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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91/25 RG Lav.
TRA
[...]
Parte_1
con la difesa dell'avv. Simone Calderigi
e
Controparte_1
rappresentata dalla dipendente Giovanna Righi
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. TQQN030000001/2025
: AUTORIZZAZIONE INCARICHI, DOCENTE Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente contesta la sanzione comminata con la opposta Ordinanza, ai sensi del comma 9 dell'art.53 D. L.vo 165/01, per aver «conferito …. incarico per lo svolgimento di prestazioni di lavoro libero professionali, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per gli anni d'imposta dal 2020 al 2021» ad insegnante in servizio con orario part time e Testimone_1
«Dottore Commercialista». pagina 1 di 3 2. Deduce tra l'altro la difesa attorea che «l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta è documentata dal fatto che l'accertamento è stato erroneamente effettuato ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, riguardante i dipendenti pubblici non rientranti nella disciplina speciale, prevista per gli insegnanti (docenti) di cui all'art. 508, comma 15, del D.lgs. 297/1994».
3. Tale argomento si deve ritenere fondato (e assorbente) alla luce del comma 6 del medesimo art. 53 il quale espressamente esclude l'applicazione del citato comma 9 per le « categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali».
4. Appare infatti condivisibile quanto statuito dalla Corte dei Conti nella sentenza
76/23, sez. Piemonte (doc. 8 allegato al ricorso), secondo cui, dovendosi considerare a tal fine “disposizione speciale”» quella di cui al'art.508 del D. L.vo 274/94 applicabile al personale docente, in casi analoghi «la mancanza .. della previa di autorizzazione/nullaosta (ai sensi del comma 15 del citato art.508, ndr) è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare»
5. In altre parole, si deve rilevare che l'esclusione di cui al citato art.6 riguarda non solo la specifica disciplina sostanziale, ma anche espressamente quella sanzionatoria
(in quanto contenuta nel comma 9), la quale non può trovare applicazione analogica, come sostanzialmente dalla Amministrazione convenuta, sia perché l'espressa esclusione esclude la configurabilità di una “lacuna normativa” ai sensi dell'art.12 preleggi, sia perché l'applicazione analogica è espressamente esclusa in tema di sanzioni amministrative (art.12 L.689\81).
6. Per tutto quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione (compreso l'interesse alla chiamata del terzo, peraltro inammissibile in cause analoghe: cfr Cass. 286/97), la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
ANNULLA l'Ordinanza ingiunzione
CONDANNA l'Amministrazione convenuta, in favore del difensore antistatario dell'opponente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 237,00 per spese ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 91/25 RG Lav.
TRA
[...]
Parte_1
con la difesa dell'avv. Simone Calderigi
e
Controparte_1
rappresentata dalla dipendente Giovanna Righi
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. TQQN030000001/2025
: AUTORIZZAZIONE INCARICHI, DOCENTE Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente contesta la sanzione comminata con la opposta Ordinanza, ai sensi del comma 9 dell'art.53 D. L.vo 165/01, per aver «conferito …. incarico per lo svolgimento di prestazioni di lavoro libero professionali, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per gli anni d'imposta dal 2020 al 2021» ad insegnante in servizio con orario part time e Testimone_1
«Dottore Commercialista». pagina 1 di 3 2. Deduce tra l'altro la difesa attorea che «l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta è documentata dal fatto che l'accertamento è stato erroneamente effettuato ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, riguardante i dipendenti pubblici non rientranti nella disciplina speciale, prevista per gli insegnanti (docenti) di cui all'art. 508, comma 15, del D.lgs. 297/1994».
3. Tale argomento si deve ritenere fondato (e assorbente) alla luce del comma 6 del medesimo art. 53 il quale espressamente esclude l'applicazione del citato comma 9 per le « categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali».
4. Appare infatti condivisibile quanto statuito dalla Corte dei Conti nella sentenza
76/23, sez. Piemonte (doc. 8 allegato al ricorso), secondo cui, dovendosi considerare a tal fine “disposizione speciale”» quella di cui al'art.508 del D. L.vo 274/94 applicabile al personale docente, in casi analoghi «la mancanza .. della previa di autorizzazione/nullaosta (ai sensi del comma 15 del citato art.508, ndr) è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare»
5. In altre parole, si deve rilevare che l'esclusione di cui al citato art.6 riguarda non solo la specifica disciplina sostanziale, ma anche espressamente quella sanzionatoria
(in quanto contenuta nel comma 9), la quale non può trovare applicazione analogica, come sostanzialmente dalla Amministrazione convenuta, sia perché l'espressa esclusione esclude la configurabilità di una “lacuna normativa” ai sensi dell'art.12 preleggi, sia perché l'applicazione analogica è espressamente esclusa in tema di sanzioni amministrative (art.12 L.689\81).
6. Per tutto quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione (compreso l'interesse alla chiamata del terzo, peraltro inammissibile in cause analoghe: cfr Cass. 286/97), la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
pagina 2 di 3 definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
ANNULLA l'Ordinanza ingiunzione
CONDANNA l'Amministrazione convenuta, in favore del difensore antistatario dell'opponente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 237,00 per spese ed € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 3 di 3