Ordinanza cautelare 14 giugno 2011
Parere definitivo 10 luglio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/07/2013, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 03165/2013 e data 10/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 maggio 2013
NUMERO AFFARE 02826/2011
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’avvocato Giovanni Martini, nato a [...] l’[...] e residente a San Giorgio a Cremano, contro il provvedimento 12 ottobre 2009 n. 1 del commissario ad acta , di approvazione dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo dei difensori civili presso il comune di San Giorgio a Cremano.
LA SEZIONE
Vista la relazione 6 luglio 2011 prot. n. 0005925/15151/01^/E con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, spedito al comune di San Giorgio a Cremano il 27 novembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D’Ottavi.
Premesso e considerato:
Il commissario straordinario, nominato per provvedere in via sostitutiva, con l’atto sopra indicato ha emanato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo dei designati alla carica di difensore civico presso il comune di San Giorgio a Cremano, e l’avvocato Giovanni Martini il 25 novembre 2009 ha presentato istanza di partecipazione. Con provvedimento commissariale 3 dicembre 2009 n. 3 la sua domanda non è stata ammessa, perché pervenuta oltre il termine previsto dal bando.
L’avvocato Martini ha impugnato l’esclusione, deducendone l’illegittimità con vari motivi di ricorso, con i quali in sostanza sostiene la tempestività della sua domanda, spedita con raccomandata entro il termine previsto.
Il ministero riferisce che il comune di San Giorgio a Cremano con nota dell’11 maggio 2010 ha trasmesso la deliberazione 9 aprile 2010 n. 5, con la quale il commissario ad acta ha deciso di non procedere alla nomina del difensore civico (in applicazione dell’art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, come modificato dall’art. 1-quater del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 convertito in legge 26 marzo 2010 n. 42, che ha imposto ai comuni di sopprimere la figura del difensore civico comunale) e ha dichiarato concluso il procedimento avviato con l’avviso pubblicato il 26 ottobre 2009. Conclude pertanto che è cessata la materia del contendere.
Ciò premesso, rileva la Sezione che effettivamente il menzionato provvedimento con cui il comune ha deciso di non procedere alla nomina del difensore civico rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco D'Ottavi | Raffaele Carboni |
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando