Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 46922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46922 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro IO - Presidente - del 30/11/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2082
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 37185/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO;
nei confronti di:
1) AR NC, N. IL 01/11/1958;
avverso l'ordinanza n. 545/2011 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 06/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso del P.M..
udito il difensore avv. Cola Sergio che si associa alla conclusione del P.G..
OSSERVA
Con ordinanza del 6 agosto 2011, il Tribunale di Salerno in accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di AR AN avverso l'ordinanza emessa il 14 luglio 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto indagato in ordine ai reati di concussione aggravata a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nonché per il reato di cui all'art. 416 ter c.p., ha escluso l'aggravante in questione e ritenuta la insussistenza di esigenze cautelari, risalendo i fatti al 2006, ha annullato l'ordinanza cautelare e ordinato la scarcerazione del AR. Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice del riesame ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, il quale lamenta erronea esclusione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. I giudici del riesame, deduce infatti il ricorrente,
avrebbero sottovalutato le acquisizioni documentali, alcune delle quali rappresentate da pronunce irrevocabili, che ineluttabilmente attesterebbero la operatività, nel territorio di Pagani, teatro delle vicende in contestazione, delle famiglie camorristiche FE- D'IA IN e dei collegamenti esistenti tra la famiglia D'IA IN e la persona del sindaco GA. Ai fini della aggravante in questione, d'altra parte, non occorreva dimostrare la esistenza del sodalizio mafioso, ma era sufficiente provare - come sarebbe stato provato - la consapevolezza, indotta nella persona offesa, che gli autori dei fatti potessero appartenere o essere spalleggiati da una organizzazione di stampo camorristico. Inoltre, i giudici a quibus avrebbero del tutto svilito gli elementi di fatto posti a base della richiesta cautelare, in particolare sotto il profilo dei collegamenti esistenti tra il gruppo criminale facente capo al GA ed i fratelli D'IA IN e sul versante del ricorso, da parte di tutti gli indagati, alla intimazione ed alla prevaricazione mafiosa, per la realizzazione degli obiettivi perseguiti di controllo delle iniziative economiche sul territorio. Ciò in particolare emergerebbe, sostiene il ricorrente, dalle dichiarazioni rese da vari soggetti e che vengono riprodotte in ampi stralci, tratti dalla stessa ordinanza impugnata. Si riportano, poi, le dichiarazioni rese dai vari testi che confermerebbero la versione dei fatti offerta dalla persona offesa e dai suoi familiari. Ciò non senza sottolineare come ulteriori elementi siano stati offerti attraverso la produzione documentale effettuata dal pubblico ministero e della quale il Tribunale del riesame da atto senza trame, peraltro, le debite conseguenze, ma anzi procedendo ad una sottovalutazione del relativo apporto, come nel caso delle dichiarazioni dell'avv. Calabrese, erroneamente ritenute "neutre" dal giudice della impugnazione de libertate.
Il ricorso del pubblico ministero, il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla esclusione della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è fondato. Occorre infatti prendere le mosse da un aspetto che i giudici a quibus hanno ritenuto pacificamente acquisito agli atti ma che, agli effetti dello scrutinio dai medesimo condotto in punto di sussistenza della richiamata aggravante, è stato totalmente svilito sulla base di un assunto del tutto apodittico: vale a dire la sostanziale inconferenza che l'esistenza, in loco, di un sodalizio camorristico può presentare rispetto al concreto impiego di metodologie di tipo mafioso che devono caratterizzare le condotte di coartazione, per poter legittimare la sussistenza della aggravante in questione. L'assunto, diffusamente sviluppato dai giudici del riesame, con un impegno argomentativo a tratti esuberante rispetto ai confini tipici del sindacato incidentale allo stato degli atti, si rivela però, logicamente ribaltabile, giacché è di tutta evidenza che, ove i "fruitori" della attività di coartazione siano gli stessi soggetti che dirigano - come nella specie - o comunque ruotino nell'orbita del sodalizio camorristico che, alla "luce del sole" persegua obiettivi di penetrazione nei gangli della amministrazione locale, sfruttandone economicamente le connivenze, la metodologia mafiosa nell'uso del metus può dirsi in larga misura "indiziariamente" sussistente, a meno che non ricorrano positivi elementi che depongano per uno "iato", in concreto e per ogni singola vicenda, tra sodalizio criminoso di stampo camorristico ed episodi riconducibili ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura (quale potrebbe essere, per stare alle vicende in esame, un impianto concussivo isolato da qualsiasi contesto camorristico o di malavita organizzata). Ebbene, sul punto, il pubblico ministero rammenta come dalla stessa ordinanza impugnata si diano per "provate", alla stregua delle produzioni documentali offerte dalla stessa pubblica accusa, alcune circostanze di fatto di ineludibile risalto, proprio agli effetti che qui interessano, ma lamenta come, poi, i giudici del riesame ne abbiano immotivatamente svilito la portata. Prospetta, infatti, il pubblico ministero come alla stregua delle produzioni documentali, alcune delle quali relative a procedimenti passati in giudicato, sia emersa la sussistenza di "una organizzazione criminale di stampo camorristico operante in Pagani e riconducibile alle famiglie FE e D'IA IN per episodi estorsivi aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7 e, comunque, fatti connessi a dinamiche delittuose proprie delle associazioni criminali di stampo mafioso". Ma si duole del fatto che l'ordinanza impugnata, oltre ad evidenziare una differenziazione di metodi e settori di riferimento tra la famiglia FE e quella D'IA IN, che non sarebbe dato riscontrare dagli atti prodotti, assertivamente fa riferimento ad una non meglio precisata "prospettazione accusatoria, sfornita però di elementi concreti che possano consentire una verifica della fondatezza dell'assunto".
La critica del pubblico ministero è, sul punto, corretta. Spettava, infatti, al giudice del riesame procedere ad una disamina critica delle acquisizioni documentali, se del caso apprezzandone la inconcludenza ai fini della prospettazione accusatoria tendente a dimostrare la operatività, sul territorio, di cosche camorristiche;
ma non liquidarne la portata dimostrativa in termini del tutto apodittici, che per di più hanno finito per "non contestare" la esistenza di quella organizzazione. Se, dunque, i D'IA IN erano stati inquisiti per fatti di camorra, e se, ancora, la operatività della relativa "famiglia" si era sviluppata e manifestata proprio sul territorio di Pagani - riscuotendo in loco la "notorietà" tipica dei clan - il dato non poteva e non può apparire neutro agli effetti dello scrutinio sulla aggravante di cui qui si tratta, posto che, per integrarne la struttura, l'impiego della metodologia mafiosa risulta ontologicamente coeso con queir "assoggettamento omertoso" che una organizzazione camorristica ben può aver generato e sviluppato.
Liquidare, dunque, sbrigativamente, ed in termini per la verità neppure perspicui, il valore ed il significato delle produzioni documentali della accusa, senza trarre da esse persuasive conclusioni su quale fosse la "realtà locale" in cui si sono iscritte le vicende oggetto di imputazione, equivale ad enucleare dal contesto - senza alcuna base logica e motivazionale - un importante tassello, necessario per la ricomposizione del mosaico accusatorio. Ma v'è di più. Nel misurarsi con le numerose prove dichiarative, i giudici del riesame, meticolosi nell'isolarne i singoli apporti, ma non altrettanto attenti a ricomporne, poi, la lettura in un contesto unitario, hanno totalmente evaporato il valore probatorio delle dichiarazioni rese da PA ER - assunto dagli stessi giudici come principale fonte di accusa - procedendo ad una atomizzazione delle dichiarazioni stesse in ragione di un apprezzamento frazionato della relativa attendibilità. In sostanza, le dichiarazioni rese da tale fonte, parte offesa degli episodi contestati, non sarebbero attendibili, con specifico riferimento all'uso del metodo mafioso, essenzialmente sia perche "tardive"; sia per "la natura debole del riscontro"; sia, infine, per "ragioni di ordine logico e giuridico". Si tratta, però, di profili tutti da reputare inconferenti sul piano dell'apprezzamento della credibilità del testimone e per di più fortemente compromessi, sul piano della relativa consistenza, dalle emergenze di opposto segno che traspaiono, oltre che dalla impugnazione del pubblico ministero, anche da quanto è possibile desumere dalla stessa ordinanza impugnata (o da altre, pronunciate in occasione della stessa vicenda cautelare). Il giudice del riesame, infatti, nell'evocare il requisito della "tempestività" come parametro di apprezzamento della credibilità generica del testimone, opera, anzitutto, una indebita trasposizione tra i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e quelli del "normale" testimone, senza additare alcuna reale massima di esperienza che valga ad accreditare una siffatta presupposizione, la quale, fra l'altro, finisce, in modo del tutto arbitrario, per far corrispondere ad una diluizione temporale nelle dichiarazioni testimoniali un tasso di affievolimento della relativa attendibilità. In alcune ordinanze, d'altra parte, lo stesso Tribunale si è affrettato a precisare come il ritardo delle dichiarazioni del PA sul punto non possa ritenersi "giustificato" "dalla paura derivante dalla forza di intimidazione delle organizzazioni criminali, avendo il PA ER accusato sin dal primo momento il D'IA IN HE. Ma l'argomento, oltre che essere smentito da tutte le dichiarazioni che, al contrario, hanno fatto espresso riferimento ad uno stato di intimidazione, è logicamente flebile e facilmente ribaltabile, posto che altro è indicare elementi di accusa a carico di personaggi notoriamente coinvolti in fatti di camorra, facendo riferimento ad episodi di "semplice" concussione, altro - evidentemente - è rievocarne la capacità intimidatoria per gli stessi fatti quale camorrista (accreditando, dunque, l'esistenza dell'aggravante speciale). D'altra parte, è lo stesso giudice del riesame ad aver riconosciuto come "tracce" del metodo mafioso fossero desumibili, ancor prima delle dichiarazioni rese al riguardo dal PA ER, dalle conversazioni registrate, nelle quali si sottolineava come D'IA IN MI fosse "tranquillo", o si faceva riferimento al "bandito che sta in galera", riferito all'incontro avuto da PA LE con il GA ed i D'IA IN. "Tracce", quelle indicate dai giudici del riesame, che avrebbero dovuto, ancora una volta, essere apprezzate in un contesto unitario con le dichiarazioni rese da PA LE e PA CA, i quali - come puntualizzano gli stessi giudici a quibus - non avevano "condiviso la scelta collaborativa" di PA ER, proprio per il timore che incutevano loro i "camorristi". È la stessa ordinanza del Tribunale del riesame a riprodurre le dichiarazioni rese da PA CA ed è proprio quest'ultimo, significativamente, a riferire che il padre, al ritorno dell'incontro avuto con il GA e D'IA IN MI ed IO, "era molto impaurito da quello che gli avevano detto", al punto "che impose a me e mio FR di accettare qualunque prezzo fosse stato richiesto per i parcheggi e quant'altro i D'IA avessero voluto". Il tutto non senza sottolineare le restanti dichiarazioni che hanno corroborato la versione offerta dai denuncianti e le ulteriori emergenze che lo stesso Tribunale asserisce di non aver "affatto ignorato (v. vicenda Damiano, intimidazioni con proiettili fatti recapitare in busta, attentati a beni del PA dopo la denuncia e dopo l'esecuzione delle prime ordinanze)", o l'incendio della autovettura di GI.
Ebbene, l'intera gamma di tali acquisizioni, tutte oltremodo significative e probatoriamente convergenti, non soltanto non sono state in alcun modo apprezzate quali circostanze singolarmente idonee a costituire altrettanti indizi, ma sono state totalmente neglette proprio sul piano della relativa "sovrapponibilità" alla narrazione offerta circa il "metodo mafioso" dal PA ER: la quale, pertanto, non solo risulta indiscutibilmente - e poderosamente - avallata nella sua credibilità, ma anche riscontrata - e non ve ne sarebbe stato bisogno - alla luce delle evocate acquisizioni, già in sè valutabili alla stregua di altrettante "prove autonome". Per altro verso, e proprio a quest'ultimo riguardo, i giudici del riesame non contestano la circostanza che quelle acquisizioni rappresentino altrettanti "indizi di esistenza di un'associazione camorristica, ma non implicano che i singoli episodi criminosi accertati (nel presente procedimento) siano aggravati dal metodo mafioso secondo le note descrittive proprie dell'aggravante". Si tratta, però, di un assunto frutto di una erronea trasposizione concettuale, posto che i fatti denotativi del metodo mafioso (danneggiamenti, minacce simboliche e simili) in tanto potrebbero ritenersi "neutri" agli effetti dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in quanto totalmente scollegati rispetto agli episodi in contestazione ed al relativo contesto ambientale:
estraneità, peraltro, della quale il Tribunale del riesame non offre elemento alcuno, salvo, poi - contraddittoriamente - ad evocare quei fatti proprio come "corollari" anodini delle dichiarazioni o delle posizioni assunte dai soggetti a vario titolo coinvolti nella indagine dalla quale sono scaturiti i vari provvedimenti de libertate ora sottoposti a scrutinio.
L'ultimo elemento dal quale, ad avviso dei giudici del riesame, viene dedotta la inattendibilità del PA ER, sarebbe rappresentato dalla "prova logica": risulterebbe infatti difficile - sostengono le varie ordinanze del Tribunale di Salerno, pronunciatesi sulle varie posizioni cautelari - "accreditare l'utilizzo del metodo mafioso in relazione alla vicenda di maggior interesse per D'IA IN MI, ossia la diretta gestione dei parcheggi del Pegaso, con una retrocessione dall'affare, o dall'infiltrazione, compensata dalla assunzione al lavoro del Marrazzo o del Fisichella, assunzione, anche questa, respinta".
Ma anche tale assunto è palesemente inconsistente e del tutto inidoneo a fungere - come si pretenderebbe - da parametro atto a misurare, per di più sul piano "logico", la attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone. La illogicità che può infatti compromettere la affidabilità di una dichiarazione testimoniale, deve trarre alimento da circostanze di fatto che inequivocamente contrastino col tessuto narrativo, incrinandone la coerenza intrinseca, sullo specifico versante della relativa "verosimiglianza": deve trattarsi, in altri termini, di circostanze che rendano obbiettivamente "incredibile" il fatto narrato, perché tali da porsi al di fuori dal paradigma ordinario dell'id quod plerumque accidit. Orbene, la circostanza che gli obiettivi perseguiti attraverso il metodo mafioso non siano stati realizzati, non può affatto evocarsi quale elemento di "rottura" della credibilità delle dichiarazioni che quei metodi abbiano indicato, posto che la asserita "retrocessione" dall'affare coltivato attraverso quegli stessi metodi (la gestione del parcheggio del centro commerciale) o la mancata assunzione di personaggi di malavita, verso la quale erano state esercitate vivaci "pressioni", sono evenienze in sè prive di qualsiasi significato, essendo del tutto evidente che la mancata realizzazione dei programmi delittuosi ben può essere dipesa dalle circostanze più varie;
circostanze, peraltro, che i giudici a quibus neppure hanno tentato di ipotizzare sull'unico versante che avrebbe potuto avere un qualche significato:
vale a dire quello della totale inidoneità delle condotte di "coartazione" a soggiogare la volontà delle persone offese. D'altra parte, è fin troppo evidente che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante che viene qui in discorso, è necessario soltanto l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente (Sez. 6, 26 maggio 2011, n. 28017, Mitidieri, Rv. 250541). Ma è altrettanto vero che, una volta dispiegato quel metodo, la "resistenza" che le vittime del reato abbiano esercitato - fino a frustrare, in ipotesi, gli intendimenti perseguiti da chi si sia avvalso della metodologia mafiosa - non vale, in sè, ne' a neutralizzare l'efficacia intimidatrice, che deve essere misurata ed apprezzata ex ante, ne', ancor meno, ad asseverare la insussistenza del metodo mafioso in quanto tale, essendosi in varie circostanze affermato che la sussistenza della aggravante in esame non è esclusa, ad esempio, dal fatto che la vittima delle minacce estorsive riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste (Sez. 1, 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731). Gli argomenti spesi dai giudici del riesame per contestare l'attendibilità, in parte qua, delle dichiarazioni rese da PA ER, risultano, dunque, giuridicamente inconsistenti e tali da comportare la necessità di una integrale rivalutazione di tale essenziale punto della decisione impugnata. Al riguardo, non può, infatti, non rammentarsi come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di ribadire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, e senza la necessità di applicare le regole probatorie inerenti all'apprezzamento della prova indiziaria ovvero di procedere alla cosiddetta corroboration, a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, imponendosi un controllo più rigoroso in punto di attendibilità, solo laddove la persona offesa si sia costituita parte civile, ed abbia in tal modo assunto la qualità di parte processuale, portatrice di pretese economiche antagoniste alla posizione dell'imputato (cfr. explurimis, Sez. 1, 24 giugno 2010, n. 29372, Stefanini, Rv. 248016). Il tutto, ovviamente, afortiori, ove si tratti di dichiarazioni accusatorie della persona offesa da valutare in sede di misure cautelari: cfr. Sez. 5, 26 aprile 2010, n. 27774, M., Rv. 247883). Ma tale controllo, per quanto rigoroso, non può fuoriuscire dall'alveo dei paradigmi legali, e, dunque, consentire la sostituzione del prudente apprezzamento dei dati di fatto portati ad emersione dalla indagine probatoria, con soggettive valutazioni, che, per di più - come è avvenuto nella specie - risultino avulse dalle risultanze processuali, e prive di una coerente base di tipo logico.
Risulta del pari illegittima l'operazione di "sterilizzazione" del valore delle altre fonti dichiarative che hanno fatto riferimento alla caratura delinquenziale dei fratelli D'IA IN e della correlativa metodologia mafiosa, facendo leva sul rilievo che tali dichiarazioni si sarebbero fondate su "voci correnti", e come tali inutilizzabili a norma dell'art. 194 c.p.p., comma 3. Si tratta, infatti, di una affermazione che non tiene conto del fatto che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194 c.p.p., comma 3, non trova applicazione qualora il testimone riferisca di circostanze apprese da persone determinate, ancorché non identificate, trattandosi in questo caso di "confidenze" sulle quali è consentita la testimonianza, proprio perché non si tratta di un generico ed indistinto "si dice" (cfr., ad es. Sez. 6, 10 giugno 2008, n. 31721, Cornetto, Rv. 240985). La "voce corrente" è, infatti, fonte anonima e contenutisticamente indeterminata e tale, dunque, da essere incompatibile con la specificità che deve connotare il narrato testimoniale, altrimenti non verificabile ne' contrastabile (v. sul tema, Sez. U, 21 ottobre 1992, n. 1653, Marino ed altri). Si tratta, dunque, di una fenomenologia ben diversa dalla "notorietà" del fatto - obiettivamente verificabile ed ambientalmente conosciuto, come quello dei "trascorsi," anche giudiziari, dei D'IA IN - che in sè ben può assumere i connotati di un patrimonio conoscitivo, rappresentato da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune, legittimamente ostensibile in forma testimoniale, proprio perché acquisito all'interno di una realtà ambientale e di interessi, come nella specie, ben determinata, e dunque circoscritta nelle fonti e nei contenuti (cfr. al riguardo Sez. 5, 8 ottobre 2009, n. 4977, Finocchiaro). D'altro canto, non può non rilevarsi come dal compendio testimoniale, riportato integralmente dal P.M. a corredo dei motivi di ricorso, ma in gran parte risultante anche dal testo della stessa ordinanza impugnata, emerga chiaramente che molti testi riferiscono non conoscenze indirette o mere voci ma esperienze personali relative sia al fatto pubblicamente esibito dell'esistenza di stretti rapporti intercorrenti tra il GA e i fratelli D'AU sia all'intimidazione personalmente subita in dipendenza della conoscenza della caratura criminale dei fratelli D'IA.
Palesemente erroneo si rivela, poi, l'ulteriore assunto secondo il quale alcune di tali dichiarazioni vengono ad essere reputate, nella sostanza, inutilizzabili - perché tale è l'epilogo che di fatto ad esse viene riservato - soltanto perché reputate "del tutto sprovviste dei minimi elementi idonei a consentire una verifica di attendibilità anche in considerazione di una loro pura e semplice discovery (cioè senza riscontri esterni)". Al di là dell'enunciato davvero oscuro sul piani lessicale, resta il fatto che, ancora una volta, evocando l'esigenza di riscontri alle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini dalle persone informate sui fatti, i giudici del riesame mostrano di dover ricorrere, per la valutazione della prova testimoniale, a criteri che il codice riserva ad altre figure soggettive di dichiaranti, a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, per di più facendo derivare dalla (asserita) mancanza di elementi sulla cui base scrutinare la relativa attendibilità, una sorta di "presunzione di inattendibilità", al di fuori di qualsiasi base, tanto normativa che logica.
Da ciò deriva, dunque, che l'ordinanza impugnata dovrà essere annullata anche su tale punto, restando compito dei giudici del rinvio procedere ad un nuovo esame della intera gamma delle dichiarazioni indebitamente neglette, da valutare tanto isolatamente, nei relativi profili di attendibilità e valore indiziante, quanto, e soprattutto, nel quadro di un unitario e coordinato apprezzamento rispetto al corredo delle restanti acquisizioni, tutte assoggettate ad una indebita opera di frantumazione, palesemente contrastante con i principi più volte affermati in materia da questa Corte. Da un lato, infatti, va qui ribadito, in linea generale, che ai fini dell'adozione di una misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta - quale la dichiarazione resa dalla persona offesa - esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio, ne' occorrono la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita (Sez. 3, 14 aprile 2010, n. 17205, B., Rv. 246995). Dall'altro, va ugualmente rammentato che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima la valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, dovendosi non solo accertare, in un primo momento, il maggiore o minore livello di gravità e precisione dei singoli indizi, ciascuno isolatamente considerato, ma anche, in un secondo momento, procedere al loro esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità e ad inserirli in una lettura complessiva che di essi chiarisca l'effettiva portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato dall'accusa nel capo di imputazione (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 14 marzo 2010, n. 16548, Bellocco, Rv. 246935; Sez. U, 12 luglio 2005, n. 33748, Marmino, Rv. 231678). In alcune delle ordinanze pronunciate dal Tribunale di Salerno, con riferimento a posizioni rispetto alle quali il tema presentava concreto rilievo, è stata radicalmente esclusa la configurabilità dell'art. 416 ter c.p., oggetto di contestazione, sul rilievo che tale norma espressamente circoscrive l'ambito del precetto "al sinallagma erogazione di denaro contro promessa di voti, escludendo categoricamente, in ossequio al principio di tassatività della norma penale, la punibilità ai sensi dell'art. 416 ter c.p. di ogni altro tipo di accordo elettorale". Ciò non esclude, peraltro - hanno soggiunto i giudici a quibus - che la condotta del candidato alle elezioni che prometta indebiti favori possa essere sussunta nell'ambito della fattispecie della corruzione elettorale prevista dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96, la quale punisce, appunto, il candidato che, per ottenere il voto, "offre, promette o somministri denaro, valori o qualsiasi altra utilità". L'assunto secondo il quale soltanto la effettiva dazione di denaro - e di null'altro - può integrare l'elemento materiale che rappresenta l'oggetto del patto di scambio elettorale, operando altrimenti la previsione "generale" dettata dall'art. 96 del testo unico delle leggi per le elezioni alla Camera dei deputati (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), non può essere condivisa. A proposito del rapporto tra le due fattispecie poste a raffronto, va infatti innanzi tutto rammentato che questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che la promessa di voti elettorali fatta, in cambio di somme di denaro, a un candidato da un personaggio di spicco di un'associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri dell'associazione stessa, integra il reato di cui all'art. 416 ter c.p. e non quello previsto dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 96, dovendosi ravvisare nell'apporto attivo degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Nel frangente, si è pure puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dal citato D.P.R. n. 361 del 1957, artt. 96 e 97 (Cass., Sez. 6, 19 febbraio 2004, n. 10785, P.M. in proc. Falco). Si è pure affermato che per la sussistenza del reato previsto dall'art. 416 ter c.p., non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (Cass., Sez. 1, 14 gennaio 2004, n. 3859, P.M. in proc. Milella). Ma se questo è il contesto nell'ambito del quale apprezzare, da un lato, i valori (plurimi) protetti dalla norma e, dunque, la relativa ratio essendi, e, dall'altro, perimetrale le diverse condotte che devono essere attratte nell'ambito della relativa portata precettiva, ne deriva che, ove l'oggetto dello scambio vietato fosse soltanto il denaro, inteso quale strumento di pagamento rappresentato dalla valuta avente corso legale, si perverrebbe a risultati non soltanto aberranti sul piano logico (quali la esclusione, ad esempio, di mezzi di pagamento diversi dalla moneta, o di preziosi, titoli, valori mobiliari e simili), ma, soprattutto in insanabile e palese contrasto con la scelta legislativa, chiaramente volta a perseguire qualsiasi turbativa "mafiosa" nel libero e democratico confronto elettorale. Non a caso, infatti, l'art. 416 ter c.p., è stato introdotto nel codice penale in sede di conversione del D.L. n. 306 del 1992 - varato a ridosso dei tragici fatti di Capaci e dichiaratamente volto, come univocamente emerge dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, a fare "terra bruciata" attorno alle organizzazioni mafiose - e dunque nel medesimo contesto normativo nel quale il legislatore ha (corrispondentemente) modificato pure l'art. 416 bis c.p., comma 3, introducendovi, appunto, tra le finalità tipiche della associazione mafiosa, quella di "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali". È ben vero, peraltro, che il travagliato iter parlamentare che ha contrassegnato la definitiva stesura della norma, denota sicuramente una volontà tesa a circoscriverne la portata, posto che, nel testo originario, la disposizione in esame incriminava anche la condotta di chi otteneva la promessa di agevolare l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, appalti, contributi, finanziamenti pubblici o comunque della realizzazione di profitti illeciti;
ma è altrettanto vero che ad una logica di riduzione della platea delle varie "utilità" che lo scambio può presentare per la organizzazione mafiosa, non può corrispondere una sostanziale "sterilizzazione" del precetto, quale certamente si realizzerebbe ove si dovesse ritenere che la condotta punibile resti integrata solo in presenza della datio di una somma di "moneta". Deve dunque concludersi che l'oggetto materiale della previsione normativa, sub specie di ciò che viene ad essere offerto in cambio della promessa di voti, può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" - appunto di scambio - in termini di immediata commisurazione economica, restando invece escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata possono essere trasformati in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili. Sarà, quindi, compito del giudice del rinvio verificare se, nella vicenda in esame, ricorrano o meno i presupposti, al lume dei richiamati principi, per ritenere integrato il reato di cui all'art. 416 ter c.p.. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame sui punti innanzi indicati.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011