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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2702/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2702/2023 tra
Parte_1
[...] [...]
Pt_2 Pt_3
Pt_4 Pt_5
Pt_6 Pt_5
Pt_7 Pt_8
[...] Pt_5
Pt_9 Pt_10
[...] [...]
Parte_11
ATTORE e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2702/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI 50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_12 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_13 C.F._3 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_14 C.F._4 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_15 C.F._5 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_16 C.F._6
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_8 C.F._7 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO
pagina 2 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Pt_9 Pt_5 C.F._8 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_10 C.F._9 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_11 C.F._10 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO
ATTORE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 9 BOLOGNApresso il difensore avv. TAVAZZI
MICHELE
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI MARIO Controparte_1 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA,12 41100 MODENApresso il difensore avv. LEONI MARIO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte_14 Parte_17 Parte_10 Parte_8
nonché, Parte_16 Parte_15 Parte_11 Parte_12
e quali genitori esercenti la Parte_13 Parte_15 responsabilità sui figi minori e Persona_1 Persona_2 nonché e quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_8 responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno Persona_3 convenuto in giudizio nonché Controparte_1 Controparte_1
per sentirli dichiarare responsabili in solido per i danni CP_1 subiti per effetto del decesso di rispettivamente, Persona_4 moglie, madre e nonna dei predetti, decesso avvenuto in data 6 dicembre 2019 per negligenza della struttura sanitaria.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa veniva espletata c.t.u. medico legale, seguita da precedente a.t.p.
pagina 3 di 8 Pure in corso di giudizio, consta rinuncia agli atti del giudizio con riguardo al rapporto processuale instaurato tra gli attori e come prue tra quest'ultimo e Controparte_2 [...]
CP_3
[...]
[...]
[...
. Va preliminarmente dato atto e dichiarato estinto il giudizio con riguardo al rapporto processuale instaurato tra gli attori e come prue tra quest'ultimo e Controparte_2 [...]
per effetto di rinuncia agli atti dai medesimi accettata. CP_1
III. Rimane, quindi, la lite tra gli attori e Controparte_1
Quest'ultima ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo agli eredi della defunta Persona_4
In realtà, consta in atti la qualità rispettivamente di marito, figli e nipoti dei medesimi attori, come emergente dalla dichiarazione di successione (doc. 16).
E' stato pure eccepito il difetto di legittimazione dei genitori ad agire nell'interesse dei figli per difetto di autorizzazione del g.t.
L'eccezione è infondata, dato che i genitori agendo per il risarcimento del danno subito dai figli minori per perdita del rapporto parentale, figli che gli stessi rappresentano per ogni atto civile, non fanno altro che reintegrare un patrimonio da ricostituire, svolgendo attività rientrante nell'ordinaria amministrazione che non richiede autorizzazione di sorta, autorizzazione necessaria solo per il compimento di atti di natura straordinaria (principio pacifico;
ad es., Cass. 19 gennaio 2012, n.
743; Cass. 12 aprile 1988, n. 2869).
Entrambe le eccezioni vanno con ciò reiette.
IV. Veniamo a considerare la responsabilità di CP_1
pagina 4 di 8 La c.t.u. ha acclarato la negligente condotta della struttura di Villa Gaiato, “responsabile dell'exitus della paziente” CP_4
(p. 7).
Scrive la c.t.u.: “sono state rilevate criticità in merito alla gestione della paziente durante la sua degenza presso villa pineta, con particolare riguardo al monitoraggio pressorio e alla mancata introduzione di un'adeguata alterati terapia antipertensiva. Infatti, data l'anamnesi anamnesi di ipertensione arteriosa e aneurisma dell'aorta sarebbe stato indicato un continuo e stretto monitoraggio pressorio al fine di valutare la reintroduzione di un'adeguata terapia, onde evitare crolli di pressione da un lato e pericolosi picchi ipertensivi dall'altro, mantenendo una pressione inferiore a
140 barra 90 mmHg, considerato anche il prevedibile rialzo pressorio correlato alla risoluzione del quadro infettivo, alla terapia cortisonica e all'inizio della fisiokinesiterapia respiratoria.
Inoltre, in concomitanza al miglioramento del quadro respiratorio, doveva accompagnarsi un controllo del quadro clinico cronico, rappresentato dall'aneurisma dell'aorta discendente, il quale, con la progressiva risoluzione della sintomatologia acuta era destinato a prevalere nella gestione della paziente”.
Rileva ancora la c.t.u. un ulteriore criticità “rappresentata dalla decisione, nelle ore immediatamente precedenti al decesso della paziente, in presenza di Dolore toracico acuto associato ad importanti alterazione dei parametri vitali, di trattenere la paziente presso una struttura di degenza e riabilitazione e di non procedere immediatamente con la sua centralizzazione presso un centro di livello assistenziale superiore” (p. 3).
Come si vede, dalla lettura della c.t.u. della prof. Per_5 condivisibile per convincenza dell'argomentare, il decesso è ascrivibile a condotta negligente dei medici dell'equipe che operarono nella notte tra 5-6 dicembre 2019, a Villa Pineta, nell'assistenza di . Persona_4
pagina 5 di 8 V. Veniamo ora alla determinazione del quantum risarcibile, che viene liquidato in applicazione della tabelle del Tribunale di
Milano (versione 2024), i cui parametri sono applicabili in caso di danno non patrimoniale per perdita parentale.
Il criterio meneghino di liquidazione, nella specie applicabile, si fonda sulla combinazione dei seguenti parametri: un punto base variabile in relazione al grado di parentela (€ 3365 per marito e figli, e € 1461,20, per nipoti, in caso di perdita della nonna), che viene moltiplicato per i parametri indicati dalla Corte di Cassazione
(età della vittima primaria, età della vittima secondari e in caso di sopravvivenza di altri famigliari).
Sulla base del valore a punto, in concreto, al marito superstite, (€ 3365) sono attribuibili: punti 12 Parte_14
(parametro età della vittima primaria), punti 8 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
Il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di €
97.585.
A ciascun figlia della vittima, ed Parte_17 Parte_10
(entrambe nate nel 1973) (€ 3365)sono attribuibili: punti 12
(parametro età della vittima primaria), punti 20 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
A ciascuna figlia, il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di € 137.965.
Agli altri figli della defunta, e Pt_8 Pt_7 Parte_15
(nati nel 1986) (€ 3365) sono attribuibili: punti 12 (parametro età della vittima primaria), punti 22 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
A ciascun figlio, il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di € 144.695.
Ai nipoti (nato nel 2000) e (nata Parte_11 Parte_12 nel 2002) (€ 1461,20) sono attribuibili: punti 12 (parametro età della vittima primaria), punti 26 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
pagina 6 di 8 A ciascun nipote, il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di € 67.215.
Ai nipoti (nato nel 2014), (nata Persona_1 Persona_2 nel 2017) e (nato nel 2017) (€ 1461,20) sono Persona_3 attribuibili: punti 12 (parametro età della vittima primaria), punti
28 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
A ciascun di questi ultimi nipoti il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di € 71.598.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa dagli attori con ricorso depositato in data 21 aprile 2023,
1. dichiara l'estinzione del rapporto processuale tra gli attori e l' e tra quest'ultimo e Controparte_1 Controparte_1
2. dichiara la responsabilità di per il Controparte_1 decesso della paziente;
Persona_4
3. per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a risarcire a: la somma di € 97.585; e Parte_14 Parte_17
a ciascuna la somma di € 137.965; a Parte_10 Parte_8 Pt_16
e a ciascuno di essi la somma di € 144.695;
[...] Parte_15
e a ciascuno di essi la somma di € Parte_11 Parte_12
67.215; e quali esercenti la Parte_13 Parte_15 responsabilità genitoriale per i figli minori, e Persona_1
a ciascuno di essi la somma di € 71.598; Persona_2 [...]
e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_8 genitoriale sul figlio minore, la somma di € 71.598. Persona_3
Sulle somme liquidate decorrono gli interessi al saggio legale decorrenti dal 7 dicembre 2019 e fino al saldo;
pagina 7 di 8 2. dichiara tenuta e condanna a rimborsare le Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi € 35.000 (di cui €
1.800 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.u. ed a.t.p.
Modena, 22 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2702/2023 tra
Parte_1
[...] [...]
Pt_2 Pt_3
Pt_4 Pt_5
Pt_6 Pt_5
Pt_7 Pt_8
[...] Pt_5
Pt_9 Pt_10
[...] [...]
Parte_11
ATTORE e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 22 maggio 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2702/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI 50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_12 C.F._2 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_13 C.F._3 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_14 C.F._4 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_15 C.F._5 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_16 C.F._6
ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_8 C.F._7 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO
pagina 2 di 8 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Pt_9 Pt_5 C.F._8 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_10 C.F._9 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41121 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALINI Parte_11 C.F._10 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI N.50 41100 MODENApresso il difensore avv. CASALINI ALESSANDRO
ATTORE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 9 BOLOGNApresso il difensore avv. TAVAZZI
MICHELE
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONI MARIO Controparte_1 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA ROMA,12 41100 MODENApresso il difensore avv. LEONI MARIO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte_14 Parte_17 Parte_10 Parte_8
nonché, Parte_16 Parte_15 Parte_11 Parte_12
e quali genitori esercenti la Parte_13 Parte_15 responsabilità sui figi minori e Persona_1 Persona_2 nonché e quali genitori esercenti la Parte_1 Parte_8 responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno Persona_3 convenuto in giudizio nonché Controparte_1 Controparte_1
per sentirli dichiarare responsabili in solido per i danni CP_1 subiti per effetto del decesso di rispettivamente, Persona_4 moglie, madre e nonna dei predetti, decesso avvenuto in data 6 dicembre 2019 per negligenza della struttura sanitaria.
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa veniva espletata c.t.u. medico legale, seguita da precedente a.t.p.
pagina 3 di 8 Pure in corso di giudizio, consta rinuncia agli atti del giudizio con riguardo al rapporto processuale instaurato tra gli attori e come prue tra quest'ultimo e Controparte_2 [...]
CP_3
[...]
[...]
[...
. Va preliminarmente dato atto e dichiarato estinto il giudizio con riguardo al rapporto processuale instaurato tra gli attori e come prue tra quest'ultimo e Controparte_2 [...]
per effetto di rinuncia agli atti dai medesimi accettata. CP_1
III. Rimane, quindi, la lite tra gli attori e Controparte_1
Quest'ultima ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo agli eredi della defunta Persona_4
In realtà, consta in atti la qualità rispettivamente di marito, figli e nipoti dei medesimi attori, come emergente dalla dichiarazione di successione (doc. 16).
E' stato pure eccepito il difetto di legittimazione dei genitori ad agire nell'interesse dei figli per difetto di autorizzazione del g.t.
L'eccezione è infondata, dato che i genitori agendo per il risarcimento del danno subito dai figli minori per perdita del rapporto parentale, figli che gli stessi rappresentano per ogni atto civile, non fanno altro che reintegrare un patrimonio da ricostituire, svolgendo attività rientrante nell'ordinaria amministrazione che non richiede autorizzazione di sorta, autorizzazione necessaria solo per il compimento di atti di natura straordinaria (principio pacifico;
ad es., Cass. 19 gennaio 2012, n.
743; Cass. 12 aprile 1988, n. 2869).
Entrambe le eccezioni vanno con ciò reiette.
IV. Veniamo a considerare la responsabilità di CP_1
pagina 4 di 8 La c.t.u. ha acclarato la negligente condotta della struttura di Villa Gaiato, “responsabile dell'exitus della paziente” CP_4
(p. 7).
Scrive la c.t.u.: “sono state rilevate criticità in merito alla gestione della paziente durante la sua degenza presso villa pineta, con particolare riguardo al monitoraggio pressorio e alla mancata introduzione di un'adeguata alterati terapia antipertensiva. Infatti, data l'anamnesi anamnesi di ipertensione arteriosa e aneurisma dell'aorta sarebbe stato indicato un continuo e stretto monitoraggio pressorio al fine di valutare la reintroduzione di un'adeguata terapia, onde evitare crolli di pressione da un lato e pericolosi picchi ipertensivi dall'altro, mantenendo una pressione inferiore a
140 barra 90 mmHg, considerato anche il prevedibile rialzo pressorio correlato alla risoluzione del quadro infettivo, alla terapia cortisonica e all'inizio della fisiokinesiterapia respiratoria.
Inoltre, in concomitanza al miglioramento del quadro respiratorio, doveva accompagnarsi un controllo del quadro clinico cronico, rappresentato dall'aneurisma dell'aorta discendente, il quale, con la progressiva risoluzione della sintomatologia acuta era destinato a prevalere nella gestione della paziente”.
Rileva ancora la c.t.u. un ulteriore criticità “rappresentata dalla decisione, nelle ore immediatamente precedenti al decesso della paziente, in presenza di Dolore toracico acuto associato ad importanti alterazione dei parametri vitali, di trattenere la paziente presso una struttura di degenza e riabilitazione e di non procedere immediatamente con la sua centralizzazione presso un centro di livello assistenziale superiore” (p. 3).
Come si vede, dalla lettura della c.t.u. della prof. Per_5 condivisibile per convincenza dell'argomentare, il decesso è ascrivibile a condotta negligente dei medici dell'equipe che operarono nella notte tra 5-6 dicembre 2019, a Villa Pineta, nell'assistenza di . Persona_4
pagina 5 di 8 V. Veniamo ora alla determinazione del quantum risarcibile, che viene liquidato in applicazione della tabelle del Tribunale di
Milano (versione 2024), i cui parametri sono applicabili in caso di danno non patrimoniale per perdita parentale.
Il criterio meneghino di liquidazione, nella specie applicabile, si fonda sulla combinazione dei seguenti parametri: un punto base variabile in relazione al grado di parentela (€ 3365 per marito e figli, e € 1461,20, per nipoti, in caso di perdita della nonna), che viene moltiplicato per i parametri indicati dalla Corte di Cassazione
(età della vittima primaria, età della vittima secondari e in caso di sopravvivenza di altri famigliari).
Sulla base del valore a punto, in concreto, al marito superstite, (€ 3365) sono attribuibili: punti 12 Parte_14
(parametro età della vittima primaria), punti 8 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
Il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di €
97.585.
A ciascun figlia della vittima, ed Parte_17 Parte_10
(entrambe nate nel 1973) (€ 3365)sono attribuibili: punti 12
(parametro età della vittima primaria), punti 20 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
A ciascuna figlia, il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di € 137.965.
Agli altri figli della defunta, e Pt_8 Pt_7 Parte_15
(nati nel 1986) (€ 3365) sono attribuibili: punti 12 (parametro età della vittima primaria), punti 22 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
A ciascun figlio, il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di € 144.695.
Ai nipoti (nato nel 2000) e (nata Parte_11 Parte_12 nel 2002) (€ 1461,20) sono attribuibili: punti 12 (parametro età della vittima primaria), punti 26 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
pagina 6 di 8 A ciascun nipote, il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di € 67.215.
Ai nipoti (nato nel 2014), (nata Persona_1 Persona_2 nel 2017) e (nato nel 2017) (€ 1461,20) sono Persona_3 attribuibili: punti 12 (parametro età della vittima primaria), punti
28 (parametro età della vittima secondaria) e punti 9 (criterio della sopravvivenza).
A ciascun di questi ultimi nipoti il danno viene perciò liquidato nell'importo complessivo di € 71.598.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa dagli attori con ricorso depositato in data 21 aprile 2023,
1. dichiara l'estinzione del rapporto processuale tra gli attori e l' e tra quest'ultimo e Controparte_1 Controparte_1
2. dichiara la responsabilità di per il Controparte_1 decesso della paziente;
Persona_4
3. per l'effetto, dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a risarcire a: la somma di € 97.585; e Parte_14 Parte_17
a ciascuna la somma di € 137.965; a Parte_10 Parte_8 Pt_16
e a ciascuno di essi la somma di € 144.695;
[...] Parte_15
e a ciascuno di essi la somma di € Parte_11 Parte_12
67.215; e quali esercenti la Parte_13 Parte_15 responsabilità genitoriale per i figli minori, e Persona_1
a ciascuno di essi la somma di € 71.598; Persona_2 [...]
e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_8 genitoriale sul figlio minore, la somma di € 71.598. Persona_3
Sulle somme liquidate decorrono gli interessi al saggio legale decorrenti dal 7 dicembre 2019 e fino al saldo;
pagina 7 di 8 2. dichiara tenuta e condanna a rimborsare le Controparte_1 spese processuali che si liquidano in complessivi € 35.000 (di cui €
1.800 per anticipazioni), oltre accessori, con diritto al recupero delle spese di c.t.u. ed a.t.p.
Modena, 22 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 8 di 8