Sentenza 2 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula "B" ' 04843 /01 RE PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Lavoro R.G.n.20808/99 SEZIONE LAVORO Cron. 10324 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.Dott. Massimo Genghini - Presidente- Consigliere Rel. "1 Giovanni Prestipino Ud. 22.01.2001 "1 Giancarlo D'Agostino F " Maura La Terza "T " Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO RI, elett.te dom.ta in Roma, Viale delle Mr. Milizie n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Angelozzi, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente-
contro
MINISTERO DELL'INTERNO. Intimato 286 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 19340 del 3.11.1998 (R.G. n. 59997/92). Udita nella pubblica udienza del 22.1.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 21 giugno 1991 RI RO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma il Ministero dell'Interno e, premesso che si trovava nelle condizioni previste dalla 1. 30 aprile 1971 n. 118, chiedeva che il convenuto fosse condannato ad erogarle la pensione di inabilità con l'indennità di accompagnamento subordine, l'assegnoin di invalidità. Instauratosi il contraddittorio e disposta una consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore con sentenza del 3 luglio 1992 rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dalla RO, veniva confermata dal Tribunale di Roma con sentenza del 3 novembre 1998, in base al rilievo che, avuto riguardo al parere espresso dal consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado, nei confronti della appellante non ricorrevano le condizioni sanitarie per l'erogazione delle provvidenze previste dalla legge a favore degli invalidi civili. 2 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RO, che ha dedotto un unico motivo. Il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso la RO denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 12 1. 30 aprile 1971 n. 118, 1 1. 11 febbraio 1980 n. 18 e 132 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c. e lamenta che il Tribunale abbia recepito le conclusioni della consulenza tecnica disposta nel giudizio di appello del Mr. senza esporre nella sentenza le ragioni che dall'ausiliare erano state poste a fondamento parere espresso e, inoltre, che da parte del medesimo considerazione Tribunale non siano state prese in denunciate nell'atto di patologie da essatalune tubercolare con necrosi appello, come la pleurite polmonare e la grave disartria vocale. Queste censure sono prive di fondamento. Quanto alla prima, basta richiamare quel principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui, quando il giudice di appello disponga una consulenza tecnica d'ufficio e ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo esplicito le 1 ragioni del suo convincimento, potendo anche limitarsi le conclusioni finali espresseriportare a dall'ausiliare, ammenoché, dopo il deposito della relazione, siano stati formulati rilievi critici specifici all'operato del consulente, che siano tali da condurre, se condivisi, ad una soluzione diversa da quella adottata (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 9 giugno 1998 n. 5677 e Cass. 24 novembre 1997 n. 11711; anche Cass. 16 gennaio 1998 n. 334 e Cass. 17 V. gennaio 1998 n. 418, che hanno sostenuto che, qualora trattasi di consulenza tecnica disposta nel giudizio di M. secondo grado, non è nemmeno necessario procedere ad una comparazione con la relazione redatta nel precedente grado del giudizio, dato che l'argomentata accettazione del parere del consulente nominato dal giudice di appello costituisce motivazione adeguata della pronuncia emessa). Per quanto concerne la seconda censura, poi, la disartria vocale, contrariamente a quanto assume la ricorrente, è stata presa in considerazione dal Tribunale, dato che quest'ultimo, nel richiamare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha Osservato che gli esiti dell'emiparesi dell'emisoma destro facio-brachio-curale determinavano un "disturbo della forza di grado modesto", mentre, quanto alla pleurite tubercolare, va fatto riferimento al parere, implicitamente recepito nella sentenza impugnata, espresso dai due consulenti tecnici, i quali avevano riscontrato solo esiti, evidentemente privi di incidenza legale, della infermità denunciata. Tenuto conto di questi rilievi, poiché la sentenza impugnata non è affetta dai vizi dedotti dalla ricorrente, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo il Ministero dell'Interno svolto alcun attività difensiva, non deve essere emesso provvedimento sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001 Il Presidente: винитно фелуной Il Consigliere estensore: Shall IL CANCELLIERE I A 0 D 3 S 1 Depositato in Cancelleria , 3 S . O 5 A T L 2 APR. 2001 T . L R , O A oggi, N A ' B S L E I 3 L P IL CANCELLIEREElle E 7 D S - D I 3 A I - T N S 1 S G 1 N O O E P S A E M I I D G A E G A , E O D O L T R E T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D