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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5394 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Tratalias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi già risiedono separatamente.
2) Entrambi lavorano: il IG. è lavoratore dipendente con mansioni di Pt_2 operaio, attualmente collocato in cassa integrazione con stipendio ridotto rispetto a quello percepito in costanza di attività lavorativa;
la IG.ra è Pt_1 titolare del centro estetico “Sas Janas”, sito in Sant'Antioco, via Piemonte;
essendo entrambi economicamente indipendenti, gli stessi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
3) L'ex domicilio coniugale, sito in San Giovanni Suergiu, nella località sa Tanca n. 25, di proprietà indivisa e per parti uguali di entrambi i coniugi, resterà assegnato alla IG.ra , che avrà diritto ad abitarlo in quanto in Parte_1 esso manterrà la sua residenza la minore . Per_1
Precisano le parti che detta proprietà è gravata da mutuo fondiario, contratto da entrambi, per il quale è previsto il pagamento di un rateo mensile presso l'istituto di credito erogatore del predetto mutuo, che le parti si impegnano a continuare a corrispondere in misura uguale tra loro, depositando le somme necessarie presso un conto corrente bancario ad essi cointestato.
Pag. 2 di 4 Sempre in relazione al predetto ex domicilio coniugale, si rappresenta che attualmente il IG. nonostante vi abbia formale residenza, si è trasferito Pt_2
a vivere presso la madre in attesa di reperire alloggio in locazione;
si impegna a trasferire la residenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4) Entrambi i coniugi concordano sull'affidamento condiviso della figlia.
Le parti convengono di mantenere un'equa e paritaria frequentazione con la figlia minore e nel rispetto del superiore interesse della stessa indicano il seguente calendario:
- i fine settimana saranno alternati tra i genitori, in particolare, la minore trascorrerà con il padre dal venerdì, orario dell'uscita scolastica o comunque dal primo pomeriggio in caso di assenza di attività scolastiche, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola.
Qualora non vi sia attività scolastica, il rientro presso la madre avverrà al risveglio della minore e dopo la prima colazione.
È previsto il pernottamento presso il genitore con cui la minore trascorre il fine settimana.
- Nelle settimane in cui la minore ha trascorso il fine settimana con il padre, lo stesso la terrà con sé nei successivi giorni di mercoledì e giovedì, con possibilità di pernottamento.
In tali giornate, il padre prenderà la minore all'uscita scolastica o comunque dal primo pomeriggio e provvederà all'accompagnamento a scuola o dalla madre, il giorno successivo.
- Nelle settimane in cui la minore non ha trascorso il weekend con il padre, lo stesso la terrà con sé il lunedì, con le medesime modalità di cui sopra e con possibilità di pernottamento.
- In relazione alle feste comandate, i ricorrenti dichiarano di volersi organizzare con il sistema dell'alternanza e pertanto la minore trascorrerà con ciascuno di essi le festività natalizie o quelle del nuovo anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Nel periodo estivo, la minore potrà trascorrere con il padre, che dovrà previamente accordarsi con la madre, una settimana consecutiva.
Precisano le parti che, al fine di modulare in ogni caso la frequentazione tra essi e la minore, rendendola sempre rispondente ai superiori interessi della stessa, si impegnano a mantenere una sana e reciproca collaborazione, comunicandosi ogni evento che possa conIGliare o determinare il mutamento del calendario incontri, rendendosi disponibili, sempre in ragione del predetto superiore interesse, a modifiche contingenti.
5) Considerato il regime di frequentazione sostanzialmente paritetico e la condizione di autosufficienza economica di entrambi i genitori, non è previsto
Pag. 3 di 4 alcun contributo di mantenimento da un genitore in favore dell'altro per la figlia minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise in misura pari al 50% tra i genitori.
Tali spese comprendono, per loro preciso accordo, oltre a quelle espressamente definite come straordinarie dai protocolli in uso, anche quelle che, pur non rivestendo strettamente detta natura, siano comunque destinate a soddisfare eIGenze di socializzazione e di integrazione scolastica e sportiva della figlia.
A titolo a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:
- spese mediche;
- spese per attività sportive (es. danza artistica);
- spese per l'acquisto di materiale e attrezzatura scolastica;
- spese relative alla socializzazione e allo sviluppo culturale della minore (es. regali di compleanno per i compagni di classe, abbonamenti a servizi streaming quali Netflix, partecipazione a eventi, corsi, ecc.).
Dette spese dovranno essere previamente concordate tra le parti, salvo quelle urgenti e indifferibili.
6) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5394 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Tratalias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi già risiedono separatamente.
2) Entrambi lavorano: il IG. è lavoratore dipendente con mansioni di Pt_2 operaio, attualmente collocato in cassa integrazione con stipendio ridotto rispetto a quello percepito in costanza di attività lavorativa;
la IG.ra è Pt_1 titolare del centro estetico “Sas Janas”, sito in Sant'Antioco, via Piemonte;
essendo entrambi economicamente indipendenti, gli stessi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
3) L'ex domicilio coniugale, sito in San Giovanni Suergiu, nella località sa Tanca n. 25, di proprietà indivisa e per parti uguali di entrambi i coniugi, resterà assegnato alla IG.ra , che avrà diritto ad abitarlo in quanto in Parte_1 esso manterrà la sua residenza la minore . Per_1
Precisano le parti che detta proprietà è gravata da mutuo fondiario, contratto da entrambi, per il quale è previsto il pagamento di un rateo mensile presso l'istituto di credito erogatore del predetto mutuo, che le parti si impegnano a continuare a corrispondere in misura uguale tra loro, depositando le somme necessarie presso un conto corrente bancario ad essi cointestato.
Pag. 2 di 4 Sempre in relazione al predetto ex domicilio coniugale, si rappresenta che attualmente il IG. nonostante vi abbia formale residenza, si è trasferito Pt_2
a vivere presso la madre in attesa di reperire alloggio in locazione;
si impegna a trasferire la residenza entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4) Entrambi i coniugi concordano sull'affidamento condiviso della figlia.
Le parti convengono di mantenere un'equa e paritaria frequentazione con la figlia minore e nel rispetto del superiore interesse della stessa indicano il seguente calendario:
- i fine settimana saranno alternati tra i genitori, in particolare, la minore trascorrerà con il padre dal venerdì, orario dell'uscita scolastica o comunque dal primo pomeriggio in caso di assenza di attività scolastiche, sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola.
Qualora non vi sia attività scolastica, il rientro presso la madre avverrà al risveglio della minore e dopo la prima colazione.
È previsto il pernottamento presso il genitore con cui la minore trascorre il fine settimana.
- Nelle settimane in cui la minore ha trascorso il fine settimana con il padre, lo stesso la terrà con sé nei successivi giorni di mercoledì e giovedì, con possibilità di pernottamento.
In tali giornate, il padre prenderà la minore all'uscita scolastica o comunque dal primo pomeriggio e provvederà all'accompagnamento a scuola o dalla madre, il giorno successivo.
- Nelle settimane in cui la minore non ha trascorso il weekend con il padre, lo stesso la terrà con sé il lunedì, con le medesime modalità di cui sopra e con possibilità di pernottamento.
- In relazione alle feste comandate, i ricorrenti dichiarano di volersi organizzare con il sistema dell'alternanza e pertanto la minore trascorrerà con ciascuno di essi le festività natalizie o quelle del nuovo anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Nel periodo estivo, la minore potrà trascorrere con il padre, che dovrà previamente accordarsi con la madre, una settimana consecutiva.
Precisano le parti che, al fine di modulare in ogni caso la frequentazione tra essi e la minore, rendendola sempre rispondente ai superiori interessi della stessa, si impegnano a mantenere una sana e reciproca collaborazione, comunicandosi ogni evento che possa conIGliare o determinare il mutamento del calendario incontri, rendendosi disponibili, sempre in ragione del predetto superiore interesse, a modifiche contingenti.
5) Considerato il regime di frequentazione sostanzialmente paritetico e la condizione di autosufficienza economica di entrambi i genitori, non è previsto
Pag. 3 di 4 alcun contributo di mantenimento da un genitore in favore dell'altro per la figlia minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno suddivise in misura pari al 50% tra i genitori.
Tali spese comprendono, per loro preciso accordo, oltre a quelle espressamente definite come straordinarie dai protocolli in uso, anche quelle che, pur non rivestendo strettamente detta natura, siano comunque destinate a soddisfare eIGenze di socializzazione e di integrazione scolastica e sportiva della figlia.
A titolo a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:
- spese mediche;
- spese per attività sportive (es. danza artistica);
- spese per l'acquisto di materiale e attrezzatura scolastica;
- spese relative alla socializzazione e allo sviluppo culturale della minore (es. regali di compleanno per i compagni di classe, abbonamenti a servizi streaming quali Netflix, partecipazione a eventi, corsi, ecc.).
Dette spese dovranno essere previamente concordate tra le parti, salvo quelle urgenti e indifferibili.
6) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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