Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 80/2021
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 80/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 394/2020 del Tribunale civile di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 7.09.2020 a conclusione del giudizio n.
2139/2013 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fornitura di merce”, vertente tra
, c.f. , elettivamente domiciliata in Campobasso, v. Parte_1 CodiceFiscale_1
Monte Santo n. 2 presso lo studio degli avv.ti Carmen Di Iorio e Aurelia G. Di Iorio che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e
denominata “IG SH”, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Messina, con studio in
Campobasso, v. Mazzini n. 38/d, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
-APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024
entro i termini perentori assegnati per la trattazione scritta del procedimento.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 10.10.2024, assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
In data 17.10.2013 veniva notificato alla società il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 639/13 del Tribunale di Campobasso, con il quale si intimava alla Società il pagamento, in favore di , n.q., della somma di € 28.261,97, oltre accessori del Controparte_2
credito e spese di lite, a saldo della fattura n. 2/2013 dovuta per fornitura di merce.
Con citazione del 21.11.2013, la Società ingiunta proponeva opposizione avverso il d.i. n. 639/13,
deducendo: di aver stipulato con l'opposta un contratto di cessione di affitto di ramo d'azienda in data
26.06.2012 che prevedeva, tra l'altro, il diritto di usufruire di tutta la merce invenduta che la IG
SH, cedente l'attività e locataria del locale, aveva depositata nel locale al momento della cessione;
di aver ricevuto la fornitura della merce per tutto l'anno 2012 e per i primi mesi dell'anno 2013 in via esclusiva dall'opposta in virtù del contratto di franchising stipulato il 26.06.2012; di aver contestato la prima fattura n. 2/2013 di importo eccedente, perché comprensiva della merce invenduta;
di aver contestato anche la successiva fattura rettificata dell'importo di € 42.392,96 perché la merce consegnata non corrispondeva a quella fatturata;
che alla lettera raccomandata del 26.04.2013, con la quale l'opposta si dichiarava creditrice della sola somma di € 14.130,99, andava attribuito valore di remissione del debito per cui si rendeva disponibile ad offrire banco iudicis la sola somma di €
14.130,99.
L'opponente, quindi, ritenendo di aver adempiuto la propria obbligazione, concludeva chiedendo accogliersi l'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando testualmente le seguenti domande: “Accertare e dichiarare che l'unica somma dovuta dalla Società alla CP_2
è di € 14.130,99 somma che si offre in pagamento nella prima udienza di comparizione;
per l'effetto
revocare il decreto ingiuntivo n. 639/2013 perché manifestamente eccessivo per le ragioni indicate
in narrativa….”
Si costituiva in giudizio la ditta IG SH di impugnando e contestando l'avverso Controparte_2
atto di opposizione, e deducendo che la somma ingiunta costituiva il saldo della fattura accompagnatoria n. 2/2013; che il pagamento dell'importo complessivo di € 42.392,93 era stato previsto in tre rate di pari importo con scadenza a 30, 60 e 90 giorni dall'emissione della fattura;
che di queste tre rate solo la prima era stata onorata mediante bonifico bancario dell'importo di €
14.130,99; che la raccomandata del 26 aprile 2013, lungi dal costituire un atto di remissione del debito, si riferiva alla richiesta di pagamento della seconda rata, scaduta il 31.03.2013; di non aver riconosciuto alcun diritto all'opponente di poter usufruire della merce invenduta. L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Offerta e accettata banco iudicis la somma di € 14.130,99, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione per il residuo importo di € 14.130,00, la causa veniva istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica contabile.
Dichiarata l'interruzione del processo a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della
Società opponente, il giudizio veniva riassunto da resasi cessionaria dell'intera Parte_1
quota dell'altra socia . Parte_2
All'esito del giudizio il Tribunale di Campobasso pronunciava la sentenza n. 394/2020, con la quale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte e ponendo a carico della Pt_1
definitivamente le spese di c.t.u.
Con citazione notificata in data 8.03.2021, ha proposto appello, per i motivi di Parte_1
seguito precisati, avverso la suddetta sentenza, per sentir accolte le seguenti conclusioni: “Voglia la
Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e in totale riforma dell'impugnata
sentenza n. 394/2020 (…) accogliere le seguenti domande:
1. accertare e dichiarare che l'unica
somma dovuta per le ragioni indicate in narrativa dalla società Parte_2
(...) alla sig.ra (…) è di € 14.130,99; 2. per l'effetto, revocare il decreto
[...] Controparte_2
ingiuntivo n. 639/2013 (…) perchè infondato e manifestamente eccessivo per le ragioni indicate in
narrativa;
3. condannare l'opposta sig.ra al pagamento delle spese, diritti ed onorari di CP_2
entrambi i gradi, con attribuzione per antistatario.”
Con comparsa datata 23.06.2021 si è costituita l'appellata , n.q., eccependo, in via Controparte_2
pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., e per ragionevole probabilità di non accoglimento dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame avversario, vinte le spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla pregiudiziale eccezione dell'appellata circa la non rispondenza dell'atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II,
27/03/2015, n. 76294; Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014). Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione delle questioni e dei
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”,
elementi nel caso ravvisabili nell'atto di appello.
Va poi rilevato, sempre in premessa, che la questione del “filtro in appello” ex art. 348 bis e ter c.p.c.
è stata superata dalla rimessione della causa in decisione.
Quanto propriamente al merito, nel primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia parziale da parte del giudice di primo grado.
Secondo la il Tribunale sarebbe incorso nella violazione del principio, fissato nell'art. 112 Pt_1
c.p.c., di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nello statuire sul petitum dell'opponente, che chiedeva “accertare che il debito residuo della ditta era di euro 14.130,00”. Pt_2
Il giudice si è pronunciato sull'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra la ditta e la Pt_2
ditta sulla base di una serie di elementi indiziari (come la fattura e la “non negazione” CP_2
dell'esistenza del debito da parte dell'opponente), confermando infine il decreto ingiuntivo. Tuttavia,
prosegue l'appellante, il rapporto costitutivo in sé non è mai stato contestato dall'opponente e, ciò
che si era chiesto, e che è rimasto privo di risposta giudiziale, è la riquantificazione del debito sulla base delle prove portate in giudizio;
il primo giudice si è limitato ad accertare l'esistenza del debito,
ma senza effettuare quella rivalutazione che era stata chiesta. Dunque quella parte fondamentale della domanda che era l'accertamento dell'effettiva quantità di debito rimanente non è stata trattata dal primo giudice, che si è limitato a confermare l'esistenza del rapporto debitorio, mai contestato nel suo an: il chiesto dell'opponente riguardava infatti il quantum.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va precisato che il fenomeno dell'omessa pronuncia lamentato dall'appellante, si realizza quando il giudice non statuisce su tutta la domanda, neppure indirettamente, ed è un vizio di natura processuale, denunciabile anche in sede di legittimità come error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.
L'omessa pronuncia, infatti, implica il completo disinteresse del giudice al provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rinvenibile dal confronto fra la pronuncia del giudice impugnata e il petitum della domanda avanzata nel grado di giudizio.
Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta però (come più volte chiarito dalla
Suprema Corte) la mancanza di un'espressa statuizione del giudizio, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: trattasi dell'omessa considerazione di una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno o più fatti principali della controversia.
Tale fatto non si verifica quando la decisione comporti la reiezione totale della pretesa fatta valere dalla parte (anche se manchi in proposito una specifica argomentazione), dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto ogniqualvolta la pretesa avanzata risulti incompatibile con l'impostazione logico – giuridica della pronuncia (ex multis, Cass. n. 29191 del 2017).
In altre parole, non essendovi stato, nel caso di specie, alcun accoglimento, neppure parziale, della domanda attorea in primo grado, non è dato di rimproverare al giudice una omessa riquantificazione del debito contestato (“l'opponente, infatti, non chiedeva al giudice di accertare negativamente il
credito, accertamento compiuto meticolosamente dallo stesso, bensì chiedeva di accertare che il
credito residuo era di euro 14.130,99”).
Tale argomentazione non è quindi idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata,
avendo il primo giudice esattamente accertato la totale (e non quindi parziale) infondatezza della domanda.
In definitiva il Tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi per una riquantificazione del debito,
essendo un simile verdetto chiaramente incompatibile con l'impostazione logico – giuridica della decisione. Per completezza espositiva, va poi rimarcata la discontinuità e, quindi, pretestuosità delle motivazioni addotte di volta in volta dall'opponente nel corso del giudizio.
Difatti, come già accertato nel processo di primo grado, l'importo di € 28.261,97 ingiunto alla opponente rappresentava il saldo della fattura n. 2 dell'11.01.2013 pari ad euro 42.392,96 (debito quest'ultimo dilazionato in tre equivalenti rate di € 14.130,00, con scadenza, rispettivamente, al
28.02.2013, 31.03.2013 e 30.04.2013).
Delle suddette tre tranches , solo la prima veniva onorata per cui, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, il credito vantato dalla ammontava ad € 28.261,97. Tale ultimo credito CP_2
veniva poi ridotto della metà a seguito dello spontaneo adempimento della seconda rata di euro
14.130,00, effettuato dall'opponente all'inizio del processo di primo grado.
In definitiva, il carattere pretestuoso delle contestazioni sollevate dall'opponente si evince, non solo dalla tardività delle proteste, ma anche dall'adempimento spontaneo di ben 2/3 del debito ingiunto,
che mal si concilia con l'assunto della cessione dell'intera merce fatturata in sede di contratto di fitto d' azienda (“che la merce in realtà non veniva consegnata ma faceva parte della cessione del
contratto di affitto d'azienda”).
Alla luce dei suddetti fatti, il Tribunale non poteva quindi che attestare nella sentenza impugnata un dato indiscutibile, e cioè che l'opponente, oltre a non contestare il rapporto obbligatorio e la consegna della merce (“la merce consegnata non corrispondeva a quella fatturata …”), neppure disconosceva la propria firma apposta sulla fattura in contestazione (“…non avendo l'opponente disconosciuto nei
modi e termini del codice di rito la firma apposta sulla fattura n. 2/2013 a conferma delle merce
ricevuta, si sofferma su una contestazione di stile eccependo come la documentazione offerta in
giudizio dall'opposta non proverebbe l'esistenza del credito”).
Vero è, invece, come correttamente accertato dal primo giudice, che solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo furono sollevate pretestuosamente dalla opponente le prime contestazioni in sede di opposizione, alle quali poi seguirono nuove asserzioni (tardive poiché enunciate per la prima volta solo dopo la barriera preclusiva di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.) riguardanti la reale provenienza della merce fatturata.
In ordine alla eccepita contraddittorietà e infondatezza della sentenza relativamente al rilievo della
“mancata contestazione della fattura n. 2/2013”, di cui al secondo motivo di appello, va rilevato che altro dato ineccepibile è che l'opponente, oltre non aver, come detto, mai negato l'esistenza del rapporto contrattuale, non ha soprattutto mai neppure contestato la corretta e completa esecuzione dello stesso, sollevando tardivamente la prima contestazione solo nel giudizio di opposizione.
Pertanto, non si può apprezzare come “contradditorio” il corretto rilievo fornito dal giudice di prime cure in sentenza, secondo il quale il comportamento tardivo dell'opponente assume di per sé un indubbio valore indiziario, assumendo “una rilevante importanza la circostanza che la
giustificazione del rifiuto sia stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in
occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto”
(vds, in merito, Cass. n. 20481/2011 e n. 10506/1994).
D'altronde, va pure sottolineato che del tutto priva di fondamento si è rivelata nel giudizio di primo grado la tesi dell'appellante dell'immediata contestazione della fattura n. 2 dell'11.01.2013, tant'è
che la stessa non è stata in grado di fornire alcuna prova del contrario, motivo per il quale il Tribunale
concedeva immediatamente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Dunque, anche il secondo motivo di appello si palesa inconsistente.
Ad analoga conclusione si perviene relativamente al terzo, nel quale l'appellante critica le risultanze probatorie del processo di primo grado.
Infatti, al riguardo, non ci si può che limitare a far propria la valutazione eseguita dal giudice di primo grado nelle pagine 6 e 7 della sentenza, laddove il Tribunale riporta: “considerate le eccezioni
sollevate dall'opposta all'udienza del 27.11.2014 in relazione alla prova testimoniale resa dalla
sig.ra e , si osserva che il primo teste, oggi costituito in Parte_1 Testimone_1
giudizio, è indubbiamente incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. atteso che era socia di una società in nome collettivo dove il partecipante, quale responsabile illimitatamente e solidalmente
delle obbligazioni sociali, è senz'altro portatore di un interesse personale nella causa”.
Quanto alla teste correttamente il giudice a quo ha apprezzato come irrilevanti ed Tes_1
inattendibili le contrarie affermazioni di costei sulla fornitura della merce “… apparendo inverosimili
le sue dichiarazioni nella parte in cui afferma che <dall a gennaio non ho mai>
visto nessuno scaricare merce al negozio> quando, invece, è la stessa opponente ad ammettere che,
dopo aver ricevuto la nuova fattura n. 2 dell'11.01.2013 rettificata nell'importo, la contestava perché
corrispondeva a quella fatturata>, con ciò lasciando presumere che della merce, diversa da quella
invenduta, gli era stata effettivamente consegnata”.
Quanto, infine alla tesi, sulla quale molto ha insistito l'appellante, riguardante la provenienza della merce fatturata, si palesa pretestuoso il tentativo della di voler ricondurre la merce fatturata Pt_1
nell'ambito del contratto di fitto d'azienda del 20.06.2012, sulla base della clausola contrattuale contenente il diritto, in favore dell'affittuario “di usufruire di ogni bene contenuto ivi compresa la
merce rimasta invenduta dalla concedente”, mai neppure inventariata.
Al proposito si obietta che nel suddetto contratto di fitto è stata omessa la compilazione di un inventario della merce “ceduta”; va poi considerato che il valore degli stessi articoli risultava notevolmente superiore al valore dell'affitto stesso: non è logicamente plausibile ritenere che un modesto canone di fitto (convenuto dalle parti in euro 800,00) potesse ricomprendere anche la cessione di merce invenduta, valutata dalla stessa opponente in euro 14.130,99.
Va poi evidenziato che il C.T.U., nominato nel giudizio di primo grado, ha perentoriamente escluso ogni riconducibilità della merce fatturata al contratto di fitto d'azienda, affermando che “dalla
documentazione agli atti, non risulta esserci stato trasferimento di proprietà di merce destinata alla
rivendita dalla ditta alla ditta attraverso la cessione del Controparte_2 Parte_2
contratto di fitto di ramo d'azienda, per cui tutte le forniture di merce destinata alla rivendita sono state perfezionate attraverso le singole fatture emesse dalla ditta , fra cui quella Controparte_2
oggetto del contendere, la fattura n. 2 dell'11.1.2013”.
Pertanto, già solo questo dato processuale, non smentito, è bastevole a confutare l'indimostrata tesi dell'appellante della provenienza della merce fatturata dalla cessione del contratto di fitto di ramo d'azienda.
Per questi motivi
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari all'importo ingiunto ( € 28.261,97).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.80/2021 R.G. sull' appello proposto da con citazione notificata Parte_1
l'8.03.2021 nei confronti di , nella sua qualità di titolare della ditta individuale Controparte_2
denominata “IG SH”, avverso la sentenza n. 394/2020 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 7.09.2020 a conclusione del giudizio n. 2139/2013 R.G.,
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 7.493,50 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% del compenso, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Messina, dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20 marzo 2025.
Il consigliere est. Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico