Pt_1
anche per quanto riguarda la gestione delle figlie, è molto migliorato, e di ulteriori successivi progressi in tal senso ha dato atto con le note di udienza depositate il 2.12.2024, e con quelle del 22.1.2025.
4. Ritiene dunque il Tribunale di potere fare proprio l'accordo concluso dai ricorrenti, a spese compensate,
come essi stessi hanno richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. e dalla Parte_1
sig.ra , dispone che la loro responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e Parte_2 Per_1 Per_2
sia disciplinata dall'accordo tra essi concluso il 15.10.2024, testualmente riportato in motivazione.
Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
Chieti, 12.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 dicembre con la madre e con il padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
7. Nel periodo pasquale le figlie saranno, a partire da questo e sempre seguendo il criterio dell'alternanza, un anno dal
Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con la madre e da lunedì dell'Angelo al mercoledì in Albis con il padre;
8. Nel periodo estivo i genitori trascorreranno entrambi un periodo di dieci giorni consecutivi con le figlie, uno nel