Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 46922
CASS
Sentenza 30 novembre 2011

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Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2011, n. 46922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46922
    Data del deposito : 30 novembre 2011

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