Art. 9. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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1 gennaio 2006
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3 agosto 2008
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1 marzo 2009
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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Commentari • 6
- 1. Cassazione civile n. 6933/1999https://www.brocardi.it/
[…] che l'atto abbia la denominazione di regolamento e che sia stato emesso con un determinato procedimento, che comprende il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella G.U. (In base a tali principi la Suprema Corte ha escluso che integri un regolamento il decreto con cui il Ministro per l'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, ed ha precisato che tali decreti integrano soltanto atti amministrativi). (massima n. 2) Il limite del massimale, costituendo un'eccezione in senso proprio, […]
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Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2004, n. 19571Provvedimento: […] A norma dell'art. 9 legge 990/1969 il contratto avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la R.C.A. deve esser stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A della legge. […] Commercio e Artigianato sono periodicamente aggiornati gli importi dei massimali minimi di legge: secondo comma dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969 - alla stessa epoca vigente (Cass. 1994/2013), […] deducono: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 18 legge 990/1969 - Artt. 1339, […] essendosi limitata ad assumere che ammontava a L. 300.000.000. L'art. 9 della legge 990/1969 prevede che il contratto per la R.C.A. deve esser stipulato per somme non inferiori a quelle stabilite nella tabella A e tali somme sono adeguate con D.P.R. […]Leggi di più...
- azione diretta·
- massimale assicurativo·
- art. 2054 cod. civ.·
- danno da ritardo·
- incidente stradale·
- art. 1224 cod. civ.·
- mora colpevole·
- responsabilità civile·
- onere della prova·
- danno patrimoniale