Articolo 1 della Legge 21 febbraio 1963, n. 360
Versione
17 aprile 1963
Art. 1. Articolo unico.

In deroga alle norme contenute nell' articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656 , e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , l'Ente nazionale di assistenza magistrale puo' concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilita' di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito.

Entrata in vigore il 17 aprile 1963