Ordinanza cautelare 17 ottobre 2022
Sentenza 18 luglio 2023
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Improcedibile
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/04/2026, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03251/2026REG.PROV.COLL.
N. 08725/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8725 del 2023, proposto da
Comune di BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Brocco e Nicola De Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Brocco in Roma, via Cavour n. 325;
contro
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A., Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 250/2023 resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Wind Tre S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali con le quali è stato disposto il rinvio della trattazione della causa per consentire alle parti il perfezionamento di un accordo per il posizionamento dell’infrastruttura su un sito alternativo;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 la Cons. DR ST e uditi per le parti gli avvocati Roberto Brocco e Giuseppe Sartorio;
Ritenuto e considerato quanto segue.
AT
1. Con il ricorso in appello in epigrafe il Comune di BR ha impugnato la sentenza del T.r.g.a. – Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano limitatamente ai capi in cui è stato accolto il ricorso recante motivi aggiunti proposto dalla società Wind Tre S.p.a. per l’impugnazione dei nuovi provvedimenti emessi in seguito al remand disposto con ordinanza cautelare a seguito del ricorso introduttivo, ossia: i) il provvedimento del 15.12.2022, di rigetto dell'istanza autorizzatoria per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile in BR (codice sito BZ158), ritenendo l'istanza in contrasto con il “Regolamento antenne” approvato con delibera di C.C. n.14/2015, con la cartografia di zonizzazione approvata, per l'individuazione dei “siti sensibili”, con delibera di G.C. n. 66/2011, e con il vigente regolamento edilizio, con particolare riguardo: 1) all'art. 4, comma 1, nn.1 e 3, del “Regolamento antenne”, per quanto concerne la vicinanza del nuovo impianto ad un istituto scolastico; 2) all'art. 4, comma 1, nn. 2 e 3, del “Regolamento antenne”, per quanto concerne la vicinanza del nuovo impianto a particelle sottoposte a vincolo di tutela storico-artistica; 3) all'art. 6 del “Regolamento antenne” e all'art. 15, commi 3 e 8, del Regolamento edilizio, per quanto concerne l'omessa produzione del titolo comprovante la disponibilità dell'immobile interessato dall'intervento; ii) le predette norme secondarie e pianificatorie, fatte oggetto di applicazione nel provvedimento sub 1) al fine di denegare l'istanza per la realizzazione della nuova infrastruttura di rete.
2. Il diniego comunale era motivato dal fatto che l’edificio, sul quale è prevista la realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione, si trova nel raggio di 100 metri da un edificio scolastico, e dalle relative pertinenze, come anche da altri immobili sottoposti a vincolo diretto di tutela storico-artistica, ed è, perciò, in contrasto con l’art. 4, comma 1, punti 1), 2) e 3), del Regolamento comunale per la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 14 del 26.3.2015, secondo il quale nel raggio di 100 m dal palo su cui sono installati gli impianti non devono essere compresi, anche solo parzialmente, immobili cd. “sensibili”, tra i quali gli edifici scolastici e le loro pertinenze e i beni di pregio architettonico o paesaggistico. Il Comune ha inoltre ritenuto non idoneo il documento dimesso da Wind a comprovare la disponibilità dell’immobile destinato a ospitare l’infrastruttura.
3. Con il ricorso per motivi aggiunti Wind formulava due censure, dedicate, la prima, a denunciare l’illegittimità, per contrasto con l’art. 8, co.6, l. 36/01, dei limiti distanziali posti dai regolamenti comunali in materia di telecomunicazioni in rapporto ai siti sensibili e alla impossibilità di applicare il limite distanziale in riferimento a siti sensibili individuati, in maniera non specifica, da un atto di giunta antecedente al regolamento ratione temporis applicabile alla fattispecie; la seconda, per denunciare “violazione di legge” per l’impossibilità di denegare l’istanza in base all’omessa produzione di documenti non contemplati dalla disciplina speciale di settore contenuta nel c.c.e. e al difetto di istruttoria per l’omesso rilievo della validità del contratto di locazione, depositato dall’interessata nell’ambito del procedimento amministrativo a comprova della disponibilità dell’immobile.
2. Con l’impugnata sentenza il T.r.g.a. riteneva fondati entrambi i motivi, osservando riguardo alla prima censura che “ Il criterio distanziale adottato, dunque, non può che considerarsi irragionevole e sproporzionato per la genericità che lo connota e l’omessa valutazione dei suoi concreti e specifici effetti sul territorio ed è, perciò, in contrasto con i limiti cui la norma attributiva del potere assoggetta la capacità regolamentare dei comuni ” e sul secondo motivo che “ la ricorrente ha impiegato, per proporre l’istanza afferente alla realizzazione dell’impianto per cui è lite, proprio il modulo definito dall’Allegato A al DPP n. 36/2013, dichiarando, dunque, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della completa documentazione comprovante la disponibilità dell’area ”; il Trga ha quindi disposto l’annullamento del “Regolamento antenne”, limitatamente all’articolo 4, comma 1, punto 3), e il provvedimento di diniego che su esso si fonda.
3. La sentenza del T.r.g.a. è stata impugnata dal Comune di BR con appello depositato il 6 novembre 2023, affidato ai seguenti motivi:
- “ Error in iudicando. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti ed atti di causa e della documentazione processuale. Erronea/falsa interpretazione ed applicazione delle normative regolante la fattispecie, con particolare riferimento all’articolo 8, comma 6, della legge quadro 36/2001, all’articolo 7bis della L.P. Bolzano n. 6/2022, al DPP, Bolzano n. 36/2013, regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale, nonché all’articolo 43, comma 5, del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Eccesso di potere giurisdizionale, per esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della giurisdizione amministrativa ”;
- “Annullamento della norma regolamentare e del provvedimento di rigetto impugnato con i motivi aggiunti ”;
- “Pretesa non applicabilità della cartografia del 2011 riportante gli specifici siti sensibili in conseguenza dell’abrogazione del cd. “Regolamento antenne” del 2007 ”;
- “In punto regolazione delle spese del giudizio dinanzi il TRGA. Violazione, falsa/erronea applicazione degli articoli 39, cod. proc. amm. e 92, comma 2, c.p.c .”;
- con integrale riproposizione, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 c.p.a. tutte le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate.
4. Si è costituita in giudizio la Wind Tre S.p.A. chiedendo il rigetto dell’appello.
5. All’esito della pubblica udienza del 27 febbraio 2025 la Sezione ha assunto l’ordinanza n. 1760/2025 disponendo un rinvio in considerazione del fatto che “ le parti con istanza di rinvio congiunta, depositata il 20 gennaio 2025, hanno rappresentato che sono in corso delle trattative per l’individuazione di un sito alternativo a quello oggetto di causa e che è stata sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale di BR la proposta di deliberazione ad oggetto “Modifica del regolamento comunale per la disciplina della localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione – DELIBERAZIONE D’URGENZA” che, se venisse approvata, ne potrebbe costituire il presupposto” e che risultava dimessa “la deliberazione del Consiglio comunale di BR n. 6 del 30.1.2025 di intervenuta approvazione della suddetta modifica regolamentare” e la “la corrispondenza successiva intercorsa tra le parti, depositata in data 26 febbraio 2025, dalla quale emerge che il Comune di BR ha proposto a Wind Tre quale alternativa per la collocazione dell’impianto la “Palestra di roccia – Vertikale” p.ed 18848 in P.T. 369II, C.C. BR e che Wind Tre, in seguito a sopralluogo, ha positivamente valutato la proposta ma che occorre ancora perfezionare l’aspetto economico”.
6. In vista dell’udienza pubblica del 25 settembre 2025 le parti hanno depositato ulteriori documenti che comprovano l’avvio del procedimento per approvazione della nuova ipotesi di localizzazione della RSB sulla palestra di roccia;
7. Con ordinanza collegiale la Sezione, su istanza delle parti, ha concesso un ulteriore rinvio in attesa della conclusione del procedimento, per il quale nel frattempo risultava depositata formale istanza ed era in fase di approvazione del contratto di concessione del sito alternativo;
8. All’odierna udienza pubblica le parti hanno confermato che la pratica di localizzazione alternativa ha avuto esito positivo e che il Comune di BR non ha più interesse alla decisione del ricorso.
TT
Alla luce di quanto sopra esposto, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, in questo caso sui motivi di appello, né procedere di ufficio, né sostituirsi nella valutazione degli interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa e quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025).
Tanto premesso, il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame ritenendo giustificata la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio in considerazione dell’andamento complessivo della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
DR ST, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DR ST | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO