Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 2527
CASS
Sentenza 6 novembre 2003

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In tema di appello avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari, il giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen. dispone di un ampio potere cognitivo così da poter prendere in considerazione fatti nuovi emersi dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare. Peraltro, a seguito di annullamento con rinvio, tale potere è condizionato, oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello non siano tali da comportare autonomamente un'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.

Non opera con riferimento alle dichiarazioni destinate ad incidere nella sola fase delle indagini preliminari il divieto posto dall'art. 430 bis cod. proc. pen. a garanzia della genuinità della prova da assumere nel prosieguo del procedimento. Ne consegue che sono utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni assunte nella fase delle indagini preliminari dal P.M. per adeguarsi alla normativa transitoria dettata dall'art. 26 della legge 1 marzo 2001 n. 63, ancorché rese da persone indicate nella richiesta di incidente probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2003, n. 2527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2527
    Data del deposito : 6 novembre 2003

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