Sentenza 6 novembre 2003
Massime • 2
In tema di appello avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari, il giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen. dispone di un ampio potere cognitivo così da poter prendere in considerazione fatti nuovi emersi dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare. Peraltro, a seguito di annullamento con rinvio, tale potere è condizionato, oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello non siano tali da comportare autonomamente un'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.
Non opera con riferimento alle dichiarazioni destinate ad incidere nella sola fase delle indagini preliminari il divieto posto dall'art. 430 bis cod. proc. pen. a garanzia della genuinità della prova da assumere nel prosieguo del procedimento. Ne consegue che sono utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari dal P.M. per adeguarsi alla normativa transitoria dettata dall'art. 26 della legge 1 marzo 2001 n. 63, ancorché rese da persone indicate nella richiesta di incidente probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 06/11/2003
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1789
3. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 008220/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Paolo Tebaldi, di OR EL, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza 4.12.2002 del Tribunale di Broscia. Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini. Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Uditi i difensori dell'indagato, avv.ti Tebaldi e Giovanni Aricò, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip del Tribunale di CI con ordinanza 30.11.2000 respingeva la richiesta del P.M. di emissione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nel confronti di TR UR e di OR EL, e degli arresti domiciliari nei confronti di GG LO IA per il reato di cui all'art. 285 c.p. per concorso nella strage avvenuta in piazza della Loggia in CI il 28 maggio 1974 per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza.
Avverso l'ordinanza proponeva appello il P.M. Il Tribunale di CI, con ordinanza 1.12.2000, adottava la misura cautelare nei confronti del solo TR.
La Corte di Cassazione, con sentenza 2.7.2001, rigettava il ricorso del TR, nei cui confronti il Tribunale aveva emesso la misura cautelare, e annullava l'ordinanza del Tribunale nei confronti dello OR e del GG con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame "circa il ruolo individualizzante dei riscontri in una prospettiva volta esclusivamente alla verifica della gravità indiziaria, senza alcuna incursione in giudizi che appartengono esclusivamente all'accertamento della prova della responsabilità"; inoltre per procedere "a un esame complessivo degli ulteriori elementi indiziari allo scopo di determinare se ciascuno di essi offra un contributo ulteriore ad una verifica di insieme"; infine, ove ravvisati i gravi indizi di colpevolezza, per pronunciarsi sulle esigenze cautelari. Il Tribunale di CI, in sede di rinvio, con ordinanza 27.11.2001 confermava l'ordinanza 30.10.2000 del gip dello stesso Tribunale nei confronti del GG, ravvisando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non le esigenze cautelari. Quanto allo OR ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. La Corte di Cassazione, con sentenza 20.6.2002, dichiarava inammissibile il ricorso del GG e annullava l'ordinanza nei confronti dello OR con rinvio al Tribunale di CI al fine di "rivalutare le dichiarazioni dell'imputato TR alla luce della novella legislativa di cui alla legge 63/2001 con specifico riferimento all'art. 64, c. 3 bis, c.p.p.". Il Tribunale di CI con ordinanza 4.12.2002, in riforma dell'originaria ordinanza 30.10.2000 del gip dello stesso Tribunale, applicava allo OR la misura della custodia cautelare in carcere disponendo la sospensione della sua esecuzione fino al momento della sua irrevocabilità.
Quest'ultima ordinanza rileva che:
a) l'adempimento imposto dall'art. 26 l. 63/2001 è stato eseguito dal P.M. in epoca precedente all'ordinanza 27.11.2001 del Tribunale (benché in essa non se ne faccia menzione), annullata dalla Cassazione con la sentenza 20.6.2002, onde il problema della utilizzabilità dei verbali di interrogatorio del TR è superato, mentre residua quello della valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare anche alla luce di tutti gli elementi di indagine sopravvenuti;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Cassazione, dei medesimi giudici del riesame (rectius dell'appello ex art. 310 c.p.p.) che hanno pronunciato l'ordinanza annullata - sollevata dalla difesa - è manifestamente infondata, così come hanno sancito i giudici d'appello investiti dell'istanza di ricusazione. Peraltro il richiamo alla sentenza 335/2002 della Corte costituzionale è inconferente in quanto si riferisce al giudice dell'udienza preliminare, che deve esprimersi sul merito della consistenza dell'accusa;
c) la pretesa inutilizzabilità, ex art. 407, c. 3, c.p.p., degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (5.5.2001) non sussiste in quanto il termine è stato più volte prorogato in relazione al reato di cui all'art. 285 c.p., da ultimo a sei anni con d.p.r. 25.10.2002, n. 236. L'avvenuta scadenza del termine massimo di durata delle indagini anteriormente alla nuova norma è irrilevante, non indicando la norma se i termini siano o meno scaduti, e comunque non avendo indicato la difesa quali sarebbero gli atti non utilizzabili ex art. 407 c.p.p.;
d) la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al P.M. da IG LO il 25.9.2002, ossia essendo l'incidente probatorio ancora in corso, non sussiste in quanto il IG, preventivamente avvertito ex art. 64 c.p.p., ha confermato tutte le dichiarazioni precedenti in ottemperanza al disposto dell'art. 26 l. 63/2001;
mentre sono inutilizzabili ex art. 430 bis c.p.p. quelle del 5.12.2000, del 26.7.2001, del 9.8.2001 e del 16.8.2001 perché non finalizzate alla rinnovazione ex art. 26 l. 63/2001;
e) nel merito valgono in primo luogo le considerazioni svolte dalla prima sentenza di annullamento della Cassazione (2.7.2001) che, nel censurare l'illogicità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale in tema di riscontri alle dichiarazioni del TR perché valutati in modo parcellizzato, evidenzia l'esistenza di altri riscontri (costituiti dalle annotazioni sull'agenda di ZZ e dalle dichiarazioni di AN AR, AP AN, ZO UR, ES GI e del coindagato GG);
in secondo luogo deve essere considerata l'attendibilità del coindagato TR (rilevata dalle ordinanze del Tribunale e non posta in discussione dalle sentenze di annullamento delle stesse da parte della Cassazione), la cui ritrattazione è priva di credibilità, perché, tra l'altro, "estremamente generica, improvvisa e tardiva"; sorretta da "giustificazioni" "incomprensibili e illogiche"; "anomala" nelle modalità, perché "affidata ad un comodo memoriale preconfezionato, laddove logica e sincerità avrebbero voluto che, in uno qualsiasi dei moltissimi interrogatori cui il TR è stato sottoposto, costui spiegasse per filo e per segno le ragioni del suo ripensamento"; parziale, in quanto lascia intatti alcuni capisaldi delle precedenti dichiarazioni, confermando di essere la fonte "Tritone" utilizzata dai servizi segreti e confermata nei contenuti dalle relative note;
non tale da intaccare la fondatezza delle chiamate in correità, peraltro già prese in considerazione dalle ordinanze del Tribunale annullate, ma non censurate sul punto in sede di legittimità;
in terzo luogo va ritenuta l'attendibilità del racconto del IG, riferito a episodi concreti e puntualmente indicati, da cui si trae la convinzione che OR fosse il fornitore dell'esplosivo al GG per la realizzazione dell'attentato: attendibilità non scalfita dalle dichiarazioni in parte divergenti rese nel corso dell'incidente probatorio, peraltro giustificabili sotto vari profili (dalle condizioni di salute al tempo trascorso dai fatti), e non compromessa a livello psichico da un incidente risalente nel tempo, senza prova di postumi permanenti, ne' discutibile in relazione agli esiti di altri procedimenti penali a carico di terzi (tra cui il GG); ne consegue l'adeguatezza del riscontro fornito dalle dichiarazioni del IG a quelle rese dal TR;
in quarto luogo, pur risultando superflui, ulteriori riscontri oggettivi emergono dalla annotazione autografa del ZZ sulla sua agenda;
dalle dichiarazioni di AN AR (la cui ritrattazione risultava falsa e indotta dallo stesso OR con un'offerta di 500.000 dollari); dalle dichiarazioni di AP AN;
dalle dichiarazioni di GG LO IA;
da un manoscritto rivendicativo della strage rinvenuto (l'1.6.1974) nella cassetta delle lettere di tale RI AR in Vicenza;
f) circa le esigenze cautelari il pericolo di inquinamento probatorio emerge da numerosi episodi, fra cui il ricordato tentativo di far ritrattare (dietro compenso) il AN;
d'altro canto il pericolo di fuga è desunto dalla duratura permanenza dello OR all'estero.
Ricorre la difesa dello OR per i seguenti motivi:
1.A. Violazione di legge per inutilizzabilità ex art. 64. c. 3 bis. degli interrogatori resi da IG anteriormente alla l. 63/2001 e inutilizzabilità dell'interrogatorio di conferma delle precedenti dichiarazioni, reso al P.M. il 25.9.2002 in costanza dell'incidente probatorio, ex art. 430 bis c.p.p.. a) Il P.M. avrebbe dovuto, durante le indagini preliminari, rinnovare l'esame del IG nel rispetto delle nuove formalità previste dall'art. 430 bis c.p.p.. La disposizione transitoria dell'art. 26 l. 63/2001 non è derogatoria della predetta norma processuale;
b) la sentenza 20.6.2002 della Cassazione aveva dichiarato la necessità della rinnovazione dell'atto "ove possibile", non quindi infrangendo divieti probatori non derogati in alcun modo dalla l. 603/2001;
c) l'interrogatorio 25.9.2001 non era stato determinato dalla necessità di rinnovare i precedenti inutilizzabili, in quanto il P.M. dopo l'entrata in vigore della novella aveva sottoposto il IG ad altri tre interrogatori "senza mai procedere alla rinnovazione dei precedenti atti;
d) il P.M. poteva comunque esaminare direttamente il dichiarante in sede di incidente probatorio o rinnovare gli interrogatori inutilizzabili appena conclusa l'assunzione della prova e prima di promuovere l'azione penale;
e) Il quadro normativo non può essere stravolto dalla considerazione che il P.M. non potrebbe, senza aver preventivamente rinnovato gli interrogatori inutilizzabili, farne uso ai fini delle contestazioni;
f) l'art. 430 bis c.p.p. pone un divieto probatorio volto a garantire la genuinità della prova orale, e come tale non può essere derogato da una norma transitoria.
1.B. Violazione dell'art. 34 c.p.p.. La difesa ha presentato istanza di ricusazione nei confronti di alcuni componenti del Tribunale di CI, che si erano già pronunciati sul medesimo provvedimento del gip, sollevando in via subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.. La Corte d'appello aveva rigettato l'istanza e attualmente pende ricorso per Cassazione avverso il provvedimento. La questione di legittimità costituzionale è stata riproposta davanti al Tribunale di CI che, con l'ordinanza impugnata, la ha ritenuta manifestamente infondata.
La decisione dell'ordinanza impugnata appare censurabile, sotto un primo profilo, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 273 c.p.p., il cui comma 1 bis prevede che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applichino le disposizioni degli artt. 192, c. 3 e 4, 195, c. 7, 203 e 271, c. 1, c.p.p.. Infatti il giudice della libertà deve ora applicare, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, le medesime norme di valutazione probatoria previste per il giudizio di merito in tema di chiamata in correità, testimonianza indiretta e utilizzabilità delle intercettazioni;
quindi adottando criteri diversi dalla sommarietà. Al riguardo richiama la sentenza 290/1998 della Corte costituzionale sulla incompatibilità nel procedimento minorile della funzione di gup del giudice che, come componente del tribunale di appello avverso l'ordinanza in tema di misure cautelari personali, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza stessa. Inoltre il nuovo testo dell'art. 34 prevede l'incompatibilità del gip a svolgere le funzioni di gup nel medesimo procedimento. Sotto un secondo profilo la stessa decisione appare censurabile, poiché l'affermazione secondo cui la pronuncia de libertate non è idonea a "pregiudicare la decisione nel merito dell'azione penale" contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 423/95, 131/96, 155/96 e 290/98), secondo cui sussiste incompatibilità a partecipare al giudizio di merito del giudice che ha pronunciato (o è concorso a pronunciare) un provvedimento in ordine alla libertà personale.
In particolare rileva il fatto che l'ordinanza impugnata rinvia numerose volte alla motivazione di provvedimenti emessi, per due terzi, dalle stesse persone fisiche.
2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 292. c. 2 bis e 3 ter per omesso esame degli elementi a favore dell'indagato e per violazione dell'art. 273 c.p.p. in punto sussistenza di pravi indizi di colpevolezza.
2.A. Contestando in termini generali la struttura dell'ordinanza impugnata, la difesa sintetizza i temi che saranno in prosieguo specificamente sviluppati, in particolare l'inattendibilità delle chiamate in correità (TR e IG) anche in relazione al mutato quadro indiziario per le intervenute dichiarazioni del IG, per la ritrattazione del TR, per gli elementi acquisiti da altri processi, per essere le chiamate in correità de relato, per non essere stata data risposta alle deduzioni difensive.
2.B. L'ordinanza impugnata non tiene nella dovuta considerazione i nuovi elementi probatori acquisiti, fondandosi esclusivamente sui precedenti due provvedimenti già annullati, emessi quando il Tribunale non aveva a disposizione una serie di elementi documentali e testimoniali maturati nell'anno 2002.
In particolare non risponde al criterio dettato dalla sent. 21.6.2000 delle Sezioni unite di questa Corte secondo cui la motivazione per relationem deve fare riferimento "a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione".
2.C. Sussiste contrasto nelle dichiarazioni del TR, considerate il principale elemento di accusa a carico dello OR (tanto che le dichiarazioni del IG vengono ritenute semplice riscontro), quando la stessa ordinanza evidenzia la "non adamantina chiarezza del personaggio" e sottovaluta la sua ritrattazione, non essendo sufficiente la natura autoaccusatoria delle dichiarazioni per affermarne la credibilità, e sussistendo un interesse proprio a rendere le dichiarazioni (poi ritrattate). Per contro non vengono prese in considerazione le deduzioni difensive, in particolare quelle relative al referente di OR del SI (maresciallo Felli) che le smentisce.
2.D. La stessa carenza motivazionale concerne le dichiarazioni del IG, mendace sulla negata partecipazione a Ordine Nuovo e sull'affermata appartenenza alla CIA, non esente da gravi rancori verso lo OR, privo di spontaneità per il timore di perdere i benefici connessi alla collaborazione, inquinato da notizie provenienti da altre fonti veicolate dagli inquirenti. A ciò si aggiunge la natura patologica delle condizioni psichiche, nonché il fatto che le dichiarazioni siano de relato, relativamente allo OR, da persona da tempo defunta, quale il AT.
2.E. Violazione dell'art. 292, c. 2 ter, c.p.p. per omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato.
2.E.1. Le sommarie informazioni assunte ex art. 391 bis c.p.p. da RS e ET smentiscono le dichiarazioni rese dal IG sulla partecipazione a una cena in cui il GG avrebbe preannunciato l'attentato di CI.
2.E.2. Le indagini difensive hanno escluso che CH IT sia la persona riconosciuta dal IG come il capitano della CIA ID Carrett (frutto della fantasia del dichiarante).
2.E.3. L'ordinanza ignora una serie di elementi che emergono dal testo integrale della intercettazione ambientale del 2.2.1995 presso la Questura di Venezia di un colloquio fra il IG e il GG.
3. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla confutazione delle argomentazioni difensive esaminate.
3.A. L'affermazione dell'ordinanza, secondo cui l'alterazione dell'arco temporale degli avvenimenti nelle diverse versioni del IG appare di "proporzioni davvero trascurabili" a fronte di avvenimenti accaduti vent'anni prima, contrasta con dati obiettivi che denunciano l'inattendibilità del soggetto e la falsità delle sue dichiarazioni.
3.B. L'incostanza delle dichiarazioni del IG viene assolutamente ignorata su aspetti fondamentali della vicenda.
3.C. La frase, pronunciata dal IG all'inizio dell'incidente probatorio, secondo cui "lo OR si era ormai rifiutato di eseguire l'attentato", contraddice apertamente le precedenti dichiarazioni dello stesso IG, che invece afferma in diverse occasioni: di non sapere della presenza in Italia dello OR all'epoca della strage di piazza della Loggia;
di nulla sapere del coinvolgimento dello OR nella strage di CI. Non solo, ma viene interpretata dall'ordinanza come dovuta ad errore di trascrizione, così da non avere destato alcuna reazione nelle parti presenti.
3.D. Sulla sanità mentale del IG, colpito circa 7 anni fà da ictus cerebrale, l'ordinanza si limita a denunciare la mancanza di prova di postumi permanenti, quando è notorio che le cellule cerebrali necrotizzate non si possono rigenerare e comunque la stessa ordinanza da atto delle precarie condizioni di salute del soggetto che hanno costretto a una audizione frazionata e di limitatissima durata temporale.
D'altro canto omette di considerare la capacità simulatoria del IG (che si era letteralmente inventato di aver sventato un attentato in danno del giudice D'Ambrosio ordito dalla CIA).
3.E. L'intercettazione ambientale presso la Questura di Venezia del colloquio IG-GG (oltre le omissioni di cui alle contestazioni precedenti) viene travisata nella sua lettura da parte dell'ordinanza.
4. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla compatibilità delle versioni fornite da TR e dal IG e violazione dell'art. 292. c. 2 lett. b). c.p.p..
La difesa, dato atto che l'ordinanza esclude il contrasto fra le versioni dei due chiamanti nel confronti del GG e dello OR e ritiene la versione del TR riscontrata da quella del IG, contrasta l'affermazione esaminando dettagliatamente una serie di elementi, relativi alle persone che confezionarono gli ordigni, al numero degli ordigni stessi, alla loro provenienza e destinazione, al ruolo dei personaggi accusati, ai tempi in cui vari attentati furono effettivamente compiuti.
5. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai riscontri individualizzanti a carico dello OR.
Escluse come riscontri le dichiarazioni del IG, addirittura incompatibili con le accuse del TR, la difesa esamina la questione se ulteriori elementi di riscontro, che a suo avviso la stessa ordinanza ritiene non concernere specificamente la posizione dello OR, possano avere valenza indiziaria.
Si richiama, in proposito, al punto oggetto della prima sentenza della Corte di Cassazione (2.7.2001) di annullamento con rinvio dell'ordinanza 1.12.2000 del Tribunale di CI, in particolare alla necessità di verificare il ruolo individualizzante dei riscontri.
Si tratta, essenzialmente, dell'annotazione sull'agenda di ZZ AN, delle dichiarazioni di AR AN e di AP AN, del manoscritto rivendicativo della strage trovato nella cassetta delle lettere del RI. In relazione a questi elementi la stessa ordinanza da un lato ne svaluta il significato considerandoli superflui, dall'altro trae conseguenze del tutto prive di logica.
6. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza e di sussistenza di gravi indizi.
La difesa ribadisce la rilevanza della ritrattazione del TR in vista di un eventuale giudizio e la contraddittorietà della prognosi che, in ipotesi il TR muti la propria posizione.
7. Violazione dell'art. 273 c.p.p. per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
La difesa, conclusivamente, riprende i temi della inattendibilità delle chiamate in correità, anche con riferimento a pronunce emesse in altri procedimenti.
8. Violazione dell'art. 310 c.p.p. e mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. L'originarlo appello del P.M. era stato proposto avverso l'ordinanza reiettiva della misura cautelare in carcere. Tale originario atto di appello non aveva ad oggetto le esigenze cautelari, onde l'ordinanza del Tribunale appare pronunciata ultra petitum.
D'altro lato il pericolo di fuga è contraddetto dal fatto che lo OR si è stabilito in Giappone oltre vent'anni prima dell'apertura delle odierne indagini preliminari.
Con motivi nuovi eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per omessa attendibilità del IG, alla luce della sentenza 11.7.2003 della Cassazione nel procedimento a carico FE OR per la strage alla Questura di Milano avvenuta il 17.5.1973. Deduce che le statuizioni in ordine alla inattendibilità del IG sono definitive e che la parte della sentenza sul punto è utilizzabile nell'attuale procedimento per i fini di cui all'art. 236, c. 2, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve verificarsi la rilevanza (e, soltanto in subordine, la non manifesta infondatezza) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. proposta dalla difesa (motivo 1.B), in quanto l'eventuale remissione degli atti al giudizio della Corte costituzionale comporterebbe in limine la sospensione del procedimento in attesa della decisione.
2. Questa Corte ritiene che la questione non sia rilevante, poiché attiene alla istanza di ricusazione dei componenti il collegio del Tribunale nell'ambito di questo stesso procedimento. La Corte d'appello di CI ha rigettato l'istanza e il relativo giudizio ha formato oggetto di ricorso per Cassazione.
Il giudizio sulla istanza di ricusazione ha pertanto seguito un suo autonomo iter, all'interno del quale soltanto può essere ritenuta rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., la cui applicazione non è attuale.
Non essendo oggetto di questo ricorso la ricusazione dei componenti il collegio del Tribunale, ma essendo l'eccezione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. sollevata in modo svincolato dal relativo giudizio incidentale, non si comprende dove sussista la rilevanza della questione stessa.
Se è vero che il Tribunale si è pronunciato sul punto con ampie citazioni giurisprudenziali, è altrettanto vero che la decisione di manifesta infondatezza di una questione di costituzionalità non può essere oggetto di gravame, ma eventualmente di nuova proposizione della questione.
Peraltro la decisione del Tribunale appare inutiliter data, nel senso che la questione era stata proposta in via subordinata al giudizio sulla istanza di ricusazione e quindi essa può avere valenza soltanto in tale giudizio che, a detta della stessa difesa, è tuttora in corso davanti ad altro giudice.
3. Sgombrato il campo dalla pregiudiziale di costituzionalità, occorre una iniziale precisazione, nella complessa vicenda processuale relativa allo status libertatis di OR EL, sui limiti entro cui deve essere circoscritto il decidere. La prima decisione di annullamento con rinvio al Tribunale di CI, pronunciata dalla 6^ sezione penale di questa Corte con sentenza 2.7.2001, e la successiva decisione di annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di CI, pronunciata dalla 2^ sezione penale di questa Corte con sentenza 20.6.2002, recano indicazioni precise dalle quali non sembra lecito discostarsi.
4. La prima sentenza (2.7.2001) di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza, pronunciata ex art. 310 c.p.p. dal Tribunale di CI sull'appello del P.M., per nuovo esame su temi bene identificati, ossia:
a) in primo luogo il ruolo individualizzante dei riscontri (alla chiamata in correità di TR UR) in una prospettiva volta esclusivamente alla verifica della gravità indiziarla, con l'avvertenza di evitare incursioni in giudizi che appartengono esclusivamente all'accertamento della prova della responsabilità;
b) in secondo luogo un esame complessivo degli ulteriori elementi indiziari allo scopo di determinare se ciascuno di essi offra un contributo ulteriore ad una verifica di insieme:
c) in terzo luogo, subordinatamente alla eventuale accertata sussistenza degli indizi di colpevolezza, l'esistenza delle esigenze cautelari.
5. La seconda sentenza (20.6.2002) di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale di CI (emessa in conseguenza del precedente giudizio di rinvio) pronunciata ex art. 310 c.p.p. sull'originario appello del P.M., con cui veniva applicata allo OR la misura della custodia cautelare in carcere e, ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti dalla difesa, richiedeva al Tribunale di CI pregiudizialmente di "rivalutare le dichiarazioni dell'imputato TR alla luce della novella legislativa di cui alla legge 63/2001 con specifico riferimento all'art. 64, c. 3 bis, c.p.p.".
6. La medesima sentenza non ha modificato in alcun modo il dettato della prima, ma è stata "condizionata" dalle intervenute modifiche legislative, in specie dall'art. 26, c. 2, l. 63/2001 di attuazione della legge di riforma dell'art. 111 della Costituzione, che richiede nella fase delle indagini preliminari la rinnovazione degli interrogatori dei coimputati con gli avvisi previsti dal nuovo testo dell'art. 64 c.p.p.. 7. La sentenza della Cassazione ignorava, perché di ciò non si era dato atto nella seconda pronuncia del Tribunale di CI, che gli interrogatori di TR UR erano stati rinnovati, onde la decisione appariva in qualche modo superflua - come da atto l'ordinanza impugnata (che fa cenno al superamento del problema). Ma il problema, posto che il primo annullamento concerneva non la sola rivalutazione delle dichiarazioni del TR, ma anche i riscontri costituiti dalle dichiarazioni di IG LO, riguardava necessariamente anche la rinnovazione degli interrogatori di quest'ultimo.
Di ciò si è fatto carico il P.M., procedendo alla rinnovazione dell'interrogatorio del IG a seguito dell'entrata in vigore della l. 63/2001, previ gli avvisi prescritti dal rinnovato testo dell'art. 64 c.p.p.. Tale interrogatorio è stato effettuato benché fosse in corso l'incidente probatorio.
8. Qui si innesta la questione, posta dalla difesa (motivo 1.A), della violazione dell'art. 430 bis, che vieta al P.M. di assumere informazioni dalle persone che devono essere sentite nell'incidente probatorio e sanziona di inutilizzabilità le dichiarazioni eventualmente assunte in dispregio del predetto divieto. Sul punto le censure difensive mosse alla tesi dell'ordinanza impugnata, secondo cui il divieto di cui all'art. 430 bis c.p.p., norma generale, sarebbe derogabile alla luce del disposto dell'art. 26, l. 63/2001, norma speciale, appaiono condivisibili;
in particolare la censura secondo cui il divieto probatorio posto dall'art. 430 bis è volto a garantire la genuinità della prova orale e, in quanto tale, non può essere derogato da una norma transitoria.
9. Quest'ultimo rilievo consente di affrontare la questione sotto un diverso profilo.
L'art. 430 bis si pone come norma destinata a garantire la genuinità della prova da assumere in quanto pone una barriera ad eventuali iniziative del P.M. (o della polizia giudiziaria) e della difesa di assumere informazioni da persone - la cui assunzione è già stata indicata come necessaria dal giudice di ufficio o da una delle parti - che dovranno essere sentite nel prosieguo del procedimento (testimoni, coimputati nello stesso procedimento o in procedimento connesso, periti, consulenti tecnici).
Il legislatore, in coerenza con i principi dettati dal rinnovato testo dell'art. 111 della Costituzione, ha voluto impedire che una delle parti possa influenzare le dichiarazioni delle persone che (in veste diversa) già si sa dovranno essere chiamate a fornire informazioni, anticipandone unilateralmente l'esame per eventualmente precostituirsi materia di contestazione alle dichiarazioni rese davanti al giudice nel contraddittorio fra le parti. 10. Ciò si evince con chiarezza dalla specificazione delle situazioni in cui tali persone, secondo l'art. 430 bis c.p.p., non possono essere chiamate a fornire informazioni, pena l'inutilizzabilità delle loro dichiarazioni. Le persone, in relazione alle quali si riferiscono le situazioni di cui si tratta, sono:
- quelle che di ufficio il giudice, al termine dell'istruttoria dibattimentale, ritiene necessario ascoltare per la prima volta o risentire su determinate circostanze (art. 507);
- quelle indicate nella richiesta di incidente probatorio (art. 392 segg.);
- quelle che il gip ritiene necessario ascoltare prima di procedere alla conclusione dell'udienza preliminare (art. 422, c. 2);
- quelle indicate dalle parti, diverse dal P.M., nelle liste da presentarsi al giudice per l'ammissione prima dell'inizio del dibattimento (art. 468).
11. L'inutilizzabilità appare evidentemente correlata al rapporto fra l'assunzione unilaterale delle informazioni e la loro possibile incidenza diretta nel prosieguo del procedimento nell'ambito del quale le stesse persone dovranno essere assunte.
Quindi l'interferenza dell'accusa o della difesa sulle persone chiamate ex officio ex art. 507 c.p.p., e conseguentemente la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni, è proiettata verso il prosieguo del dibattimento;
così come quella dell'accusa sulle persone che la difesa ha indicato nella lista ex. art. 468 c.p.p. è proiettata verso il dibattimento.
A sua volta l'interferenza sulle persone che dovranno essere sentite anche d'ufficio ex art. 422 c.p.p., e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni, è proiettata verso il prosieguo dell'udienza preliminare in vista della possibile sentenza di non luogo a procedere.
Per quanto concerne le informazioni assunte da persone indicate nella richiesta di incidente probatorio, che costituisce essenzialmente (ma non esclusivamente) anticipazione del dibattimento, l'interferenza, e la conseguente sanzione di inutilizzabilità, è proiettata verso la fase successiva del procedimento, ossia principalmente il dibattimento.
In tutti i casi l'inutilizzabilità dell'assunzione "anomala" delle dichiarazioni della persona sentita unilateralmente in violazione del divieto di cui all'art. 430 bis c.p.p. non potrà essere dichiarata se non nel momento dell'assunzione "rituale" delle dichiarazioni della persona stessa in contraddittorio delle parti, ossia nel momento in cui le prime possono avere influenza abnorme sulle seconde.
12. Se tutto ciò corrisponde al vero, le informazioni assunte in apparente violazione dell'art. 430 bis c.p.p., ma che non incidono sul successivo iter processuale perché circoscritte alla fase precedente delle indagini preliminari, non sono oggetto della sanzione di inutilizzabilità non essendo la loro assunzione proiettata verso la fase successiva del procedimento. Ovvero esse potranno sempre essere dichiarate inutilizzabili dal giudice che procede all'assunzione delle informazioni dalle stesse persone, ma tale sanzione è inapplicabile ove non sussista l'attualità dell'assunzione delle informazioni da parte del giudice dibattimentale (artt. 507 e 468 c.p.p.) o da parte del gip (artt. 422 e 401 c.p.p.), o da parte del giudice della fase successiva. Quanto affermato in linea di principio non viola la par condicio fra accusa e difesa, perché la stessa regola, come vale per il P.M. che viola apparentemente il divieto (come ad esempio nel caso in questione, per adeguarsi alla normativa transitoria di cui all'art. 26 l. 63/2001) vale anche per il difensore che, ove abbia raccolto informazioni in violazione della norma, potrà sempre avvalersi delle informazioni acquisite unilateralmente per sviluppare le proprie indagini "private" ex artt. 391 bis e segg. c.p.p., ma non potrà mai utilizzarle formalmente nel prosieguo del procedimento. 13. In concreto, non sussiste dubbio alcuno che il P.M., interrogando il coimputato IG, nonostante fosse in corso l'incidente probatorio, a conferma delle dichiarazioni rese prima dell'entrata in vigore della legge 63/2001, abbia posto in essere un atto non utilizzabile a fini sia dell'incidente probatorio che del dibattimento. Ma appare altrettanto fuor di dubbio che, dovendo in quella fase rinnovare l'interrogatorio dell'imputato, ha posto in essere un atto utilizzabile non in assoluto, ma limitatamente al fine per cui l'aveva effettuato.
Il P.M. avrebbe potuto, in ipotesi, indubbiamente seguire altre vie - come evidenzia la difesa. Ma ciò che rileva nel caso è che la via seguita non sottopone l'atto, per la circoscritta finalità cui è indirizzato, alla sanzione di inutilizzabilità che ben potrà essere comminata eventualmente in un diverso momento processuale, in relazione ad altre finalità dell'atto.
In conclusione, quanto fin qui considerato in ordine alla rinnovazione dell'interrogatorio del IG da parte del P.M. supera l'eccezione formulata dalla difesa e al tempo stesso si adegua al dettato della seconda sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte (20.6.2002) che, riferita alle dichiarazioni del solo TR a seguito della novella legislativa della l. 63/2001, non può non estendersi anche alle dichiarazioni del IG stante il rilievo di esse come riscontro.
14. Si tratta ora di riprendere il filo della vicenda processuale sulla base di quanto dettato dalla prima decisione di annullamento con rinvio di questa Corte (2.7.2001) - interrotto al punto 4 che precede - alla luce dei motivi di ricorso proposti dalla difesa (nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7).
Si pone al proposito, in termini generali, la questione se la verifica della conformità alla legge e della adeguatezza della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di CI pronunciata in sede di appello ex art. 310 c.p.p. (4.12.2002), oggetto del presente ricorso, debba avvenire esclusivamente con riferimento al dettato della sentenza 7.2.2001 di questa Corte, di annullamento con rinvio della prima ordinanza del Tribunale dell'appello di CI, ovvero con riferimento, e con quali limiti, anche ai dati "nuovi" emersi nello svolgimento ulteriore delle indagini preliminari. 15. La questione è oggetto di molteplici decisioni di questa Suprema Corte, sulla base delle quali è possibile definire la linea decisionale.
In tema di appello avverso le ordinanze del gip applicative (o reiettive) della richiesta del P.M. di emissione di una ordinanza di custodia cautelare la più recente giurisprudenza (Cass. sez. 4^, 12.3.1998, Schiavone) ritiene che, "in considerazione della ratio sottesa all'art. 299 c.p.p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura cautelare, si deve riconoscere al giudice dell'appello avverso ordinanza de libertate il potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati, e, quindi, dell'ossequio del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, c. 2 e 3, c.p.p.".
Su una linea analoga, benché riferite a situazioni diverse, si pongono numerose pronunce (Cass., sez. 5^, 24.6.1999, P.M. in proc. Manocchio;
Cass., sez. 2^, 10.4.2000, P.M. in proc. Piras) nelle quali si afferma che "qualora, richiesto dell'emissione di un provvedimento coercitivo, il gip ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e mancanti le esigenze cautelari, il Tribunale, investito dell'appello del P.M. su questo secondo profilo, ha pieno potere di cognizione su entrambi i presupposti indicati, senza che ciò comporti una violazione del principio devolutivo, dovendosi ritenere che la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall'art. 597 c.p.p., comporti comunque per il giudice di secondo grado il dovere di esaminare anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame".
Il che fa ritenere che il giudice di appello ex art. 310 c.p.p., nonostante in detta norma non sia espressamente prevista la presentazione di nuovi motivi, come nel caso del riesame ex art. 309, c. 6, c.p.p., disponga di un vasto potere cognitivo così da potere prendere in considerazione fatti nuovi emersi dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare.
16. Il principio giurisprudenziale, appena ora menzionato, è meritevole di estrema attenzione, considerato il maggior rispetto delle garanzie dell'indagato in tema di libertà personale. È necessario, però, osservare che altra è la situazione che si propone al Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza del gip, altra è quella che si propone allo stesso Tribunale in sede di rinvio a seguito della decisione di annullamento da parte della Cassazione dell'ordinanza emessa dallo stesso organo.
17. L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione sul punto di diritto - del tutto pacifico a norma dell'art. 627, c. 3 c.p.p. - non è circoscritto, infatti, a questa sola situazione.
In linea di principio (Cass. Sez. 5^, 11.11.1998, Graviano) si è affermato che il giudice del rinvio mantenga integri i poteri di accertamento e valutazione, non essendo vincolato in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del suo convincimento, sicché gli eventuali elementi di fatto e valutazione contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio, ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli.
È altrettanto vero, però, che il giudice del rinvio non può prescindere dal "condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione" che ha disposto l'annullamento (Cass., Sez. un., 29.11.1990, Agnese). Al proposito si è affermato (Cass. sez. 6^, 7.2.1995, Grande, RV 201.266) che la Cassazione "risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, cosicché il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali" senza che ciò sottragga il giudice del rinvio alla libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione di fatto concernente il punto annullato. Con specifico riferimento all'annullamento con rinvio dell'ordinanza de libertate, pronunciata ex art. 310 c.p.p., la Corte di Cassazione (Sez. 1^, 28.10.1996, Filippone, RV 205.997) ha chiarito che "in materia di riesame dei provvedimenti impositivi di misure cautelari trovi applicazione, anche in sede di rinvio, il disposto di cui all'art. 309 c.p.p., nella parte in cui prevede che il Tribunale adotti la propria decisione anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza e, quindi, necessariamente avendo riguardo alla situazione attuale, quale emergente anche dai detti elementi, sempre che, naturalmente gli stessi, in quanto non incidenti sulla originaria legittimità del provvedimento custodiale, non debbano trovare la loro naturale collocazione nell'ambito di una richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare, da proporsi ai sensi dell'art. 299 c.p.p.". 18. Da questi spunti interpretativi si può desumere che l'ampio potere discrezionale del giudice d'appello ex art. 310 c.p.p., a seguito di giudizio di annullamento con rinvio, non appare illimitato, ma condizionato da un lato dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dall'altro dalla esigenza che "i fatti nuovi" posti a base del rinnovato appello non siano tali da comportare autonomamente una istanza ex art. 299 c.p.p.. 19. La sentenza di questa Corte 2.7.2001 non è pronuncia di annullamento con rinvio nella quale si assume l'irrilevanza del materiale indiziario acquisito o l'inattendibilità dei collaboranti. Al contrario in essa si afferma che proprio quel materiale e quella attendibilità sono stati valutati rispetto a riscontri erroneamente ritenuti inidonei alla emissione dell'ordine di custodia cautelare in violazione dell'art. 273, c. 1 bis c.p.p. sotto il profilo della carenza motivazionale.
Detta sentenza, infatti, nel ricostruire puntualmente la vicenda processuale, ritiene fondato il giudizio di attendibilità del chiamante in correità TR, affermando testualmente che "il Tribunale perviene all'approdo circa l'attendibilità intrinseca del propalante riconoscendone la spontaneità, la diretta conoscenza dei fatti, l'immediatezza delle dichiarazioni, la coerenza e logicità delle stesse, il sostanziale disinteresse (nei termini rilevanti ai fini impliciti del precetto dell'art. 192), e conclude nel senso che il giudizio di intrinseca attendibilità del TR può essere positivamente superato... tuttavia, vuoi in ossequio del dato normativo, vuoi per le ragioni più volte esposte, si imponga il conforto di riscontri estrinseci di spessore ed univocità adeguati". Quanto al riscontro, costituito dalle dichiarazioni del IG, la stessa sentenza osserva che "nel valutare il narrato del IG, il Tribunale, pur non ritenendolo incompatibile con le dichiarazioni del TR, lo qualifica non sufficientemente significativo perché risulterebbero confermati solo quattro profili: e cioè che nel maggio 1974 GG e OR stavano preparando un grosso attentato nell'Alta Italia;
che il GG e lo OR avevano disponibilità di esplosivi;
che OR era la persona che procurava l'esplosivo al GG;
che LI era in contatto con GG in relazione all'attentato da compiersi in Alta Italia".
E aggiunge: "Ritiene la Corte che le dichiarazioni del IG assumano, allo stato, valore di principio di riscontro individualizzante delle dichiarazioni del TR, non solo quanto al generico progetto stragista dei due ma, più specificamente, alla strage di CI. Le cadenze temporali ravvicinate degli incontri preparatori, i medesimi soggetti coinvolti, la ritenuta compatibilità fra le dichiarazioni dei due collaboranti anche quanto all'esplosivo utilizzato, il fatto che il GG sia stato chiamato in causa dal TR come l'ideatore della strage, sono circostanze tutte che assumono - allo stato - valore altamente designante ai fini indicati dall'art. 273, c. 1 bis c.p.p., tanto da far ritenere violato tale precetto da parte del Tribunale cui va addebitata l'assoluta genericità della motivazione nella parte in cui riferisce il racconto del AT ad altri attentati, che in quei giorni non furono però eseguiti;
ne' quella programmazione indicata nell'ordinanza appare, sempre allo stato, anche alla luce degli elementi indiziari di origine complementare, in grado di far assumere specificità alle alternative così perentoriamente introdotte sul piano probabilistico dal giudice a quo".
Ed ancora: "La natura del principio di riscontro individualizzante delle dichiarazioni del IG proietta, dunque, significativi riverberi sulla logicità della motivazione che mentre, per un verso, valutati criticamente i vari elementi indiziari prospetta un rapporto di compatibilità e talora anche di sovrapponibilità delle dichiarazioni, ne trae la conclusione che i riscontri non possono considerarsi individualizzanti, rivelando così anche una non corretta identificazione della nozione di riscontro individualizzante in sede cautelare;
tanto da giustapporre surrettiziamente la vocazione del riscontro a divenire individualizzante (quale ora individuata dall'art. 273, c. 1 bis) e la nozione di riscontro necessario ai fini della condanna".
20. Dalla lettura della sentenza, di cui qui si sono estrapolati i dati più significativi, emerge che il punto principale della prima ordinanza del Tribunale dell'appello ex art. 310 c.p.p., oggetto di annullamento, riguardava la valutazione dei riscontri alle dichiarazioni del TR, fermo restando il quadro indiziario, l'attendibilità del dichiarante e lo stesso valore individualizzante delle dichiarazioni del IG.
Non si può tenere in considerazione, in questa situazione, la seconda ordinanza del Tribunale di CI posto che l'annullamento di essa riguarda esclusivamente la ritualità della rinnovazione degli interrogatori del TR e, di riflesso, quelli del IG, in ordine a cui si è evidenziata in precedenza l'assenza di violazioni di legge.
21. Il Tribunale di CI ha preso atto che la Cassazione aveva ritenuto adeguato il materiale probatorio, attendibile il chiamante in correità TR, riscontro adeguato le dichiarazioni del IG, nonché, "per quanto sovrabbondanti", le annotazioni sulla agenda di ZZ, le dichiarazioni di AN AR, ZO UR, ES UR e GG LO IA: elementi tutti alla cui analisi ha proceduto.
Tanto basterebbe, alla luce del dettato della decisione di annullamento di questa Corte (vedi retro ai punti 4, sub a e b), per affermare sotto un profilo meramente formale che l'ordinanza impugnata si è uniformata al principi enunciati dal giudice di legittimità.
L'affermazione appare insufficiente alla luce degli ulteriori sviluppi delle indagini preliminari, dei quali non si può non tenere conto, sempre alla luce del limite, sopra detto al punto 18, ossia che gli elementi nuovi addotti dalle parti non trovino la loro naturale collocazione in una richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ex art. 299 c.p.p.. 22. I rilievi critici alla motivazione dell'ordinanza impugnata, a parte quelli enunciati nel motivo 2.A che costituiscono la premessa al successivo argomentare, riguardano in primo luogo (motivo 2.B) l'omessa considerazione degli elementi probatori acquisiti, posto il richiamo frequente dell'ordinanza stessa alla motivazione delle precedenti ordinanze emesse dal Tribunale stesso e annullate dalla Cassazione.
Il rilievo è certamente esatto sotto il profilo generale, anche alla luce della decisione delle sezioni unite di questa Corte, richiamata dalla difesa. Ma non si può non osservare come i richiami alla motivazione delle ordinanze in precedenza annullate siano del tutto pleonastici, sia per quanto prima evidenziato in relazione alla sentenza 2.2.2001 di questa Corte (dove essa assume l'adeguatezza del materiale indiziario, la credibilità del TR e la sufficienza dei riscontri) alla quale l'ordinanza impugnata fa ampio riferimento;
sia perché la stessa ordinanza ripercorre per intero in modo autonomo i punti essenziali costituiti dalla credibilità del chiamante TR, dal valore di riscontro delle dichiarazioni del IG e dagli ulteriori elementi ritenuti in qualche modo di minore importanza.
I richiami alle precedenti ordinanze annullate dalla Cassazione possono pertanto essere espunti dall'ordinanza impugnata, senza che il suo impianto motivazionale subisca alcuna obiettiva alterazione. 23. Per quanto concerne il successivo motivo (2.C) relativo alla attendibilità del TR e al mancato esame sul punto delle allegazioni difensive, è necessario distinguere i due aspetti. Sotto il profilo della credibilità intrinseca del TR l'ordinanza impugnata si diffonde a lungo sul valore della ritrattazione delle originarie dichiarazioni accusatorie nei confronti dello OR, ponendo in luce una serie di circostanze in base alle quali la credibilità della ritrattazione viene completamente meno, per i tempi (la tardività dopo anni di collaborazione e l'essere sopravvenuta "improvvisamente"), i modi (il memoriale scritto), la genericità e la parzialità (rispetto al dichiarato in precedenza), la mancanza di giustificazioni del mutato atteggiamento.
Il fatto che, poi, il Tribunale chiosi non l'attendibilità delle dichiarazioni, ma la personalità del soggetto, definito "singolare" e "non di adamantina chiarezza" - come non manca di sottolineare la difesa - è questa una valutazione che non contraddice le argomentazioni logiche sviluppate in ordine alla attendibilità, ma costituisce una notazione di carattere psicologico sulla persona, priva di reale incidenza.
La motivazione sul punto appare, quindi, esente da vizi logici e, peraltro l'ordinanza evidenzia anche che l'aspetto relativo alla ritrattazione del TR ha già formato oggetto di giudicato da parte del gip (ordinanza 31.5.2002) su una istanza de libertate che è stata rigettata.
Neppure è rilevante la censura relativa alla pretesa sussistenza di un interesse personale del TR alle dichiarazioni accusatorie, perché è di tutta evidenza che in generale le chiamate in correità, accompagnate dall'ammissione delle proprie responsabilità, non possono mai dirsi del tutto disinteressate, proponendosi soggettivamente il dichiarante la finalità di fruire benefici in ordine allo status libertatis o alla entità della pena irroganda nei suoi confronti.
24. Venendo al secondo profilo dello stesso motivo di ricorso, ossia la mancata considerazione degli elementi nuovi addotti attraverso le indagini difensive, si deve rilevare anzitutto che non corrisponde al vero che l'ordinanza impugnata le ignori del tutto.
Infatti l'ordinanza da atto da un lato che non si tratta di deduzioni assolutamente nuove e dall'altro che almeno in parte sono state esaminate dal gip con la menzionata ordinanza 31.5.2002. Ciò che più importa, comunque, è che le allegazioni difensive, lungi dal proporre una riverifica delle originarie dichiarazioni accusatorie e della successiva ritrattazione, prospettano nella sostanza elementi indiziari diversi, così da trovare logica collocazione in una eventuale istanza di revoca della misura cautelare ex art. 299 c.p.p. - come ricordato dalla citata sentenza di questa Corte 28.10.1996, Filippone. Non è infatti congruo ritenere che in sede di appello sulle misure de libertate, pur potendo in linea di principio il Tribunale fruire della massima autonomia nella valutazione degli elementi indiziari, quando si tratti di giudizio di rinvio dalla Cassazione vincolato a determinati parametri interpretativi forniti dal giudice di legittimità, il Tribunale possa ampliare il proprio orizzonte fino a trasformare il giudizio di appello in un vero e proprio riesame. Lo strumento fornito dall'art. 299 c.p.p. impone di circoscrivere l'ambito di indagine del giudice del rinvio, senza in nulla sacrificare gli interessi della persona indagata che può, in ogni momento, proporre istanze proprio sulla base di elementi nuovi da rivolgere anzitutto allo stesso giudice delle indagini preliminari, per il primo vaglio, così da non essere pregiudicata la possibilità di giovarsi eventualmente di un doppio grado di giudizio. 25. Il successivo motivo (2.D) propone non dissimili censure per quanto concerne l'attendibilità delle dichiarazioni del IG. L'ordinanza ripercorre gli episodi essenziali emergenti dal racconto di questi, analizzandoli dettagliatamente (come già operato dalla sentenza 2.7.2001 di questa Corte) e ne trae la conseguenza della sostanziale sovrapponibilità a quanto dichiarato dal TR, giustificando in modo coerente le divergenze (di carattere marginale) anche in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti, nonché le stesse difformità interne alle dichiarazioni rese nel tempo, giustificate sia dalla distanza dai fatti, che dalle condizioni di salute.
Sotto il primo profilo l'ordinanza appare adeguatamente motivata, ne' può validamente opporsi la mancanza di spontaneità per il timore di perdere i benefici processuali eventuali, così come si è ora detto a proposito del TR.
Quanto alle condizioni di salute mentale, che inficerebbero la validità delle dichiarazioni, l'ordinanza impugnata non ignora il problema, ma rileva che la patologia del IG è risalente nel tempo (anno 1995) e non vi è prova obiettiva di postumi permanenti da essa derivanti, fornendo un quadro adeguato della coerenza della narrazione, così da escludere l'incidenza della eventuale malattia sulla sua credibilità.
26. I risultati eventualmente emergenti dalle indagini difensive non possono a loro volta assumere rilevanza in questa sede di rinvio dalla Cassazione, per le stesse ragioni esposte in relazione alla posizione del TR, potendosi eventualmente ricorrersi allo strumento predisposto dall'art. 299 c.p.p.. La difesa, infatti, con le deduzioni di cui ai motivi 2.E.1, 2.E.2, 2.E.3, finisce con il proporre una sorta di rinnovazione delle indagini preliminari, di ambito più vasto di un mero riesame, all'interno del procedimento di appello in punto libertà, producendo un materiale indiziario che non ha formato oggetto di valutazione da parte del gip, che non costituisce comunque materiale idoneo a una pura e semplice rivalutazione del materiale già acquisito in sede di indagini preliminari, che si pone al di fuori delle linee dettate dalla sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio delle precedenti ordinanze.
Ovvero, se ha formato oggetto della decisione impugnata (come il colloquio registrato presso la Questura di Venezia fra il GG e il IG), non è stato ignorato dal Tribunale d'appello, che ne ha dato una valenza coerente rispetto al tema in discussione (quale l'attendibilità del dichiarante).
27. Quanto all'illogicità della motivazione, in quanto non avrebbe retto alla confutazione ad opera delle argomentazioni difensive (motivo 3), si trascura il fatto che la modificazione dell'arco temporale degli accadimenti (3.A) e la pretesa incostanza delle dichiarazioni (3.B) sono state motivatamente giustificate da un lato con il decorso del tempo, dall'altro con le condizioni di salute che non impingono comunque sulla stabilità psichica del dichiarante. Inoltre, la frase pronunciata dal IG all'inizio dell'incidente probatorio (riportata nella parte in fatto), è stata enfatizzata a posteriori dalla difesa, posto che essa si riferisce alla esecuzione materiale dell'attentato, e non alla fornitura dell'esplosivo (che costituisce l'oggetto dell'imputazione elevata allo OR) - anche a prescindere dalle argomentazioni circa il possibile fraintendimento a livello di trascrizione del verbale stenotipico.
Infine sulle condizioni di salute del IG (3.D) si è già detto (supra sub 25) della loro irrilevanza ai fini della valutazione della credibilità; così come, a proposito della intercettazione presso la Questura di Venezia del colloquio IG-GG, si è detto (supra sub 26) della non omissione da parte dell'ordinanza impugnata. D'altro canto tutto il motivo sub. 3), altro non è che una mera reiterazione, sotto diversi profili, dei motivi in precedenza esaminati, così da risultare sovrabbondante e non idoneo a scalfire le considerazioni già svolte in ordine alla coerenza e logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
28. Altrettanto è a dirsi a proposito del motivo sub 4), che riapre il tema della sovrapponibilità o meno delle dichiarazioni del TR rispetto a quelle del IG.
L'ordinanza, depurata - come si è detto - dal richiami a quelle precedentemente annullate dalla Cassazione, riscontra in modo adeguato il racconto dei due soggetti, pur non ignorando differenze che assumono aspetti marginali rispetto alla sostanza dell'intera vicenda.
Ed appare sforzo, tanto pregevole sotto il profilo testuale, quanto esasperato sotto il profilo sostanziale, proporre un'analisi quasi ragionieristica dei punti di non perfetta coincidenza fra le due versioni, posto che non solo il decorso del tempo, ma anche la diversa ottica dei protagonisti può valorizzare o sottovalutare circostanze che, lette dall'esterno in maniera pignola, possono in qualunque caso apparire "divergenti". Senza dimenticare che una sovrapposizione di versioni assolutamente speculare aprirebbe il fianco al sospetto del "previo accordo" fra i dichiaranti. 29. Quanto al motivo sub 5), è pur vero che l'ordinanza impugnata considera in qualche modo "sovrabbondanti" gli ulteriori riscontri alle dichiarazioni del IG, costituiti dalla annotazione sull'agenda di ZZ AN, dalle dichiarazioni di AR AN, di AP AN e di GG LO IA, nonché dal manoscritto rivendicativo rinvenuto in Vicenza in una cassetta delle lettere di pertinenza di RI NL, ma è altrettanto vero che la stessa ordinanza esamina dettagliatamente tali riscontri (come già aveva anticipato la Cassazione nella sentenza 2.7.2001) e trae da essi ragione di ulteriore conferma del racconto del TR. Le censure sul punto appaiono da un lato generiche, perché non puntuali ma riferite in termini generali alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità; dall'altro inidonee a intaccare la base logica sulla quale si articola l'ordinanza impugnata. 30. Il motivo 6) nulla aggiunge alle argomentazioni difensive precedenti.
Peraltro la riscontrata sufficienza dei gravi indizi di colpevolezza appare di per se sola idonea, da un punto di vista generale e astratto, a giustificare la prognosi di una futura sentenza di condanna.
Nè vale argomentare che l'ordinanza ipotizzi una "ritrattazione della ritrattazione da parte del TR", poiché anche a prescindere da essa la confutazione del valore della prima ritrattazione, ampiamente argomentata dall'ordinanza impugnata, appare idoneo sostegno alla previsione di condanna. 31. Altrettanto è a dirsi per il motivo sub 7), che è riassuntivo di quanto esposto dalla difesa nei precedenti motivi in ordine all'asserita inattendibilità del TR e del IG. 32. Il motivo sub 8) è manifestamente infondato.
È di tutta evidenza che il P.M., appellando l'ordinanza del gip che rigettava l'istanza di emissione della misura cautelare nei confronti dello OR per il reato addebitatogli, era mirata non solo all'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza, ma altresì all'applicazione della misura cautelare negata per la sussistenza delle relative esigenze cautelari.
Non solo, ma il terzo punto dettato dalla prima sentenza di annullamento di questa Corte (2.7.2001) esige espressamente, subordinatamente alla eventuale accertata sussistenza degli indizi di colpevolezza, l'esistenza delle esigenze cautelari, come evidenzia l'ordinanza impugnata.
In concreto, poi, la stessa ordinanza impugnata appare ampiamente e logicamente motivata in punto pericolo di fuga, sia perché lo OR è latitante in relazione a una specifica condanna (la strage di Piazza Fontana a Milano), sia perché il suo allontanamento dall'Italia è risalente nel tempo ed è obiettivamente predisposto ad evitare comunque la custodia cautelare in carcere. 33. Con motivo aggiunto la difesa dello OR riprende il tema della inattendibilità delle dichiarazioni del IG in quanto questi è stato ritenuto inattendibile per le dichiarazioni rese in ordine alla strage avvenuta presso la Questura di Milano, come risulta dalla sentenza dalla 5^ sezione della Cassazione in data 11.7.2003. Argomenta la difesa che, essendo a norma dell'art. 236, c. 2, c.p.p. la sentenza acquisibile al fine di valutare la credibilità di un testimone, l'acquisizione di detta sentenza consente in modo irrefutabile (costituendo giudicato) di dichiarare anche in questa sede l'inattendibilità del IG, le cui dichiarazioni costituiscono il riscontro-base per le accuse mosse dal TR. Tutto ciò è solo parzialmente vero. La prodotta sentenza di questa Corte non afferma (nè potrebbe) l'inattendibilità in senso assoluto del IG.
L'affermazione è, infatti, circoscritta. Si legge in detta sentenza che "complessivamente deve ritenersi che la testimonianza di IG sia notevolmente carente sul piano della credibilità e che inoltre l'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni non possa ritenersi pienamente raggiunta su punti particolarmente individuanti per difetto di coerenza e per manifesta incertezza e contraddittorietà". Ed aggiunge: "mancano peraltro riscontri esterni particolarmente individualizzanti in grado di superare il deficit probatorio indicato".
Dunque IG in primo luogo è inattendibile in relazione a uno specifico episodio (la strage presso la Questura di Milano), mentre la sua eventuale diversa attendibilità su altri episodi criminosi non è oggetto del giudizio pronunciato dalla 5^ sezione di questa Corte.
In secondo luogo il difetto di attendibilità è anche, collegato alla mancanza di riscontri esterni individualizzanti, mentre nel caso sottoposto oggi all'esame di questa Corte costituisce riscontro individualizzante, non unico, di dichiarazioni da altri (TR) rese.
Non è chi non veda la diversa situazione processuale in cui ci si muove, posto che IG non è l'accusatore, ma costituisce uno dei riscontri a dichiarazioni da altri rese.
34. In questo quadro il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. di esecuzione c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004