Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/06/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 52-1/2025 Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto ex art. 38 D.L. n. 14/2019 (di seguito per brevità C.C.I.I.) da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti della società:
P. IVA/C.F. , con sede legale in Spoltore (PE) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Gran Sasso n. 42
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
itenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 121 e segg. del CCII. CP_1
A fondamento del ricorso ha dedotto che, dalle preliminari acquisizioni documentali svolte in seguito alla trasmissione degli atti relativi al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società predetta da parte dell'allora creditore, Sig. che si era stinta in seguito alla Parte_1
desistenza formulata dalla parte ricorrente, era emerso lo stato di acclarata insolvenza della resistente, perdurante sin dall'anno 2013, così come attestato dai bilanci di esercizio disponibili. Detta situazione, unitamente all'esposizione debitoria risultante dall'accertamento – erariale e previdenziale – svolto aveva evidenziato la presenza di debiti iscritti a ruolo a carico della suddetta società per oltre un milione di euro;
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considerato che
competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario (Comune di Spoltore); rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società che esercita attività di commercio all'ingrosso di prodotti per le pulizie nonché servizio di consulenza amministrativa, commerciale e di gestione del personale;
ritenuto che
sussista la legittimazione attiva del PM poiché il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della è stato innescato, per quanto qui interessa, Controparte_1
da preliminari acquisizioni documentali effettuate dal Pubblico Ministero anche in seguito alla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 38 comma 2° del CCII;
ritenuto che
sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della ditta debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non avendo questa dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d); considerato, infatti, che l'art. 121 CCII assoggetta alla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali “che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e che sono in stato d'insolvenza”, ciò significa in primo luogo che la prova della sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale deve essere data dal debitore convenuto, e che i tre requisiti indicati dalle lettere a), b) e c) per essere esentati dalla liquidazione giudiziale, devono ricorrere “congiuntamente”: ciò sta a significare che è sufficiente che i limiti vengano superati anche per un solo parametro e per una sola annualità, che nei confronti di quell'imprenditore potrà aprirsi una procedura di liquidazione giudiziale;
rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice presenta, come attestato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42 CCII, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per € 607.221,98 e che non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione, né risultano presentate istanze di rottamazione dei debiti;
- la resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- la società debitrice, sebbene attiva, risulta non depositare i bilanci d'esercizio dal 2011;
Pag. 2 a 5 considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
ritenuto che
gli elementi sopra evidenziati denotano sinergicamente una incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della Controparte_1
(P. IVA/C.F. , con sede legale in Spoltore (PE) alla Via Gran Sasso n. 42 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott. Elio Bongrazio e Curatore il Dott. Persona_1
Via Michelangelo Forti, N. 57 65122 PESCARA, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356
CCII e in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente
Pag. 3 a 5 anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio;
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 11/11/2025 ore 10.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 7 posta al primo piano dell'ala C del
Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 26/06/2025.
Il Giudice est.
Pag. 4 a 5 Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
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