Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 9064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9064/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
25.03.2025, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Monica Montecchio
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...], C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONE DELLE PARTI, PER IL RICORRENTE: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 27.11.2024, premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 13.03.2020 a Khouribga (Marocco), trascritto al comune di CP_1
Roma al n.369, parte II, serie C57 e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge.
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Instaurato regolarmente il contraddittorio, parte resistente non si costituiva in giudizio.
2. In data 25 marzo 2025, solo il ricorrente compariva dinanzi al giudice delegato, il quale dichiarava la contumacia della resistente e invitava il ricorrente a concludere.
Parte ricorrente insisteva affinché venisse dichiarata la separazione dalla coniuge senza alcuna condizione accessoria.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni di parte ricorrente, in assenza di domande accessorie, riservava la causa al collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che attesa la mancata costituzione della parte resistente e la mancata proposizione di ulteriori domande da parte dei soggetti legittimati, occorre procedere unicamente alla pronuncia di separazione.
Devono essere compiute le formalità di legge.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nata il [...] in [...], C.F.: C.F._1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 13.03.2020 in Khouribga C.F._2
2 r.g. 9064/2024
(Marocco) trascritto al comune di Roma al n.369, parte II, serie C57;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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