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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 766 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. SALVATORE Parte_1
IRRERA e dall'Avv. MARIA CINZIA PANEBIANCO
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto CP_1 opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, nonché del riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n. rg. 3092/24) il CTU nominato dal Giudice, dott. , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici suddetti.
Con memoria del 8.10.2025 si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso,
l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del procuratore della ricorrente (nulla essendo pervenuto, invece, dalla difesa dell' ). CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L.118/71, né del riconoscimento di una condizione di persona con grave disabilità
(art. 3, comma 3, L. 104/92).
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento di entrambe le provvidenze richieste.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 13 L.118/71, l'assegno mensile di assistenza spetta agli “invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi”.
Quanto, invece, alla condizione di disabilità (propria di chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” – art. 3 comma 1 L. 104/92), la stessa, ai sensi del successivo comma 3, assume connotazione di gravità “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” .
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. , dopo aver Persona_1
sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, ha ricostruito il quadro patologico del periziato in termini di “1. Sindrome di
BR con impianto sottocutaneo di cardioversore-defibrillatore.
2. Dismetria degli arti inferiori in esiti di frattura femorale destra trattata chirurgicamente”.
Ebbene, quanto alla dismetria degli arti inferiori, il CTU ha evidenziato come la stessa “non impedisce una deambulazione libera ed autonoma ma determina una zoppia di caduta a destra”, valutando tale condizione con riferimento, in via analogica, al codice 7210,
(anchilosi tibiotarsica o sottoastragalica), che prevede una percentuale di invalidità del 30%.
Quanto alla “Sindrome di BR”, dopo aver premesso trattarsi di “una rara patologia genetica cardiaca con disturbi dell'attività elettrica del cuore caratterizzata da un particolare pattern elettrocardiografico…dovuta ad una alterazione congenita dei canali ionici, (che) può associarsi a fibrillazione ventricolare e morte cardiaca improvvisa”, il CTU ha evidenziato come detta sindrome “non determini una riduzione della capacità lavorativa generica, ma inibisce specificamente determinate carriere (ad esempio è causa di non idoneità alla carriera militare)” e come “nella maggior parte dei pazienti è totalmente asintomatica per tutta la vita, mentre nel 20-30% può determinare sincope e nell'8-10% almeno un arresto cardiaco (che può causare morte improvvisa), motivo per cui “nei soggetti considerati a rischio (sulla base di anamnesi positiva per sincope o arresto o sulla base di specifici parametri elettrofisiologici viene impiantato un cardioversore-defibrillatore che lo protegge da un eventuale arresto”.
Pertanto, dopo aver chiarito che “La sindrome di BR (ed anche le altre canalopatie) non viene menzionata nella tabella annessa al DM 5 febbraio 1992 né nelle linee guida CP_1 per la valutazione dell'invalidità civile” e spiegato che “Il problema della sua valutazione nel presente ambito è stato affrontato nel 2007 da alcuni Autori italiani…che ritengono
(condivisibilmente) che debba tenersi conto del numero degli episodi aritmici determinanti attivazione del defibrillatore impiantato….”, il CTU, evidenziando che “non risulta che il soggetto abbia mai avuto un episodio di arresto o sincopale né prima né dopo l'impianto del defibrillatore e che non si documentano (né si osservano clinicamente) complicanze di natura psichica”, è giunto alla conclusione che “non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.118/1971, né una condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 L. 104/1992, dal momento che non è necessaria un'assistenza intensiva ma semplicemente un controllo periodico (1 o 2 volte l'anno) dell'apparecchio impiantato”.
Orbene, tali analitiche conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto fondate su un articolato iter logico coerente ed immune da censure.
Del resto, rispetto alle puntuali ed esaustive argomentazioni espresse dal CTU, il ricorrente ha espresso per lo più generiche doglianze, senza formulare alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliario; pertanto, le sue affermazioni in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, non idonee a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 3092/24, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP n. rg. 3092/2024.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 766 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025
Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall' Avv. SALVATORE Parte_1
IRRERA e dall'Avv. MARIA CINZIA PANEBIANCO
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto CP_1 opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. 118/71, nonché del riconoscimento dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n. rg. 3092/24) il CTU nominato dal Giudice, dott. , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto ai benefici suddetti.
Con memoria del 8.10.2025 si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso,
l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 4.12.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza, previa verifica del deposito delle note suddette da parte del procuratore della ricorrente (nulla essendo pervenuto, invece, dalla difesa dell' ). CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra osservato, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono stati riscontrati in capo al ricorrente i requisiti sanitari necessari ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L.118/71, né del riconoscimento di una condizione di persona con grave disabilità
(art. 3, comma 3, L. 104/92).
Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento di entrambe le provvidenze richieste.
L'opposizione non può essere accolta.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 13 L.118/71, l'assegno mensile di assistenza spetta agli “invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi”.
Quanto, invece, alla condizione di disabilità (propria di chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” – art. 3 comma 1 L. 104/92), la stessa, ai sensi del successivo comma 3, assume connotazione di gravità “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” .
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. , dopo aver Persona_1
sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica versata in atti, ha ricostruito il quadro patologico del periziato in termini di “1. Sindrome di
BR con impianto sottocutaneo di cardioversore-defibrillatore.
2. Dismetria degli arti inferiori in esiti di frattura femorale destra trattata chirurgicamente”.
Ebbene, quanto alla dismetria degli arti inferiori, il CTU ha evidenziato come la stessa “non impedisce una deambulazione libera ed autonoma ma determina una zoppia di caduta a destra”, valutando tale condizione con riferimento, in via analogica, al codice 7210,
(anchilosi tibiotarsica o sottoastragalica), che prevede una percentuale di invalidità del 30%.
Quanto alla “Sindrome di BR”, dopo aver premesso trattarsi di “una rara patologia genetica cardiaca con disturbi dell'attività elettrica del cuore caratterizzata da un particolare pattern elettrocardiografico…dovuta ad una alterazione congenita dei canali ionici, (che) può associarsi a fibrillazione ventricolare e morte cardiaca improvvisa”, il CTU ha evidenziato come detta sindrome “non determini una riduzione della capacità lavorativa generica, ma inibisce specificamente determinate carriere (ad esempio è causa di non idoneità alla carriera militare)” e come “nella maggior parte dei pazienti è totalmente asintomatica per tutta la vita, mentre nel 20-30% può determinare sincope e nell'8-10% almeno un arresto cardiaco (che può causare morte improvvisa), motivo per cui “nei soggetti considerati a rischio (sulla base di anamnesi positiva per sincope o arresto o sulla base di specifici parametri elettrofisiologici viene impiantato un cardioversore-defibrillatore che lo protegge da un eventuale arresto”.
Pertanto, dopo aver chiarito che “La sindrome di BR (ed anche le altre canalopatie) non viene menzionata nella tabella annessa al DM 5 febbraio 1992 né nelle linee guida CP_1 per la valutazione dell'invalidità civile” e spiegato che “Il problema della sua valutazione nel presente ambito è stato affrontato nel 2007 da alcuni Autori italiani…che ritengono
(condivisibilmente) che debba tenersi conto del numero degli episodi aritmici determinanti attivazione del defibrillatore impiantato….”, il CTU, evidenziando che “non risulta che il soggetto abbia mai avuto un episodio di arresto o sincopale né prima né dopo l'impianto del defibrillatore e che non si documentano (né si osservano clinicamente) complicanze di natura psichica”, è giunto alla conclusione che “non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L.118/1971, né una condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 L. 104/1992, dal momento che non è necessaria un'assistenza intensiva ma semplicemente un controllo periodico (1 o 2 volte l'anno) dell'apparecchio impiantato”.
Orbene, tali analitiche conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto fondate su un articolato iter logico coerente ed immune da censure.
Del resto, rispetto alle puntuali ed esaustive argomentazioni espresse dal CTU, il ricorrente ha espresso per lo più generiche doglianze, senza formulare alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliario; pertanto, le sue affermazioni in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, non idonee a giustificare il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritto al n.rg. 3092/24, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP n. rg. 3092/2024.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
IO Busoli