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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio C.F._1
Antonino Spina;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale CP_1 P.IVA_1
procuratrice di (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2
procura in atti, dagli avvocati Alessandro Barbaro ed Andrea Aloi;
APPELLATA
1 *****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catania, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli il
19/9/2022, a mezzo del quale la quale procuratrice di gli CP_1 Controparte_3 aveva intimato il pagamento dell'importo di €. 30.577,27 in forza del decreto ingiuntivo n.
139/2014 emesso dal Tribunale di Catania e divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Assumeva l'opponente – per ciò che qui ancora rileva – il difetto di legittimazione sostanziale della in difetto di prova dell'effettiva cessione – da potere Controparte_3 della – del credito vantato, nonchè l'illegittima pretesa Controparte_4
degli interessi nella somma indicata nel precetto.
Costituitasi in giudizio, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 2848/2024 del 12 giugno 2024 il Tribunale adito rigettava l'opposizione regolando le spese in base al principio della soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di due Parte_1
ragioni di censura.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo l'appellante ribadisce l'eccezione di difetto di titolarità del credito vantato dall'opposta, assumendo che la controparte non ha fornito prova dell'inclusione del credito fra quelli ceduti.
Il motivo è inammissibile.
È noto che in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
2 medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. nn. 5857/2022, 24047/2021).
In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass.
n. 17944/2023).
Ora, nel caso di specie, come ritenuto dal primo giudice, oggetto della cessione da in favore di non è una determinata categoria Controparte_4 CP_2 di crediti dotati di indeterminate caratteristiche, bensì (per come risulta dall'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) tutti i finanziamenti, incluse le aperture di credito, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2018, e precisamente le posizioni debitorie esistenti verso la banca cedente alla data del 1° gennaio 2019.
A fronte di ciò, eccessivamente generico è il motivo di appello con il quale il
, piuttosto che dedurre l'inapplicabilità del detto, determinato criterio, si limita a Parte_1 sostenere che l'effettiva inclusione del credito fra quelli ceduti non può essere dimostrata dalla semplice allegazione della Gazzetta Ufficiale.
Con il secondo motivo viene dedotto che, stante la maggiorazione del credito rispetto alla somma ingiunta per l'applicazione degli interessi moratori, “tali interessi appaiono non dovuti dall'opponente perché già determinati nel decreto ingiuntivo”.
Anche tale doglianza è inammissibile, avendo il primo giudice ritenuto che
“dall'esame del precetto notificato emergono chiaramente le modalità e i criteri di calcolo applicati per il conteggio degli interessi che risultano coerenti con quanto espressamente disposto nel titolo esecutivo che puntualmente ingiunge all'opponente il pagamento della somma di “€ 4.372,90 per le rate di finanziamento impagate……oltre agli interessi di mora
(e specificatamente al tasso del 5,6870% sulla rata scaduta il 05.04.2012 e del 5,1270% sulla rata scaduta il 05.07.2012) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza sino al
3 soddisfo; B) di € 12.341,71, quale saldo debitore finale del rapporto di apertura di credito in conto corrente n. 1364033, oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 5,9930% annuo…a decorrere dal 05.09.2009 sino al soddisfo”.
Motivazione, questa, con la quale l'appellante non si confronta, evidente essendo la dichiarata debenza degli interessi ulteriori, maturati successivamente al titolo giudiziale ed in forza di esso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso fra
€. 26.001,00 ed €. 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2848/2024 in data 12/6/2024 del Tribunale di Catania, Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 6.900,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
12 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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