Sentenza 20 giugno 2002
Massime • 1
In materia paesaggistica, gli interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività che vengono realizzati in zone sottoposte a vincoli storico-artistici o paesaggistico-ambientali sono subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico in materia edilizia, e nella legge 21 dicembre 2001 n. 443, cd. legge obiettivo, che all'art. 1 ha ampliato il regime della denuncia di inizio attività agli interventi edilizi minori. Ne consegue che l'effettuazione di tali interventi in rigetto di autorizzazione integra il reato prima previsto dall'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2002, n. 30144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30144 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 20/06/2002
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1495
3. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 10552/2002
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA TO, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza n. 70 dell'8-14/1/2002, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. M. Fraticelli, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione riportata in premessa, la Corte di Appello di Milano confermava integralmente la sentenza 31/5/2000 del Tribunale di Busto Arsizio-Sezione distaccata di Gallarate, con la quale AR RT - legale rappresentante della "Società F.lli AR s.r.l.", svolgente attività di cava - era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni 6 di arresto e L. 20.000.000 di ammenda in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 20 lett. c) L. n. 47/1985 e 1- sexies L. n. 431/1985, considerate in continuazione, per aver realizzato, nella detta qualità, in data anteriore e prossima al 19/1/98, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza nulla osta della competente autorità preposta alla tutela del vincolo: a) il disboscamento e l'apertura di una pista per il transito di automezzi, in zona diversa ed in difformità di quanto autorizzato dal Consorzio Parco del Ticino;
b) una recinzione abusiva di m. 409, a delimitazione della pista e del nuovo confine di cava. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt.
1-sexies L. n.431/1985 e 114 D.P.R. n. 128/1959) e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto il disboscamento e la realizzazione della recinzione erano stati effettuati previo parere e autorizzazione del Consorzio Parco del Ticino e la localizzazione di detti interventi era avvenuta su espressa indicazione della Provincia di Varese, e comunque, anche se l'intervento avesse interessato una zona diversa da quella cui si riferiva l'autorizzazione, non si era avuto "nessuna incidenza negativa all'assetto ambientale dei luoghi";
peraltro la recinzione deve ritenersi "prescrizione di sicurezza", emanata dalla Provincia ai sensi del D.P.R. n. 128/1959, che ha valore di modifica d'ufficio del progetto autorizzato;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4, commi 7 e 13, L. n. 493/1993, come modificato dalla L. n.662/1996, nonché dalla L.R. Lombardia n. 22/1999, richiedendo la recinzione solo la denuncia inizio attività (DIA), donde l'irrilevanza penale di opere realizzate senza DIA, anche in aree soggette a vincolo, ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, D.P.R. n.380/2001; 3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale
(artt. 2-5-51 c.p.), per carenza dell'elemento soggettivo relativo ai reati de quibus, e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, in quanto si era limitato ad eseguire un ordine impartito dalla Provincia ai sensi del D.P.R. n. 128/1959, per cui quantomeno deve riconoscersi la scusante putativa dell'adempimento di un dovere o comunque la buona fede. Con memoria 4/6/2002, la difesa, come ulteriore motivo di ricorso, eccepisce la prescrizione dei reati in questione.
All'odierna udienza dibattimentale il P.G. conclude come riportato in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente rileva il Collegio che i reati per cui si procede non sono ancora estinti per prescrizione.
Il ricorrente sostiene il contrario sulla base di un'affermazione contenuta nella gravata sentenza ("... benché la Provincia avesse assegnato un termine di 90 giorni per la messa in sicurezza della cava, i lavori di disboscamento e di recinzione furono portati a termine nell'arco di un solo mese circa...") e del rilievo che il provvedimento della Provincia è datato 21/11/97. Sennonché tale argomentazione non considera che il "mese circa" di durata dei lavori, secondo i giudici del merito, non deve calcolarsi a partire dalla data del provvedimento della Provincia, bensì a partire - trattandosi di prescrizioni imposte ex art. 114 D.P.R. n. 128/1959 - dal momento della sua conoscenza da parte del destinatario, che deve presumersi, quindi, spostata a diversi giorni dopo l'emissione del provvedimento stesso, sia perché questo risulta in atti spedito a mezzo posta il 26/11/97, sia perché bisogna tener conto anche del tempo necessario, quantunque minimo, per organizzare i lavori. Ciò del resto trova conferma negli atti processuali, e specificamente nel processo verbale di accertamento redatto dal Comando Stazione di Vergiate del Corpo Forestale dello Stato, in cui si legge che il disboscamento era stato fatto eseguire "durante le ultime settimane del mese di dicembre 1997", e che lo stesso AR RT, in quella sede, ebbe a dichiarare spontaneamente ai verbalizzanti: "Ho comandato io i lavori... durante il periodo di inattività per le festività natalizie dei miei dipendenti".
Pertanto il termine prescrizionale relativo ai reati in questione spirerebbe non prima della fine di questo mese (giugno 2002), per cui è infondata la relativa eccezione.
Passando al merito della questione, deve premettersi che l'intervento de quo, quantunque all'imputato sia stata addebitata la realizzazione abusiva sia di una pista per il transito di automezzi, a servizio della cava, previo disboscamento dell'area, sia di una recinzione della stessa, deve essere unitariamente valutato sotto il profilo urbanistico-ambientale.
È pacifico, innanzi tutto, che il territorio interessato all'intervento, ricadente nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 L. n.1497/1939, integrato dall'art. 1, lett. f) e g), L. n. 431/1985.
È altrettanto pacifico che l'imputato, nella qualità sopra indicata, esegui le opere per cui si procede senza aver ottenuto alcun provvedimento autorizzatorio/concessorio da parte del competente Comune di Lonate Pozzolo, ne' dall'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il AR aveva semplicemente ottenuto, dal Presidente del Consorzio del Parco suddetto, un'autorizzazione (datata 15/1/97) - specificatamente rilasciata "ai soli fini forestali... fatte salve le disposizioni previste dalle LL. nn. 1497/1939 e 431/1985" - a procedere al taglio e sradicamento del bosco ceduo su area del tutto diversa da quella interessata poi dall'intervento effettivamente realizzato. Deve, al proposito, sottolinearsi che il menzionato provvedimento consortile si chiude testualmente con la precisazione:
"qualsiasi difformità, anche parziale, riscontrata nell'esecuzione materiale della presente autorizzazione comporta la revoca della stessa e l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti". Ne consegue che l'intervento in questione (disboscamento, creazione della pista e recinzione), essendo stato realizzato in luogo affatto diverso da quello previsto dal Consorzio del Parco, ed anche con connotazioni del tutto differenti, deve considerarsi "in totale difformità" dall'autorizzazione e dunque completamente al di fuori di essa, da intendersi perciò revocata, evidentemente con effetti ex tunc.
A giustificazione del suo comportamento, quantomeno sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico dei reati ascrittigli, l'imputato afferma di essersi limitato ad eseguire le prescrizioni impostegli - ex art. 114 D.P.R. n. 128/1959 - dalla Provincia di Varese, unica autorità competente in materia di polizia delle cave, con provvedimento 21/11/97. Ma, pur prescindendo dalla considerazione assorbente che detto provvedimento riguarda soltanto la recinzione dell'area estrattiva e non altro, deve ribadirsi quanto affermato dai giudici del merito, e cioè che, comportando le prescrizioni mutamenti dell'assetto del territorio in area soggetta a vincolo paesaggistico, il provvedimento della Provincia andava necessariamente coordinato con le disposizioni in materia edilizia ed ambientale, per cui il AR non era esonerato dal richiedere le necessarie autorizzazioni agli enti competenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta evidente l'infondatezza della prima doglianza, come peraltro già evidenziato adeguatamente dalla Corte distrettuale.
In ordine alla seconda censura, anch'essa ripetitiva di analogo motivo di appello, che peraltro attiene alla sola recinzione, rileva il Collegio che, vigente la vecchia normativa (art. 4, comma 7, L. n.493/1993, sostituito dall'art. 2, comma 60, L. n. 662/1996 e successivamente modificato dalle LL. nn. 30/1997 e 135/1997), le recinzioni erano assoggettate solo alla denuncia inizio attività, ma sempre che non fossero realizzate su aree soggette a particolari vincoli paesistici od ambientali, come quella in questione, nel qual caso egualmente richiedevano il rilascio della concessione edilizia. Successivamente il T.U. in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001), all'art. 22, comma 3, ha subordinato la DIA, per le opere che la prevedono, al preventivo rilascio del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;
ma le opere soggette alla semplice DIA, indicate nel comma 1 della stessa norma ("gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'articolo 6), non comprendono le recinzioni.
A tale carenza, probabilmente dovuta ad una svista del legislatore, si è ovviato con la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge obiettivo), in vigore dall'aprile scorso, che assoggetta alla semplice DIA (art. 1, comma 6) "gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398", convertito nella L. n. 493/1993; anche tale normativa, però,
al comma 8 dell'art. 1, subordina gli interventi soggetti alla DIA, che riguardino immobili sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale, "al preventivo rilascio del parere o dall'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti".
In definitiva, dunque, sia con la vecchia che con la nuova disciplina le recinzioni sono assoggettate alla sola DIA, sempre però che non insistano su territori vincolati;
in caso contrario, mentre prima esigevano la concessione edilizia, previo nulla-osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, ora richiedono solo quest'ultimo. Tuttavia, gli interventi edilizi in zone vincolate, "in assenza del permesso", come quelli per cui è processo, devono intendersi ancora penalmente sanzionati ai sensi dell'art. 44, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 380/2001; invero la sanzione amministrativa, invocata dal ricorrente, prevista dall'art. 37, per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA, non è applicabile, ad avviso del Collegio, al caso di specie, prevalendo la disposizione sanzionatoria penale.
Venendo all'esame dell'ultima doglianza, con la quale si prospetta la carenza dell'elemento soggettivo dei reati de quibus, e in subordine si invoca la scusante putativa o la buona fede del soggetto agente, rileva innanzi tutto il Collegio che la valutazione dell'elemento psicologico del reato attiene al merito del processo e dunque è preclusa in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, la stessa sia motivata adeguatamente e correttamente dai giudici del fatto. Nondimeno, facendo proprie le diffuse argomentazioni sul punto della sentenza impugnata, si ritiene solo di aggiungere che appare incompatibile con la prospettata buona fede dell'agente la richiesta da parte sua, desumibile dagli atti, al Sindaco del Comune di Lonate Pozzolo, in data 23/12/97, di autorizzazione, ai sensi della L. n.1497/1939, e di rilascio della concessione edilizia per la costruzione della recinzione del fronte cava.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2002