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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 4578/2023 R.G. promosso da
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
in proprio ed unitamente a nata in [...] il C.F._1 Parte_2
20.01.1983 c.f. in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
, nato in [...] il [...] c.f. Controparte_1
, C.F._3
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_3
, C.F._4
nato in [...] il [...] c.f. in proprio ed Parte_4 C.F._5 unitamente a nata in [...] il [...] c.f. Controparte_2
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._6 Persona_1 nata in [...] il [...] c.f. ,
[...] C.F._7
, nato in [...] il [...] c.f. , Controparte_3 C.F._8
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Pag. 1 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Con ricorso depositato il 04.04.2023 gli attori in proprio e nell'interesse dei figli minorenni tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_4 della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] coniugato con Persona_2 Controparte_5 ed emigrati in Brasile dove ha vissuto senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
In via subordinata chiedeva anche che venisse accertata la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
-nonché che venisse accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana con la conseguente condanna del a risarcire il danno non Controparte_6 patrimoniale patito e patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
Con decreto del 06. 09.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 08 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 08.11.2024 ed in data 10.10.2025, dando atto che nessuna comunicazione era pervenuta da parte del consolato ed insistendo, nel merito per l'accoglimento della domanda e rassegnando le conclusioni che vengono qui trascritte.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che Parte_1
, ,
[...] Controparte_1 Parte_3
,
[...] Parte_4 Persona_1 Controparte_3 sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicopisano (PI) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di
Vicopisano (PI). 2) In via subordinata:- accertare la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro
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spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
- accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana
e per l'effetto condannare il a risarcire il danno non patrimoniale patito e Controparte_6 patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_4 costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_2
cittadino italiano dopo aver celebrato il matrimonio con emigravano in
[...] Controparte_5
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 01.03.1897 che nel 1920 si univa Persona_3 in matrimonio con e dalla loro unione nasceva: CP_7 in data 09.08.1923 Persona_4
Dalla unione tra e , avvenuto nel 1945, nascevano: Persona_4 Persona_5
A) in data 27.11.1946 Parte_5
Dalla unione della predetta avvenuta nel 1973 con nasceva il 21.07.1974 Persona_6 [...]
che nel 2004 si univa in matrimonio con Parte_1 Persona_7
e dalla loro unione nasceva il 25.02.2005 Parte_3
Successivamente si univa con e Parte_1 Controparte_8 generava il 03.03.2015 . Controparte_1
B) in data 22.07.1949 Parte_6
Dalla unione del predetto , avvenuta nel 1969 con nasceva il 26.07.1985 Persona_8 il quale a sua volta si univa in matrimonio con ed Parte_4 Controparte_2 insieme generavano il 03.09.2013 Persona_1
C) in data 18.10.1969 Parte_7
Dalla unione della predetta con , nasceva il 21.08.1995 Persona_9 [...]
. Controparte_3
SULL'INTERESSE A AGIRE Pag. 3 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo gli attori documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia ed avendo altresì dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
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NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano
[...]
il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta ai figli che a loro volta l'hanno trasmessa ai Persona_3 propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
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Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
e ciò senza alcun passaggio generazionali per linea femminile in epoca Persona_2 precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente
o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER RITARDO NEL PROVVEDERE
I ricorrenti hanno invocato anche il ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali che affermano essere derivati loro in conseguenza: “… della violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro l'ultimo termine di 730 giorni fissato dall'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 18.04.1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. Nella specie, non risulta che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento entro il suddetto termine, per tutto ciò alla luce altresì dell'art. 2 bis della Legge n. 241 7 agosto 1990 si chiede la condanna del
[...]
al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del CP_4 predetto termine di conclusione del procedimento, in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo.” (Cfr. ricorso pag.18).
Sul punto occorre valutare preliminarmente la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O.
Con l'avvento della L. n. 241/1990 è stato espressamente sancito, all'art. 2, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
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Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che, in assenza di un differente termine espressamente previsto dalla legge, “i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”, o del diverso termine stabilito dalla legge che nel caso in questione è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 3 Dpr. 18 aprile 1994 n. 362).
L'art.
2-bis della L. 241/1990, comma 1, introdotto dall'art. 7, comma 1 lett. c) della L.69/2009, dispone che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Il comma 1-bis, introdotto dalla decreto legge n. 69/2013, prevede invece che: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”
In sintesi, il comma 1 dell'art.
2-bis Legge 241/1990 sancisce la risarcibilità del cd. danno da ritardo che, tuttavia, deve essere tenuto ben distinto dall'indennizzo da ritardo previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo. Mentre il risarcimento contemplato al comma 1 dell'art.
2-bis della legge
241/1990 presuppone la prova del danno, del comportamento colposo o doloso dell'Amministrazione
e del nesso di causalità, l'indennizzo da ritardo di cui al comma 1-bis prescinde, invece, dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5600).
Ciò posto e preso atto di come parte ricorrente abbia espressamente invocato il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, si rileva che, in ordine al riparto di giurisdizione, l'art. 133 c.p.a. dispone che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo”.
Sul punto merita di essere richiamata una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Casssazione
(ord. 2 febbraio 2022 nr. 3099). In tale vicenda l'attrice aveva chiesto al giudice ordinario “la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno per non aver concluso nel termine previsto dalla L. n. 241 del 1990 il procedimento amministrativo ovvero il procedimento per Pag. 7 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
la sua decadenza dal finanziamento pubblico”. Orbene, la Suprema Corte ha “dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. a), n. 1 cod. proc. amm., in quanto la controversia verte in materia di "risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo".
La stessa ordinanza ha in proposito rilevato che “nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo può operarsi un confronto, per differenza, con le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite di questa Suprema Corte nell'ordinanza n. 8236 del 2020, che, in una controversia nella quale il privato lamentava non solo la violazione dei termini procedimentali ma il comportamento ondivago tenuto dall'ente pubblico, ossia una condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere alla fase procedimentale, con conseguente lesione dell'affidamento ingenerato nel privato in ordine all'esito favorevole del procedimento, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. Ebbene, l'affidamento incolpevole o secondo buona fede nella corretta condotta dell'ente pubblico, che diventa giuridicamente rilevante solo nel momento in cui tale affidamento viene deluso a danno del privato che ne è titolare e la cui cognizione
è stata dalle recenti Sezioni Unite di Cassazione devoluta al giudice ordinario, è cosa ben diversa dall'affidamento legittimo che viene in discorso nel caso che ci occupa. Quest'ultimo vive nel rapporto amministrativo e presuppone l'esercizio di un potere pubblicistico, ragion per cui la tutela di detto affidamento è assicurata in via preventiva dal rispetto delle garanzie procedimentali normativamente previste, tra cui l'osservanza del termine di conclusione del procedimento”.
La Cassazione ha rilevato che, in tale fattispecie, la parte non contestava “ una lesione dell'affidamento incolpevole, essendole stato comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento pubblico per aver avviato l'attività d'impresa prima ancora di essere stata ammessa al beneficio, bensì la lesione del legittimo affidamento alla ragionevole durata del procedimento e alla regolarità dell'azione amministrativa, con specifico riguardo al rispetto del termine di conclusione di esso”.
Tornando al caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto l'esistenza di un affidamento incolpevole, legato alla durata del procedimento, andato deluso a loro danno. La domanda è invece fondata sul risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per violazione dolosa o colposa dei termini procedimentali ex L. 241/1990 e quindi sulle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo. Si tratta quindi di una domanda che non può essere delibata in questa sede dal momento che ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma
1, lett. a) nr. 1) D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 di riordino del processo amministrativo. La questione è rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 37 c.p.c." Pag. 8 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Tutto ciò premesso deve trovare accoglimento la domanda proposta in punto di cittadinanza atteso che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022)
In merito invece alla richiesta di risarcimento la domanda deve essere rigettata per come già esposto.
SULLE SPESE DI LITE
Il rigetto di un capo della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
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• dichiara la contumacia del Controparte_4
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara che Controparte_4
• Parte_1
• , figlio minorenne Controparte_1
• Parte_3
• Parte_4
• figlia minorenne Persona_1
• , Controparte_3
• in Colombia il 28/12/2000;
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• rigetta per il resto la domanda;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 4578/2023 R.G. promosso da
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
in proprio ed unitamente a nata in [...] il C.F._1 Parte_2
20.01.1983 c.f. in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
, nato in [...] il [...] c.f. Controparte_1
, C.F._3
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_3
, C.F._4
nato in [...] il [...] c.f. in proprio ed Parte_4 C.F._5 unitamente a nata in [...] il [...] c.f. Controparte_2
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._6 Persona_1 nata in [...] il [...] c.f. ,
[...] C.F._7
, nato in [...] il [...] c.f. , Controparte_3 C.F._8
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Pag. 1 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Con ricorso depositato il 04.04.2023 gli attori in proprio e nell'interesse dei figli minorenni tutti cittadini brasiliani hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_4 della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il [...] coniugato con Persona_2 Controparte_5 ed emigrati in Brasile dove ha vissuto senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana.
In via subordinata chiedeva anche che venisse accertata la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
-nonché che venisse accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana con la conseguente condanna del a risarcire il danno non Controparte_6 patrimoniale patito e patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia.
Con decreto del 06. 09.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 08 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 08.11.2024 ed in data 10.10.2025, dando atto che nessuna comunicazione era pervenuta da parte del consolato ed insistendo, nel merito per l'accoglimento della domanda e rassegnando le conclusioni che vengono qui trascritte.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che Parte_1
, ,
[...] Controparte_1 Parte_3
,
[...] Parte_4 Persona_1 Controparte_3 sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicopisano (PI) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di
Vicopisano (PI). 2) In via subordinata:- accertare la lesione diretta e concreta dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, che non vedranno riconosciuto a breve termine quanto loro
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spettante diritto e ciò per la sicura mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento amministrativo previsto in tema di concessione della cittadinanza;
- accertare e dichiarare la perdita di chanche in capo agli odierni attori a causa dei ritardi nella concessione della cittadinanza italiana
e per l'effetto condannare il a risarcire il danno non patrimoniale patito e Controparte_6 patiendo dai ricorrenti, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia. Con ogni più ampia riserva anche in relazione ai mezzi istruttori.”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_4 costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_2
cittadino italiano dopo aver celebrato il matrimonio con emigravano in
[...] Controparte_5
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 01.03.1897 che nel 1920 si univa Persona_3 in matrimonio con e dalla loro unione nasceva: CP_7 in data 09.08.1923 Persona_4
Dalla unione tra e , avvenuto nel 1945, nascevano: Persona_4 Persona_5
A) in data 27.11.1946 Parte_5
Dalla unione della predetta avvenuta nel 1973 con nasceva il 21.07.1974 Persona_6 [...]
che nel 2004 si univa in matrimonio con Parte_1 Persona_7
e dalla loro unione nasceva il 25.02.2005 Parte_3
Successivamente si univa con e Parte_1 Controparte_8 generava il 03.03.2015 . Controparte_1
B) in data 22.07.1949 Parte_6
Dalla unione del predetto , avvenuta nel 1969 con nasceva il 26.07.1985 Persona_8 il quale a sua volta si univa in matrimonio con ed Parte_4 Controparte_2 insieme generavano il 03.09.2013 Persona_1
C) in data 18.10.1969 Parte_7
Dalla unione della predetta con , nasceva il 21.08.1995 Persona_9 [...]
. Controparte_3
SULL'INTERESSE A AGIRE Pag. 3 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo gli attori documentato di aver inoltrato l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato
d'Italia ed avendo altresì dedotto il ritardo pressochè ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
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NEL MERITO
I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano
[...]
il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla Persona_2 cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta ai figli che a loro volta l'hanno trasmessa ai Persona_3 propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
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Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
e ciò senza alcun passaggio generazionali per linea femminile in epoca Persona_2 precostituzionale di talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente
o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER RITARDO NEL PROVVEDERE
I ricorrenti hanno invocato anche il ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali che affermano essere derivati loro in conseguenza: “… della violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento e di pronunciarsi sulla predetta istanza entro l'ultimo termine di 730 giorni fissato dall'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 18.04.1994, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana. Nella specie, non risulta che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento entro il suddetto termine, per tutto ciò alla luce altresì dell'art. 2 bis della Legge n. 241 7 agosto 1990 si chiede la condanna del
[...]
al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del CP_4 predetto termine di conclusione del procedimento, in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo.” (Cfr. ricorso pag.18).
Sul punto occorre valutare preliminarmente la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O.
Con l'avvento della L. n. 241/1990 è stato espressamente sancito, all'art. 2, che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
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Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che, in assenza di un differente termine espressamente previsto dalla legge, “i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”, o del diverso termine stabilito dalla legge che nel caso in questione è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 3 Dpr. 18 aprile 1994 n. 362).
L'art.
2-bis della L. 241/1990, comma 1, introdotto dall'art. 7, comma 1 lett. c) della L.69/2009, dispone che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Il comma 1-bis, introdotto dalla decreto legge n. 69/2013, prevede invece che: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”
In sintesi, il comma 1 dell'art.
2-bis Legge 241/1990 sancisce la risarcibilità del cd. danno da ritardo che, tuttavia, deve essere tenuto ben distinto dall'indennizzo da ritardo previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo. Mentre il risarcimento contemplato al comma 1 dell'art.
2-bis della legge
241/1990 presuppone la prova del danno, del comportamento colposo o doloso dell'Amministrazione
e del nesso di causalità, l'indennizzo da ritardo di cui al comma 1-bis prescinde, invece, dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5600).
Ciò posto e preso atto di come parte ricorrente abbia espressamente invocato il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, si rileva che, in ordine al riparto di giurisdizione, l'art. 133 c.p.a. dispone che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo”.
Sul punto merita di essere richiamata una recente ordinanza delle Sezioni Unite della Casssazione
(ord. 2 febbraio 2022 nr. 3099). In tale vicenda l'attrice aveva chiesto al giudice ordinario “la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno per non aver concluso nel termine previsto dalla L. n. 241 del 1990 il procedimento amministrativo ovvero il procedimento per Pag. 7 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
la sua decadenza dal finanziamento pubblico”. Orbene, la Suprema Corte ha “dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. a), n. 1 cod. proc. amm., in quanto la controversia verte in materia di "risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo".
La stessa ordinanza ha in proposito rilevato che “nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo può operarsi un confronto, per differenza, con le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite di questa Suprema Corte nell'ordinanza n. 8236 del 2020, che, in una controversia nella quale il privato lamentava non solo la violazione dei termini procedimentali ma il comportamento ondivago tenuto dall'ente pubblico, ossia una condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere alla fase procedimentale, con conseguente lesione dell'affidamento ingenerato nel privato in ordine all'esito favorevole del procedimento, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. Ebbene, l'affidamento incolpevole o secondo buona fede nella corretta condotta dell'ente pubblico, che diventa giuridicamente rilevante solo nel momento in cui tale affidamento viene deluso a danno del privato che ne è titolare e la cui cognizione
è stata dalle recenti Sezioni Unite di Cassazione devoluta al giudice ordinario, è cosa ben diversa dall'affidamento legittimo che viene in discorso nel caso che ci occupa. Quest'ultimo vive nel rapporto amministrativo e presuppone l'esercizio di un potere pubblicistico, ragion per cui la tutela di detto affidamento è assicurata in via preventiva dal rispetto delle garanzie procedimentali normativamente previste, tra cui l'osservanza del termine di conclusione del procedimento”.
La Cassazione ha rilevato che, in tale fattispecie, la parte non contestava “ una lesione dell'affidamento incolpevole, essendole stato comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dal finanziamento pubblico per aver avviato l'attività d'impresa prima ancora di essere stata ammessa al beneficio, bensì la lesione del legittimo affidamento alla ragionevole durata del procedimento e alla regolarità dell'azione amministrativa, con specifico riguardo al rispetto del termine di conclusione di esso”.
Tornando al caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto l'esistenza di un affidamento incolpevole, legato alla durata del procedimento, andato deluso a loro danno. La domanda è invece fondata sul risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per violazione dolosa o colposa dei termini procedimentali ex L. 241/1990 e quindi sulle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo. Si tratta quindi di una domanda che non può essere delibata in questa sede dal momento che ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma
1, lett. a) nr. 1) D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 di riordino del processo amministrativo. La questione è rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 37 c.p.c." Pag. 8 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Tutto ciò premesso deve trovare accoglimento la domanda proposta in punto di cittadinanza atteso che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'avo italiano non si è mai naturalizzato brasiliano come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022)
In merito invece alla richiesta di risarcimento la domanda deve essere rigettata per come già esposto.
SULLE SPESE DI LITE
Il rigetto di un capo della domanda giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
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• dichiara la contumacia del Controparte_4
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara che Controparte_4
• Parte_1
• , figlio minorenne Controparte_1
• Parte_3
• Parte_4
• figlia minorenne Persona_1
• , Controparte_3
• in Colombia il 28/12/2000;
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• rigetta per il resto la domanda;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi,
Firenze, 20 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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