Sentenza 21 giugno 1989
Massime • 1
La stabilità del rapporto di lavoro, che consente la decorrenza, in costanza del medesimo, della prescrizione quinquennale del credito del lavoratore, sussiste ove detto rapporto sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze obiettive e, sul piano processuale, preveda il potere del giudice di verificare i presupposti della risoluzione del rapporto e di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Tale stabilità - che deve essere provata dal datore di lavoro, il quale eccepisca la prescrizione predetta - è assicurata dalla applicabilità della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, oppure dalla soggezione del rapporto ad una regolamentazione collettiva che - secondo l'apprezzamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato) - tuteli il lavoratore con un'intensità almeno equivalente, restando escluso che possa considerarsi tale una disciplina che preveda specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ma nulla stabilisca circa le conseguenze del licenziamento intimato in violazione della normativa regolamentare o che le limiti all'Obbligo del risarcimento del danno. ( V 2918/87, mass n 452037; ( V 2743/87, mass n 451858; ( V 2736/86, mass n 445785; ( V 25/86, mass n 443665).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1989, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1989 |
Testo completo
La stabilità del rapporto di lavoro, che consente la decorrenza, in costanza del medesimo, della prescrizione quinquennale del credito del lavoratore, sussiste ove detto rapporto sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze obiettive e, sul piano processuale, preveda il potere del giudice di verificare i presupposti della risoluzione del rapporto e di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Tale stabilità - che deve essere provata dal datore di lavoro, il quale eccepisca la prescrizione predetta - è assicurata dalla applicabilità della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, oppure dalla soggezione del rapporto ad una regolamentazione collettiva che - secondo l'apprezzamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato) - tuteli il lavoratore con un'intensità almeno equivalente, restando escluso che possa considerarsi tale una disciplina che preveda specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro ma nulla stabilisca circa le conseguenze del licenziamento intimato in violazione della normativa regolamentare o che le limiti all'Obbligo del risarcimento del danno. ( V 2918/87, mass n 452037; ( V 2743/87, mass n 451858; ( V 2736/86, mass n 445785; ( V 25/86, mass n 443665).*