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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55280 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 13/12/2024 e vertente
TRA
(C.f. ), Parte_1
Rappresentato e difeso dall' Avv. ARICO' PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come in Indirizzo Telematico, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
C.F./P.I. ), in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lodi, Via GARIBALDI nr. 47, per procura generale alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo - Cessione dei crediti.
CONCLUSIONI All'udienza del 13/12/2024 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. ritualmente depositato, la ha Controparte_1
chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo nr. 14309/2021 del
02.08.2021 (R.G. 40841/21) in danno di per la somma di € Parte_1
13.672,14, oltre interessi convenzionali, a titolo di mancato pagamento delle rate di un contratto di finanziamento nr. 20056501267115 intercorso tra l'ingiunto e la
Controparte_2
Il credito oggetto del contratto sopra indicato è stato ceduto alla Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 14309/2021 e ha eccepito la nullità del contratto di finanziamento azionato in sede monitoria per mancanza del requisito della prova scritta, in particolare ha disconosciuto la documentazione prodotta in copia, e dedotto la mancata produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub. Nel merito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta -non essendovi prova della relativa cessione- l'applicazione di tassi ultra-legali e saggi di interesse usurari. Ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice Unico del
Tribunale di Roma: In via preliminare, ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto di causa per i motivi sopra spiegati come descritti anche nella premessa in fatto ed in diritto;
Nel merito, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare fondata la presente opposizione e, per l'effetto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, revocare
e porre nel nulla nonché, dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto
n. 14309/2021 RGN 40841/2021 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 2 agosto
2021. Con vittoria di spese e di onorari, oltre accessori di legge tutti da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara sin da ora antistatario.”
Si è costituita in giudizio che ha contestato tutto quanto dedotto ed Controparte_1
eccepito da parte opponente ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
Nel merito: 2)
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € Controparte_1
13.672,14 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi Controparte_1
professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”
All'udienza del 10.03.2022 il precedente G.I. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnando -a parte opponente- il termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione e concesso alle parti i termini ex 183 c
VI cc. Il Giudice ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dall'opposta, ma non dall'opponente che, nella seconda memoria istruttoria, ha richiesto disporsi CTU contabile.
Ritenuta la causa meramente documentale e matura per la decisione, il G.I. ha fissato l'udienza per precisazione conclusioni.
Sostituito il giudice la sottoscritta e avocata definitivamente la causa alla sottoscritta, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 13.12.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio, nonché ai verbali e ai provvedimenti del precedente giudicante, che qui espressamente si richiamano.
Priva di fondamento è l'eccezione, sollevata dall'opponente, in ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva della Va rilevato che Controparte_1
quest'ultima ha fornito idonea conferma della titolarità del credito azionato con il ricorso monitorio, avendo depositato in atti il contratto di cessione pro soluto intervenuto tra Banca IFIS s.p.a.; il contratto, l'atto notarile Controparte_2
e l'estratto della G.U. contenente il conferimento del ramo di azienda da BANCA IFIS
S.p.a. a l'elenco dei crediti ceduti;
l'elenco dei crediti conferiti (cfr. Controparte_1
docc. da 6 a 10 fascicolo opposta).
In questa sede va nuovamente confermato che il disconoscimento della scrittura privata formulato dall'opponente, non possa ritenersi efficacemente proposto (ai sensi dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 2712 c.c.), ritenuto che per privare di valenza probatoria i documenti allegati, non può rivestire un carattere generico ed indiscriminato, dovendo rispondere ai requisiti di specificità posti dalla normativa.
Altrettanto priva di pregio è, altresì, la doglianza relativa alla pretesa mancata prova in fase monitoria del credito e del suo preciso ammontare, stante l'inefficacia degli estratti conto prodotti. Al riguardo, va innanzitutto evidenziato che ha azionato CP_1
in sede monitoria il finanziamento personale concesso all'opponente e non uno scoperto di conto corrente: in relazione a tale tipo di credito, trova applicazione il principio secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento del contratto deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ.
SS.UU., sentenza 30/10/2001 n. 13533).
Orbene, per i finanziamenti personali come quelli azionati da (similmente ai CP_1
mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito) non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub, in quanto il piano di rimborso del prestito risulta già concordato nel contratto e non dipende –come nei rapporti di c/c e nelle aperture di credito in c/c– dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto.
Peraltro, ha prodotto anche l'estratto conto integrale contenente l'analitica CP_1
indicazione delle rate del finanziamento pagate, di quelle rimaste insolute, delle spese e degli interessi applicati, con l'esplicita indicazione delle modalità con cui si è formato il debito (doc. 13 Fascicolo Opposta) e tale estratto conto non è stato specificamente contestato dal debitore opponente.
Neppure vi è prova dell'erroneo addebito di spese o di altre somme prive di giustificazione.
Pertanto, la creditrice opposta ha fornito la prova documentale della fonte negoziale e dell'ammontare dei crediti da mancato rimborso.
Infine, del tutto generica e meramente assertiva è la contestazione relativa alla pretesa usurarietà del finanziamento, l'opponente, difatti, non ha indicato né il tasso soglia che sarebbe stato superato, né il TEG del contratto di finanziamento che avrebbe superato il tasso soglia usurario.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
14309/2021;
2) condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1
he liquida in euro 5.077,00, oltre al rimborso forfettario delle spese Controparte_1
generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma li 11.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni