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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 797/2024 R.G.L., promossa da:
, nata ad [...] il [...] con domicilio in Scena (BZ), alla Parte_1
via al Castello, n. 17 int. 1, c.f. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
mandato in calce al ricorso, dall'avv. Chiara Ferretto del Foro di Vicenza (c.f.
[...]
, pec: , con domicilio eletto presso C.F._2 Email_1
il suo studio sito in 36100 - Vicenza (VI), Piazza delle Biade n. 17, tel. 0444-324616, fax
0444-528141
ricorrente
pagina 1 di 7 contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: Opposizione AVA 32120240000969406000
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
voglia codesto On.le Giudice del Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinte ogni contraria istanza o deduzione:
in via preliminare: disporsi, anche con provvedimento da assumere inaudita altera parte, la sospensione dell'avviso di addebito impugnato;
in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi la prescrizione del presunto debito contributivo di cui all'avviso di addebito impugnato, per maturata decadenza dal potere in capo a di accertare e richiedere la pretesa stessa;
CP_1
pagina 2 di 7 in via principale: in accoglimento della presente impugnazione, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, che non sussiste in capo all'odierna ricorrente alcun obbligo ai fini contributivi per il periodo in contestazione, idoneo a giustificare l'emissione e la notificazione dell'avviso di addebito impugnato;
ancora in via principale: accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, l'insussistenza del debito per presunti contributi non versati alla gestione commercianti per gli importi di cui all'avviso di addebito impugnato, anche a titolo di sanzioni civili e, conseguentemente,
l'illegittimità di quest'ultimo;
sempre in via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza di una pretesa contributiva in capo all'odierna ricorrente collegata a detta iscrizione, dichiarare l'illegittimità, totale o parziale – e per l'effetto l'annullamento, totale o parziale – dell'avviso di addebito in questa sede impugnato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo allo stesso e,
per l'effetto, disporre l'annullamento del medesimo;
in subordine: rideterminarsi la presunta pretesa contributiva considerando la base imponibile riferita al solo periodo 14.04.2018 – 02.05.2018, unico arco temporale nel quale la sig.ra non ha avuto un contratto di lavoro di natura subordinata full time;
Pt_1
ancora in via subordinata: nella denegata e contestata ipotesi in cui l'On.le Giudice del
Tribunale adito dovesse ritenere fondata e legittima la pretesa portata dall'impugnato avviso di addebito anche solo parzialmente, si chiede che sia esclusa in capo alla sig.ra la debenza delle sanzioni civili irrogate per l'importo di euro 3.764,03.-., per le Pt_1
pagina 3 di 7 ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che la sig.ra nulla è Pt_1
tenuta a versare all' a titolo di sanzioni civili con riferimento alla pretesa contributiva CP_1
portata dall'impugnato avviso di addebito, per le ragioni di cui in narrativa;
sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice del
Tribunale adito dovesse ritenere fondata e legittima, anche solo in parte, la pretesa portata dall'impugnato avviso di addebito, si chiede che la sanzione civile eventualmente irrogata nei confronti della sig.ra sia applicata nella misura ridotta ex art. 116, comma 10, Pt_1
legge n. 388/2000;
in ogni caso: condannare l' al rimborso delle somme eventualmente percette nelle CP_1
more del giudizio, aumentate degli interessi di legge e al pagamento delle spese di giudizio.
a verbale udienza 25.3.2025
Il procuratore di parte ricorrente prende atto dell'intervenuto sgravio, conclude per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuto sgravio,
insistendo per la condanna di al pagamento delle spese, eccependo l'inconferenza CP_1
delle deduzioni in ordine alla mancata richiesta della ricorrente in via stragiudiziale di CP_1
cancellazione dalla Gestione Commercianti. In subordine chiede la compensazione parziale, atteso che solo a seguito di ricorso giudiziale ha rivisto la propria posizione. CP_1
Per parte convenuta:
(in comparsa di costituzione)
Piaccia al Giudice adito, in veste di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
pagina 4 di 7 nel merito, in via principale:
- accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria;
Con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.12.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
impugnando l'ava 32120240000969406000 notificatole il 15.11.2024 avente ad oggetto contributi Gestione Commercianti per ero 12.582,80.-.. La ricorrente eccepiva la carenza delle necessarie caratteristiche tecniche proprie dell'ava opposto;
il difetto di motivazione dell'ava opposto;
la contraddittorietà della motivazione in ordine al periodo temporale cui la pretesa pareva afferire;
l'infondatezza della pretesa creditoria stante il rapporto di lavoro subordinato che la ricorrente aveva in essere full time nel periodo in contestazione;
la prescrizione del credito contributivo;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate. Rassegnava
quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva in giudizio dando atto di aver proceduto ad annullare la posizione per il CP_1
periodo interessato e di aver sgravato l'ava in relazione a quanto emerso in sede di ricorso,
in merito alla sussistenza di rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno nel periodo oggetto del'ava; precisando altresì che la ricorrente non aveva prima del ricorso richiesto la cancellazione della posizione assicurativa nella gestione dei commercianti, nonostante pagina 5 di 7 l' avesse inviato diffida in data 30.11.2023. Concludeva quindi per la cessazione della CP_1
materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 25.03.2025 la ricorrente concludeva anch'essa per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La materia del contendere è cessata, avendo l' provveduto ad annullare l'ordinanza CP_1
ingiunzione opposta.
La statuizione in ordine alle spese di lite seguirà il principio della soccombenza virtuale e pertanto le spese verranno poste a carico di parte convenuta, considerato che l'intervenuto annullamento si fonda per ammissione di su quanto eccepito e dedotto da parte CP_1
ricorrente in ricorso e quindi sulla sussistenza nel periodo in contestazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno ed è intervenuto solo in epoca successiva alla notifica del ricorso.
Le spese verranno liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e decisionale considerata la semplicità delle questioni di diritto affrontate. Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, che non ha di fatto avuto luogo.
pagina 6 di 7
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 797/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 24.12.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara la cessazione della materia del contendere,
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro CP_1
1.863,50.- per compensi, oltre ad euro 43,00 per contributo unificato, 15% spese generali,
iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Addì, 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro nr. 797/2024 R.G.L., promossa da:
, nata ad [...] il [...] con domicilio in Scena (BZ), alla Parte_1
via al Castello, n. 17 int. 1, c.f. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1
mandato in calce al ricorso, dall'avv. Chiara Ferretto del Foro di Vicenza (c.f.
[...]
, pec: , con domicilio eletto presso C.F._2 Email_1
il suo studio sito in 36100 - Vicenza (VI), Piazza delle Biade n. 17, tel. 0444-324616, fax
0444-528141
ricorrente
pagina 1 di 7 contro
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
Avv.ti Lucia Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, rogito del C.F._4
22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: Opposizione AVA 32120240000969406000
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 30.05.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
(in ricorso)
voglia codesto On.le Giudice del Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, respinte ogni contraria istanza o deduzione:
in via preliminare: disporsi, anche con provvedimento da assumere inaudita altera parte, la sospensione dell'avviso di addebito impugnato;
in via preliminare di merito: accertarsi e dichiararsi la prescrizione del presunto debito contributivo di cui all'avviso di addebito impugnato, per maturata decadenza dal potere in capo a di accertare e richiedere la pretesa stessa;
CP_1
pagina 2 di 7 in via principale: in accoglimento della presente impugnazione, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, che non sussiste in capo all'odierna ricorrente alcun obbligo ai fini contributivi per il periodo in contestazione, idoneo a giustificare l'emissione e la notificazione dell'avviso di addebito impugnato;
ancora in via principale: accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, l'insussistenza del debito per presunti contributi non versati alla gestione commercianti per gli importi di cui all'avviso di addebito impugnato, anche a titolo di sanzioni civili e, conseguentemente,
l'illegittimità di quest'ultimo;
sempre in via principale: accertata e dichiarata l'insussistenza di una pretesa contributiva in capo all'odierna ricorrente collegata a detta iscrizione, dichiarare l'illegittimità, totale o parziale – e per l'effetto l'annullamento, totale o parziale – dell'avviso di addebito in questa sede impugnato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo allo stesso e,
per l'effetto, disporre l'annullamento del medesimo;
in subordine: rideterminarsi la presunta pretesa contributiva considerando la base imponibile riferita al solo periodo 14.04.2018 – 02.05.2018, unico arco temporale nel quale la sig.ra non ha avuto un contratto di lavoro di natura subordinata full time;
Pt_1
ancora in via subordinata: nella denegata e contestata ipotesi in cui l'On.le Giudice del
Tribunale adito dovesse ritenere fondata e legittima la pretesa portata dall'impugnato avviso di addebito anche solo parzialmente, si chiede che sia esclusa in capo alla sig.ra la debenza delle sanzioni civili irrogate per l'importo di euro 3.764,03.-., per le Pt_1
pagina 3 di 7 ragioni di cui in narrativa;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che la sig.ra nulla è Pt_1
tenuta a versare all' a titolo di sanzioni civili con riferimento alla pretesa contributiva CP_1
portata dall'impugnato avviso di addebito, per le ragioni di cui in narrativa;
sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice del
Tribunale adito dovesse ritenere fondata e legittima, anche solo in parte, la pretesa portata dall'impugnato avviso di addebito, si chiede che la sanzione civile eventualmente irrogata nei confronti della sig.ra sia applicata nella misura ridotta ex art. 116, comma 10, Pt_1
legge n. 388/2000;
in ogni caso: condannare l' al rimborso delle somme eventualmente percette nelle CP_1
more del giudizio, aumentate degli interessi di legge e al pagamento delle spese di giudizio.
a verbale udienza 25.3.2025
Il procuratore di parte ricorrente prende atto dell'intervenuto sgravio, conclude per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuto sgravio,
insistendo per la condanna di al pagamento delle spese, eccependo l'inconferenza CP_1
delle deduzioni in ordine alla mancata richiesta della ricorrente in via stragiudiziale di CP_1
cancellazione dalla Gestione Commercianti. In subordine chiede la compensazione parziale, atteso che solo a seguito di ricorso giudiziale ha rivisto la propria posizione. CP_1
Per parte convenuta:
(in comparsa di costituzione)
Piaccia al Giudice adito, in veste di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così provvedere:
pagina 4 di 7 nel merito, in via principale:
- accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere e respingersi ogni altra richiesta avversaria;
Con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.12.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
impugnando l'ava 32120240000969406000 notificatole il 15.11.2024 avente ad oggetto contributi Gestione Commercianti per ero 12.582,80.-.. La ricorrente eccepiva la carenza delle necessarie caratteristiche tecniche proprie dell'ava opposto;
il difetto di motivazione dell'ava opposto;
la contraddittorietà della motivazione in ordine al periodo temporale cui la pretesa pareva afferire;
l'infondatezza della pretesa creditoria stante il rapporto di lavoro subordinato che la ricorrente aveva in essere full time nel periodo in contestazione;
la prescrizione del credito contributivo;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate. Rassegnava
quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva in giudizio dando atto di aver proceduto ad annullare la posizione per il CP_1
periodo interessato e di aver sgravato l'ava in relazione a quanto emerso in sede di ricorso,
in merito alla sussistenza di rapporti di lavoro subordinati a tempo pieno nel periodo oggetto del'ava; precisando altresì che la ricorrente non aveva prima del ricorso richiesto la cancellazione della posizione assicurativa nella gestione dei commercianti, nonostante pagina 5 di 7 l' avesse inviato diffida in data 30.11.2023. Concludeva quindi per la cessazione della CP_1
materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 25.03.2025 la ricorrente concludeva anch'essa per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per discussione l'udienza del 30.05.2025.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La materia del contendere è cessata, avendo l' provveduto ad annullare l'ordinanza CP_1
ingiunzione opposta.
La statuizione in ordine alle spese di lite seguirà il principio della soccombenza virtuale e pertanto le spese verranno poste a carico di parte convenuta, considerato che l'intervenuto annullamento si fonda per ammissione di su quanto eccepito e dedotto da parte CP_1
ricorrente in ricorso e quindi sulla sussistenza nel periodo in contestazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno ed è intervenuto solo in epoca successiva alla notifica del ricorso.
Le spese verranno liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in relazione alla fase di studio e introduttiva e decisionale considerata la semplicità delle questioni di diritto affrontate. Nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, che non ha di fatto avuto luogo.
pagina 6 di 7
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 797/2024 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 24.12.2024 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
dichiara la cessazione della materia del contendere,
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si liquidano in euro CP_1
1.863,50.- per compensi, oltre ad euro 43,00 per contributo unificato, 15% spese generali,
iva e cpa sulle poste assoggettate per legge.
Addì, 30.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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