Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai NOi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1006 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/04/1974, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Guarino, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/04/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Guarino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/12/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di FO, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già abbandonato la casa coniugale.
3. I coniugi danno atto che nella casa già coniugale sita in FO Località
Rombi di proprietà del NO è rimasto a vivere Controparte_1 quest'ultimo; mentre la NOa si è già allontanata dalla casa Parte_1 coniugale trasferendosi presso l'abitazione di proprietà dei propri genitori sita in FO Località Punta Nera.
4. Che grava un contratto di mutuo n. 08/61484807 cointestato ai due coniugi stipulato in data 18/05/2006, acceso presso la filiale di Controparte_2
FO, Corso Cavour, n. 1, per un importo iniziale totale di € 53.750,00
(cinquantatremilasettecentocinquanta/00), mediante pagamento della somma pari ad € 291,00 (duecentonovantuno/00), in rate mensili posticipate fino alla completa estinzione del capitale erogato.
Il NO si impegna in ogni caso sin d'ora a continuare a Controparte_1 pagare le rate del predetto mutuo cointestato, per un importo pari ad € 291,00
Pag. 2 di 5 mensili, sul conto corrente cointestato numero 13856/6152/2133, CP_2
filiale di FO (SU), Corso Cavour n. 1, fino a totale estinzione dello
[...] stesso, ovvero in data 31/07/2027.
Il NO , pertanto, si impegnerà ad estinguere il predetto Controparte_1 mutuo al fine di liberare la NOa quale cointestatario del Parte_1 mutuo de quo, continuando il NO a provvedere al pagamento della rata CP_1 di mutuo fino a chiusura dello stesso, così come effettuato sino ad oggi.
5. Sul conto corrente cointestato grava un finanziamento “xme prestito facile monorata” cointestato ai coniugi n. 08/11798501, stipulato in CP_3 data 06/05/2021, acceso presso la filiale di FO, Controparte_2
Corso Cavour n. 1, per un importo iniziale totale di € 9.000,00 (novemila/00), mediante pagamento della somma pari ad € 110,96 (centodieci/96), in rate mensili posticipate fino alla completa estinzione del capitale erogato.
Il NO si impegna in ogni caso sin d'ora a continuare a Controparte_1 pagare le rate del predetto finanziamento cointestato, per un importo pari ad €
110,96 mensili, sul conto corrente numero 13856/6152/2133, CP_2
filiale di FO (SU), Corso Cavour n. 1, fino a totale estinzione dello
[...] stesso, ovvero in data 01/07/2031.
Il NO , pertanto, si impegnerà ad estinguere il predetto Controparte_1 finanziamento al fine di liberare la NOa quale Parte_1 cointestatario del finanziamento de quo, continuando il NO a CP_1 provvedere al pagamento della rata di prestito fino a chiusura dello stesso, così come effettuato sino ad oggi.
6. La NOa , si farà totalmente carico del pagamento del Parte_1 premio relativo alla Polizza “XMe protezione” di cui è intestataria - contratta presso filiale di FO, importo rata mensile € 29,86 - Controparte_2 sul conto corrente numero 13856/6152/2133, filiale di Controparte_2
FO (SU), Corso Cavour n. 1, fino al trasferimento di detta polizza in altro conto corrente a lei intestato.
La NOa provvederà dopo il deposito del ricorso de quo Parte_1 all'apertura di un nuovo conto corrente a Lei intestato.
7. Il conto corrente cointestato fra i coniugi verrà utilizzato esclusivamente dallo al fine dei pagamenti delle rate dei prestiti di cui sopra e Controparte_1 quale conto suo personale, fino a totale estinzione dei prestiti de quo.
Ad estinzione del finanziamento “xme prestito facile monorata” che avverrà
07/07/2031, il conto corrente cointestato verrà chiuso.
8. I mobili e gli arredi contenuti all'interno della casa resteranno di proprietà al NO , ad esclusione del tavolo e della credenza della Controparte_1 sala da pranzo di proprietà della NOa così come i regali di Parte_1 nozze ricevuti da quest'ultima dai propri parenti, che i coniugi individueranno di comune accordo.
Pag. 3 di 5 9. La NOa dichiara di rinunciare alla corresponsione di Parte_1 qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto il NO
[...]
, si farà carico interamente del pagamento, fino a totale CP_1 estinzione, dei finanziamenti cointestati accesi sul conto cointestato, per un totale pari ad € 401,96 oltre ad un assegno di mantenimento per la figlia pari ad Per_1
€ 150,00.
10. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
11. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna in Per_1
FO Località Punta Nera, il NO potrà esercitare il diritto di CP_1 visita secondo le seguenti cadenze:
- a settimane alterne dal sabato mattina dopo la scuola sino alla domenica alle
20.00.
- Durante le vacanze estive, stabilendo giorni e periodi da concordare con la madre almeno due mesi di anticipo, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative.
- Durante le festività natalizie e pasquali, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, la minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il 24 e il 26 dicembre, il 06 gennaio e il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il 25 e il 31 dicembre, il 01 gennaio e il giorno di pasquetta, salvo diversi accordi tra i coniugi.
12. Il NO verserà alla NOa entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 150,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno Per_1 in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre € 193,00 relativo all'assegno unico che già viene erogato nel conto corrente cointestato dei coniugi.
13. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Pag. 4 di 5 14. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, nonché dei propri numeri di telefono cellulare.
15. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia . Per_1
16. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi altresì reciprocamente atto che le stesse formano un unico ed inscindibile contesto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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