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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 7204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7204 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21284/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 21284.24 R.G.,
e vertente tra
nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], codice fiscale C.F._1
, rappresentato e difeso in forza di procura a margine del presente atto
[...]
dall'avvocato Pierluigi Telese del foro di Napoli, codice fiscale C.F._2
- pec: ed elettivamente domiciliato
[...] Email_1
presso il suo studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr.60, giusta procura come in atti;
- Attore
contro
(C.F./P.I. ) con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Fulvio Testi n. 280, in persona della Dott.ssa (C.F. Controparte_2
1
), nella sua qualità di Responsabile Gestione Contenzioso C.F._3
Legale e Privacy della Società Agos Ducato S.p.A., munita dei necessari poteri in forza di procura notarile sotto-scritta in data 27 giugno 2019, Notaio Per_1
(N. rep. 7745, N. racc. 4028: ns. All. C), rappresentata e difesa, con poteri
[...]
disgiunti, in forza di procura alle liti congiunta al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c. (ns. All. A),
dagli Avv.ti Manuela Malavasi (C.F. ), Roberto Perrone C.F._4
(C.F. ) e Federica De Vito (C.F. ) C.F._5 C.F._6
del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Marcello
Sorbo (C.F. ) in Sant'Antimo (NA) 80029, Piazza della C.F._7
Repubblica n. 15;
- Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
Per parte attrice: “voglia il Tribunale di Napoli accertare e dichiarare l'occorsa violazione dell'art.125-bis comma 6 T.U.B. con riferimento al contratto di prestito personale recante nr.44656111 sottoscritto in data 28 settembre 2011
con per la prospettata divergenza tra il TAEG contrattualizza- Controparte_1
to e quello applicato all'operazione finanziaria sub iudice e, per l'effetto, così ul-
teriormente provvedere:
2. Ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.125-bis T.U.B., la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi antecedenti alla sottoscrizione del contratto oggetto del contendere rimodulando in tali sensi il piano di ammortamento del contratto di prestito;
2
3. Condannare, per l'effetto, alla restituzione in favore Controparte_1
del sig. dell'importo di € 16.535,57 oltre gli interessi ma- Parte_1
turati ai sensi dell'art.1284 comma 4° cod. civ. a far data dalla costituzione in mora sino al dì dell'effettivo soddisfo;
4. Condannare la convenuta società al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte depositata agli atti di causa ed ammontanti ad €
488,00 in favore del procuratore di parte ricorrente quale anticipatario delle spe-
se;
5. Condannare la al rimborso dei costi sostenuti per il Controparte_1
procedimento di mediazione incardinato preliminarmente all'introduzione del giudizio ammontanti ad € 190,32 giusta fattura agli atti di causa;
6. Condannare la convenuta società, in ossequio al principio della soc-
combenza di cui all'art.91 cod. proc. civ., alla refusione delle spese di lite con at-
tribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”.
Per la convenuta:”
in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità della Citazione ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c., 164, comma 4, c.p.c. e 2697 c.c.;
in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione delle domande di nullità parziale del
Finanziamento e di ripetizione/ricalcolo del saldo del rapporto di Finanziamento
nei termini esposti in atti e, conseguentemente, rigettarle;
nel merito respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infon-
date in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in atti;
3
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, nel chiedere di sentir accogliere le istanze come formulate nelle note su richiamate, allegava in fatto e diritto quanto segue:
In data 28 settembre 2011 l'istante ebbe e a sottoscrivere con la società
il prestito personale nr.44656111 obbligandosi a rimborsare il Controparte_1
complessivo importo di € 70.203,96 in nr.180 rate mensili da € 388,50 a far data dal 1° novembre 2011;
All'atto della stipula del contratto, ai fini dell'erogazione del credito, ve-
niva richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione sul credito a mezzo adesione alla polizza collettiva nr.5098/01 intercorrente tra e società CP_1 CP_1
del gruppo Cardif.
Il premio all'uopo corrisposto ammontava a complessive € 2.685,30 oltre ad una copertura aggiuntiva pari ad € 454,00.
Al momento della sottoscrizione del contratto, il convenuto intermediario finanziario prospettava un TAN fisso per l'intera durata dell'ammortamento pari al 8,92% ed un T.A.E.G. ammontante al 9,54%;
Successivamente all'estinzione anticipata del rapporto contrattuale, tutta-
via, il sig. si rendeva conto dell'applicazione di condi- Parte_1
zioni economiche maggiormente svantaggiose rispetto a quelle prospettate in se-
no al contratto. Sottoposto il prestito personale ad indagine econometrica emer-
4
geva, infatti, l'applicazione di un tasso annuo economico globale attestantesi sul più elevato 11,19% in luogo del prospettato indicatore finanziario;
Inutilmente denunciate tali discrasie a mezzo pec del 24 luglio 2023,
l'odierno attore avviava innanzi all'Organismo di Mediazione Ad Resolution il procedimento recante nr.345/2024, al fine di tentare di addivenire al bonario componimento dei dissidenti interessi. La menzionata procedura, tuttavia, veniva definita con verbale negativo del 27 marzo 2024 per mancato accordo tra i parte-
cipanti rendendo necessario il ricorso all'adita autorità giudiziaria.
Sulla base di tali circostanze, allegava la violazione dell'art. 125 bis Tub e dei principi di trasparenza e corretta informazione in ordine a costi non inclusi oppure inclusi in modo non corretto.
Si costituiva parte convenuta deducendo in via preliminare la nullità della citazione, la prescrizione delle pretese e comunque l'infondatezza delle stesse.
Acquisita la documentazione, disposta la ctu per l'esecuzione del seguente mandato:
"accerti il taeg del contratto di cui è causa.
Laddove risulti superiore rispetto l'indicazione contrattuale applichi l'art. 125 bis tub e ridetermini il rapporto dare avere tra le parti calcolando il TAEG
come equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze,
emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Tenga conto delle somme già erogate dal cliente come risultanti in atti”si osserva.
In limine la domanda attorea appare sufficientemente determinata atteso che l'attore, sul presupposto di un'errata indicazione del taeg del contratto, invo-
5
ca l'applicazione dell'art. 125 bis tub, laddove comporta la rideterminazione del tasso contrattuale secondo una disciplina di favore per il consumatore.
Infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che il mutuo di cui è causa veniva estinto anticipatamente il 18.11.21, con conseguente prescrizione della domanda di restituzione di somme indebitamente erogate alla convenuta (sul pre-
supposto allegato di ricalcolo del tasso corrispettivo alla luce dell'art. 125 bis tub) nel decennio a decorrere da tale data.
Quanto al preliminare accertamento della nullità delle clausole determina-
tive del taeg, la relativa domanda in quanto volta all'accertamento della nullità, è
da ritenersi imprescrittibile.
L'ammontare del Taeg contrattuale.
Sostiene parte attrice, anche richiamando la propria perizia di parte, che il
TAEG contrattuale sia in realtà maggiore di quello indicato espressamente, in ra-
gione della necessità di includere, nel calcolo dello stesso, il costo della Polizza
del “servizio assicurativo aggiuntivo”, stipulati a copertura del Finanziamento.
Il Taeg, secondo la tesi attorea, ammonterebbe al più elevato 11,19% in luogo del prospettato indicatore finanziario 9.54%. La tesi attorea ricomprende nel calcolo del teag, la polizza indennitaria n. 24891, stipulata con
[...]
per Euro 454,00 a copertura di un rischio diverso da quello Controparte_3
dell'inadempimento, ossia il rischio legato alla salute. La difesa della convenuta,
nel non negare che la percentuale sul costo complessivo del Taeg varia nella me-
desima entità indicata dall'attore laddove si computi anche l'ulteriore costo, è nel senso che vi è un errore concettuale a monte compiuto dall'attore e ciò che ai fini del Taeg si debba computare necessariamente anche il costo della polizza assicu-
6
rativa. Il discrimen quindi è se debba considerarsi facoltativa oppure obbligato-
ria la polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento. Ciò perché,
l'art. 121 TUB prevede espressamente che :” Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credi-
to, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad og-
getto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condi-
zioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, sta-
bilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”. Norma
confermata dal Provvedimento di Banca d'Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009, nel suo aggior-
namento del 9 febbraio 2011 (pro tempore applicabile al Finanziamento) confer-
ma, infatti, che: “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a cono-
scenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligato-
ri per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Il tribunale ritie-
ne, ai fini dell'accertamento della natura obbligatoria o facoltativa della polizza,
che non sia decisiva l'espressa indicazione nel contratto come meramente facol-
tativa e opzionale, e non necessaria per ottenere l'erogazione del prestito né per ottenerlo alle condizioni offerte, ciò perché, nell'ambito dei contratti predisposti unilateralmente da una delle parti, nel contesto di negozi giuridici ove uno dei due soggetti è posto innanzi all'alternativa di aderire a certe condizioni o meno,
ad un determinato contenuto negoziale, l'indicazione della natura facoltativa del-
la polizza potrebbe essere una frase di stile, non ancorata alla realtà. Ai fini della valutazione della natura facoltativa oppure obbligatoria della polizza assicurativa,
può richiamarsi la presunzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità sia
7
pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del
TEG, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito.
Si è fatto richiamo all'elemento del collegamento all'operazione di credi-
to. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione
(Cass. n. 3025/22, n. 8806/17)”.
Il collegamento, e quindi l'obbligatorietà della polizza sarebbe presunto dalla contestualità delle stipulazioni, come nel caso in esame. Tuttavia la presun-
zione ha natura relativa, potendo sempre il mutuante dimostrare che “la conclu-
sione di un contratto avente ad oggetto tali servizi (di assicurazione) è un requisi-
to per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Quindi l'onere della convenuta è nel senso di offrire elementi di prova di segno contrario, po-
tendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazio-
ne dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finan-
ziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento.
Ritiene il tribunale che tale onere sia stato soddisfatto da parte della con-
venuta.
In atti della convenuta si rinvengono altri contratti stipulati per importi si-
mili a quelli di cui è causa, con distinti soggetti, divergenti in termini assai ridotti
8
dalle condizioni offerte alla parte attrice:
- contratto comparativo n. 44465737 del 25 agosto 2011 (-34 gg): importo erogato Euro 32.000,00 (-8,571 %), periodo di ammortamento 180 mesi (+0 %),
TAN 8,90 % (+2 bp) (v. ns. doc. 8);
- contratto comparativo n. 44547585 del 9 settembre 2011 (-19 gg): im-
porto ero-gato Euro 32.000,00 (-8,571 %), periodo di ammortamento 180 mesi
(+0 %), TAN 8,90% (+2 bp) (v. ns. doc. 9);
- contratto comparativo n. 44552418 del 13 settembre 2011 (-15 gg): im-
porto ero-gato Euro 31.000,00 (-11,429%), periodo di ammortamento 180 mesi
(+0 %), TAN 8,90% (+2 bp) (v. ns. doc. 10).
Inoltre, è espressamente prevista la facoltà di recesso dalla polizza senza un mutamento delle condizioni contrattuali. Del tutto infondata, oltre che generi-
ca, è la doglianza dell'attore circa l'omessa insufficiente trasparenza ed informa-
zione da parte della banca. Al di là della genericità della doglianza, si osserva che in atti risulta che il comma 2 dell'art. 124 TUB, prevede che le informazioni di natura precontrattuale (menzionate dal comma 1 della medesima norma), devono essere “fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto carta-
ceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori"” aggiungendo poi che “Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo”. Risulta documentale la consegna del modulo IEBCC (acronimo di In-
formazioni Europee di base sul credito ai Consumatori) come da apposita sotto-
scrizione del cliente per la consegna. Ne consegue il rigetto delle domande atto-
ree, con liquidazione delle spese a carico d parte attrice calcolato ai valori medi nella scaglione 5200-26000 atteso che, il presumibile credito restitutorio come
9
accertato dal ctu sarebbe ammontato ad euro 16535,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali e spese di ctu.
Napoli, 17.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 21284.24 R.G.,
e vertente tra
nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1
residente a[...], codice fiscale C.F._1
, rappresentato e difeso in forza di procura a margine del presente atto
[...]
dall'avvocato Pierluigi Telese del foro di Napoli, codice fiscale C.F._2
- pec: ed elettivamente domiciliato
[...] Email_1
presso il suo studio in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr.60, giusta procura come in atti;
- Attore
contro
(C.F./P.I. ) con sede legale in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Fulvio Testi n. 280, in persona della Dott.ssa (C.F. Controparte_2
1
), nella sua qualità di Responsabile Gestione Contenzioso C.F._3
Legale e Privacy della Società Agos Ducato S.p.A., munita dei necessari poteri in forza di procura notarile sotto-scritta in data 27 giugno 2019, Notaio Per_1
(N. rep. 7745, N. racc. 4028: ns. All. C), rappresentata e difesa, con poteri
[...]
disgiunti, in forza di procura alle liti congiunta al presente atto mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, co. 3, c.p.c. (ns. All. A),
dagli Avv.ti Manuela Malavasi (C.F. ), Roberto Perrone C.F._4
(C.F. ) e Federica De Vito (C.F. ) C.F._5 C.F._6
del Foro di Milano, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Marcello
Sorbo (C.F. ) in Sant'Antimo (NA) 80029, Piazza della C.F._7
Repubblica n. 15;
- Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
Per parte attrice: “voglia il Tribunale di Napoli accertare e dichiarare l'occorsa violazione dell'art.125-bis comma 6 T.U.B. con riferimento al contratto di prestito personale recante nr.44656111 sottoscritto in data 28 settembre 2011
con per la prospettata divergenza tra il TAEG contrattualizza- Controparte_1
to e quello applicato all'operazione finanziaria sub iudice e, per l'effetto, così ul-
teriormente provvedere:
2. Ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art.125-bis T.U.B., la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi antecedenti alla sottoscrizione del contratto oggetto del contendere rimodulando in tali sensi il piano di ammortamento del contratto di prestito;
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3. Condannare, per l'effetto, alla restituzione in favore Controparte_1
del sig. dell'importo di € 16.535,57 oltre gli interessi ma- Parte_1
turati ai sensi dell'art.1284 comma 4° cod. civ. a far data dalla costituzione in mora sino al dì dell'effettivo soddisfo;
4. Condannare la convenuta società al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte depositata agli atti di causa ed ammontanti ad €
488,00 in favore del procuratore di parte ricorrente quale anticipatario delle spe-
se;
5. Condannare la al rimborso dei costi sostenuti per il Controparte_1
procedimento di mediazione incardinato preliminarmente all'introduzione del giudizio ammontanti ad € 190,32 giusta fattura agli atti di causa;
6. Condannare la convenuta società, in ossequio al principio della soc-
combenza di cui all'art.91 cod. proc. civ., alla refusione delle spese di lite con at-
tribuzione allo scrivente procuratore anticipatario”.
Per la convenuta:”
in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità della Citazione ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 4 c.p.c., 164, comma 4, c.p.c. e 2697 c.c.;
in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione delle domande di nullità parziale del
Finanziamento e di ripetizione/ricalcolo del saldo del rapporto di Finanziamento
nei termini esposti in atti e, conseguentemente, rigettarle;
nel merito respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infon-
date in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in atti;
3
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, nel chiedere di sentir accogliere le istanze come formulate nelle note su richiamate, allegava in fatto e diritto quanto segue:
In data 28 settembre 2011 l'istante ebbe e a sottoscrivere con la società
il prestito personale nr.44656111 obbligandosi a rimborsare il Controparte_1
complessivo importo di € 70.203,96 in nr.180 rate mensili da € 388,50 a far data dal 1° novembre 2011;
All'atto della stipula del contratto, ai fini dell'erogazione del credito, ve-
niva richiesta la sottoscrizione di un'assicurazione sul credito a mezzo adesione alla polizza collettiva nr.5098/01 intercorrente tra e società CP_1 CP_1
del gruppo Cardif.
Il premio all'uopo corrisposto ammontava a complessive € 2.685,30 oltre ad una copertura aggiuntiva pari ad € 454,00.
Al momento della sottoscrizione del contratto, il convenuto intermediario finanziario prospettava un TAN fisso per l'intera durata dell'ammortamento pari al 8,92% ed un T.A.E.G. ammontante al 9,54%;
Successivamente all'estinzione anticipata del rapporto contrattuale, tutta-
via, il sig. si rendeva conto dell'applicazione di condi- Parte_1
zioni economiche maggiormente svantaggiose rispetto a quelle prospettate in se-
no al contratto. Sottoposto il prestito personale ad indagine econometrica emer-
4
geva, infatti, l'applicazione di un tasso annuo economico globale attestantesi sul più elevato 11,19% in luogo del prospettato indicatore finanziario;
Inutilmente denunciate tali discrasie a mezzo pec del 24 luglio 2023,
l'odierno attore avviava innanzi all'Organismo di Mediazione Ad Resolution il procedimento recante nr.345/2024, al fine di tentare di addivenire al bonario componimento dei dissidenti interessi. La menzionata procedura, tuttavia, veniva definita con verbale negativo del 27 marzo 2024 per mancato accordo tra i parte-
cipanti rendendo necessario il ricorso all'adita autorità giudiziaria.
Sulla base di tali circostanze, allegava la violazione dell'art. 125 bis Tub e dei principi di trasparenza e corretta informazione in ordine a costi non inclusi oppure inclusi in modo non corretto.
Si costituiva parte convenuta deducendo in via preliminare la nullità della citazione, la prescrizione delle pretese e comunque l'infondatezza delle stesse.
Acquisita la documentazione, disposta la ctu per l'esecuzione del seguente mandato:
"accerti il taeg del contratto di cui è causa.
Laddove risulti superiore rispetto l'indicazione contrattuale applichi l'art. 125 bis tub e ridetermini il rapporto dare avere tra le parti calcolando il TAEG
come equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze,
emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Tenga conto delle somme già erogate dal cliente come risultanti in atti”si osserva.
In limine la domanda attorea appare sufficientemente determinata atteso che l'attore, sul presupposto di un'errata indicazione del taeg del contratto, invo-
5
ca l'applicazione dell'art. 125 bis tub, laddove comporta la rideterminazione del tasso contrattuale secondo una disciplina di favore per il consumatore.
Infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che il mutuo di cui è causa veniva estinto anticipatamente il 18.11.21, con conseguente prescrizione della domanda di restituzione di somme indebitamente erogate alla convenuta (sul pre-
supposto allegato di ricalcolo del tasso corrispettivo alla luce dell'art. 125 bis tub) nel decennio a decorrere da tale data.
Quanto al preliminare accertamento della nullità delle clausole determina-
tive del taeg, la relativa domanda in quanto volta all'accertamento della nullità, è
da ritenersi imprescrittibile.
L'ammontare del Taeg contrattuale.
Sostiene parte attrice, anche richiamando la propria perizia di parte, che il
TAEG contrattuale sia in realtà maggiore di quello indicato espressamente, in ra-
gione della necessità di includere, nel calcolo dello stesso, il costo della Polizza
del “servizio assicurativo aggiuntivo”, stipulati a copertura del Finanziamento.
Il Taeg, secondo la tesi attorea, ammonterebbe al più elevato 11,19% in luogo del prospettato indicatore finanziario 9.54%. La tesi attorea ricomprende nel calcolo del teag, la polizza indennitaria n. 24891, stipulata con
[...]
per Euro 454,00 a copertura di un rischio diverso da quello Controparte_3
dell'inadempimento, ossia il rischio legato alla salute. La difesa della convenuta,
nel non negare che la percentuale sul costo complessivo del Taeg varia nella me-
desima entità indicata dall'attore laddove si computi anche l'ulteriore costo, è nel senso che vi è un errore concettuale a monte compiuto dall'attore e ciò che ai fini del Taeg si debba computare necessariamente anche il costo della polizza assicu-
6
rativa. Il discrimen quindi è se debba considerarsi facoltativa oppure obbligato-
ria la polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento. Ciò perché,
l'art. 121 TUB prevede espressamente che :” Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credi-
to, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad og-
getto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condi-
zioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, sta-
bilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”. Norma
confermata dal Provvedimento di Banca d'Italia in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 29 luglio 2009, nel suo aggior-
namento del 9 febbraio 2011 (pro tempore applicabile al Finanziamento) confer-
ma, infatti, che: “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a cono-
scenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligato-
ri per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Il tribunale ritie-
ne, ai fini dell'accertamento della natura obbligatoria o facoltativa della polizza,
che non sia decisiva l'espressa indicazione nel contratto come meramente facol-
tativa e opzionale, e non necessaria per ottenere l'erogazione del prestito né per ottenerlo alle condizioni offerte, ciò perché, nell'ambito dei contratti predisposti unilateralmente da una delle parti, nel contesto di negozi giuridici ove uno dei due soggetti è posto innanzi all'alternativa di aderire a certe condizioni o meno,
ad un determinato contenuto negoziale, l'indicazione della natura facoltativa del-
la polizza potrebbe essere una frase di stile, non ancorata alla realtà. Ai fini della valutazione della natura facoltativa oppure obbligatoria della polizza assicurativa,
può richiamarsi la presunzione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità sia
7
pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del
TEG, per la ricomprensione della spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito.
Si è fatto richiamo all'elemento del collegamento all'operazione di credi-
to. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione
(Cass. n. 3025/22, n. 8806/17)”.
Il collegamento, e quindi l'obbligatorietà della polizza sarebbe presunto dalla contestualità delle stipulazioni, come nel caso in esame. Tuttavia la presun-
zione ha natura relativa, potendo sempre il mutuante dimostrare che “la conclu-
sione di un contratto avente ad oggetto tali servizi (di assicurazione) è un requisi-
to per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Quindi l'onere della convenuta è nel senso di offrire elementi di prova di segno contrario, po-
tendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazio-
ne dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finan-
ziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento.
Ritiene il tribunale che tale onere sia stato soddisfatto da parte della con-
venuta.
In atti della convenuta si rinvengono altri contratti stipulati per importi si-
mili a quelli di cui è causa, con distinti soggetti, divergenti in termini assai ridotti
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dalle condizioni offerte alla parte attrice:
- contratto comparativo n. 44465737 del 25 agosto 2011 (-34 gg): importo erogato Euro 32.000,00 (-8,571 %), periodo di ammortamento 180 mesi (+0 %),
TAN 8,90 % (+2 bp) (v. ns. doc. 8);
- contratto comparativo n. 44547585 del 9 settembre 2011 (-19 gg): im-
porto ero-gato Euro 32.000,00 (-8,571 %), periodo di ammortamento 180 mesi
(+0 %), TAN 8,90% (+2 bp) (v. ns. doc. 9);
- contratto comparativo n. 44552418 del 13 settembre 2011 (-15 gg): im-
porto ero-gato Euro 31.000,00 (-11,429%), periodo di ammortamento 180 mesi
(+0 %), TAN 8,90% (+2 bp) (v. ns. doc. 10).
Inoltre, è espressamente prevista la facoltà di recesso dalla polizza senza un mutamento delle condizioni contrattuali. Del tutto infondata, oltre che generi-
ca, è la doglianza dell'attore circa l'omessa insufficiente trasparenza ed informa-
zione da parte della banca. Al di là della genericità della doglianza, si osserva che in atti risulta che il comma 2 dell'art. 124 TUB, prevede che le informazioni di natura precontrattuale (menzionate dal comma 1 della medesima norma), devono essere “fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto carta-
ceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori"” aggiungendo poi che “Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo”. Risulta documentale la consegna del modulo IEBCC (acronimo di In-
formazioni Europee di base sul credito ai Consumatori) come da apposita sotto-
scrizione del cliente per la consegna. Ne consegue il rigetto delle domande atto-
ree, con liquidazione delle spese a carico d parte attrice calcolato ai valori medi nella scaglione 5200-26000 atteso che, il presumibile credito restitutorio come
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accertato dal ctu sarebbe ammontato ad euro 16535,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in euro 5077,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali e spese di ctu.
Napoli, 17.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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